Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1233 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, con l'Avv. Francesco Manica ---- appellante Parte_1
E
---- appellato/non Controparte_1
costituito
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro. Mansioni superiori
– full time – differenze retributive.
Conclusioni per l'appellante:
nel periodo intercorrente tra il 28 aprile 2010 ed il 9 febbraio 2015, ha lavorato, Parte_1
senza soluzione di continuità, alle dipendenze del patronato osservando un orario CP_1
di lavoro full time e svolgendo mansioni riconducibili alla categoria di impiego di secondo livello del CCNL richiamato in narrativa e per l'effetto condannare il patronato a corrispondere CP_2
alla ricorrente, anche ai sensi degli articoli 2099 c.c. e 36 Cost., la somma di euro 82.750,61 a titolo di differenze retributive per paga ordinaria, tredicesima, festività, ferie e permessi non goduti, nonché TFR, o della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare che la signora nel periodo Parte_1
intercorrente tra il 28 aprile 2010 ed il 9 febbraio 2015, ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del patronato osservando un orario di lavoro full time e svolgendo CP_1
mansioni riconducibili alla categoria di operaio specializzato di terzo livello del medesimo CCNL richiamato in narrativa, e per l'effetto, condannare il patronato anche i sensi degli CP_1
articoli 2099 c.c. e 36 Cost., al pagamento della somma di euro 69.614,47 a titolo di differenze retributive, tredicesima, festività, ferie e permessi non goduti, nonché TFR, o della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
3. Invia ulteriormente subordinata: accertare dichiarare che la signora nel Parte_1
periodo intercorrente tra il 28 aprile 2010 ed il 9 febbraio 2015, ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze del patronato osservando un orario di lavoro full time e CP_1
svolgendo mansioni riconducibili alla categoria di impiego di concetto, terzo livello ROP Encal,
e per l'effetto condannare il patronato a corrispondere la somma di euro 26.414,67, CP_1
per differenze retributive per paga ordinaria e tredicesima mensilità, oltre festività, ferie non godute, permessi non goduti e TFR, interessi e rivalutazione monetaria o la diversa somma, minore o maggiore, ritenuta di giustizia;
4. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, accessori di legge e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del Sottoscritto Procuratore e Difensore che ne fa formale richiesta ex art. 93
c.p.c. ;
5. In caso di rigetto del gravame si chiede di rideterminare l'importo della condanna alle spese in ragione delle considerazioni svolte con il presente gravame>>.
Svolgimento del processo
1. L'appellante aveva chiesto al Tribunale Giudice del Lavoro di Crotone quanto riassunto nelle sopra trascritte conclusioni, dopo avere lavorato, alle dipendenze del AT CP_3
dal 29/4/2010 al 9/2/2015, in qualità di impiegato esecutivo, dapprima a tempo
[...]
determinato, dipoi a tempo indeterminato, con contratto part-time (20 ore), ma rivendicando mansioni diversamente qualificate e svolgimento full-time della prestazione lavorativa, anche relativamente ad un periodo di lavoro irregolare (dal 29/12/2010 al 23/1/2011), intermedio rispetto ai rapporti contrattualizzati [che sono andati dal 29/4/2010 al 28/12/2010 (part-time
20 ore a tempo determinato), dal 24/1/2011 al 23/9/2011 (part-time 20 ore a tempo determinato)
e dal 24/9/2011 al 9/2/2015 (part-time 20 ore a tempo indeterminato). 2. La causa veniva istruita con l'audizione di testimoni e con produzioni documentali;
all'esito dei predetti incombenti istruttori, il Tribunale, ritenuto non applicabile il contratto collettivo invocato dalla parte [CCNL Terziario, in luogo del Regolamento Organico del
Personale (ROP)], considerata insufficiente la descrizione dell'attività lavorativa svolta dall'interessata (sulla scorta della quale aspirava ad un inquadramento superiore nel II o nel
III livello del CCNL Terziario o, al più, nel III livello ROP, piuttosto che nel V livello ROP di effettivo inquadramento), verificata l'insufficienza delle prove offerte a dimostrazione di un superamento del monte orario del part-time e sconfessato documentalmente lo svolgimento di un periodo di lavoro irregolare, rigettava il ricorso, condannando la al pagamento Pt_1
delle spese di lite del grado.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello la lavoratrice, criticando specificamente i capi di sentenza ad ella sfavorevoli, nei seguenti termini:
a) In particolare, partendo dal presupposto che lo stipendio percepito fosse vistosamente basso, ha sostenuto l'inevitabile adeguamento della sua posizione contrattuale al CCNL (art. 42) stipulato dal sindacato , per i dipendenti di aziende esercenti attività nel settore del CP_3
terziario e servizi, in luogo del ROP, evidenziando che l'invocata fonte contrattuale collettiva trovasse “espressamente applicazione per gli enti di patronato”.
b) Ha precisato, poi, che la richiesta di applicazione della disciplina contrattuale in questione non era intesa nella sua forma diretta, bensì quale meccanismo di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
c) Ha, inoltre, lamentato l'omessa risposta giudiziale in merito alla domanda subordinata, di essere inquadrata nel terzo livello del CCNL anzidetto, piuttosto che, all'occorrenza, nel secondo.
d) Ha, ancora, evidenziato che dal tenore delle prove si evinceva la dimostrazione dello svolgimento di mansioni quantomeno ascrivibili al III° livello retributivo del ROP;
sia perché aveva provato documentalmente di avere i titoli di studio necessari per il giusto inquadramento (attestato di istruzione secondaria), di avere i riconoscimenti formali del caso
(attribuzione del ruolo di operatrice di AT della sede provinciale) e di avere avuto l'accesso al portale telematico INPS, riservato agli operatori di AT;
sia perché aveva provato, mediante prova orale, di avere svolto mansioni di operatrice di AT
(acquisendo documentazione degli assistiti, inoltrandone le domande, prendendo appuntamenti e occupandosi delle pratiche del AT). e) Ha, infine, ribadito di avere lavorato con modalità full-time, per l'intero periodo rivendicato,
a nulla valendo la sua apposizione di firma nei fogli presenza che attestavano l'effettuazione di sole 4 ore giornaliere, per un ammontare complessivo di 20 settimanali, a riprova dello svolgimento di attività lavorativa con modalità part-time orizzontale.
4. L'Ente datore di lavoro rimane contumace in sede di gravame.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 11 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è parzialmente fondato.
II.- Con riferimento alle istanze della lavoratrice ed in applicazione dell'ormai pacifico principio giurisprudenziale fissato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n°
27711 del 20231, questa Corte ha ritenuto doveroso effettuare un raffronto tra la tipologia di retribuzione percepita dall'appellante, in quanto inquadrata nel 5° livello retributivo del ROP di cui si era dotato il AT datore di lavoro, e quella prevista dal CCNL “Terziario e
Servizi” [dal quale gli Enti di AT vengono disciplinati, giusto l'art. 1, lettera b (Area
Tecnica), n° 5], ragguagliata al Quarto livello retributivo, nel quale si ritiene corretto che fosse inquadrabile.
II.1 Alla base del ragionamento c'è stata la preliminare verifica del raggiungimento – o meno –, da parte della lavoratrice, della soglia di povertà assoluta, mediante la retribuzione prevista, per il suo profilo professionale, dal Regolamento Organico del Personale predisposto dall'Ente datore di lavoro.
Invero, la soglia di povertà assoluta, secondo gli indici offerti dall'ISTAT, per il periodo di riferimento e con riguardo alla composizione della famiglia anagrafica della ricorrente (coniugata senza figli, al tempo della proposizione del ricorso), si aggira intorno alla cifra netta mensile di € 855,41.
Viceversa, la paga base lorda, corrispondente al profilo professionale della nel Pt_1
periodo oggetto di controversia, era quella (ben inferiore al limite soglia anzidetto) di €
809,52; cifra sulla quale è pacifico ritenere che venissero operate le trattenute fiscali, con conseguente residuo netto ancora più basso, nella disponibilità della lavoratrice.
II.2 Accertata, quindi, la condizione prevista dalla citata giurisprudenza per la determinazione del giusto salario minimo costituzionale, con applicazione di una norma di contrattazione collettiva assimilabile alla figura professionale della lavoratrice, si è proceduto con le seguenti considerazioni di metodo e di merito.
II.3 Anzitutto, si precisa che, diversamente dalle tesi difensive dell'appellante, non è emerso, dal compendio istruttorio, lo svolgimento di mansioni del 3° livello ROP, diverse e più qualificanti, rispetto a quelle del livello (5°) di inquadramento.
Secondo il Regolamento, infatti, l'impiegato di 3° livello “svolge compiti operativamente autonomi e/o di supporto alla categoria dei quadri”; mentre l'impiegato di 5° livello “esegue lavori qualificati che richiedono una normale conoscenza e una adeguata capacità tecnico pratica”.
II.4 Nella fattispecie in esame, la documentazione versata in atti dalla lavoratrice, al netto di definizioni generiche, non individua le reali mansioni dalla stessa espletate, all'interno del
AT [ad esempio, quando l' definisce le funzioni della col termine CP_2 Pt_1
“operatrice addetta alla ... sede provinciale” (che potrebbe rappresentare un profilo professionale del 3° livello) in una nota del 28/4/2010, il dato formale resta, comunque, contraddetto dall'altrettanto dato formale contenuto nel contratto di lavoro che indica, specificamente, l'inquadramento nel 5° livello].
Tantomeno, il documento 6-bis del fascicolo di parte di primo grado acclara alcunché in termini di accesso al portale telematico INPS, che, solo asseritamente, sarebbe riservato agli operatori di AT;
e risulta, quindi, indecifrabile quanto alla funzione probatoria cui sarebbe preordinato.
II.5 Anche la prova orale, tuttavia, non soccorre le ragioni della lavoratrice, posto che, tanto il fratello (la cui attendibilità è attenuata dal fatto che è intestatario di analoga vertenza di lavoro), quanto la teste , nel definire la “gestione delle pratiche”, a cura della Tes_1
ricorrente/appellante, non sono andati oltre una definizione che esuberasse l'esecuzione di lavori qualificati che richiedono una normale conoscenza e una adeguata capacità tecnico pratica, tipica del livello 5° di effettivo inquadramento, non intravedendosi, a contrario, alcuna autonomia operativa, tipica del livello 3°.
Così la teste che, sostanzialmente, ha riferito che la Testimone_2 Pt_1
controllava pratiche Inail Inps e Inpdap ... gestiva le pratiche previdenziali perché acquisiva la documentazione dell'assistito e poi inoltrava la domanda. In caso di ritardi vedevo che prendeva appuntamenti con l'Ente previdenziale e si recava personalmente per trattare la pratica e per capire se c'erano dei problemi nella lavorazione. Posso riferire che incontrava gli assistiti ... La ricorrente gestiva la pratica previdenziale nel senso che contattava i clienti ed inoltrava la domanda all'Ente previdenziale, completandola in caso di errore o ritardo>>.
E così il teste che ha così deposto: Testimone_3
qualità di responsabile provinciale della sede di Crotone da aprile 2010 al 2015 ... Confermo che la ricorrente ha lavorato per il patronato dal 29.12.2010 al 23.1.2010. ADr Lo dico perché in quel periodo è stata senza contratto.
Mia sorella si è occupata di tutte le partiche di patronato per tutto il periodo. ... ADr Si ho causa pendente con il patronato riguardante il mio rapporto di lavoro, è normale abbiamo lavorato insieme.
Confermo che si occupava di controllo ed elaborazione pratiche in tutto quello che era nelle sue mansioni di operatrice ...>>.
II.6 Parimenti, le mansioni svolte dalla lavoratrice non possono essere ascritte, ai fini di un raffronto proporzionale delle retribuzioni, ai livelli II° e III° del CCNL “Terziario e Servizi”, visto che, per come tratteggiate in sede testimoniale, esse si attagliano al diverso livello – non ipotizzato nelle difese della lavoratrice, ma applicabile dalla Corte, in base al principio di continenza della minore domanda, rispetto alla maggiore –, descritto dal CCNL come livello
4°, che contempla, quale “Esemplificazione” n° 11 lo “Addetto alla segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono contatti informativi con la clientela”.
Un inquadramento quantomeno nel terzo livello, immediatamente superiore, prevederebbe, infatti, una certa qual specializzazione della quale non sembra che fosse munita l'interessata; almeno nel periodo di riferimento. II.7 Quanto alle modalità di espletamento delle mansioni, da parte della lavoratrice, ha convinto la tesi difensiva del lavoro full-time, rispetto al part-time, giacché il tenore delle prove orali acquisite ha consentito siffatto orientamento.
La teste , al riguardo, ha affermato quanto segue: Tes_1
il pomeriggio, interloquivo con la ricorrente la quale mi illustrava la situazione e mi dava i contatti dell'assistito con cui io mi rapportavo ... Non so se la ricorrente lavorasse nel pomeriggio su propria richiesta. ADR. L'orario dell'ufficio di ricezione del pubblico era fino alle
19.00 ... C'era un cartello con gli orari di apertura al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00>>.
Dalla sua deposizione, quindi, si coglie un dato contrastante con le difese del AT, declinate in primo grado, che descrivevano l'attività lavorativa dell'interessata come svolgentesi nel solo orario mattutino 9:00 – 13:00.
Il dato è stato confermato anche dal teste il quale, sebbene accreditato di Pt_1
un'attendibilità attenuata, per avere interesse nella causa, avendone intentata una simile, ha fornito una dichiarazione coerente con altre, rammentando quanto segue: di lavoro pieno di 8 ore dalle 9.00 alle 13.00 ... A dire il vero lavoravamo molto più di otto ore.
Erano in totale otto ore al giorno. Lavoravamo dalle 14.30 alle 19.30 di sera, più o meno questo.
Voglio precisare che per senso del dovere andavamo anche oltre il contratto e che lavoravamo per una paga irrisoria insomma>>; e non è stato smentito dalla teste di parte resistente la quale, quantunque abbia affermato, in prima battuta, che Tes_4
lavoro era di mattina>>, ha, poi, ammesso che, effettivamente, il AT poteva essere aperto anche di pomeriggio>>.
II.8 Viceversa, non si ritiene provata la tesi del lavoro irregolare, che si sarebbe protratto dal 29/12/2010 al 23/1/2011, posto che di esso ha riferito solo il teste, come detto, meno attendibile, affermando che Testimone_5
periodo dal 29.12.2010 al 23.1.2011 senza soluzione di continuità, tutti i giorni. Non penso il giorno di Natale. ADR Lo dico perché in quei giorni sono andato anch'io a lavoro insieme a lei e ci siamo sobbarcati un sacco di pratiche>>.
Tale dichiarazione meriterebbe un confronto con altre, coerenti, al fine di acquisire plausibilità, in ossequio ai pacifici principi dettati dalla Suprema Corte di Cassazione2. Tale confronto, però, risulta impossibile, in mancanza di elementi oggettivi di natura conforme.
III.- Sulla scorta del perimetro delineato nei termini di cui al superiore punto II.-, al fine di verificare la proporzionalità della retribuzione goduta dalla lavoratrice, sulla scorta del ROP applicatole, rispetto al CCNL di riferimento, è stata affidata CTU ad un esperto di sicura affidabilità, al quale sono stati posti i seguenti quesiti:
“a) stabilire quale sarebbe stata la retribuzione lorda spettante alla Sig.ra per un Parte_1
rapporto di lavoro full-time, inquadrato nel 5° livello retributivo di cui alla Tabella “A”
(Declaratoria delle mansioni) ed alla Tabella “B” (Voci dello stipendio), di cui al ROP
(Regolamento Organico del Personale) approvato nella seduta del 22/3/1993, CP_2
presente in atti, per i seguenti periodi lavorativi: dal 29/4/2010 al 28/12/2010 e dal 24/1/2011 al
9/2/2015;
b) stabilire quale sarebbe stata la retribuzione lorda spettante alla Sig.ra per un Parte_1
rapporto di lavoro full-time, inquadrato nel 4° livello retributivo di cui al CCNL Terziario e
Servizi, vigente ratione temporis, per i seguenti periodi lavorativi: dal 29/4/2010 al 28/12/2010 e dal 24/1/2011 al 9/2/2015”.
III.1 Dalle risultanze peritali, è emerso che la retribuzione che sarebbe spettata alla lavoratrice (complessivamente € 82.208,33), applicandole un coerente CCNL, sarebbe stata superiore a quella derivante dall'applicazione del ROP, richiamato nel contratto individuale di lavoro (€53.863,85).
III.2 Consegue a quanto sopra che, sulla scorta del principio giurisprudenziale sopra richiamato (Cass. 27711/2023), possa ritenersi congruo riconoscere alla lavoratrice la differenza tra quanto spettantele giusta conteggi del CTU riferiti ad un CCNL e ad un inquadramento ritenuti adeguati da questa Corte (€ 82.208,33) e quanto percepito contrattualmente (€
29.380,79 – dato, questo, contenuto nei conteggi di parte ricorrente/appellante e non specificamente contestato, in primo grado, dal AT).
E, quindi, la somma lorda dovuta all'appellante è di € 52.827,54.
IV.- Nei limiti descritti, quindi, l'appello può trovare accoglimento.
veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”. Conf. 7763/2010. V.-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, previa compensazione di esse per 1/3, stante la vittoria solo parziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato in data 23 settembre 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 279/2021, resa in data 25 marzo 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara il diritto della Sig.ra al pagamento della somma lorda di € Parte_1
52.827,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna il AT Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento degli importi di cui
[...]
al superiore punto 1.;
3. Condanna il AT Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese di lite del
[...]
doppio grado di giudizio, liquidate nella misura già compensata di € 4.600,00, per il primo grado, e di € 4.800,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, in favore del procuratore antistatario;
4. Pone a carico del AT Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica, le spese di CTU, siccome liquidate
[...]
in separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
24 aprile 2025.
Il Cons. Est.
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. lav. - 02/10/2023, n. 27711: quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla direttiva 2022/2041/Ue>>. 2 Cass. 11414/2013: “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla