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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/05/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9167/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: mutuo, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Prato presso lo Parte_1 studio dell'avv. Roberto Fratoni, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Gabriele Rossi che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: dichiarare che l' convenuto ha applicato al contratto di mutuo oggetto di CP_3 contestazione un TAE superiore a quello pattuito, e per l'effetto, dichiarare: 1) in tesi come dovuta alla parte attrice la somma accertata in sede di CTU siccome indebita pari ad €. 1.714,48.= oppure quella diversa somma indicata con le osservazioni da parte del CTP, Dott. nella Persona_1 somma di €. 6.148,78.= oppure quella somma ritenuta dovuta dal giudicante con la maggiorazione degli interessi ex articolo 1284 C.C. dal dovuto al saldo;
2) in ipotesi la nullità della clausola di determinazione degli interessi a causa della errata indicazione del TAE e del TAEG del contratto di mutuo e dunque per violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, e per violazione dell'articolo 117 TUB, individuato nell'interesse legale il tasso di interesse applicabile in sostituzione di quelli illegittimamente applicati o in alternativa il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, o 125 bis, comma sette, TUB, rideterminare il piano di ammortamento anche per il periodo futuro e condannare la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 33.304,00.=, o quella diversa somma accertata nel corso di giudizio, oltre interessi dai singoli paga1menti al saldo;
e) ulteriormente in via subordinata dichiarare che
1 l' convenuto, con la previsione del piano di ammortamento (che ha convertito il tasso CP_3 annuale previsto contrattualmente in quello mensile, determinando di fatto un surrettizio aumento del tasso di interesse) ha applicato un tasso di interesse TAE ed anche il TAEG difforme da quello pattuito in violazione dell'articolo 1284 C.C. ed in violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, e dell'articolo 117 TUB, e per l'effetto, individuato nel tasso legale il tasso di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di €.
33.304,00.= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia risultante dalla differenza del calcolo degli interessi calcolati secondo il tasso convenzionale e quelli dovuti al tasso legale, o, comunque, da quello indicato dall'articolo 117 comma 7 o 125 bis, comma sette del TUB.
Parte convenuta: rigettare le domande spiegate da parte attrice. Con vittoria di esborsi e compensi di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato allegava di aver Parte_1 stipulato in data 16/04/2004 con un contratto di mutuo dell'importo di € Controparte_2
258.000,00, con rimborso della somma erogata previsto in 240 rate mensili al tasso annuo del
3,428%. L'art. 5 prevedeva in particolare, quanto alle modalità di rimborso, una componente fissa del tasso di interesse “spread massimi di 1,40%”, ed una variabile pari “alla media percentuale dell'EURIBOR lettera 6 mesi”, senza tuttavia indicare se il dato necessario all'indicizzazione, elemento essenziale del contratto, dovesse essere la variazione del fixing o la variazione del tasso per valuta, con conseguente ritenuta indeterminatezza dell'oggetto del contratto in violazione della normativa in materia bancaria.
Aggiungeva che nel contratto erano previsti ulteriori spread sia in relazione al ritardo relativo al pagamento dell'assicurazione, determinato aggiungendo al relativo costo il TAN del contratto pari a
3.428 % maggiorato da tre punti percentuali, in odo che risultava in tal modo incrementato sia il calcolo del TAEG che del TAN, sia per il mancato inserimento nel TAEG dello spread relativo alla estinzione anticipata del contratto, pari al 1%.
Inoltre l'art. 7 del contratto prevedeva che gli interessi di mora venissero calcolati aumentando di 3 punti il TAN sulla somma costituente la rata del mutuo, con la maturazione di interessi il cui saggio era superiore al tasso soglia determinando, quindi, la natura usuraria del tasso complessivo. Di conseguenza l'attore aveva corrisposto e corrispondeva alla banca somme maggiori di quelle dovute, per cui richiedeva la dichiarazione di nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola relativa agli interessi, il ricalcolo delle rate di debito residuo ed il rimborso degli interessi indebitamente versati. Infatti al momento della stipulazione del contratto sarebbero stati convenuti interessi moratori superiori al tasso soglia, il che determinava la nullità della relativa clausola ex art. 1815 comma 2 c.c., anche in forza dell'art. 1 D.L. 394/2000 (conv. con legge 24/2001). Nello specifico anche se il tasso maggiorato per la mora era di 6,428% mentre il tasso soglia per tali finanziamenti fissato nella misura minore del 6,26%, il primo sarebbe stato da ritenere ugualmente usurario poiché ad esso andava aggiunto il normale interesse corrispettivo sul capitale pagato con la rata. Con conseguente sanzione di nullità parziale ex art. 1815 comma 2, c.c. e diritto della parte alla ripetizione degli interessi complessivamente corrisposti alla convenuta, pari ad € 81.388,00.
2 Rilevava, in ogni caso, che altra conseguenza della indeterminatezza del contratto, sarebbe stata l'applicazione del comma 7 dell'art. 117 T.U.B., che imponeva il ricalcolo degli interessi praticati alla luce dei tassi minimi praticati dai Bot annuali. Del resto, la normativa comunitaria aveva imposto delle regole comuni a tutti gli stati nella determinazione del costo degli strumenti finanziari individuando nel tasso annuo effettivo globale il mezzo per consentire ai consumatori di avere la massima trasparenza sui costi effettivi.
Rilevava, ancora, quale altro elemento di indeterminatezza, la previsione della percentuale conteggiata in caso di estinzione anticipata del mutuo, pari al 1%, che necessariamente deve essere aggiunta alla percentuale del TAEG che, quindi, dovrebbe essere considerata del 4,428%, con conseguente nullità della relativa clausola e necessario riconteggio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte riteneva di aver diritto, comunque, alla restituzione della somma quale differenza tra gli interessi corrisposti e quelli effettivamente dovuti riconteggiati al tasso legale, pari a complessivi euro 33.304,00.
Si costituiva la la quale in merito alla asserita usura evidenziava che l'art. 7 del Controparte_2 contratto prevedeva la c.d. clausola di salvaguardia, che impediva in caso di ritardato pagamento delle rate convenute la maturazione degli interessi di mora oltre la soglia del tasso di usura di volta in volta vigente. In ogni caso gli interessi di mora non erano stati calcolati al tasso maggiorato del
6,428% ma, in forza della suddetta clausola, al 6,255% costituente il tasso soglia pro tempore vigente, pari al TEGM 4,17% aumentato della metà.
Osservava che la giurisprudenza di legittimità aveva statuito che, sebbene anche gli interessi convenzionali di mora, come quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, tuttavia restava fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato, senza poter distinguere nei casi di mora la “parte” corrispettiva da quella moratoria, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il
“tasso soglia di mora” dovesse essere sommato al “tasso soglia” ordinario, analogamente a quanto previsto in tema di commissione di massimo scoperto (Cass. Sezioni unite n. 16303 del 2018). Per cui individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali, per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora era sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla
L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4”. Nel caso di specie il calcolo da eseguire era il seguente: 4,17%
(TEGM) aumentato del 2,1% = 6,27% aumentato della metà = 9,405%.
Rilevava, ancora, che non fosse possibile l'applicazione agli interessi moratori usurari dell'art. 1815
2° comma c.c., atteso che tale norma si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi.
In ogni caso, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non avrebbe potuto coinvolgere anche quella relativa agli interessi corrispettivi, che continuavano ad essere dovuti se pattuiti entro soglia. Avendo gli interessi corrispettivi e moratori scopi differenti, remunerando i primi il capitale preso a prestito mentre i secondi costituendo il risarcimento per un potenziale inadempimento, tali clausole avevano una propria autonomia contrattuale con la conseguenza che, in ipotesi di carattere usurario degli interessi moratori, solo questi ultimi non sarebbero stati dovuti ex art. 1815 2° comma c.c..
3 In merito al profilo della indeterminatezza del contratto, con riferimento alla non corretta indicazione del TAEG osservava che il documento di sintesi allegato al contratto, anche depositato da parte attrice, tra le varie voci conteneva l'indicazione dell'indice sintetico di costo, equivalente al
TAEG, pari al 3,72%. In ogni caso, anche se il TAEG - ISC dovesse risultare indeterminato o errato tale parametro non costituiva un tasso propriamente detto ma un indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito prima di accedervi. L'indicatore sintetico di costo rappresentava dunque più una “regola di comportamento” della che un indice di validità del contratto”, CP_1 senza costituire un elemento essenziale del contratto a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi e condizioni.
Inconferente risultava anche il richiamo alle nullità previste dagli articoli 125 bis e 117 T.U.B, atteso che il primo non si applicava ai mutui per l'acquisto di prima casa garantito da ipoteca come nel caso di specie e il richiamo all'art. 117 commi 6 e 7 T.U.B. appariva del tutto inappropriato atteso che la disciplina in essi contenuta, relativa alla pattuizione di interessi e prezzi, non di costi, del finanziamento, non atteneva alla tematica del TAEG - ISC e alle conseguenze della sua eventuale erronea indicazione in contratto che, data la funzione meramente informativa del TAEG –
ISC, la sua eventuale erronea indicazione non comportava una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
In merito al mancato inserimento nella determinazione del TAEG della percentuale dovuta in caso di estinzione anticipata del mutuo, rilevava che tale compenso era in realtà un onere solo eventuale, assimilabile ad una clausola penale e, in quanto tale, da non considerarsi connesso all'erogazione del credito al cliente. Vista la disomogeneità di scopo tra la penale e gli interessi e le spese che concorrono all'individuazione del tasso soglia, l'eventuale superamento del tasso a causa della penale in questione non comportava la nullità delle clausole relative agli interessi. Comunque, anche in caso di esercizio del diritto di recesso avrebbe trovato applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'art. 7 del contratto.
In ordine all'asserito errato conteggio del TAEG per effetto del mancato inserimento dello spread da ritardato pagamento della polizza assicurativa, precisava che tale evenienza era espressamente prevista all'art. 13 del contratto di mutuo e che la circostanza non sarebbe sussumibile in alcuna delle disposizioni invocate da parte attrice.
Infine, in merito alla doglianza relativa all'avvenuta applicazione di un tasso maggiore in luogo di quello indicato nel contratto, da cui scaturirebbe l'illegittimità dell'ammortamento alla francese e di conseguenza l'applicazione dell'art. 117 comma 7 T.U.B., osservava che gli interessi e la quota capitale una volta scaduti, escono dal rapporto finanziario in senso stretto, senza poter configurare anatocismo in relazione agli interessi corrispettivi in quanto essi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non, anche, sugli interessi pregressi. Quanto, invece, al secondo profilo riteneva la deduzione generica e, comunque, infondata poiché parte attrice si riferiva ad un presunto discostamento del tasso effettivo da quello convenuto, mentre la disciplina richiamata troverebbe attuazione solo ove il tasso effettivo si fosse effettivamente discostato da quello pubblicizzato e non, invece, da quello pattuito.
4 Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18/02/2025 le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Tanto premesso va innanzitutto evidenziato che la parte attrice ha rinunciato (verosimilmente a seguito degli orientamenti giurisprudenziali e della espletata CTU che hanno escluso la fondatezza delle relative doglianze), ai capi di domanda il cui presupposto era l'accertamento dell'esistenza di usura con riferimento al mutuo oggetto di causa, relativamente ai quali non occorre dunque più pronunciarsi.
La parte ha inoltre modificato le restanti conclusioni, rispetto a quelle rassegnate in citazione, e ciò deve ritenersi ammissibile avendo essa limitato e ridotto, in sostanza, le proprie pretese rispetto a quelle iniziali. Ha in particolare richiesto “in tesi”, e dunque in via principale, dichiarare dovuta alla parte attrice “la somma accertata in sede di CTU siccome indebita pari ad euro 1.714,48 oppure quella diversa somma indicata con le osservazioni da parte del CTP, Dott. nella Persona_1 somma di €. 6.148,78.= oppure quella somma ritenuta dovuta dal giudicante con la maggiorazione degli interessi ex articolo 1284 C.C. dal dovuto al saldo”.
Il riferimento è, dunque, alla parte in cui il CTU ha proceduto ad elaborare il piano d'ammortamento applicando il tasso annuo effettivo confrontando poi “...la quota interessi complessiva da pagare applicando il tasso annuo nominale indicato in contratto con la quota interessi complessiva da pagare applicando il tasso annuo effettivo risulta una differenza pari ad
Euro 1.714,48 (100.538,68 – 98.824,20), evidenziando che tale differenza corrisponderebbe per ipotesi al maggior costo complessivo del mutuo.
In sede di osservazioni, peraltro, il CTU ha chiarito che si è trattato soltanto di una “ipotesi di calcolo”, nel senso che il maggior costo complessivo del finanziamento non è determinabile “in modo oggettivo” (o per meglio dire concreto) senza disporre delle quietanze di pagamento relative alle rate pagate del mutuo, essendo stato dunque calcolato in astratto sulla base dei dati indicati nel contratto di mutuo, nel senso che “la rata dovuta applicando il tasso annuo effettivo del 3,482% risulta pari ad Euro 1.493,91. La quota interessi complessiva da pagare considerando la vita intera del mutuo risulta pari ad Euro 100.538,68. Pertanto, confrontando la rata calcolata applicando il tasso annuo nominale indicato in contratto con la rata calcolata applicando il tasso annuo effettivo risulta una differenza pari ad Euro 7,14 (1.493,91 – 1.486,77)”.
Occorre dunque verificare, premesso che è pacifico - in quanto non contestato dalla banca - che le rate del mutuo siano state sempre regolarmente pagate dall'attore, su quale delle parti incombesse l'onere di produrre in giudizio “le quietanze di pagamento relative alle rate pagate del mutuo”, o comunque di indicare l'importo dei ratei in concreti pagati, trattandosi all'evidenza di un dato necessariamente a conoscenza di entrambe le parti in causa. E di conseguenza su quale delle parti ricadano le conseguenze di tale mancata allegazione/produzione.
Orbene ritiene il Tribunale che, a fronte dell'esistenza di un oggettivo maggior costo del finanziamento risultante applicando i dati di cui al contratto, sarebbe stato onere incombente sull'istituto di credito dimostrare che invece, in concreto, un maggior costo del finanziamento non
5 sussistesse e dunque, a tal fine, rendere possibile al CTU il relativo calcolo producendo le quietanze di pagamento dei ratei o – quanto meno – indicando gli importi medesimi.
In mancanza dell'assolvimento di tale onere, dunque, torna ad assumere valenza il dato astratto, che trova il suo oggettivo fondamento nel contratto, visto che esso indica comunque un maggior costo indebito da sostenere a carico dell'utente e la banca non ha dimostrato che esso non sia stato invece, da questi sostenuto, in relazione alle concreta evoluzione del rapporto.
Pertanto, deve ritenersi in effetti non dovuta la somma di € 1.714,48 e la banca va condannata alla relativa restituzione, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo.
Tutte le restanti domande di cui alle conclusioni da ultimo rassegnate dalla parte attrice, così come riportate in epigrafe, sono state espressamente formulate in via subordinata rispetto a quella di cui si
è ora detto, e dunque devono ritenersi assorbite dall'accoglimento di essa.
Appare opportuno, comunque, affrontare in ogni caso le questioni di nullità sollevate dalla parte attrice, in quanto rilevabili anche d'ufficio.
Quanto alla mancata indicazione, nell'ambito di un contratto di mutuo con ammortamento cd. “alla francese”, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, si rileva che il tasso di interesse nominale è in realtà indicato in modo specifico nel contratto unitamente al regime di capitalizzazione con l'allegazione ai contratti, tra l'altro, di un analitico piano di ammortamento, di modo che non è possibile parlare di nullità per indeterminatezza nell'indicazione del tasso di interesse. Dunque, sulla base dei predetti elementi risulta immediata ed univoca anche l'individuazione del tasso di interesse effettivo. Del resto, come di recente chiarito dalla Suprema
Corte (Cass. 12889 del 2021, in tema di leasing ma il principio è identico) ciò che rileva è che il tasso di interesse effettivo (e dunque il costo complessivo dell'operazione) sia comunque determinabile per relationem, anche mediante ricorso a calcoli matematici sulla base dei dati oggettivamente desumibili dal contratto, come appunto accade nel caso di specie. La CTU, infatti, come sopra riportato, ha determinato il tasso annuo effettivo nella misura del 3,482%.
Non si pone, inoltre, una questione di esistenza di anatocismo vietato, in quanto il regime di capitalizzazione composta previsto nel caso di specie è soltanto un modo per calcolare la somma dovuta in esecuzione del contratto (in tal senso la recente del resto v. anche la recente Cass. n.
27823 del 2023 la quale ha tra l'altro scrutinato, sempre in termini negativi, il profilo relativo all'eventuale violazione dell'art. 821 c.c.).
Parte attrice ha lamentato, infine, che la banca non abbia indicato in maniera corretta quale sia il parametro di indicizzazione dei tassi EURIBOR, non essendo indicata la fonte dalla quale tale dato essenziale è stato ricavato (non precisando in particolare se il parametro oggetto di rilevazione, quale elemento essenziale del contratto per l'adeguamento della rata, debba essere la variazione del fixing o la variazione del tasso per valuta), con conseguente ritenuta indeterminatezza del tasso di interesse. In realtà, il documento di sintesi allegato al contratto di mutuo indica espressamente il parametro EURIBOR, nonché il relativo valore precisandolo in 2,221 punti percentuali, per cui anche tale doglianza risultava in ogni caso infondata.
6 Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. È pur vero che la domanda è stata in parte accolta, ma in parte davvero minimale, essendo piuttosto l'azione nel complesso proposta dall'attore quasi del tutto destituita di fondamento, senza che in senso contrario possa assumere rilievo la finale riformulazione delle conclusioni operata dalla parte attrice, sulla scorta evidentemente della rilevata chiara infondatezza della quasi totalità delle doglianze inizialmente proposte. D'altra parte va applicato il principio, affermato dalla Suprema Corte, per cui la parte vittoriosa (sia pure in minima parte rispetto alle domande proposte) non può essere condannata al pagamento delle spese di lite.
Sulla scorta del medesimo criterio le spese relative alla CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento della domanda formulata “in tesi” nelle conclusioni riportate in epigrafe, condanna la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di €
1.714,48, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3. Pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Firenze, il 25/05/2025 Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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