Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del G.M., dott. Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3246 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato, difeso dall'avv. Luisa Parte_1
Belcuore con la quale domicilia presso l'Avvocatura municipale, con sede in alla Parte_1
piazza De Marines 2
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Palermo alla via Libertà n. 197, CP_1
presso lo studio dell'avv. Andrea Villino che la rappresenta e difende come da procura allegata in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e da note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 757/23, il è stato condannato al pagamento, in Parte_1
favore della della somma di euro 93.330,76, oltre interessi e spese di procedura, quale CP_1
corrispettivo per il servizio di accertamento e riscossione tributaria, come da contratto di affidamento in concessione e da fatture in atti.
aver già provveduto alla liquidazione di tutto quanto dovuto alla società opposta e che erano in corso una serie di trattative per addivenire ad una definizione bonaria della controversia nelle quali l'Ente opponente ha, da subito, proposto un abbattimento forfettario del 30% del compenso, giustificato da gravi irregolarità, inadempienze ed errori commessi e contestati alla società opposta, in ordine all'emissione di avvisi di accertamento Imu e al mancato riscontro di pratiche inviate. Su tale assunto ha chiesto pertanto la revoca del decreto opposto, con vittoria delle spese di causa.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la società in persona del l.r.p.t., che ha CP_1 concluso per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e l'istanza ex art. 183 quater cpc, sul rilievo che nelle more del giudizio l'opponente aveva versato la somma di € 62.018,05, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini concessi ex art. 189 cpc, è passata in decisione all'udienza cartolare del 4.01.2025.
Ciò posto in fatto, in diritto è noto che – per orientamento giurisprudenziale consolidato - in materia di ripartizione dell'onere della prova, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (v. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009;
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003).
Ora, nella specie, trattandosi di un contratto di appalto di servizi, in cui la società appaltata è vincolata ad un'obbligazione di risultato, la parte opposta, a fronte delle espresse e circostanziate contestazioni ed a richieste di informazioni e chiarimenti, formulate dal in Parte_1 ordine all'emissione di avvisi di accertamento Imu ed al mancato riscontro di pratiche inviate (cfr. note nn. 5530/19; 2530/20; 24083/20; 2118/21; 10191/21; 10085/21; 9129/22 prodotte in atti) , nulla ha prodotto e/o documentato al fine di provare il proprio esatto adempimento, non potendosi ritenere prova certa del credito vantato le mere fatture prodotte in atti, considerato che la fattura, pur essendo un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, essa non costituisce prova dell'esistenza di un credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto. (Cassazione civile, sez. II, 04.10.2024 n. 26048).
Pertanto, atteso che le fatture azionate in monitorio e non pagate attengono proprio all'attività di riscossione IMU, per la quale, per i motivi sopra esposti, parte opposta non ha provato il proprio esatto adempimento, l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre è avvenuto, dopo la notifica del decreto, il pagamento di parte delle fatture azionate per l'importo di euro 62.018,05.
Di conseguenza, va rigettata anche la richiesta di condanna per lite temeraria formulata dall'opposta, considerato che la domanda ex art.96 c.p.c., per poter essere accolta, presuppone la totalità della soccombenza dell'avversario, laddove invece nella specie l'opposizione è risultata in parte fondata.
Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, è pacifico che il pagamento avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo obbliga il debitore a sostenere le spese del procedimento monitorio anche in caso di intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (cfr. 7526/2007) e la valutazione della soccombenza va rapportata all'esito finale della lite, secondo il criterio di globalità (Cass. 9587/2015).
Ciò posto, rilevato che la domanda monitoria in relazione all'asserito credito per l'attività di accertamento e riscossione IMU non era sostenuta da buona fede contrattuale, mentre era dovuta la somma (e avvenuto il pagamento) di parte delle fatture azionate per la restante attività, possono essere compensate le spese di lite in misura del 40% e poste a carico del per il Parte_1
restante 60%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il , ogni diversa istanza, eccezione e difesa Pt_2 Parte_1
disattesa e respinta, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 757/23; 2) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla somma di €.62.018,05 portata in decreto;
3) accoglie la domanda e dichiara non dovuta la somma di €. 31.312,71 portata in decreto;
4) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc formulata dall'opposta;
5) condanna il a pagare alla società il 60% delle spese processuali Parte_1 Pt_2
che liquida in 2.700,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario e oneri previdenziali.
Torre Annunziata, lì 5 marzo 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)