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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fioramante Parte_1 C.F._1
ATTRICE
Contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania CP_1 CodiceFiscale_2
Cribari
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 05.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al precetto con cui le ha intimato, giusta sentenza Parte_1 CP_2
n. 278/2025 dell'intestato Tribunale, il rilascio di immobile sito in Roggiano Gravina (CS), alla C.da
Pallotta 1, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 616, sub 2, esponendo di aver chiesto la sospensione di detto titolo esecutivo a mezzo di appello e deducendo che la preannunciata esecuzione le avrebbe pagina 1 di 2 arrecato pregiudizio grave ed irreparabile per essere l'immobile de quo l'unica abitazione familiare assegnatale in sede di separazione.
Ha, quindi, chiesto “In via preliminare accogliere, inaudita altera parte, la domanda di sospensiva dell'esecuzione per come formulata;
E, comunque, accogliere l'opposizione, per i motivi sopra esposti”. ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto, oltre alla condanna per lite temeraria, CP_2 non avendo l'opponente contestato il titolo bensì richiesto una sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del gravame.
All'udienza del 5.6.2025 i procuratori delle parti, dato atto che con sentenza n. 553/2025 la Corte
d'Appello di Catanzaro ha accolto gravame e in riforma della sentenza impugnata ha rigettato la domanda di rilascio della hanno chiesto dichiararsi la cessata contesa non essendovi più CP_2
interesse alla pronuncia sull'opposizione per effetto del venir meno del titolo esecutivo, con compensazione delle spese di giudizio.
Seguono conformi pronunce
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fioramante Parte_1 C.F._1
ATTRICE
Contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania CP_1 CodiceFiscale_2
Cribari
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 05.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al precetto con cui le ha intimato, giusta sentenza Parte_1 CP_2
n. 278/2025 dell'intestato Tribunale, il rilascio di immobile sito in Roggiano Gravina (CS), alla C.da
Pallotta 1, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 616, sub 2, esponendo di aver chiesto la sospensione di detto titolo esecutivo a mezzo di appello e deducendo che la preannunciata esecuzione le avrebbe pagina 1 di 2 arrecato pregiudizio grave ed irreparabile per essere l'immobile de quo l'unica abitazione familiare assegnatale in sede di separazione.
Ha, quindi, chiesto “In via preliminare accogliere, inaudita altera parte, la domanda di sospensiva dell'esecuzione per come formulata;
E, comunque, accogliere l'opposizione, per i motivi sopra esposti”. ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto, oltre alla condanna per lite temeraria, CP_2 non avendo l'opponente contestato il titolo bensì richiesto una sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del gravame.
All'udienza del 5.6.2025 i procuratori delle parti, dato atto che con sentenza n. 553/2025 la Corte
d'Appello di Catanzaro ha accolto gravame e in riforma della sentenza impugnata ha rigettato la domanda di rilascio della hanno chiesto dichiararsi la cessata contesa non essendovi più CP_2
interesse alla pronuncia sull'opposizione per effetto del venir meno del titolo esecutivo, con compensazione delle spese di giudizio.
Seguono conformi pronunce
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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