Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 3119 / 2024. R.G. , promossa da:
C.F. rapp.to/a e difeso/a dall' avv. Parte_1 C.F._1
MADAIO MICHELE ed elett.te dom.to/a come in atti Ricorrente
Contro
Controparte_1
rapp.to/a e difeso/a dall'avv.DI FEO AGOSTINO ( ) ed elett.te dom.to/a come in atti
Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato il 08.02.2024 l'istante in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 371 2023 00105586 46 000 notificato in data 05.01.2024 relativo ai contributi gestione commercianti anno 2017 Esponeva che la richiesta avanzata dall' mediante l'avviso, impugnato in questa sede, era nulla per prescrizione CP_1
quinquennale e/o decadenza del potere riscossivi
Notificato ricorso e decreto si costituivano CP_1
con la comunicazione del 21.05.2022, interruttiva inviata con racc.ta a.r. ricevuta in data 03.06.2022 sia per la sospensione COVID -1.
Rigettata l'istanza di sospensione essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito dell'udienza di discussione la causa è stata decisa con sentenza completa di motivazione e dispositivo.
L'opposizione è infondata.
L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio CP_1
e per l'impugnativa degli avvisi di addebito.
Preliminarmente si rileva l'ammissibilità della opposizione essendo stata proposta nei
40gg dalla notifica dell'avviso di addento ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n.
46 del 1999
La pretesa contributiva dell' è stata fatta valere mediante notifica di avviso di CP_1
addebito. E' il caso, quindi, di richiamare brevemente la disciplina applicabile alla fattispecie. Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile".
La disciplina è stata integrata dal D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010, in virtù del quale, per i crediti vantati dall' dall'01.01.2011 (anche relativi a contributi per anni CP_1
precedenti, ma accertati da tale data in poi), non è più prevista la riscossione a mezzo ruolo e quindi l'iscrizione a ruolo, bensì mediante avviso di addebito, che è un titolo esecutivo stragiudiziale formato dallo stesso , seguito poi da espropriazione CP_1
forzata da parte del concessionario con le modalità della
L'art. 30 D.L. 78/2010 cit. prevede poi che : "
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica CP_1
di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2.L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale e sanzioni l'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso, per crediti accertati dagli uffici, dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere
l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 90 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad esecuzione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.
3. L'avviso di addebito, completo di tutti gli elementi di cui al comma 2, relativo alle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, il cui pagamento alle scadenze mensili o periodiche sia stato omesso in tutto o in parte,
è consegnato all'agente della riscossione che provvederà al recupero nei termini fissati al comma 12, contestualmente alla notifica dell'avviso stesso al contribuente.4.
L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1
municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento....11... Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso CP_1
dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento". Si richiama poi la disciplina della notificazione degli atti di cui si discute. La notifica dell'avviso di addebito avviene nelle forme indicate dal comma 4 dell'art. 30 D.L.
78/2010 cit.,"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_1
della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Dunque, le modalità consentite dalla legge sono le seguenti: a) da parte dell' a mezzo pec, in via prioritaria;
b) a mezzo messi CP_1
comunali o agenti di polizia municipale, con le modalità previste dal codice di rito, anche a mezzo del servizio postale (artt. 139 e ss. c.p.c.; art. 149 c.p.c.); c) con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le disposizioni del codice postale.
Osserva la giurisprudenza di merito “La notifica dell'avviso di addebito, come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, può essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale e, in tale ipotesi, la relativa disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e D.M. 1.10.2008) e non nella legge
n. 890 del 1982. Ne discende che la notifica effettuata a mezzo raccomandata postale si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza la necessità di una relata di notifica, in quanto l'avvenuta notificazione al destinatario - o la relazione tra quest'ultimo e la diversa persona cui
è stato consegnato l'atto - sono oggetto di attestazione dell'agente postale, assistita dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. In caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso
l'Ufficio Postale, secondo le forme semplificate previste dal regolamento postale ordinario, che non comprendono la comunicazione di avvenuta notifica.” ( tra cui
Corte di Appello di Genova n. 151/2020; Trib. Di Novara n. 85/2023). Circa l'eccepita prescrizione si osserva che l' ha, però, depositato in giudizio la CP_1
comunicazione del 21.05.2022 ricevuta in data 03.06.2022 avvenuta a mezzo posta ordinaria.
Nessuna contestazione è stata sollevata da parte del ricorrente il cui unico motivo di opposizione è l'eccezione di prescrizione. Venendo quindi all'esame dell'unico motivo di opposizione si osserva che la prescrizione stessa decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c., ed è pacifico che il dies a quo per il decorso della prescrizione dei contributi IVS fissi/oltre il minimale debba ravvisarsi nella scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quella in cui doveva esser versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.
Per quanto riguarda i contributi IVS della gestione commercianti, oltre il minimale fisso, questi sono versati nell'anno della dichiarazione dei redditi ( in genere il 16 giugno dell'anno successivo – termine che spesso è prorogato) con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei suddetti contributi 2017 inizia a decorrere il 16 giugno 2018, prorogata al 02.07.2018. Ai fini della prescrizione, poi, deve, peraltro, tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni. A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.
Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi. Questa
è l'interpretazione confermata anche dalla S.C. con ultima decisione n.960/2025.
Da tanto consegue che la prescrizione dei contributi dell'anno 2017 che comincia a decorrere dal 02.07.2018 sarebbe caduta il 01.07.2023. Ma considerando sia l'interruzione della prescrizione con la comunicazione del 03/06/2022 ( che avrebbe spostato i termini di prescrizione al 03/06/2027) e sia i termini di sospensione anzidetti
( che avrebbero spostato i termini di prescrizione al 07/05/2024) , emerge che momento della notifica dell'avviso di addebito impugnato (05/01/2024) la prescrizione non era compiuta.
Per tali motivi l'opposizione va rigettata
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate considerando il valore della causa e l'attività effettiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro,nella persona del GOP dr.ssa
Adele di Lorenzo definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di giudizio che CP_1
liquida in €. 1000,00 oltre spese generali, IVA e CPA
Così deciso in Napoli, il 16.04.2025 ore 13:00
Il GOP
Dr.ssa Adele Di Lorenzo