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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 348/2020 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. , nata a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Poggiomarino (NA), via Saporito 105 e C.F. Parte_2 C.F._2
residente a [...], nella loro qualità di eredi legittimi di
[...]
, nato a [...], il [...], C.F. Per_1 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti STURLA PAOLO e ALESSANDRELLO RAFFAELLA parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. SCARPINATO FRANCESCO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in intestazione, deceduto nelle more del procedimento e sostituito dai propri eredi legittimi, ha convenuto in giudizio il in CP_1 persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi in data
01.07.2015, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, camminava sul marciapiede della via San Giovanni del Comune di all'altezza del civico n. 7, a causa della disconnessione sul CP_1
marciapiede, rovinava a terra. Per i traumi subìti il ha avuto necessità delle cure da parte del Pt_2 personale medico dell'Ospedale di dove gli è stata diagnosticata una frattura dell'epifisi CP_1
distale del perone e del malleolo tibiale mediale;
a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti. L'invito alla procedura di negoziazione assistita effettuato nei confronti del ha CP_1
avuto esito negativo.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 59.473,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituito il contestando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, sia CP_1 sotto il profilo dell'an debeatur che sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi addebitando il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta del ricorrente.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza di comparizione le parti hanno reiterato le relative domande eccezioni e difese e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
Espletata la prova dichiarativa, è stata disposta la nomina del CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona, successivamente revocata e il procedimento rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa rimessa in decisione.
*** ***
Sull'an dell'evento e sulla conseguente imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provato l'an dell'evento causativo della caduta, a tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 16.11.2021 in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice. Ed invero, le circostanze narrate da sono chiare ed esaustive sulla dinamica del Parte_3 sinistro. Per quel che interessa, il teste afferma “…ricordo che avevamo già impegnato il marciapiedi…Preciso che sul marciapiedi mancava un pezzo della pavimentazione in mattonelle…A precisazione il teste dichiara di non ricordare con precisione in quale tratto del marciapiedi mancasse la mattonella…A precisazione in merito alle foto esibite il teste indica quale punto della caduta quello a distanza di un metro circa dopo essere saliti sul marciapiedi.”.
Le dichiarazioni de quibus fanno emergere delle discrasie rispetto a quanto sostenuto da parte attrice;
infatti, dal corredo fotografico depositato nel fascicolo telematico si evince che l'unica anomalia presente è collocata sul bordo del marciapiedi e trattasi di un disallineamento dei mattoni che lo costituiscono, il teste invece riferisce di aver già impegnato il marciapiedi insieme al Pt_2
poi di non ricordare il punto in cui mancassero le mattonelle che compongono il marciapiede, infine precisa che si trovasse ad una distanza di circa un metro dal punto in cui erano saliti insieme all'attore.
Rilevate le contraddizioni con quanto rappresentato nella prospettazione attorea si ritiene non raggiunta la prova dell'an dell'evento, pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Sulle spese legali
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte e per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore del CP_1 che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 4.950,00 oltre al 15% del compenso
[...]
per spese generali CAP e IVA come per legge.
Gela, 04.06.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 348/2020 in materia di lesione personale
T R A
, C.F. , nata a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Poggiomarino (NA), via Saporito 105 e C.F. Parte_2 C.F._2
residente a [...], nella loro qualità di eredi legittimi di
[...]
, nato a [...], il [...], C.F. Per_1 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti STURLA PAOLO e ALESSANDRELLO RAFFAELLA parte attrice
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore C.F.: , rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. SCARPINATO FRANCESCO parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in intestazione, deceduto nelle more del procedimento e sostituito dai propri eredi legittimi, ha convenuto in giudizio il in CP_1 persona del sindaco pro tempore, per sentirlo dichiarare responsabile dell'evento verificatosi in data
01.07.2015, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'accaduto.
Assume, parte attrice, che nelle circostanze di tempo di cui sopra, camminava sul marciapiede della via San Giovanni del Comune di all'altezza del civico n. 7, a causa della disconnessione sul CP_1
marciapiede, rovinava a terra. Per i traumi subìti il ha avuto necessità delle cure da parte del Pt_2 personale medico dell'Ospedale di dove gli è stata diagnosticata una frattura dell'epifisi CP_1
distale del perone e del malleolo tibiale mediale;
a guarigione avvenuta ne sarebbero derivati postumi invalidanti. L'invito alla procedura di negoziazione assistita effettuato nei confronti del ha CP_1
avuto esito negativo.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo, parte attrice, previo riconoscimento dell'addebito di responsabilità in capo al convenuto, avanza la richiesta risarcitoria di €. 59.473,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si è costituito il contestando nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, sia CP_1 sotto il profilo dell'an debeatur che sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendosi non ravvisabile un pericolo occulto quindi addebitando il verificarsi dell'evento dannoso esclusivamente alla condotta del ricorrente.
In seno al conclusum della comparsa di costituzione viene chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.
All'udienza di comparizione le parti hanno reiterato le relative domande eccezioni e difese e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c.
Espletata la prova dichiarativa, è stata disposta la nomina del CT medico legale per la quantificazione del danno alla persona, successivamente revocata e il procedimento rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni e la causa rimessa in decisione.
*** ***
Sull'an dell'evento e sulla conseguente imputazione.
Come obiettivamente emergente dall'atto di citazione, la fattispecie prospettata da parte attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè,
l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010;
5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante proprio nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio di una caldaia, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. Scaturisce in questi casi la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (Cass. n.
2660/2013).
In ragione di tali peculiarità, l'insidia stradale corrisponde a un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente soggettiva imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto, pericolo che deve essere accertato in concreto, spettando alla parte dare la prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della sua domanda, così come previsti dall'articolo 2051 c.c., è cioè che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato.
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
E invero, l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità della res che si assume lesiva.
Fatta tale opportuna premessa, il Tribunale ritiene che nel presente giudizio non ci siano le condizioni tali da ritenere provato l'an dell'evento causativo della caduta, a tale conclusione può pervenirsi in base alla dichiarazione testimoniale assunta in data 16.11.2021 in una al corredo fotografico allegato dalla stessa parte attrice. Ed invero, le circostanze narrate da sono chiare ed esaustive sulla dinamica del Parte_3 sinistro. Per quel che interessa, il teste afferma “…ricordo che avevamo già impegnato il marciapiedi…Preciso che sul marciapiedi mancava un pezzo della pavimentazione in mattonelle…A precisazione il teste dichiara di non ricordare con precisione in quale tratto del marciapiedi mancasse la mattonella…A precisazione in merito alle foto esibite il teste indica quale punto della caduta quello a distanza di un metro circa dopo essere saliti sul marciapiedi.”.
Le dichiarazioni de quibus fanno emergere delle discrasie rispetto a quanto sostenuto da parte attrice;
infatti, dal corredo fotografico depositato nel fascicolo telematico si evince che l'unica anomalia presente è collocata sul bordo del marciapiedi e trattasi di un disallineamento dei mattoni che lo costituiscono, il teste invece riferisce di aver già impegnato il marciapiedi insieme al Pt_2
poi di non ricordare il punto in cui mancassero le mattonelle che compongono il marciapiede, infine precisa che si trovasse ad una distanza di circa un metro dal punto in cui erano saliti insieme all'attore.
Rilevate le contraddizioni con quanto rappresentato nella prospettazione attorea si ritiene non raggiunta la prova dell'an dell'evento, pertanto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Sulle spese legali
Le spese processuali seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività e qualità processuale svolta, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte e per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
- Rigetta la domanda di parte attrice
- Condanna parte attrice alla rifusione dei compensi professionali a favore del CP_1 che si liquidano, per le ragioni di cui in motivazione in €. 4.950,00 oltre al 15% del compenso
[...]
per spese generali CAP e IVA come per legge.
Gela, 04.06.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca