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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/09/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 5381/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/05/2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. MONAI CARLO avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15.02.2013 in LAURO
[...]
(BRASILE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Per_1 comune di PALAU (SS), al n. 12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2015;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia , (22.10.2015), minorenne;
Per_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
1 - rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 15.02.2013 in LAURO DE RE
[...]
(BRASILE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di PALAU
(SS) al n. 12, Parte 2, Serie C, dell'anno 2015, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati, anche all'estero, e dispone che la figlia minore Per_3 mantenga la propria stabile residenza in Italia per proseguire gli studi, con collocazione prevalente presso la madre;
b) dispone che l'affidamento di sia condiviso tra i due genitori, ma la madre Persona_4 potrà unilateralmente e in via esclusiva amministrare ogni necessità o formalità riferita alle attività scolastiche o parascolastiche, sanitarie e amministrative riguardanti la minore, dando al padre ogni informazione egli richieda e favorendo i contatti tra padre e figlia per via telefonica e/o da remoto,
c) prende atto che il padre potrà frequentare la casa familiare al fine di stare con la figlia, nel rispetto della moglie e della separazione, ponendo a suo carico l'obbligo di contribuire paritariamente alle necessità del mantenimento per tali periodi che non potranno superare una settimana presso la casa della moglie. Dispone che la minore possa essere tenuta dal padre nei periodi di vacanza scolastica natalizia ed estiva con obbligo di garantire alle congiunte di poter mantenere liberamente tra loro contatti personali, telefonici o da remoto, anche con viaggi della madre presso il padre. Dispone che le vacanze della minore verranno concesse al padre in modo ampio per compensare i periodi scolastici della figlia, in cui il padre sarà occupato per il lavoro fuori sede rispetto alla residenza familiare della minore.
Dispone che il padre possa così tenere la figlia per due mesi durante l'estate e per una settimana per le vacanze natalizie. Prende atto che i genitori si concedono reciprocamente l'autorizzazione permanente a viaggiare anche all'estero con la figlia.
La minore manterrà, comunque, la sua residenza a Udine e lì dovrà essere garantita la sua presenza per assolvere gli impegni scolastici, dal genitore che l'avrà portata all'estero.
2 d) Dà atto che l'abitazione di proprietà dei coniugi sita in Brasile, Via Sito Pascal 10 a
Euclides da NH (villa di 80 mq composta da due camere, doppi servizi, cucina e soggiorno oltre al giardino di 20 mq di pertinenza), sarà a disposizione della famiglia con obbligo del padre di sostenere per intero i relativi costi, e con obbligo della moglie di non venderla se non dopo il decesso del marito.
e) Dispone che il sig. corrisponda alla moglie, per ogni mese dell'anno, a titolo di Pt_2 contributo per il mantenimento della minore, l'assegno di euro 300, rivalutabile in base all'ISTAT annualmente.
Le spese per la figlia di carattere straordinario, regolamentate dal protocollo in uso al
Tribunale di Udine, sono poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno. Dà atto che l'assegno unico universale o analoghi sussidi spetteranno alla moglie.
f) Dà atto che i coniugi si autorizzano al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e anche della minore;
nei periodi di vacanza della minore con il padre, i suoi documenti verranno consegnati e custoditi da questo genitore.
g) Dà atto che i coniugi dichiarano di non aver presentato denunce fiscali negli ultimi tre anni;
dà atto che il marito dichiara di percepire una pensione in Brasile di circa 250 euro al mese (1.518 reais). Dà atto che la moglie ha un reddito di 1.200 euro al mese e il marito, quando lavora, percepisce un salario di circa 1.400 euro netti al mese. Dà atto che le parti dichiarano di non avere conti bancari, ma di disporre solo di una carta poste-pay ricaricabile per la moglie e una analoga carta del Banco di Sardegna per il marito. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palau (SS), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 12, parte 2, Serie C del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 16.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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