Sentenza 3 ottobre 1967
Massime • 1
Per giudicare della irregolarita del bollo di una cambiale si deve aver riguardo al momento della sua negoziazione, che, di regola, si ha con la consegna dell'effetto da parte dell'emittente o del traente al prenditore ove, pero, la cambiale sia emessa e consegnata solo in vista dello sconto, la sua negoziazione si verifica solo quando lo sconto viene accordato col ritiro della cambiale da parte della banca e relativo versamento della valuta. ( Conf.3061-52).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/1967, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 1967 |
Testo completo
Per giudicare della irregolarita del bollo di una cambiale si deve aver riguardo al momento della sua negoziazione, che, di regola, si ha con la consegna dell'effetto da parte dell'emittente o del traente al prenditore ove, pero, la cambiale sia emessa e consegnata solo in vista dello sconto, la sua negoziazione si verifica solo quando lo sconto viene accordato col ritiro della cambiale da parte della banca e relativo versamento della valuta. ( Conf.3061-52).*