Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/1967, n. 2257
CASS
Sentenza 3 ottobre 1967

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Per giudicare della irregolarita del bollo di una cambiale si deve aver riguardo al momento della sua negoziazione, che, di regola, si ha con la consegna dell'effetto da parte dell'emittente o del traente al prenditore ove, pero, la cambiale sia emessa e consegnata solo in vista dello sconto, la sua negoziazione si verifica solo quando lo sconto viene accordato col ritiro della cambiale da parte della banca e relativo versamento della valuta. ( Conf.3061-52).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/10/1967, n. 2257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2257
    Data del deposito : 3 ottobre 1967

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