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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3807 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nato a [...], Contea di Bergen, New Jersey, il 24.01.1951 (C.F.: Parte_1
); C.F._1
nato in [...], Contea di Rockland, New York il 28.04.1953 (C.F.: Parte_2
; C.F._2
, nata in [...], Contea di Santa Fe, New Mexico il 13.08.1981 (C.F.: Parte_3
), tutti residenti negli Stati Uniti d'America; C.F._3
, nata in [...], Contea di Santa Fe, New Mexico il 22.03.1983 (C.F.: Parte_4
), residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Adriana Maria C.F._4
Ruggeri (C.F.: , come da procure in atti C.F._5
-RICORRENTI-
E
) in persona del p.t.,rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall' l'Avvocatura dello Stato domiciliato ex lege presso con sede in Catanzaro via G.da
Fiore nr. 34
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
1 Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
Conclusioni: All'udienza del 29gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di , cittadina italiana, nata a [...] Persona_1
(CZ) il 29.03.1860 (doc. n. 3) e coniugata con in NE il 12.05.1884 (doc. n. Persona_2
4).
Dall'unione nasceva il 17.01.1886 in NE , anche noto come _3 Parte_2
(doc. n. 5).
[...]
Il padre di , , si naturalizzava americano nel 1896 quando il figlio era ancora Per_3 Per_2
minorenne (doc. n. 6), la madre di mai si naturalizzava autonomamente Pt_1 Per_1 americana, rimanendo “Alien” straniera (doc. n. 7) così mantenendo la cittadinanza italiana per sè e per il figlio.
si coniugava con in Haverstraw, Contea di Rockland, Parte_2 Persona_4
New York il 19.04.1914 (doc. n. 8); dall'unione nascevano in Haverstraw, Contea di Rockland,
New York il 10.05.1920 (doc. n. 9) e il 22.12.1924 (doc. n. 10). Parte_2 Parte_5
si coniugava con in Haverstraw, Contea di Rockland, New York Parte_5 Persona_5 in data 22.01.1949 (doc. n. 11). Dall'unione coniugale nasceva in Teaneck, Contea di Bergen, New
Jersey il 24.01.1951 (doc. n. 12). Parte_1
In data 26.11.1950 si coniugava con in Bronx, New York Parte_2 Controparte_3
City, New York (doc. n. 13). Dall'unione nasceva in Nyack, Contea di Rockland, New York il
28.04.1953 III (doc. n. 14), il quale si coniugava con Parte_2 Parte_6
in Bluff Point, Contea di Yates, New York in data 23.08.1975 (doc. n. 15).
Dall'unione coniugale nascevano in Santa Fe,Contea di Santa Fe,New Mexico, il 13.08.1981
(doc. n.16) e il 22.03.1983 (doc. n. 17). Parte_3 Parte_4
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis non avendo l'avo , cittadina italiana, nata a [...] il [...], mai perso la Persona_1
2 cittadinanza italiana e trasmettendola iure sanguinis al proprio figlio e a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti, come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costituiva chiedendo al Tribunale di valutare la compatibilità dei principi Controparte_1
espressi dalle S.S.U.U. 2009/467 con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost.
n. 10/15 nonché la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. n. 25318/2022 con quanto osservato nell'avverso ricorso. In particolare, sosteneva che l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del
1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la citata pronuncia della Consulta che ha sancito il limite della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale qualora tali effetti siano suscettibili di incidere negativamente su altri valori costituzionali. Chiedeva, in subordine, la compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 29 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'ava è nata il [...] a [...], provincia di Catanzaro, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Le ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadine italiane in virtù della discendenza da cittadina italiana emigrata negli Stati Uniti d'America.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Nel caso di specie non perse la propria cittadinanza italiana e dall'unione con il Persona_1
marito , nasceva il 17.01.1886 in NE , anche noto come Persona_2 _3
. Parte_2
3 Trasferitisi insieme in America, la madre di mai si naturalizzava Pt_1 Per_1 autonomamente americana, rimanendo “Alien” straniera (doc. n. 7) così mantenendo la cittadinanza italiana per sè e per il figlio e, da lui a tutti i discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Chiaro, infatti, l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la
Pronuncia della Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte
Costituzionale n. 10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia
Tributaria.
La circostanza si evince chiaramente dalla disciplina contenuta nella legge italiana n. 555 del 1912.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 7, 8 e 12 di tale normativa, infatti, emerge in maniera inconfutabile che il minore di età perdeva la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del genitore solo se acquistava al contempo la cittadinanza di uno stato straniero.
Deve essere, infatti, posto necessariamente in luce l'inciso che nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore di età si verifica per il solo fatto che il genitore del minorenne opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio.
Chiara sul punto la Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del «in virtù della Controparte_1
contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n.
4 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello
Stato di emigrazione (ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero». Continua poi la Circolare specificando che a seguito di Corte Cost. n. 30/1983 «pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna» (ora anche per i nati antecedentemente -
Cass. Civ. 4466/2009).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'ava italiana mai rinunciarono alla cittadinanza italiana.
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n.22271 afferma che “Ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana).
Posto che è cittadina italiana fin dalla nascita, anche i suoi discendenti sono Persona_1
conseguentemente cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
5 , nato a [...], Contea di Bergen, New Jersey, il 24.01.1951 (C.F.: Parte_1
); C.F._1
III, nato in [...], Contea di Rockland, New York il 28.04.1953 (C.F.: Parte_2
; C.F._2
, nata in [...], Contea di Santa Fe, New Mexico il 13.08.1981 (C.F.: Parte_3
); C.F._3
, nata in [...], Contea di Santa Fe, New Mexico il 22.03.1983 (C.F.: Parte_4
). C.F._4
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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