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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO Parte_1 C.F._1
GIACOMO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via fiume n 71121 foggia ITALIApresso il difensore avv. CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLASMUNTA DANILA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 nte VIALE GRAMSCI 19 71122 FOGGIApresso il difensore avv. VILLASMUNTA DANILA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 31/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento dell'aggravamento dei postumi della CP_1 malattia professionale (già riconosciuta nella misura del 12% in sede giudiziale con sentenza Tribunale di Foggia 2393/2022) nella misura del 20% e per l'effetto chiedendo condanna dell all'erogazione in proprio favore della rendita o dell'indennizzo del CP_1 danno biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
con vittoria di spese processuali. Si costituiva in giudizio l' che nel riferimento alle note medico-legali del CP_1
02/12/2024, in atti con allegati, in esito a nuova valutazione del caso da parte dell'area medico-legale, proponeva di transigere la vertenza a mezzo del riconoscimento di postumi attuali nella misura del 16%.
1 All'odierna udienza la causa le parti si davano atto di avere chiuso la vertenza nella indicata misura del 16%; la causa veniva pertanto riservata in decisine all'udienza del 25 marzo 2025. Osserva
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-1999). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari.
Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata (seppure nella minore misura del 16%) erogata dall' solo in epoca successiva all'inizio della lite. CP_1
Di tanto non può non tenersi conto ai fini del governo delle stesse, calcolate
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo considerato l'ammontare dell'incremento (dal 12 al 16%) e l'uso di collegamenti ipert.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_1
P.Q.M.
2 Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1320,00 (già calcolato l'aumento del 10% per i collegamenti ipert.) , oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione avv. CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO
Foggia, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO Parte_1 C.F._1
GIACOMO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via fiume n 71121 foggia ITALIApresso il difensore avv. CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLASMUNTA DANILA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 nte VIALE GRAMSCI 19 71122 FOGGIApresso il difensore avv. VILLASMUNTA DANILA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 31/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento dell'aggravamento dei postumi della CP_1 malattia professionale (già riconosciuta nella misura del 12% in sede giudiziale con sentenza Tribunale di Foggia 2393/2022) nella misura del 20% e per l'effetto chiedendo condanna dell all'erogazione in proprio favore della rendita o dell'indennizzo del CP_1 danno biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
con vittoria di spese processuali. Si costituiva in giudizio l' che nel riferimento alle note medico-legali del CP_1
02/12/2024, in atti con allegati, in esito a nuova valutazione del caso da parte dell'area medico-legale, proponeva di transigere la vertenza a mezzo del riconoscimento di postumi attuali nella misura del 16%.
1 All'odierna udienza la causa le parti si davano atto di avere chiuso la vertenza nella indicata misura del 16%; la causa veniva pertanto riservata in decisine all'udienza del 25 marzo 2025. Osserva
La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o fatti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. L'istituto, disciplinato per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, e' formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (Cass. Sez. Lavoro, 2268 del 13-3-1999). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari.
Nel caso di specie non è dubbio che l'utilità oggetto del contendere sia stata (seppure nella minore misura del 16%) erogata dall' solo in epoca successiva all'inizio della lite. CP_1
Di tanto non può non tenersi conto ai fini del governo delle stesse, calcolate
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo considerato l'ammontare dell'incremento (dal 12 al 16%) e l'uso di collegamenti ipert.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' . Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente. CP_1
P.Q.M.
2 Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi € 1320,00 (già calcolato l'aumento del 10% per i collegamenti ipert.) , oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
con distrazione avv. CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO
Foggia, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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