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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1411/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5232/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Sede 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5369/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000143 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Ricorrente_2 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Caserta contro il Comune di Caserta e la srl Publiservizi, concessionaria del servizio di riscossione per il predetto Comune, l'avviso di accertamento n. 40402400000143, di euro 21.589,00, notificato in data 2 aprile 2024. L'importo comprendeva € 14.062,00
a titolo di IMU per l'annualità 2018 e € 2.400,00 per sanzioni.
A sostegno della richiesta di annullamento dell'atto la ricorrente eccepì:
la decadenza della pretesa tributaria, perché l'accertamento era stato notificato oltre il termine di cinque anni stabilito dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, non essendo applicabile la sospensione del termine per effetto della normativa emanata in occasione dell'emergenza sanitaria;
la carenza di legittimazione attiva del concessionario il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, che ometteva di chiarire adeguatamente la determinazione della base imponibile e degli importi richiesti, rendendo impossibile per il contribuente di comprendere e di verificare la legittimità della pretesa fiscale e quindi di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa;
l'illegittimità della sottoscrizione dell'avviso, che veniva notificato in forma cartacea ma privo di firma autografa e di una firma digitale conforme alla modalità di notifica cartacea.
Si costituì in giudizio la sola Publiservizi la quale, in relazione alla propria legittimazione, richiamò il contratto
Rep. n. 21313 del 21 luglio 2021 con il quale le era stato affidato in concessione il servizio di riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 5369 emessa all'udienza del 12.11.2024 e depositata il 10.12.2024 rigettò il ricorso, compensando le spese.
La società contribuente ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e la loro attribuzione al difensore anticipatario.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha escluso che l'avviso fosse stato emesso dopo la scadenza del termine quinquennale di decadenza.
In fatto, dalla documentazione risulta che la spedizione è avvenuta in data 21.3.2024 con consegna a mani del ricorrente in data 2.4.2024, cosa confermata dalla parte ricorrente.
L'appellante nega che potesse trovare applicazione la proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 67 del dl
18/2020 in quanto quel periodo di sospensione troverebbe applicazione solo agli atti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 67 aveva in particolare previsto la sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso degli enti impositori, stabilendo un blocco temporaneo tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.
Il quarto comma dell'articolo estende l'applicabilità della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali.
Tuttavia, il testo normativo non chiarisce espressamente se la proroga di 85 giorni debba applicarsi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti anche sulle annualità successive.
Questo vuoto interpretativo ha generato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, alimentando decisioni discordanti.
A fronte delle divergenti interpretazioni del dettato normativo sulla portata della “sospensione” dei termini, ovvero se valevole solo per quelli in scadenza nell'arco temporale individuato dalle norme, o “a cascata”, con spostamento in avanti anche dei termini di mero transito, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanze del 13 e del 18 novembre 2024, e quella di Lecce, con ordinanza del 19 novembre
2024, avevano proposto rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c. con particolare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 67, d.l. n. 18/2020.
Con provvedimento del 23 gennaio 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali in quanto la questione dell'interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 era stata nelle more “affrontata e risolta” dalla Suprema Corte, Sez. I civile, con l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza, ha affrontato il tema in riferimento alla prescrizione di crediti non tributari azionati dall'agente della riscossione tramite l'insinuazione al passivo nel fallimento (liquidazione giudiziale) eccepita rispetto ad avvisi di addebito o intimazioni di pagamento in precedenza notificati. Avendo
l'agente della riscossione opposto la sospensione CO (peraltro ex art. 68, e non 67, d.l. n. 18/2020), la
Corte ha ritenuto che, comportando “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi”, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento.
Condividendo il contenuto di queste pronunce, questa Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato emesso tempestivamente.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene la erroneità della decisione che ha ritenuto tempestiva la notifica, avvenuta il 2 aprile 2024, non potendosi, a suo avviso, applicarsi l'istituto della scissione.
Argomenta sul punto che la scissione opera in relazione al termine di decadenza e non a quello di prescrizione.
Il motivo è infondato.
In relazione al pagamento dell'Imu occorre distinguere tra:
decadenza, che si riferisce al termine entro cui il Comune deve notificare l'accertamento per l'IMU;
prescrizione che riguarda il periodo massimo entro cui il pagamento può essere richiesto, a partire dalla notifica dell'accertamento o della cartella esattoriale.
Nel caso in esame si controverte sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, sicché il termine di cinque anni era di decadenza ed è stato rispettato in quanto la consegna dell'atto per la notifica è avvenuta prima della sua scadenza e, per effetto della scissione, non va considerata la data di consegna del plico al destinatario.
Con il terzo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di motivazione.
La motivazione dell'atto non spiega le ragioni della quantificazione dell'imposta, difettando delle indicazioni in merito alle condizioni concrete dei terreni accertati, di cui alcun riferimento fattuale viene menzionato, men che meno valutato ai fini dell'individuazione del valore. L'amministrazione non avrebbe tenuto conto della perizia del tecnico di parte sul valore dei terreni.
Il motivo va respinto.
L'atto conteneva tutte le indicazioni che consentivano al contribuente di individuare gli immobili, dei quali erano indicati i riferimenti catastali, l'ubicazione, la categoria e l'utilizzo, la rendita catastale, il valore catastale,
l'aliquota applicata, i mesi di possesso, di valutare la fondatezza della richiesta e di difendersi nella eventuale fase contenziosa. Il valore era quello attribuito in catasto per cui eventuali doglianze dovevano essere mosse impugnando gli atti di accertamento catastale che quei valori avevano attribuito.
Infondate sono anche le osservazioni sulla mancanza di chiarezza sul calcolo degli interessi. Il tasso è previsto dalla legge e l'importo non è rilevante, cosa che consentiva di verificare la correttezza dell'importo richiesto.
Con altro motivo l'appellante eccepisce la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
Il collegio a questo riguardo rileva che l'avviso conteneva questa precisazione: “Responsabile del procedimento di emissione del presente atto Dott. Nominativo_1 in qualità di Legale Rappresentante p.t. della Publiservizi S.r.l.. La firma autografa del Responsabile del procedimento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/93 e dell'art.1 comma 87, Legge 549 del 28/12/1995”.
Questa modalità di sottoscrizione, secondo l'appellante, non avrebbe potuto trovare applicazione perché
l'atto era stato notificato in forma cartacea.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione (n. 20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018.
La Suprema corte sentenza n. 16846 del 19 giugno 2024, ha confermato che una copia analogica di un avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente e dichiarata conforme all'originale informatico, può essere validamente notificata anche tramite servizio postale e non necessariamente con pec.
Con l'ultimo motivo l'appellante, riprendendo la questione del difetto di legittimazione della publiservizi e contestando la decisione di primo grado, evidenzia che il concessionario ha notificato l'atto impugnato assumendo di essere Concessionario del servizio di accertamento-riscossione. Il concessionario ha, tuttavia, depositato nel giudizio di primo grado atti che non sarebbero sufficienti a provare la fondatezza della legittimazione attiva, in quanto né dalle motivazioni dell'accertamento, né dalla parte dispositiva, emergerebbe con chiarezza in base a quale atto o provvedimento amministrativo (rectius: contratto, concessione, delibera consiliare) abbia emesso l'atto.
Anche questo motivo va respinto.
La Publiservizi ha depositato in primo grado il contratto stipulato con il Comune, atto nel quale sono richiamati tutti i provvedimenti adottati dal'ente per affidare il servizio in concessione.
La produzione documentale è, a parere di questo giudice, sufficiente per provare la legittimazione della publiservizi, non essendo necessaria la produzione di ulteriori atti per i quali sono previste forme di pubblicità che ne consentono la conoscenza ai cittadini.
L'appello va respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5232/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caserta - Sede 81100 Caserta CE elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5369/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 10/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000143 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Ricorrente_2 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Caserta contro il Comune di Caserta e la srl Publiservizi, concessionaria del servizio di riscossione per il predetto Comune, l'avviso di accertamento n. 40402400000143, di euro 21.589,00, notificato in data 2 aprile 2024. L'importo comprendeva € 14.062,00
a titolo di IMU per l'annualità 2018 e € 2.400,00 per sanzioni.
A sostegno della richiesta di annullamento dell'atto la ricorrente eccepì:
la decadenza della pretesa tributaria, perché l'accertamento era stato notificato oltre il termine di cinque anni stabilito dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, non essendo applicabile la sospensione del termine per effetto della normativa emanata in occasione dell'emergenza sanitaria;
la carenza di legittimazione attiva del concessionario il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, che ometteva di chiarire adeguatamente la determinazione della base imponibile e degli importi richiesti, rendendo impossibile per il contribuente di comprendere e di verificare la legittimità della pretesa fiscale e quindi di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa;
l'illegittimità della sottoscrizione dell'avviso, che veniva notificato in forma cartacea ma privo di firma autografa e di una firma digitale conforme alla modalità di notifica cartacea.
Si costituì in giudizio la sola Publiservizi la quale, in relazione alla propria legittimazione, richiamò il contratto
Rep. n. 21313 del 21 luglio 2021 con il quale le era stato affidato in concessione il servizio di riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 5369 emessa all'udienza del 12.11.2024 e depositata il 10.12.2024 rigettò il ricorso, compensando le spese.
La società contribuente ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e la loro attribuzione al difensore anticipatario.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha escluso che l'avviso fosse stato emesso dopo la scadenza del termine quinquennale di decadenza.
In fatto, dalla documentazione risulta che la spedizione è avvenuta in data 21.3.2024 con consegna a mani del ricorrente in data 2.4.2024, cosa confermata dalla parte ricorrente.
L'appellante nega che potesse trovare applicazione la proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 67 del dl
18/2020 in quanto quel periodo di sospensione troverebbe applicazione solo agli atti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 67 aveva in particolare previsto la sospensione dei termini per le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso degli enti impositori, stabilendo un blocco temporaneo tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.
Il quarto comma dell'articolo estende l'applicabilità della sospensione ai termini di prescrizione e decadenza, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina le sospensioni dovute ad eventi eccezionali.
Tuttavia, il testo normativo non chiarisce espressamente se la proroga di 85 giorni debba applicarsi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o se abbia effetti anche sulle annualità successive.
Questo vuoto interpretativo ha generato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza, alimentando decisioni discordanti.
A fronte delle divergenti interpretazioni del dettato normativo sulla portata della “sospensione” dei termini, ovvero se valevole solo per quelli in scadenza nell'arco temporale individuato dalle norme, o “a cascata”, con spostamento in avanti anche dei termini di mero transito, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanze del 13 e del 18 novembre 2024, e quella di Lecce, con ordinanza del 19 novembre
2024, avevano proposto rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c. con particolare riferimento alla disciplina prevista dall'art. 67, d.l. n. 18/2020.
Con provvedimento del 23 gennaio 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali in quanto la questione dell'interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 era stata nelle more “affrontata e risolta” dalla Suprema Corte, Sez. I civile, con l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza, ha affrontato il tema in riferimento alla prescrizione di crediti non tributari azionati dall'agente della riscossione tramite l'insinuazione al passivo nel fallimento (liquidazione giudiziale) eccepita rispetto ad avvisi di addebito o intimazioni di pagamento in precedenza notificati. Avendo
l'agente della riscossione opposto la sospensione CO (peraltro ex art. 68, e non 67, d.l. n. 18/2020), la
Corte ha ritenuto che, comportando “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi”, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento.
Condividendo il contenuto di queste pronunce, questa Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato emesso tempestivamente.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene la erroneità della decisione che ha ritenuto tempestiva la notifica, avvenuta il 2 aprile 2024, non potendosi, a suo avviso, applicarsi l'istituto della scissione.
Argomenta sul punto che la scissione opera in relazione al termine di decadenza e non a quello di prescrizione.
Il motivo è infondato.
In relazione al pagamento dell'Imu occorre distinguere tra:
decadenza, che si riferisce al termine entro cui il Comune deve notificare l'accertamento per l'IMU;
prescrizione che riguarda il periodo massimo entro cui il pagamento può essere richiesto, a partire dalla notifica dell'accertamento o della cartella esattoriale.
Nel caso in esame si controverte sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, sicché il termine di cinque anni era di decadenza ed è stato rispettato in quanto la consegna dell'atto per la notifica è avvenuta prima della sua scadenza e, per effetto della scissione, non va considerata la data di consegna del plico al destinatario.
Con il terzo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di difetto di motivazione.
La motivazione dell'atto non spiega le ragioni della quantificazione dell'imposta, difettando delle indicazioni in merito alle condizioni concrete dei terreni accertati, di cui alcun riferimento fattuale viene menzionato, men che meno valutato ai fini dell'individuazione del valore. L'amministrazione non avrebbe tenuto conto della perizia del tecnico di parte sul valore dei terreni.
Il motivo va respinto.
L'atto conteneva tutte le indicazioni che consentivano al contribuente di individuare gli immobili, dei quali erano indicati i riferimenti catastali, l'ubicazione, la categoria e l'utilizzo, la rendita catastale, il valore catastale,
l'aliquota applicata, i mesi di possesso, di valutare la fondatezza della richiesta e di difendersi nella eventuale fase contenziosa. Il valore era quello attribuito in catasto per cui eventuali doglianze dovevano essere mosse impugnando gli atti di accertamento catastale che quei valori avevano attribuito.
Infondate sono anche le osservazioni sulla mancanza di chiarezza sul calcolo degli interessi. Il tasso è previsto dalla legge e l'importo non è rilevante, cosa che consentiva di verificare la correttezza dell'importo richiesto.
Con altro motivo l'appellante eccepisce la nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
Il collegio a questo riguardo rileva che l'avviso conteneva questa precisazione: “Responsabile del procedimento di emissione del presente atto Dott. Nominativo_1 in qualità di Legale Rappresentante p.t. della Publiservizi S.r.l.. La firma autografa del Responsabile del procedimento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/93 e dell'art.1 comma 87, Legge 549 del 28/12/1995”.
Questa modalità di sottoscrizione, secondo l'appellante, non avrebbe potuto trovare applicazione perché
l'atto era stato notificato in forma cartacea.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce di questa Corte di cassazione (n. 20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018.
La Suprema corte sentenza n. 16846 del 19 giugno 2024, ha confermato che una copia analogica di un avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente e dichiarata conforme all'originale informatico, può essere validamente notificata anche tramite servizio postale e non necessariamente con pec.
Con l'ultimo motivo l'appellante, riprendendo la questione del difetto di legittimazione della publiservizi e contestando la decisione di primo grado, evidenzia che il concessionario ha notificato l'atto impugnato assumendo di essere Concessionario del servizio di accertamento-riscossione. Il concessionario ha, tuttavia, depositato nel giudizio di primo grado atti che non sarebbero sufficienti a provare la fondatezza della legittimazione attiva, in quanto né dalle motivazioni dell'accertamento, né dalla parte dispositiva, emergerebbe con chiarezza in base a quale atto o provvedimento amministrativo (rectius: contratto, concessione, delibera consiliare) abbia emesso l'atto.
Anche questo motivo va respinto.
La Publiservizi ha depositato in primo grado il contratto stipulato con il Comune, atto nel quale sono richiamati tutti i provvedimenti adottati dal'ente per affidare il servizio in concessione.
La produzione documentale è, a parere di questo giudice, sufficiente per provare la legittimazione della publiservizi, non essendo necessaria la produzione di ulteriori atti per i quali sono previste forme di pubblicità che ne consentono la conoscenza ai cittadini.
L'appello va respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Nulla per le spese.