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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/10/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 533/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Messina, via del Bufalo n. 9, presso e nello studio dell'avv. Marco Parisi (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], c.f.: , quale titolare Controparte_1 CodiceFiscale_2 della SU FI di La OS RE, nata a [...] il [...], Parte_2
c.f.: , nata a [...] il [...], c.f.: CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
, quale erede di (deceduto il 26 novembre 2020), tutti elettivamente C.F._4 Persona_1 domiciliati in Messina, via dei Mille n. 243 is. 101, presso lo studio degli avv.ti Antonino MA
(con PEC indicata) ed TI MA con PEC indicata), che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, per procura rilasciata su foglio separato,
APPELLATI
____________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1024/2022 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile l'8 giugno 2022 in materia di opposizione a precetto.
********************
CONCLUSIONI delle PARTI 1 Per l'appellante: “ammettere in rito ed accogliere in merito il presente atto di appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata”.
Per gli appellati: “gli avv.ti Antonino MA ed TI MA nell'interesse degli appellati precisano le conclusioni insistendo in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito nella comparsa di risposta telematicamente depositata chiedendo l'accoglimento di tutte le domande formulate, con il rigetto di ogni contraria istanza, ivi comprese le richieste istruttorie, e con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre a favore dei procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 luglio 2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, pronunciando sulle opposizioni a precetti (riunite in primo grado) proposte rispettivamente da titolare della SU FI di La Controparte_1
OS RE, da e da le ha accolte, dichiarando la nullità Persona_1 Parte_2 di ciascuno dei precetti notificati rispettivamente ai predetti ed affermando che nessuna CP_1 somma è dovuta a in forza dei titoli posti a base delle instaurande esecuzioni;
ha, Parte_1 inoltre, condannato il alla restituzione agli opponenti degli assegni e dei titoli cambiari posti Pt_1
a fondamento dei precetti opposti, nonché al rimborso delle spese di lite (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che si illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, si accogliessero tutte le conclusioni avanzate in prime cure (che di seguito si riportano testualmente:
“respingere l'opposizione all'esecuzione svolta dai per le ragioni tutte espresse nell'atto di CP_1 costituzione del richiamato;
dovendosi insistere e qui richiamare le spiegate ragioni di rigetto Pt_1 dell'opposizione. Si insiste nelle ragioni e conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e negli atti processuali di parte opposta. Allo scopo insiste – nell'inammissibilità della produzione documentale operata da controparte in sede di deposito della comparsa conclusionale, essendo irrimediabilmente colpita da decadenza perentoria;
- nell' inammissibilità di ogni valutazione
<> della documentazione prodotta in fase di comparsa conclusionale in quanto mancante della richiesta di rimessione in termini;
- nell'inammissibilità di ogni e qualunque effetto giustificativo essendo decorse oltre quattro udienze dalla conoscenza dei fatti senza che mai ne sia stata avanzata richiesta in contraddittorio processuale;
- nell'inammissibilità del mutamento della domanda processuale come sopra ampiamente e dettagliatamente specificato ”).
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
2 In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado, e, in particolare, le prove in merito al mancato pagamento del sottostante diritto oggetto di separato negozio con esclusione degli interessi, peraltro mai pattuiti, e c.t.u. contabile che tenga conto della capacità di solvenza degli appellati alla luce delle loro reali condizioni economiche e degli acquisti immobiliari operati nel periodo di riferimento.
Instaurato il contradittorio, con comparsa depositata l'11 novembre 2022 si sono costituiti
[...]
, titolare della SU IFISSI di La OS RE, e CP_1 Parte_2 CP_2 nella qualità di erede di (originario opponente), resistendo all'appello, di cui hanno Persona_1 contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rigettata l'istanza di inibitoria - come da provvedimento reso all'udienza del 16 dicembre 2022 -, è stata fissata l'udienza del 22 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata, per il carico di ruolo, al 4 novembre 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello contesta l'illegittima produzione documentale effettuata Parte_1 da controparte nel giudizio di primo grado a preclusioni istruttorie ormai maturate e in assenza di alcuna richiesta e autorizzazione.
Evidenzia, in particolare, che la sentenza del Tribunale penale di primo grado recante la data dell'8 marzo 2017 è stata prodotta dopo la celebrazione di n. 4 udienze (dal 7 febbraio 2018 al 16 ottobre
2019) successive alla sua pubblicazione, mentre quella della Corte di appello, datata 11 marzo 2019, dopo che erano state celebrate ben due udienze, precisamente quelle del 3 aprile 2019 e del 16 ottobre
2019, successive alla sua pubblicazione.
Ne fa derivare che detta documentazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché tardivamente prodotta o, comunque, illegittima per mancanza di richiesta di rimessione in termini.
Il motivo, prima che infondato, è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi in virtù della quale il primo Giudice ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile il giudicato derivato dalla sentenza della Corte di cassazione – sezione penale n. 9864/2021 trattandosi di pronuncia “formatasi nel corso
3 del giudizio” di primo grado, come tale regolarmente depositata agli atti dello stesso, secondo quanto precisato dal Tribunale.
Detta sentenza, invero, ha definito il processo penale a carico di iscritto al n. 353/2012 Parte_1
R.G.N.R. del Tribunale di Messina per il reato di usura ai danni di Controparte_1 Per_1
e dichiarando l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto
[...] Parte_2 dall'imputato (con condanna di lui al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili).
Nella sentenza qui impugnata è stato precisato, a tal proposito, che con la pubblicazione della pronuncia della Suprema Corte, avvenuta il 21 gennaio 2021, la decisione resa dalla Corte di appello penale di Messina è passata in giudicato e le statuizioni in essa contenute sono divenute definitive ed irrevocabili a partire da tale data, avendo il Tribunale evidenziato che, con essa, tramite le dichiarazioni rese dai vari testimoni e dalle persone offese, nonché mediante la documentazione sequestrata presso l'abitazione del , è stata accertata la condotta penale di costui ed avendo Pt_1 valorizzando, ai fini della decisione, in particolare il fatto che la Corte di appello “ha preso in considerazione gli stessi fatti per cui è il presente giudizio civile” (così testualmente a pag. 6 delle motivazioni).
Secondo la critica dell'appellante sia la sentenza penale di primo grado, che quella pronunciata in grado di appello, sarebbero state prodotte tardivamente nel giudizio di primo grado in quanto non depositate alla prima udienza utile successiva alla loro rispettiva pubblicazione, ma solo in sede di comparsa conclusionale, senza peraltro alcuna richiesta di rimessione in termini, né relativa autorizzazione.
Siffatta doglianza, seppure non infondata in linea di principio dato che le due sentenze sopravvenute in corso di causa avrebbero dovuto essere depositate in atti nella prima occasione processuale utile dopo la loro rispettiva pubblicazione, non è, però, ammissibile quale motivo di appello perché viola il disposto dell'art. 342 c.p.c. nella misura in cui non risulta pertinente rispetto alla ragione posta dal
Tribunale a fondamento della decisione.
Ed invero, come si è accennato sopra, il primo Giudice ha preso in considerazione la sentenza penale di appello non già in sé, quale prova documentale che ha concorso, insieme agli altri elementi probatori, a formarne il convincimento, quanto piuttosto per la sua efficacia formale di giudicato, una volta che, con la pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la stessa dal , emessa dalla Suprema Corte il 21 gennaio 2021, essa è divenuta irrevocabile. Pt_1
In linea di principio va detto che le sentenze pronunciate in sede penale, anche se prive di formale efficacia di giudicato ai sensi degli artt. 651 e segg. c.p.c., sono sempre liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche, purché ritualmente prodotte e sottoposte al
4 contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale): in tal caso, quando cioè si producono per la loro valenza documentale, il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà di escluderne la concreta inferenza probatoria (così da ultimo Cass. civ. n. 9957/2025).
Nella specie, però, il primo Giudice ha richiamato la sentenza penale di appello al fine di valorizzare il giudicato penale formatosi nel corso del giudizio civile a seguito della predetta pronuncia di inammissibilità emessa dalla Corte di cassazione penale nel gennaio/marzo 2021, come si può ricavare agevolmente dalla lettura della prima parte della motivazione della pronuncia impugnata
(sopra sintetizzata), e non già per la sua valenza documentale, tale che la sua tardiva produzione in giudizio, come pure quella della sentenza penale di primo grado, se pure di fatto riscontrata, non può assumere alcuna concreta rilevanza ai fini della presente contesa.
In linea con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, infatti, la ritualità della produzione si pone come elemento imprescindibile quando le prove assunte in altri procedimenti, così come le sentenze emesse in essi, siano invocate meramente per la loro efficacia documentale, quali prove precostituite ed atipiche utilizzabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; cosa che nella specie non è avvenuta secondo quanto si è detto sopra e si specificherà ancora nel prosieguo.
Per questa ragione la critica dell'appellante di cui al motivo di appello in esame è affatto decentrata rispetto alla ratio decidendi di prime cure, dovendosene ritenere l'inammissibilità per violazione del principio di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. che impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate,
e, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile;
in relazione poi a denunciati errores in procedendo (quale sembra essere nella specie la critica di cui al primo motivo di appello), nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (tra le tante v. Cass. civ. nn. 2681/2022;
25848/2020; 20836/2018; 10916/2017).
Chiaro è che, come si diceva, il Tribunale ha basato la propria statuizione di accoglimento delle opposizioni ai precetti proposte dai in primis sull'accertamento definitivo contenuto nella CP_1 sentenza penale di condanna del per il reato di usura, siccome divenuta irrevocabile nel Pt_1 corso del giudizio civile di primo grado (testualmente a pag. 5 e a pag. 6 delle motivazioni si legge
“con la pubblicazione il 21.1.2021 della sentenza resa dai giudici di legittimità, la decisione emessa dalla Corte d'Appello penale di Messina è passata in giudicato e le statuizioni in essa contenute sono divenute, da tale data, definitive e irrevocabili. Con la sentenza n. 3257/ 2018 resa dalla Corte
5 d'Appello penale il 10.12.2018, si è accertata (…) la condotta penalmente rilevante posta in essere dallo stesso. Di particolare rilevanza è il fatto che la Corte d'Appello ha preso in considerazione gli stessi fatti per cui è causa del presente processo civile (…) Dal processo penale è, pertanto, emerso in modo inequivocabile che il (…) offriva denaro ai predetti pretendendo in cambio Pt_1 interessi usurari e per garantire il suo credito si faceva rilasciare assegni e cambiali”).
I passaggi motivazionali testualmente riportati dimostrano evidentemente che il primo Giudice ha giustamente tenuto conto in via dirimente dell'efficacia vincolante del giudicato penale nella presente sede civile ai sensi dell'art. 654 c.p.p., spiegando, in rito, che la pronuncia della Suprema Corte – che ha sancito l'irrevocabilità della decisione penale – è stata “regolarmente depositata in atti trattandosi di sentenza formatasi in corso di giudizio” (così a pag. 5 della motivazione) e rimarcando poi, nel merito, che la Corte di appello in sede penale “ha preso in considerazione gli stessi fatti per cui è causa nel presente processo civile” (così nelle prime righe di pag. 6).
Ciò posto, si ribadisce che l'appellante non ha mosso alcun rilievo critico avverso la spiegazione in rito sopra enunciata dal Tribunale (quanto alla produzione della sentenza del Giudice di legittimità), avendo, con il motivo in esame, concentrato l'attenzione solo sulle due pronunce penali di merito, con doglianze rivelatesi inammissibili secondo quanto si è detto sin qui.
Vale la pena, ad ogni buon conto, pure in difetto di apposita doglianza, evidenziare che nessuna tardività di produzione sarebbe predicabile quanto alla pronuncia di legittimità, posto che essa è stata emessa il 21 gennaio 2021 (motivazioni depositate il 12 marzo 2021) e gli opponenti in primo grado, sin dalle note di trattazione scritta depositate il 17 giugno 2021 per l'udienza del 16 luglio 2021, hanno prodotto la copia conforme all'originale della sentenza di appello con in calce l'annotazione della statuizione di inammissibilità di cui alla pronuncia suddetta della Suprema Corte(art. 648, comma 2, c.p.c.), per poi averla depositata (per esteso) con la comparsa conclusionale.
È noto, per di più, che il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito: ciò in quanto il giudicato esterno, così come quello interno, non solo ha la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrisponde all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità (v. Cass. civ. nn. 48/2021; 630/2004; S. U. n. 226/2001).
6 Deriva da tutto quanto sopra l'inammissibilità del motivo di appello in esame, prima che la sua infondatezza.
Col secondo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver effettuato una acritica trasposizione della sentenza penale senza tenere conto dei diversi interessi riguardanti il profilo civile della contesa rispetto al procedimento penale.
Evidenzia che, seppure in presenza di un giudicato penale il giudice civile non possa procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio rispetto a quella effettuata dal giudice penale, nondimeno può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa negli aspetti non esaminati dal giudice penale incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento.
Osserva in particolare che, mentre il procedimento penale ha avuto ad oggetto il calcolo degli interessi e l'essere stati questi “promessi”, nel procedimento civile la controversia riguarda la sorte capitale consegnata e le restituzioni diverse dagli interessi, non coperte dal procedimento penale;
specifica che il vincolo del giudicato sarebbe limitato alla qualificazione giuridica del fatto come penalmente rilevante, potendo il giudice civile pronunciarsi su parti ed elementi del “fatto” non coperti dalla sentenza penale.
In sede penale – osserva - l'accertamento ha riguardato la promessa di interessi superiori al consentito, mentre in sede di civile la questione di fatto concerne la restituzione del debito “senza interessi”.
Assume, in definitiva, che la sentenza sarebbe viziata nella motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità tra quanto acquisito sul piano istruttorio e quanto pronunciato in eccesso, nonché affetta dal vizio di travisamento del fatto in relazione ai diversi accertamenti operati nel processo penale rispetto a quelli, a suo dire “inevasi”, nel giudizio civile.
Il motivo, al di là della sua vaghezza, che lo pone al limite dell'ammissibilità, è, comunque, infondato.
Il Tribunale, come si è detto, ha evidenziato che nel processo penale sono stati presi in considerazione gli stessi fatti per cui è il presente giudizio e che, in esito all'istruttoria in esso svolta, è stato accertato in maniera inequivocabile che il ha offerto denaro ai pretendendo in cambio Pt_1 CP_1 interessi usurari e facendosi rilasciare assegni e cambiali per garantire il suo credito.
L'appellante sostiene che la sentenza avrebbe travisato i fatti, attestandosi sull'accertamento espletato dal Giudice penale e trascurando di approfondire quei diversi profili rilevanti in sede civile, non approfonditi in quella penale, come, ad esempio, il comportamento della parte lesa.
7 Questo assunto è talmente generico che non consente alla Corte di valutarne in concreto la portata, non essendo specificato in che modo la condotta dei avrebbe, nel caso specifico, inciso CP_1 sulla “produzione dell'evento” non meglio definito.
Quanto, poi, all'argomento secondo il quale in sede penale l'attenzione si sarebbe concentrata solo sulla “promessa” di “interessi” non dovuti, mentre nella presente sede civile la questione da accertare riguarderebbe la restituzione della sorte capitale - verifica che, a dire dell'appellante, sarebbe rimasta inevasa da parte del Tribunale -, è appena il caso di osservare che con le opposizioni a precetto oggetto di causa ciascuno degli opponenti ha contestato, come si è detto, il diritto del TA di procedere ad esecuzione forzata (sulla base dei rispettivi titoli di credito azionati nei confronti di ognuno di loro) per il fatto che nessuna somma sarebbe a lui dovuta da parte degli intimati. E ciò in quanto, nell'ambito di un più complesso rapporto intercorso tra la SU FI di ed il Controparte_1
, durante il quale, a partire dall'anno 2003, costui avrebbe effettuato dei prestiti in denaro Pt_1 alla ditta SU FI - che versava in crisi di liquidità sin da quella data e che era impossibilitata a ricorrere al credito bancario -, a fronte della dazione della complessiva somma di € 88.400,00, il
, attraverso un sistema complesso di consegna di denaro contante e/o titoli, rifinanziamenti, Pt_1 scambi di titoli di credito - taluni dati dai in garanzia, tra i quali quelli su cui si sono basati CP_1
i precetti opposti nel presente giudizio -, accensione di un libretto nominativo nella piena disponibilità del , rilascio di dichiarazioni e prospetti vari, descritto analiticamente in ciascun atto di Pt_1 opposizione a precetto, avrebbe preteso e ricevuto, in restituzione, la somma totale di € 146.700,00.
Tale che – hanno dedotto gli opponenti - ogni debito nei confronti del TA sarebbe stato estinto abbondantemente, non potendo, perciò, costui legittimamente azionare in esecutivis i titoli anzidetti ai danni di alcuno di loro.
Si tratta, segnatamente di: a) n. 7 titoli cambiari dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, oltre interessi e spese di notifica, emessi dalla SU FI di in date 13 aprile 2010 (n. 3 Controparte_1 cambiali, con scadenze rispettivamente 28 maggio 2020, 28 giugno 2020 e 28 luglio 2020) e 10 maggio 2010 (n. 4 cambiali, con scadenze rispettivamente 28 settembre 2010, 28 ottobre 2010, 28 novembre 2010 e 28 dicembre 2010), di cui al precetto notificato alla SU FI di
[...]
il 9 febbraio 2012 per la complessiva somma di € 35.750,42; b) n. 1 assegno postale tratto CP_1 sulla filiale di Messina di intestato a dell'importo di € Controparte_3 Persona_1
10.000,00, di cui al precetto notificato a quest'ultimo il 23 febbraio 2012, per l'importo complessivo di € 10.029,59, oltre interessi legali e spese;
c) n. 1 assegno bancario tratto sulla Banca Carige – filiale di Messina, conto corrente n. 759580 intestato a (sorella di Parte_2 [...]
), dell'importo di € 75.000,00, di cui al precetto datato 13 febbraio 2012 e notificato alla CP_1 [...]
a mezzo del servizio postale, per la somma complessiva di € 75.000, oltre interessi e spese. CP_1
8 Orbene, nel correlato processo penale, secondo quanto si evince dal dictum della sentenza di appello, divenuta cosa giudicata, i fatti oggetto di accertamento (in massima parte) coincidono proprio con quelli in ragione dei quali ciascuno dei si è opposto in questa sede al precetto CP_1 rispettivamente intimatogli dal . Pt_1
Dalla lettura dei capi di imputazione – in particolare di quelli sub b) e c) della rubrica – si evince che le contestazioni mosse all'imputato che il Giudice penale ha ritenuto fondate con Parte_1 pronuncia irrevocabile, hanno riguardato, appunto, il delitto continuato di usura per essersi egli, in più occasioni, fatto promettere e dare da e quale Controparte_1 Persona_1 corrispettivo di un prestito di denaro dell'importo di € 45.000,00, interessi usurari per complessivi €
36.200 (nel periodo tra il settembre 2005 e il dicembre 2009) e, in corrispettivo di un ulteriore prestito di € 75.000,00, interessi usurari per la somma complessiva di € 84.200 (nel periodo tra il marzo 2006 ed il dicembre 2009).
È pacifico – va rimarcato subito - che la sentenza penale irrevocabile di condanna emessa nei confronti del , all'esito del dibattimento, ha efficacia di giudicato ed è vincolante nel presente Pt_1 giudizio nei confronti di entrambe le parti qui contendenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 654
c.p.p. (che testualmente recita: “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o
a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Ne sussistono, infatti, tutti i presupposti sia soggettivi, che oggettivi: sul piano soggettivo, invero, il
è stato imputato nel processo penale e i tre si sono costituiti parti civili e tali sono Pt_1 CP_1 rimasti sino a tutto il dibattimento (v. da ultimo Cass. civ. n. 2700/2024).
Sul piano oggettivo, il riconoscimento o meno del diritto di credito azionato dal e contrastato Pt_1 dagli opponenti – su cui, perciò, si controverte nel presente giudizio civile – è strettamente connesso all'accertamento degli “stessi fatti materiali” che hanno formato oggetto di indagine e che sono stati acclarati nel giudizio penale, con tale espressione (“stessi fatti materiali”) dovendosi intendere, in linea con l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità, non solamente quelli enunciati espressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi del reato contestato, ma, più in generale, tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere
9 pronunciata la condanna dell'imputato (in tal senso si vedano, tra le tante, Cass. civ. nn. 19559/2006;
2200/2001; 6657/1986; 5079/1982; 14/1964 – queste ultime tre riferite al vecchio art. 28 c.p.p., antecedente alla riforma del c.p.p. del 1988, sostanzialmente identico all'attuale art. 654 c.p.c. -).
Tanto posto, se è vero che le condotte contestate in sede penale al ed accertate con sentenza Pt_1 irrevocabile sono consistite nell'essersi costui fatto promettere e dare dai predetti , a fronte CP_1 di un prestito di € 45.000, interessi “usurari” per un ammontare di € 36.200,00, nonché, a fronte di un prestito di € 75.000, interessi “usurari” per complessivi € 84.200,00, mentre in sede civile gli opponenti hanno contestato il diritto del ad agire in esecutivis nei loro rispettivi confronti Pt_1 per gli asseriti crediti di € 35.000, oltre spese e accessori, verso la SU FI, di € 10.000 (più spese e accessori) verso e di € 75.000 verso ciò non Persona_1 Parte_2 significa che, nell'avere il Tribunale ritenuto la vincolatività nel presente giudizio del giudicato di cui alla sentenza penale richiamata, lo stesso abbia travisato i fatti in relazione ai “diversi” accertamenti operati nel processo penale (come sostiene l'appellante).
Ed invero, posto il significato della predetta espressione “stessi fatti materiali” contenuta nell'art. 654
c.p.p. – che include, come detto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, non solo i fatti enunciati espressamente nell'imputazione, ma anche quei fatti materiali che hanno costituito necessari antecedenti logici della decisione -, non può non rilevarsi come il Giudice penale, per giungere all'affermazione della penale responsabilità del basata sull'accertamento Pt_1 dell'avvenuta dazione di interessi in misura usuraria da parte dei sulle somme da lui CP_1 ricevute in prestito, abbia previamente dovuto accertare ed ha dettagliatamente ricostruito l'intero rapporto di finanziamento “privato” tra loro intercorso, con particolare riferimento al “sistema privato di prestiti ad interessi usurari” instaurato personalmente dal nei confronti della SU Pt_1
FI di (in cui sono stati coinvolti anche i suoi familiari, e cioè il padre Controparte_1 [...]
- che si occupava dei rapporti con le banche - e la sorella Persona_1 Parte_2 entrambi dipendenti della ditta del congiunto ) oggetto della dettagliata denuncia di CP_1 [...]
che, all'esito della istruttoria dibattimentale, ha trovato pieno riscontro come Persona_1 evidenziato nella sentenza irrevocabile de qua.
Il meccanismo acclarato in sede penale, secondo quanto si trae dal relativo giudicato, è stato (in sintesi) il seguente: direttore della filiale di Longi della Parte_1 Controparte_4
(cui si era rivolto per ottenere finanziamenti, stante la crisi
[...] Persona_1 di liquidità della ditta del figlio), constatato che i non potevano avere accesso ai canali CP_1 ufficiali del credito perché segnalati alla Centrale rischi, aveva instaurato un sistema personale
(privato) in virtù del quale consegnava a (con cui intratteneva direttamente i Persona_1 rapporti di “finanziamento”) assegni a scadenza a vista o contanti;
il gli dava in cambio CP_1
10 assegni personali o dei figli o di clienti post-datati. Ove non incassati, tali titoli erano restituiti al
[...]
e la somma dagli stessi portata veniva conteggiata in un'altra operazione come debito, CP_1 maturando a sua volta interessi.
Gli interessi da lui pretesi ammontavano all'incirca al 3% mensile (e talvolta anche in misura più elevata), da concordarsi di volta in volta.
Il Giudice penale ha ritenuto definitivamente accertato, come si evince dalla parte motiva della sentenza di appello, che le operazioni di prestito più importanti (narrate nei particolari dal denunciante e riscontrate sul piano probatorio dall'istruttoria svolta) sono state due, e segnatamente, in primis, quella del settembre 2005, con la quale, a fronte di un apparente prestito di € 45.000, Per_1
e avrebbero dovuto versare a titolo di interessi al la somma di
[...] Controparte_1 Pt_1
€ 1.300 mensili sino a quando sarebbe stata restituita la sorte capitale;
a garanzia dell'operazione il aveva ottenuto la consegna di un assegno di € 45.000 tratto sulla Banca Agricola Popolare Pt_1 di Ragusa, filiale di Giampilieri, a firma di con indicata solo la cifra. Controparte_1
In relazione a tale prestito, nel corso del rapporto, oltre agli interessi mensili, era stata restituita la somma di € 10.000 imputata alla sorte capitale, il cui iniziale ammontare, dunque, era diminuito a €
35.000 e così gli interessi, inizialmente pretesi per € 1.300,00 mensili, erano stati ridotti a € 900,00 mensili (ciò dal 5 settembre al 20 ottobre 2007).
Nel prosieguo, a partire dal 21 novembre 2007, i avevano continuato a pagare interessi CP_1 per tale prestito (nella misura di € 600,00 mensili e, a decorrere dal 30 marzo 2009, di € 300,00 mensili) sino al 13 aprile 2010, avendo versato, in tutto, la somma di € 36.200,00 a titolo di interessi
(più € 10.000, come detto, imputati alla sorte capitale).
Complessivamente, dunque, per un prestito di € 45.000 nel settembre 2005, alla data del 13 aprile
2010 avevano versato al € 46.200. Pt_1
Giova sin da ora fermare l'attenzione su un dato rilevante ai fini della presente controversia, che cioè, dovendo in questa sede civilistica trovare applicazione, in relazione al rapporto di mutuo, il disposto dell'art. 1815, comma 1, c.c. – senza considerare, al momento, la natura usuraria degli interessi e, dunque, l'applicabilità in concreto del secondo comma della norma citata -, su una somma di denaro di € 45.000 (quale quella data in prestito dal ai nel settembre 2005) gli interessi Pt_1 CP_1 maturati ai sensi dell'art. 1284 c.c. (richiamato dal comma 1 dell'art. 1815 c.c.), alla data del 13 aprile
2010, avrebbero dovuto essere pari a € 5.453,64 (tale che la sommatoria della sorte capitale e degli interessi, a quella data, sarebbe dovuta essere pari a € 50.453,64).
A tutto voler concedere, dunque, applicando le regole civilistiche sic et simpliciter, il residuo debito dei per tale operazione, nell'aprile 2010, sarebbe stato di € 4.253,64 (e cioè € 50.453,64 - CP_1
11 46.200,00) - fermo restando, comunque, quanto si dirà più avanti circa l'applicabilità, nel caso concreto, del disposto del secondo comma dell'art. 1815 c.c. -.
Ciò precisato, risulta dal giudicato penale che il , invece, a quella data ha continuato a Pt_1 pretendere il pagamento della somma di € 35.000,00 (quale residuo della sorte capitale) e, stante l'impossibilità dei di versare detto importo, si è fatto rilasciare (a garanzia) n. 7 cambiali CP_1 di € 5.000,00 ciascuna, emesse da con scadenze mensili a partire dal 28 maggio Controparte_1
2010 sino al 28 dicembre 2010 (escluso il mese di agosto 2010).
Si tratta – osserva la Corte – dei titoli cambiari sopra richiamati, azionati dal TA con il precetto qui opposto, notificato alla SU FI di il 9 febbraio 2012. Controparte_1
La seconda operazione di prestito, oggetto dell'accertamento irrevocabile di cui alla pronuncia penale passata in giudicato, è quella riguardante la somma di € 75.000, avvenuta nel marzo 2006, a fronte della quale dazione il ha ricevuto in garanzia l'assegno tratto sulla Banca Carige, filiale di Pt_1
Co Messina, da che conteneva solo la firma. Parte_2
È stato acclarato irrevocabilmente in sede penale che per tale operazione i hanno CP_1 corrisposto al , sino all'aprile 2010, l'importo di € 1.900,00 a titolo di interessi, diminuito Pt_1 poi, nell'ultimo periodo, a € 1.700,00 mensili;
così complessivamente hanno restituito la somma di €
84.200,00, imputata dal ricevente solamente agli interessi, tant'è che costui, more solito, ha continuato a pretendere il pagamento della sorte capitale, pari a € 75.000,00, sino a quando ha azionato il predetto assegno bancario di € 75.000,00 di cui al precetto del 13 febbraio 2012 notificato alla a mezzo posta, da lei opposto nel presente giudizio. CP_1
Come si è rilevato sopra con riferimento al prestito di € 45.000,00, anche per quello di € 75.000,00 va detto che, senza voler per un attimo considerare la natura usuraria degli interessi pretesi ed ottenuti dal (su cui – va comunque rimarcato - vi è il giudicato penale, vincolante in questa sede ex Pt_1 art. 654 c.p.c., come si evidenzierà ancora infra), applicando il disposto del comma 1 dell'art. 1815
c.c., gli interessi corrispettivi sulla somma di € 75.000 data in prestito nel marzo 2006, calcolati al saggio legale come dispone l'art. 1284 c.c. richiamato dall'art. 1815 c.c., ammonterebbero complessivamente a € 8.194,52 alla data del 30 aprile 2010; tale che il debito complessivo dei
[...]
per sorte capitale data in prestito dal (€ 75.000) e interessi corrispettivi (€ 8.194,52) CP_1 Pt_1 sarebbe stato pari, in tale data, a € 83.194,52, laddove, invece, è stato accertato dal giudicato penale che per tale “finanziamento” il ha ricevuto dai la complessiva somma di € Pt_1 CP_1
84.2000,00.
Ne discende che, anche senza tenere conto della disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 1815 c.c., il debito restitutorio (in relazione al secondo prestito), alle date di intimazione del precetto opposto dalla , era stato totalmente saldato, non sussistendo, perciò, il diritto CP_1
12 dell'odierno appellante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della predetta (verso la quale indebitamente ha azionato l'assegno di € 75.000,00 di cui si è detto più sopra).
Va ribadito a questo punto che i fatti materiali come sopra accertati in sede penale - non solo attraverso la prova testimoniale, ma anche attraverso le risultanze delle attività di perquisizione e sequestro effettuate dalla P.G., nonché attraverso l'indagine tecnica del Consulente del P.M. -, che hanno consentito di ricostruire questo peculiare “sistema privato di prestiti” architettato dal ai Pt_1 danni dei , nella consapevolezza della crisi di liquidità in cui versava la ditta di CP_1 [...]
(in cui lavoravano anche e e della loro pressante CP_1 Parte_2 Persona_1 necessità di danaro, impossibilitati ad accedere ai canali ufficiali del credito, hanno rappresentato la premessa logica essenziale per poter affermare la natura “usuraria” degli interessi pretesi dal
, riscontrando così la fondatezza delle condotte ascritte all'imputato nei relativi capi di Pt_1 imputazione: questi “fatti materiali”, dunque, devono intendersi compresi nell'ambito oggettivo del giudicato penale, vincolante in questa sede ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 654 c.p.c. nell'accezione elaborata dal diritto vivente della Corte di legittimità di cui alle sentenze sopra richiamate.
Ed allora erra l'appellante quando sostiene che il Tribunale avrebbe travisato i fatti in relazione all'accertamento operato nel processo penale, dato che in sede penale, come si è evidenziato sin qui, sono stati acclarati e ritenuti rilevanti ai fini della condanna del TA gli “stessi fatti materiali” che rilevano in questa sede civile per sostanziare la fondatezza delle opposizioni a precetto, con efficacia specificamente vincolante ex art. 654 c.p.c., e che sono, pertanto, fondamentali per potere affermare – come ha fatto il primo Giudice – che l'esecuzione dal “minacciata” con gli atti Pt_1 di precetto qui opposti dai non è legittima in quanto nessuna somma è dovuta da costoro CP_1 in forza dei titoli posti a base delle intimazioni medesime, avendo essi totalmente estinto, alla data della rispettiva notifica, l'intero debito restitutorio nei confronti dell'odierno appellante.
L'avvenuta estinzione di ogni debito restitutorio dei nascente dai due prestiti anzidetti (di CP_1
€ 45.000 e di e 75.000) è senz'altro stata dimostrata in questa sede in quanto gli accertamenti irrevocabili effettuati in sede penale – qui affatto vincolanti per le ragioni enunciate - hanno comprovato che, come si è detto, a fronte del prestito di € 45.000 i hanno corrisposto al CP_1
, in tutto, la somma di € 46.200 e a fronte di quello di € 75.000 la somma complessiva di € Pt_1
84.200.
Ora, come si è accennato sopra, essendo stata acclarata con pronuncia passata in giudicato la natura
“usuraria” degli interessi pretesi dal TA e a lui corrisposti, la conseguenza giuridica sul piano civilistico è, come anche lo stesso appellante ha evidenziato, l'applicazione del disposto del secondo
13 comma dell'art. 1815 c.c. secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il che significa che, nella specie, il debito restitutorio dei ammontava alla somma CP_1 complessiva di € 120.000 (€ 45.000 + € 75.000), dovendosi avere riguardo solamente alla sorte capitale;
tale che, avendo essi corrisposto in tutto al , quanto meno, l'importo di € 130.400, Pt_1
è evidente che hanno abbondantemente saldato il loro debito (nell'anzidetta misura legittima), non potendo, perciò, l'odierno appellante pretendere legalmente alcunché nei loro confronti in relazione alle due operazioni di prestito di che trattasi, che sono proprio quelle cui si riferiscono i titoli di credito posti alla base dei precetti opposti dai . CP_1
Ne discende il rigetto del motivo in esame.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui vengono richiamati stralci del procedimento penale, riadattati (a suo dire) al procedimento civile e posti a fondamento sia della domanda di opposizione principale, sia di quella secondaria di restituzione dei titoli.
Sostiene il che il giudice civile, anziché acquisire acriticamente il testo penale e trasformarlo Pt_1 in pronuncia civile, avrebbe dovuto procedere al vaglio di quelle parti che, sottratte al processo penale, si riferiscono agli aspetti civili della questione, indagando su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come, ad esempio, il comportamento della parte lesa negli aspetti non esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento, nonché l'elemento soggettivo del fatto.
Ribadisce, dunque, che la sentenza avrebbe confuso l'istituto oggetto del procedimento penale con quello oggetto del procedimento civile, posto che, mentre in sede penale si censura anche il solo
“promettere” interessi illegali, in sede civile viene in valutazione tutto il rapporto sottostante.
Alla luce di quanto esposto, l'odierno deducente sottolinea che il giudice di prime cure ha creato un'illegittima sovrapposizione di istituti, avendo sostanzialmente applicato al caso civile il paradigma penale, escludendo di valutare la sorte capitale del sottostante rapporto di mutuo.
Richiama in proposito la disposizione del codice civile che stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, sostenendo che dal punto di vista civilistico la vittima di un mutuo usurario dovrà solamente restituire la somma data a mutuo, senza dover più pagare gli interessi (che hanno funzione corrispettiva), oppure chiedere la rescissione per lesione ovvero il risarcimento del danno.
Il motivo non fa che ribadire e specificare i rilievi esposti (per vero più genericamente) col secondo: essi sono da ritenere infondati per le stesse ragioni sopra evidenziate, le quali si devono intendere qui
14 richiamate una per una a confutazione degli assunti da ultimo illustrati, dovendosi ribadire che, proprio per tutte le considerazioni esposte in sede di disamina del secondo motivo, nessuna sovrapposizione di istituti e/o travisamento dei fatti sono state attuate dal primo Giudice nella pronuncia impugnata.
Col quarto motivo il censura la sentenza di primo grado per aver superato i limiti Pt_1 dell'oggetto della contesa, anche di quello del giudizio penale, trasformando la vicenda civile e, addirittura, giungendo ad una pronuncia di restituzione che collide persino con le statuizioni emesse in sede penale.
Evidenzia che nella sentenza penale di secondo grado non sarebbe stato riscontrato alcun pagamento, ma anzi, al contrario, sarebbero stati considerati validi ai fini dell'estinzione del debito assegni mai incassati oppure dichiarati incerti negli incassi dallo stesso Consulente del P.M. dr. . Per_2
A sostegno della suesposta doglianza l'appellante riporta alcuni stralci della sentenza penale da cui si evincerebbe che oggetto di disamina sono stati assegni mai consegnati o incassati a deconto del mutuo principale: ad esempio, con riferimento all'operazione 29 relativa ad un assegno di €
22.984,00, l'appellante evidenzia che il dr. ha precisato che tale assegno non era trasferibile Per_2
e che quindi avrebbe potuto essere incassato solo dalla beneficiaria SU FI di
[...]
; con riferimento all'operazione 32, rileva l'appellante che la stessa attiene ad un ulteriore CP_1 assegno non trasferibile della Banca Agricola di Ragusa emesso dalla Nuova Edil in favore della SU
FI.
Osserva che dalla disamina della sentenza penale emergerebbe che nessuna statuizione ha riguardato la sorte capitale del prestito erogato al , proprio perché questo profilo non concerneva CP_1
l'oggetto del processo penale.
Sostiene, dunque, che la sentenza qui appellata avrebbe superato i limiti di cui all'art. 115 c.p.c. e avrebbe pronunciato, altresì, in assenza di prove o elementi a sostegno, essendo perciò affetta da vizio di illogicità e travisamento del fatto, avendo anche omesso di motivare in merito al negozio sottostante il rapporto.
Nello specifico non sarebbe emersa, a suo dire, l'imputazione di pretesi rapporti tra gli appellati ed il ascrivibili al negozio dello “sconto effetti” come indicato dai e, anzi, sia dalla Pt_1 CP_1 dichiarazione delle controparti che dalle prove testimoniali si ricaverebbe l'opposto.
Richiama ulteriori operazioni che in sede penale sono state ascritte al ma che in realtà si Pt_1 baserebbero su assegni in bianco o intestati ad altri soggetti o allo stesso avendo Controparte_1 riguardato, in verità, assegni a suo dire mai esistiti e mai incassati, nonché assegni che solo il
[...]
avrebbe potuto scambiare in quanto “non trasferibili”. CP_1
15 Ribadisce, dunque, che la sentenza impugnata sarebbe priva di supporto probatorio, fondandosi sulle risultanze del procedimento penale avulse dal tessuto probatorio civilistico, dove si controverte piuttosto di rapporti dare-avere, essendo emerso pacificamente che, mentre il avrebbe CP_1 ottenuto il denaro sufficiente per acquistare un capannone industriale e sostenere la produzione, al contrario tutti i titoli e gli effetti cambiari consegnati a lui dai sarebbero rimasti impagati CP_1
o protestati.
Il convincimento del primo Giudice si sarebbe basato, secondo l'appellante, solo su un lavoro de relato in assenza di supporto probatorio del presente giudizio o, comunque, legittimamente acquisito da altro procedimento.
Osserva ancora l'appellante che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, nel quale spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Richiama talune pronunce del Giudice di legittimità per rimarcare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Il motivo è infondato.
Vale ribadire, in senso contrario alle doglianze con esso esplicitate, la vincolatività del giudicato penale che ha coperto il dedotto ed il deducibile secondo quanto si è detto sopra, l'irrevocabilità estendendosi anche – si ribadisce qui - all'accertamento dei fatti materiali che hanno portato il Giudice penale (con una cd. “doppia conforme”) a ritenere sussistente la condotta di usura contestata al ai danni dei , che, come detto, sono gli stessi che conducono, in questa sede, a Pt_1 CP_1 ritenere più che estinto, al momento della notifica dei precetti, il debito restitutorio di costoro nei confronti del primo, essendo stato pienamente adempiuto in giudizio l'onere gravante sugli opponenti di provare la sussistenza del fatto estintivo dell'altrui pretesa, contrariamente a quanto sostiene l'appellante.
Ed invero i , con le rispettive opposizioni ai precetti, hanno dedotto a fondamento delle CP_1 proprie eccezioni fatti estintivi, che hanno trovato riscontro in sede penale con sentenza divenuta cosa giudicata.
16 Fermo tutto quanto si è esposto in sede di disamina del secondo motivo, infatti, giova sinteticamente ribadire qui che dalla pronuncia penale si evince che:
- il ha prestato ai , nell'ambito di operazioni di finanziamento “privato” svoltesi Pt_1 CP_1 in un arco temporale che va dal settembre 2005 circa all'aprile 2010 circa, delle somme di denaro e tra queste quelle cui si riferiscono gli assegni di € 45.000 e € 75.000 sopra indicati, ricevuti da lui a garanzia da parte dei , , in relazione ai quali (titoli) ha notificato i precetti qui opposti, CP_1 compreso quello di € 10.000 azionato nei confronti di riconducibile sempre alle Persona_1 stesse due operazioni di prestito, per le quali ha preteso non quantificati interessi. Ciò si è tratto, oltre che dalle deposizioni delle persone offese, costituite parti civili, anche dalle dichiarazioni dell'imputato - che ha ammesso i prestiti -, dalla documentazione gli atti del processo penale, frutto delle attività di perquisizione e sequestro della Polizia Giudiziaria, nonché dalle risultanze della relazione tecnica del Consulente del P.M. (si richiama sul punto la sentenza penale di appello alle pagg. 10 e 11);
- in relazione, più in particolare, alle operazioni nn. “29” e “32” richiamate dall'appellante, il
Consulente anzidetto ha spiegato che un assegno “non trasferibile” si presta ad essere consegnato in garanzia per poi essere restituito e scambiato con altri titoli o contanti. A tal proposito lo stesso ha evidenziato come nella ricostruzione effettuata in punto di fatto ci fossero tantissimi assegni che prima della scadenza venivano restituiti dal ai e scambiati con altri titoli. E ciò Pt_1 CP_1
– osserva questa Corte – costituisce un'operazione tipicamente riconducibile a quel “sistema privato di prestiti ad usura” instaurato dal ai danni dei di cui si è dato ampiamente atto Pt_1 CP_1 nella pronuncia penale irrevocabile della Corte di appello. Inoltre, come emerso chiaramente dall'istruttoria dibattimentale, l'imputato aveva predisposto quanto necessario per poter comunque incassare gli assegni non trasferibili consegnatigli dal . Egli, infatti, aveva indotto CP_1 [...]
che, come titolare della SU FI era il beneficiario degli assegni, ad aprire CP_1 nell'agenzia da lui diretta un conto corrente sul quale versarli, allo stesso tempo inducendolo a firmare distinte di cambio assegni e di prelevamento in bianco, rimaste nella sua disponibilità, tanto da essere rinvenute dalla P.G. presso la sua abitazione nel corso della perquisizione domiciliare
(verbale di sequestro del 10 aprile 2012; il tutto si legge a pag. 13 della sentenza penale di appello).
Si rimanda, quanto al resto, a tutte e a ciascuna delle argomentazioni esposte in sede di disamina del secondo motivo di appello, dovendosi in questa sede rimarcare che, a differenza di quanto continua a sostenere l'appellante, pur nella giuridica diversità della fattispecie di rilevanza penale dell'usura, da un lato, e di quella civilistica di estinzione dell'obbligazione restitutoria nascente dai due prestiti, gli analitici accertamenti dei fatti materiali effettuati in sede penale hanno dimostrato, con efficacia vincolante ed irretrattabile anche in questa sede ex art. 654 c.p.p., che a fronte dei due prestiti di cui
17 si è detto più volte sopra, i hanno corrisposto al molto più di quanto CP_1 Pt_1 effettivamente dovutogli (anche e soprattutto sul piano civilistico ai sensi e per gli effetti del disposto del secondo comma dell'1815 c.c.), dato che, per assecondare quel “sistema personale di prestiti ad usura” acclarato in sede penale, le somme che via via essi corrispondevano in restituzione al , Pt_1 costui continuava ad imputarle illegalmente agli interessi, così da rifinanziare di volta in volta il debito per la sorte capitale (rimasto intatto) attraverso un meccanismo reiterato nel tempo, in virtù del quale lucrava ulteriori esorbitanti interessi sul capitale rifinanziato.
È proprio su questo piano che, diversamente dall'assunto dell'appellante, si incontrano e coincidono i fatti materiali acclarati in maniera irretrattabile e vincolante, valevoli e significativi sia in sede penale
(per l'accertamento del reato di usura), che in sede civile (per escludere il diritto del di Pt_1 procedere ad esecuzione forzata), essendo proprio la natura usuraria degli interessi – accertata con pronuncia irrevocabile e vincolante in questa sede ex art. 654 c.p.c.) - a integrare la fattispecie penale a carico del e, nel contempo, a dar prova, in base all'argomento a contrario, dell'avvenuta Pt_1 sicura totale estinzione, da parte dei tre , del debito restitutorio (costituito dalla sola sorte CP_1 capitale ex art. 1815, comma 2, c.c.) in sede civile.
Ne discende il rigetto anche del presente motivo di appello.
Col quinto motivo il censura la sentenza impugnata ritenendola colma di preconcetti e Pt_1 scardinata dal tessuto processuale, comportando gravi conseguenze sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo logistico, dal momento che avrebbe reso inutile tutto il sottostante rapporto negoziale.
Sostiene che controparte ha preliminarmente dedotto di aver pagato quanto richiesto;
tale che, nel momento in cui ha contestato la natura illecita del contratto sottostante, asserendo che sarebbe stato il frutto di una pretesa usuraria, sarebbe venuta a configurarsi una domanda nuova, da considerare, come tale, inammissibile.
Richiamando giurisprudenza di legittimità, evidenzia che, essendo il giudizio di opposizione un ordinario processo di cognizione, la domanda giudiziale va identificata nell'aspetto oggettivo con i suoi elementi costitutivi del petitum - consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata - e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento dell'assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis; mentre dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto).
Tale che – continua l'appellante -, considerate e valutate le precise censure processuali svolte da controparte, si dovrebbe concludere per la reiezione integrale delle relative contestazioni e per il
18 rigetto delle ragioni di opposizione, non essendo stato né assolto e neanche indicato l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione portata dai titoli in esecuzione.
In ultimo rileva che, laddove si dovesse dare seguito a quanto statuito dal primo decidente circa la restituzione dei titoli a controparte, si potrebbe incorrere nella distruzione della prova documentale, posto che il non si è fatto scrupolo di denunciare lo smarrimento di assegni consegnati al CP_1
, essendo, del pari, più che prevedibile un ulteriore “smarrimento” dei titoli che la sentenza Pt_1 ha ordinato di restituire agli appellati.
Il motivo, al di là della sua genericità e, a tratti, scarsa comprensibilità, è, comunque, da ritenere infondato.
Gli opponenti (odierni appellati) hanno domandato in primo grado che si accertasse e dichiarasse che la somma portata dai titoli oggetto dei precetti era stata da loro interamente pagata e, pertanto, che nulla era dovuto al , con conseguente richiesta di restituzione dei titoli di credito da lui Pt_1 azionati, da loro datigli in garanzia.
Non risulta, in questo contesto, che si siano soffermati in maniera specifica sul tema della natura non lecita dei rapporti di prestito, né è dato comprendere a cosa intenda riferirsi precisamente l'appellante quando evidenzia che ci sarebbe stato un inammissibile mutamento della domanda.
Quanto, poi, alla restituzione dei titoli di credito, rileva la Corte che immune da censure è sul punto la decisione del Tribunale, dato che, una volta accertata la fondatezza delle proposte opposizioni
(tenuto conto del compendio probatorio risultante dagli atti del giudizio), correttamente ha disposto la restituzione dei titoli di credito originariamente dati in garanzia al dai , non Pt_1 CP_1 avendo fondamento alcuno, in quanto frutto di mere illazioni, l'assunto dell'appellante secondo il quale sarebbe prevedibile un ulteriore “smarrimento” degli stessi, con conseguente ipotizzata
“distruzione” della prova documentale a sostegno delle sue tesi difensive.
Ne discende il rigetto anche del quinto ed ultimo motivo di appello.
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum secondo il disposto dell'art. 17 c.p.c. (scaglione da €
52.001 a € 260.000) e applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della contesa e delle questioni da essa implicate, determinandole perciò in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario - di cui € 1.489 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass.
19 civ. n. 8561/2023) e € 2.552,00 per la fase decisionale -, senza l'aumento, solo facoltativo, per la pluralità di soggetti difesi, data la loro identica posizione processuale (Cass. Civ. nn. 11591/2015;
17363/2004), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato l'8 luglio 2022 nei confronti di nella qualità di titolare Controparte_1 della ditta SU FI di La OS RE, e nella Parte_2 CP_2 qualità di erede di , avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione Persona_1 civile n. 1024/2022 dell'8 giugno 2022, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, Parte_1 liquidate in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dei difensori anticipatari avv.ti Antonino e TI MA;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
20
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 533/2022 R. G. vertente tra nato a [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Messina, via del Bufalo n. 9, presso e nello studio dell'avv. Marco Parisi (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], c.f.: , quale titolare Controparte_1 CodiceFiscale_2 della SU FI di La OS RE, nata a [...] il [...], Parte_2
c.f.: , nata a [...] il [...], c.f.: CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
, quale erede di (deceduto il 26 novembre 2020), tutti elettivamente C.F._4 Persona_1 domiciliati in Messina, via dei Mille n. 243 is. 101, presso lo studio degli avv.ti Antonino MA
(con PEC indicata) ed TI MA con PEC indicata), che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente tra loro, per procura rilasciata su foglio separato,
APPELLATI
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1024/2022 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile l'8 giugno 2022 in materia di opposizione a precetto.
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CONCLUSIONI delle PARTI 1 Per l'appellante: “ammettere in rito ed accogliere in merito il presente atto di appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata”.
Per gli appellati: “gli avv.ti Antonino MA ed TI MA nell'interesse degli appellati precisano le conclusioni insistendo in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito nella comparsa di risposta telematicamente depositata chiedendo l'accoglimento di tutte le domande formulate, con il rigetto di ogni contraria istanza, ivi comprese le richieste istruttorie, e con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre a favore dei procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8 luglio 2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina, pronunciando sulle opposizioni a precetti (riunite in primo grado) proposte rispettivamente da titolare della SU FI di La Controparte_1
OS RE, da e da le ha accolte, dichiarando la nullità Persona_1 Parte_2 di ciascuno dei precetti notificati rispettivamente ai predetti ed affermando che nessuna CP_1 somma è dovuta a in forza dei titoli posti a base delle instaurande esecuzioni;
ha, Parte_1 inoltre, condannato il alla restituzione agli opponenti degli assegni e dei titoli cambiari posti Pt_1
a fondamento dei precetti opposti, nonché al rimborso delle spese di lite (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che si illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, si accogliessero tutte le conclusioni avanzate in prime cure (che di seguito si riportano testualmente:
“respingere l'opposizione all'esecuzione svolta dai per le ragioni tutte espresse nell'atto di CP_1 costituzione del richiamato;
dovendosi insistere e qui richiamare le spiegate ragioni di rigetto Pt_1 dell'opposizione. Si insiste nelle ragioni e conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e negli atti processuali di parte opposta. Allo scopo insiste – nell'inammissibilità della produzione documentale operata da controparte in sede di deposito della comparsa conclusionale, essendo irrimediabilmente colpita da decadenza perentoria;
- nell' inammissibilità di ogni valutazione
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- nell'inammissibilità di ogni e qualunque effetto giustificativo essendo decorse oltre quattro udienze dalla conoscenza dei fatti senza che mai ne sia stata avanzata richiesta in contraddittorio processuale;
- nell'inammissibilità del mutamento della domanda processuale come sopra ampiamente e dettagliatamente specificato
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
2 In via istruttoria ha chiesto l'ammissione delle istanze non ammesse e/o rigettate in primo grado, e, in particolare, le prove in merito al mancato pagamento del sottostante diritto oggetto di separato negozio con esclusione degli interessi, peraltro mai pattuiti, e c.t.u. contabile che tenga conto della capacità di solvenza degli appellati alla luce delle loro reali condizioni economiche e degli acquisti immobiliari operati nel periodo di riferimento.
Instaurato il contradittorio, con comparsa depositata l'11 novembre 2022 si sono costituiti
[...]
, titolare della SU IFISSI di La OS RE, e CP_1 Parte_2 CP_2 nella qualità di erede di (originario opponente), resistendo all'appello, di cui hanno Persona_1 contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rigettata l'istanza di inibitoria - come da provvedimento reso all'udienza del 16 dicembre 2022 -, è stata fissata l'udienza del 22 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata, per il carico di ruolo, al 4 novembre 2024.
In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello contesta l'illegittima produzione documentale effettuata Parte_1 da controparte nel giudizio di primo grado a preclusioni istruttorie ormai maturate e in assenza di alcuna richiesta e autorizzazione.
Evidenzia, in particolare, che la sentenza del Tribunale penale di primo grado recante la data dell'8 marzo 2017 è stata prodotta dopo la celebrazione di n. 4 udienze (dal 7 febbraio 2018 al 16 ottobre
2019) successive alla sua pubblicazione, mentre quella della Corte di appello, datata 11 marzo 2019, dopo che erano state celebrate ben due udienze, precisamente quelle del 3 aprile 2019 e del 16 ottobre
2019, successive alla sua pubblicazione.
Ne fa derivare che detta documentazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché tardivamente prodotta o, comunque, illegittima per mancanza di richiesta di rimessione in termini.
Il motivo, prima che infondato, è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi in virtù della quale il primo Giudice ha ritenuto ammissibile ed utilizzabile il giudicato derivato dalla sentenza della Corte di cassazione – sezione penale n. 9864/2021 trattandosi di pronuncia “formatasi nel corso
3 del giudizio” di primo grado, come tale regolarmente depositata agli atti dello stesso, secondo quanto precisato dal Tribunale.
Detta sentenza, invero, ha definito il processo penale a carico di iscritto al n. 353/2012 Parte_1
R.G.N.R. del Tribunale di Messina per il reato di usura ai danni di Controparte_1 Per_1
e dichiarando l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto
[...] Parte_2 dall'imputato (con condanna di lui al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili).
Nella sentenza qui impugnata è stato precisato, a tal proposito, che con la pubblicazione della pronuncia della Suprema Corte, avvenuta il 21 gennaio 2021, la decisione resa dalla Corte di appello penale di Messina è passata in giudicato e le statuizioni in essa contenute sono divenute definitive ed irrevocabili a partire da tale data, avendo il Tribunale evidenziato che, con essa, tramite le dichiarazioni rese dai vari testimoni e dalle persone offese, nonché mediante la documentazione sequestrata presso l'abitazione del , è stata accertata la condotta penale di costui ed avendo Pt_1 valorizzando, ai fini della decisione, in particolare il fatto che la Corte di appello “ha preso in considerazione gli stessi fatti per cui è il presente giudizio civile” (così testualmente a pag. 6 delle motivazioni).
Secondo la critica dell'appellante sia la sentenza penale di primo grado, che quella pronunciata in grado di appello, sarebbero state prodotte tardivamente nel giudizio di primo grado in quanto non depositate alla prima udienza utile successiva alla loro rispettiva pubblicazione, ma solo in sede di comparsa conclusionale, senza peraltro alcuna richiesta di rimessione in termini, né relativa autorizzazione.
Siffatta doglianza, seppure non infondata in linea di principio dato che le due sentenze sopravvenute in corso di causa avrebbero dovuto essere depositate in atti nella prima occasione processuale utile dopo la loro rispettiva pubblicazione, non è, però, ammissibile quale motivo di appello perché viola il disposto dell'art. 342 c.p.c. nella misura in cui non risulta pertinente rispetto alla ragione posta dal
Tribunale a fondamento della decisione.
Ed invero, come si è accennato sopra, il primo Giudice ha preso in considerazione la sentenza penale di appello non già in sé, quale prova documentale che ha concorso, insieme agli altri elementi probatori, a formarne il convincimento, quanto piuttosto per la sua efficacia formale di giudicato, una volta che, con la pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la stessa dal , emessa dalla Suprema Corte il 21 gennaio 2021, essa è divenuta irrevocabile. Pt_1
In linea di principio va detto che le sentenze pronunciate in sede penale, anche se prive di formale efficacia di giudicato ai sensi degli artt. 651 e segg. c.p.c., sono sempre liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche, purché ritualmente prodotte e sottoposte al
4 contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale): in tal caso, quando cioè si producono per la loro valenza documentale, il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà di escluderne la concreta inferenza probatoria (così da ultimo Cass. civ. n. 9957/2025).
Nella specie, però, il primo Giudice ha richiamato la sentenza penale di appello al fine di valorizzare il giudicato penale formatosi nel corso del giudizio civile a seguito della predetta pronuncia di inammissibilità emessa dalla Corte di cassazione penale nel gennaio/marzo 2021, come si può ricavare agevolmente dalla lettura della prima parte della motivazione della pronuncia impugnata
(sopra sintetizzata), e non già per la sua valenza documentale, tale che la sua tardiva produzione in giudizio, come pure quella della sentenza penale di primo grado, se pure di fatto riscontrata, non può assumere alcuna concreta rilevanza ai fini della presente contesa.
In linea con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, infatti, la ritualità della produzione si pone come elemento imprescindibile quando le prove assunte in altri procedimenti, così come le sentenze emesse in essi, siano invocate meramente per la loro efficacia documentale, quali prove precostituite ed atipiche utilizzabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; cosa che nella specie non è avvenuta secondo quanto si è detto sopra e si specificherà ancora nel prosieguo.
Per questa ragione la critica dell'appellante di cui al motivo di appello in esame è affatto decentrata rispetto alla ratio decidendi di prime cure, dovendosene ritenere l'inammissibilità per violazione del principio di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. che impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate,
e, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile;
in relazione poi a denunciati errores in procedendo (quale sembra essere nella specie la critica di cui al primo motivo di appello), nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (tra le tante v. Cass. civ. nn. 2681/2022;
25848/2020; 20836/2018; 10916/2017).
Chiaro è che, come si diceva, il Tribunale ha basato la propria statuizione di accoglimento delle opposizioni ai precetti proposte dai in primis sull'accertamento definitivo contenuto nella CP_1 sentenza penale di condanna del per il reato di usura, siccome divenuta irrevocabile nel Pt_1 corso del giudizio civile di primo grado (testualmente a pag. 5 e a pag. 6 delle motivazioni si legge
“con la pubblicazione il 21.1.2021 della sentenza resa dai giudici di legittimità, la decisione emessa dalla Corte d'Appello penale di Messina è passata in giudicato e le statuizioni in essa contenute sono divenute, da tale data, definitive e irrevocabili. Con la sentenza n. 3257/ 2018 resa dalla Corte
5 d'Appello penale il 10.12.2018, si è accertata (…) la condotta penalmente rilevante posta in essere dallo stesso. Di particolare rilevanza è il fatto che la Corte d'Appello ha preso in considerazione gli stessi fatti per cui è causa del presente processo civile (…) Dal processo penale è, pertanto, emerso in modo inequivocabile che il (…) offriva denaro ai predetti pretendendo in cambio Pt_1 interessi usurari e per garantire il suo credito si faceva rilasciare assegni e cambiali”).
I passaggi motivazionali testualmente riportati dimostrano evidentemente che il primo Giudice ha giustamente tenuto conto in via dirimente dell'efficacia vincolante del giudicato penale nella presente sede civile ai sensi dell'art. 654 c.p.p., spiegando, in rito, che la pronuncia della Suprema Corte – che ha sancito l'irrevocabilità della decisione penale – è stata “regolarmente depositata in atti trattandosi di sentenza formatasi in corso di giudizio” (così a pag. 5 della motivazione) e rimarcando poi, nel merito, che la Corte di appello in sede penale “ha preso in considerazione gli stessi fatti per cui è causa nel presente processo civile” (così nelle prime righe di pag. 6).
Ciò posto, si ribadisce che l'appellante non ha mosso alcun rilievo critico avverso la spiegazione in rito sopra enunciata dal Tribunale (quanto alla produzione della sentenza del Giudice di legittimità), avendo, con il motivo in esame, concentrato l'attenzione solo sulle due pronunce penali di merito, con doglianze rivelatesi inammissibili secondo quanto si è detto sin qui.
Vale la pena, ad ogni buon conto, pure in difetto di apposita doglianza, evidenziare che nessuna tardività di produzione sarebbe predicabile quanto alla pronuncia di legittimità, posto che essa è stata emessa il 21 gennaio 2021 (motivazioni depositate il 12 marzo 2021) e gli opponenti in primo grado, sin dalle note di trattazione scritta depositate il 17 giugno 2021 per l'udienza del 16 luglio 2021, hanno prodotto la copia conforme all'originale della sentenza di appello con in calce l'annotazione della statuizione di inammissibilità di cui alla pronuncia suddetta della Suprema Corte(art. 648, comma 2, c.p.c.), per poi averla depositata (per esteso) con la comparsa conclusionale.
È noto, per di più, che il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito: ciò in quanto il giudicato esterno, così come quello interno, non solo ha la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrisponde all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità (v. Cass. civ. nn. 48/2021; 630/2004; S. U. n. 226/2001).
6 Deriva da tutto quanto sopra l'inammissibilità del motivo di appello in esame, prima che la sua infondatezza.
Col secondo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver effettuato una acritica trasposizione della sentenza penale senza tenere conto dei diversi interessi riguardanti il profilo civile della contesa rispetto al procedimento penale.
Evidenzia che, seppure in presenza di un giudicato penale il giudice civile non possa procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio rispetto a quella effettuata dal giudice penale, nondimeno può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa negli aspetti non esaminati dal giudice penale incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento.
Osserva in particolare che, mentre il procedimento penale ha avuto ad oggetto il calcolo degli interessi e l'essere stati questi “promessi”, nel procedimento civile la controversia riguarda la sorte capitale consegnata e le restituzioni diverse dagli interessi, non coperte dal procedimento penale;
specifica che il vincolo del giudicato sarebbe limitato alla qualificazione giuridica del fatto come penalmente rilevante, potendo il giudice civile pronunciarsi su parti ed elementi del “fatto” non coperti dalla sentenza penale.
In sede penale – osserva - l'accertamento ha riguardato la promessa di interessi superiori al consentito, mentre in sede di civile la questione di fatto concerne la restituzione del debito “senza interessi”.
Assume, in definitiva, che la sentenza sarebbe viziata nella motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità tra quanto acquisito sul piano istruttorio e quanto pronunciato in eccesso, nonché affetta dal vizio di travisamento del fatto in relazione ai diversi accertamenti operati nel processo penale rispetto a quelli, a suo dire “inevasi”, nel giudizio civile.
Il motivo, al di là della sua vaghezza, che lo pone al limite dell'ammissibilità, è, comunque, infondato.
Il Tribunale, come si è detto, ha evidenziato che nel processo penale sono stati presi in considerazione gli stessi fatti per cui è il presente giudizio e che, in esito all'istruttoria in esso svolta, è stato accertato in maniera inequivocabile che il ha offerto denaro ai pretendendo in cambio Pt_1 CP_1 interessi usurari e facendosi rilasciare assegni e cambiali per garantire il suo credito.
L'appellante sostiene che la sentenza avrebbe travisato i fatti, attestandosi sull'accertamento espletato dal Giudice penale e trascurando di approfondire quei diversi profili rilevanti in sede civile, non approfonditi in quella penale, come, ad esempio, il comportamento della parte lesa.
7 Questo assunto è talmente generico che non consente alla Corte di valutarne in concreto la portata, non essendo specificato in che modo la condotta dei avrebbe, nel caso specifico, inciso CP_1 sulla “produzione dell'evento” non meglio definito.
Quanto, poi, all'argomento secondo il quale in sede penale l'attenzione si sarebbe concentrata solo sulla “promessa” di “interessi” non dovuti, mentre nella presente sede civile la questione da accertare riguarderebbe la restituzione della sorte capitale - verifica che, a dire dell'appellante, sarebbe rimasta inevasa da parte del Tribunale -, è appena il caso di osservare che con le opposizioni a precetto oggetto di causa ciascuno degli opponenti ha contestato, come si è detto, il diritto del TA di procedere ad esecuzione forzata (sulla base dei rispettivi titoli di credito azionati nei confronti di ognuno di loro) per il fatto che nessuna somma sarebbe a lui dovuta da parte degli intimati. E ciò in quanto, nell'ambito di un più complesso rapporto intercorso tra la SU FI di ed il Controparte_1
, durante il quale, a partire dall'anno 2003, costui avrebbe effettuato dei prestiti in denaro Pt_1 alla ditta SU FI - che versava in crisi di liquidità sin da quella data e che era impossibilitata a ricorrere al credito bancario -, a fronte della dazione della complessiva somma di € 88.400,00, il
, attraverso un sistema complesso di consegna di denaro contante e/o titoli, rifinanziamenti, Pt_1 scambi di titoli di credito - taluni dati dai in garanzia, tra i quali quelli su cui si sono basati CP_1
i precetti opposti nel presente giudizio -, accensione di un libretto nominativo nella piena disponibilità del , rilascio di dichiarazioni e prospetti vari, descritto analiticamente in ciascun atto di Pt_1 opposizione a precetto, avrebbe preteso e ricevuto, in restituzione, la somma totale di € 146.700,00.
Tale che – hanno dedotto gli opponenti - ogni debito nei confronti del TA sarebbe stato estinto abbondantemente, non potendo, perciò, costui legittimamente azionare in esecutivis i titoli anzidetti ai danni di alcuno di loro.
Si tratta, segnatamente di: a) n. 7 titoli cambiari dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, oltre interessi e spese di notifica, emessi dalla SU FI di in date 13 aprile 2010 (n. 3 Controparte_1 cambiali, con scadenze rispettivamente 28 maggio 2020, 28 giugno 2020 e 28 luglio 2020) e 10 maggio 2010 (n. 4 cambiali, con scadenze rispettivamente 28 settembre 2010, 28 ottobre 2010, 28 novembre 2010 e 28 dicembre 2010), di cui al precetto notificato alla SU FI di
[...]
il 9 febbraio 2012 per la complessiva somma di € 35.750,42; b) n. 1 assegno postale tratto CP_1 sulla filiale di Messina di intestato a dell'importo di € Controparte_3 Persona_1
10.000,00, di cui al precetto notificato a quest'ultimo il 23 febbraio 2012, per l'importo complessivo di € 10.029,59, oltre interessi legali e spese;
c) n. 1 assegno bancario tratto sulla Banca Carige – filiale di Messina, conto corrente n. 759580 intestato a (sorella di Parte_2 [...]
), dell'importo di € 75.000,00, di cui al precetto datato 13 febbraio 2012 e notificato alla CP_1 [...]
a mezzo del servizio postale, per la somma complessiva di € 75.000, oltre interessi e spese. CP_1
8 Orbene, nel correlato processo penale, secondo quanto si evince dal dictum della sentenza di appello, divenuta cosa giudicata, i fatti oggetto di accertamento (in massima parte) coincidono proprio con quelli in ragione dei quali ciascuno dei si è opposto in questa sede al precetto CP_1 rispettivamente intimatogli dal . Pt_1
Dalla lettura dei capi di imputazione – in particolare di quelli sub b) e c) della rubrica – si evince che le contestazioni mosse all'imputato che il Giudice penale ha ritenuto fondate con Parte_1 pronuncia irrevocabile, hanno riguardato, appunto, il delitto continuato di usura per essersi egli, in più occasioni, fatto promettere e dare da e quale Controparte_1 Persona_1 corrispettivo di un prestito di denaro dell'importo di € 45.000,00, interessi usurari per complessivi €
36.200 (nel periodo tra il settembre 2005 e il dicembre 2009) e, in corrispettivo di un ulteriore prestito di € 75.000,00, interessi usurari per la somma complessiva di € 84.200 (nel periodo tra il marzo 2006 ed il dicembre 2009).
È pacifico – va rimarcato subito - che la sentenza penale irrevocabile di condanna emessa nei confronti del , all'esito del dibattimento, ha efficacia di giudicato ed è vincolante nel presente Pt_1 giudizio nei confronti di entrambe le parti qui contendenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 654
c.p.p. (che testualmente recita: “nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o
a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”.
Ne sussistono, infatti, tutti i presupposti sia soggettivi, che oggettivi: sul piano soggettivo, invero, il
è stato imputato nel processo penale e i tre si sono costituiti parti civili e tali sono Pt_1 CP_1 rimasti sino a tutto il dibattimento (v. da ultimo Cass. civ. n. 2700/2024).
Sul piano oggettivo, il riconoscimento o meno del diritto di credito azionato dal e contrastato Pt_1 dagli opponenti – su cui, perciò, si controverte nel presente giudizio civile – è strettamente connesso all'accertamento degli “stessi fatti materiali” che hanno formato oggetto di indagine e che sono stati acclarati nel giudizio penale, con tale espressione (“stessi fatti materiali”) dovendosi intendere, in linea con l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità, non solamente quelli enunciati espressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi del reato contestato, ma, più in generale, tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere
9 pronunciata la condanna dell'imputato (in tal senso si vedano, tra le tante, Cass. civ. nn. 19559/2006;
2200/2001; 6657/1986; 5079/1982; 14/1964 – queste ultime tre riferite al vecchio art. 28 c.p.p., antecedente alla riforma del c.p.p. del 1988, sostanzialmente identico all'attuale art. 654 c.p.c. -).
Tanto posto, se è vero che le condotte contestate in sede penale al ed accertate con sentenza Pt_1 irrevocabile sono consistite nell'essersi costui fatto promettere e dare dai predetti , a fronte CP_1 di un prestito di € 45.000, interessi “usurari” per un ammontare di € 36.200,00, nonché, a fronte di un prestito di € 75.000, interessi “usurari” per complessivi € 84.200,00, mentre in sede civile gli opponenti hanno contestato il diritto del ad agire in esecutivis nei loro rispettivi confronti Pt_1 per gli asseriti crediti di € 35.000, oltre spese e accessori, verso la SU FI, di € 10.000 (più spese e accessori) verso e di € 75.000 verso ciò non Persona_1 Parte_2 significa che, nell'avere il Tribunale ritenuto la vincolatività nel presente giudizio del giudicato di cui alla sentenza penale richiamata, lo stesso abbia travisato i fatti in relazione ai “diversi” accertamenti operati nel processo penale (come sostiene l'appellante).
Ed invero, posto il significato della predetta espressione “stessi fatti materiali” contenuta nell'art. 654
c.p.p. – che include, come detto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, non solo i fatti enunciati espressamente nell'imputazione, ma anche quei fatti materiali che hanno costituito necessari antecedenti logici della decisione -, non può non rilevarsi come il Giudice penale, per giungere all'affermazione della penale responsabilità del basata sull'accertamento Pt_1 dell'avvenuta dazione di interessi in misura usuraria da parte dei sulle somme da lui CP_1 ricevute in prestito, abbia previamente dovuto accertare ed ha dettagliatamente ricostruito l'intero rapporto di finanziamento “privato” tra loro intercorso, con particolare riferimento al “sistema privato di prestiti ad interessi usurari” instaurato personalmente dal nei confronti della SU Pt_1
FI di (in cui sono stati coinvolti anche i suoi familiari, e cioè il padre Controparte_1 [...]
- che si occupava dei rapporti con le banche - e la sorella Persona_1 Parte_2 entrambi dipendenti della ditta del congiunto ) oggetto della dettagliata denuncia di CP_1 [...]
che, all'esito della istruttoria dibattimentale, ha trovato pieno riscontro come Persona_1 evidenziato nella sentenza irrevocabile de qua.
Il meccanismo acclarato in sede penale, secondo quanto si trae dal relativo giudicato, è stato (in sintesi) il seguente: direttore della filiale di Longi della Parte_1 Controparte_4
(cui si era rivolto per ottenere finanziamenti, stante la crisi
[...] Persona_1 di liquidità della ditta del figlio), constatato che i non potevano avere accesso ai canali CP_1 ufficiali del credito perché segnalati alla Centrale rischi, aveva instaurato un sistema personale
(privato) in virtù del quale consegnava a (con cui intratteneva direttamente i Persona_1 rapporti di “finanziamento”) assegni a scadenza a vista o contanti;
il gli dava in cambio CP_1
10 assegni personali o dei figli o di clienti post-datati. Ove non incassati, tali titoli erano restituiti al
[...]
e la somma dagli stessi portata veniva conteggiata in un'altra operazione come debito, CP_1 maturando a sua volta interessi.
Gli interessi da lui pretesi ammontavano all'incirca al 3% mensile (e talvolta anche in misura più elevata), da concordarsi di volta in volta.
Il Giudice penale ha ritenuto definitivamente accertato, come si evince dalla parte motiva della sentenza di appello, che le operazioni di prestito più importanti (narrate nei particolari dal denunciante e riscontrate sul piano probatorio dall'istruttoria svolta) sono state due, e segnatamente, in primis, quella del settembre 2005, con la quale, a fronte di un apparente prestito di € 45.000, Per_1
e avrebbero dovuto versare a titolo di interessi al la somma di
[...] Controparte_1 Pt_1
€ 1.300 mensili sino a quando sarebbe stata restituita la sorte capitale;
a garanzia dell'operazione il aveva ottenuto la consegna di un assegno di € 45.000 tratto sulla Banca Agricola Popolare Pt_1 di Ragusa, filiale di Giampilieri, a firma di con indicata solo la cifra. Controparte_1
In relazione a tale prestito, nel corso del rapporto, oltre agli interessi mensili, era stata restituita la somma di € 10.000 imputata alla sorte capitale, il cui iniziale ammontare, dunque, era diminuito a €
35.000 e così gli interessi, inizialmente pretesi per € 1.300,00 mensili, erano stati ridotti a € 900,00 mensili (ciò dal 5 settembre al 20 ottobre 2007).
Nel prosieguo, a partire dal 21 novembre 2007, i avevano continuato a pagare interessi CP_1 per tale prestito (nella misura di € 600,00 mensili e, a decorrere dal 30 marzo 2009, di € 300,00 mensili) sino al 13 aprile 2010, avendo versato, in tutto, la somma di € 36.200,00 a titolo di interessi
(più € 10.000, come detto, imputati alla sorte capitale).
Complessivamente, dunque, per un prestito di € 45.000 nel settembre 2005, alla data del 13 aprile
2010 avevano versato al € 46.200. Pt_1
Giova sin da ora fermare l'attenzione su un dato rilevante ai fini della presente controversia, che cioè, dovendo in questa sede civilistica trovare applicazione, in relazione al rapporto di mutuo, il disposto dell'art. 1815, comma 1, c.c. – senza considerare, al momento, la natura usuraria degli interessi e, dunque, l'applicabilità in concreto del secondo comma della norma citata -, su una somma di denaro di € 45.000 (quale quella data in prestito dal ai nel settembre 2005) gli interessi Pt_1 CP_1 maturati ai sensi dell'art. 1284 c.c. (richiamato dal comma 1 dell'art. 1815 c.c.), alla data del 13 aprile
2010, avrebbero dovuto essere pari a € 5.453,64 (tale che la sommatoria della sorte capitale e degli interessi, a quella data, sarebbe dovuta essere pari a € 50.453,64).
A tutto voler concedere, dunque, applicando le regole civilistiche sic et simpliciter, il residuo debito dei per tale operazione, nell'aprile 2010, sarebbe stato di € 4.253,64 (e cioè € 50.453,64 - CP_1
11 46.200,00) - fermo restando, comunque, quanto si dirà più avanti circa l'applicabilità, nel caso concreto, del disposto del secondo comma dell'art. 1815 c.c. -.
Ciò precisato, risulta dal giudicato penale che il , invece, a quella data ha continuato a Pt_1 pretendere il pagamento della somma di € 35.000,00 (quale residuo della sorte capitale) e, stante l'impossibilità dei di versare detto importo, si è fatto rilasciare (a garanzia) n. 7 cambiali CP_1 di € 5.000,00 ciascuna, emesse da con scadenze mensili a partire dal 28 maggio Controparte_1
2010 sino al 28 dicembre 2010 (escluso il mese di agosto 2010).
Si tratta – osserva la Corte – dei titoli cambiari sopra richiamati, azionati dal TA con il precetto qui opposto, notificato alla SU FI di il 9 febbraio 2012. Controparte_1
La seconda operazione di prestito, oggetto dell'accertamento irrevocabile di cui alla pronuncia penale passata in giudicato, è quella riguardante la somma di € 75.000, avvenuta nel marzo 2006, a fronte della quale dazione il ha ricevuto in garanzia l'assegno tratto sulla Banca Carige, filiale di Pt_1
Co Messina, da che conteneva solo la firma. Parte_2
È stato acclarato irrevocabilmente in sede penale che per tale operazione i hanno CP_1 corrisposto al , sino all'aprile 2010, l'importo di € 1.900,00 a titolo di interessi, diminuito Pt_1 poi, nell'ultimo periodo, a € 1.700,00 mensili;
così complessivamente hanno restituito la somma di €
84.200,00, imputata dal ricevente solamente agli interessi, tant'è che costui, more solito, ha continuato a pretendere il pagamento della sorte capitale, pari a € 75.000,00, sino a quando ha azionato il predetto assegno bancario di € 75.000,00 di cui al precetto del 13 febbraio 2012 notificato alla a mezzo posta, da lei opposto nel presente giudizio. CP_1
Come si è rilevato sopra con riferimento al prestito di € 45.000,00, anche per quello di € 75.000,00 va detto che, senza voler per un attimo considerare la natura usuraria degli interessi pretesi ed ottenuti dal (su cui – va comunque rimarcato - vi è il giudicato penale, vincolante in questa sede ex Pt_1 art. 654 c.p.c., come si evidenzierà ancora infra), applicando il disposto del comma 1 dell'art. 1815
c.c., gli interessi corrispettivi sulla somma di € 75.000 data in prestito nel marzo 2006, calcolati al saggio legale come dispone l'art. 1284 c.c. richiamato dall'art. 1815 c.c., ammonterebbero complessivamente a € 8.194,52 alla data del 30 aprile 2010; tale che il debito complessivo dei
[...]
per sorte capitale data in prestito dal (€ 75.000) e interessi corrispettivi (€ 8.194,52) CP_1 Pt_1 sarebbe stato pari, in tale data, a € 83.194,52, laddove, invece, è stato accertato dal giudicato penale che per tale “finanziamento” il ha ricevuto dai la complessiva somma di € Pt_1 CP_1
84.2000,00.
Ne discende che, anche senza tenere conto della disposizione di cui al secondo comma dello stesso art. 1815 c.c., il debito restitutorio (in relazione al secondo prestito), alle date di intimazione del precetto opposto dalla , era stato totalmente saldato, non sussistendo, perciò, il diritto CP_1
12 dell'odierno appellante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della predetta (verso la quale indebitamente ha azionato l'assegno di € 75.000,00 di cui si è detto più sopra).
Va ribadito a questo punto che i fatti materiali come sopra accertati in sede penale - non solo attraverso la prova testimoniale, ma anche attraverso le risultanze delle attività di perquisizione e sequestro effettuate dalla P.G., nonché attraverso l'indagine tecnica del Consulente del P.M. -, che hanno consentito di ricostruire questo peculiare “sistema privato di prestiti” architettato dal ai Pt_1 danni dei , nella consapevolezza della crisi di liquidità in cui versava la ditta di CP_1 [...]
(in cui lavoravano anche e e della loro pressante CP_1 Parte_2 Persona_1 necessità di danaro, impossibilitati ad accedere ai canali ufficiali del credito, hanno rappresentato la premessa logica essenziale per poter affermare la natura “usuraria” degli interessi pretesi dal
, riscontrando così la fondatezza delle condotte ascritte all'imputato nei relativi capi di Pt_1 imputazione: questi “fatti materiali”, dunque, devono intendersi compresi nell'ambito oggettivo del giudicato penale, vincolante in questa sede ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 654 c.p.c. nell'accezione elaborata dal diritto vivente della Corte di legittimità di cui alle sentenze sopra richiamate.
Ed allora erra l'appellante quando sostiene che il Tribunale avrebbe travisato i fatti in relazione all'accertamento operato nel processo penale, dato che in sede penale, come si è evidenziato sin qui, sono stati acclarati e ritenuti rilevanti ai fini della condanna del TA gli “stessi fatti materiali” che rilevano in questa sede civile per sostanziare la fondatezza delle opposizioni a precetto, con efficacia specificamente vincolante ex art. 654 c.p.c., e che sono, pertanto, fondamentali per potere affermare – come ha fatto il primo Giudice – che l'esecuzione dal “minacciata” con gli atti Pt_1 di precetto qui opposti dai non è legittima in quanto nessuna somma è dovuta da costoro CP_1 in forza dei titoli posti a base delle intimazioni medesime, avendo essi totalmente estinto, alla data della rispettiva notifica, l'intero debito restitutorio nei confronti dell'odierno appellante.
L'avvenuta estinzione di ogni debito restitutorio dei nascente dai due prestiti anzidetti (di CP_1
€ 45.000 e di e 75.000) è senz'altro stata dimostrata in questa sede in quanto gli accertamenti irrevocabili effettuati in sede penale – qui affatto vincolanti per le ragioni enunciate - hanno comprovato che, come si è detto, a fronte del prestito di € 45.000 i hanno corrisposto al CP_1
, in tutto, la somma di € 46.200 e a fronte di quello di € 75.000 la somma complessiva di € Pt_1
84.200.
Ora, come si è accennato sopra, essendo stata acclarata con pronuncia passata in giudicato la natura
“usuraria” degli interessi pretesi dal TA e a lui corrisposti, la conseguenza giuridica sul piano civilistico è, come anche lo stesso appellante ha evidenziato, l'applicazione del disposto del secondo
13 comma dell'art. 1815 c.c. secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il che significa che, nella specie, il debito restitutorio dei ammontava alla somma CP_1 complessiva di € 120.000 (€ 45.000 + € 75.000), dovendosi avere riguardo solamente alla sorte capitale;
tale che, avendo essi corrisposto in tutto al , quanto meno, l'importo di € 130.400, Pt_1
è evidente che hanno abbondantemente saldato il loro debito (nell'anzidetta misura legittima), non potendo, perciò, l'odierno appellante pretendere legalmente alcunché nei loro confronti in relazione alle due operazioni di prestito di che trattasi, che sono proprio quelle cui si riferiscono i titoli di credito posti alla base dei precetti opposti dai . CP_1
Ne discende il rigetto del motivo in esame.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui vengono richiamati stralci del procedimento penale, riadattati (a suo dire) al procedimento civile e posti a fondamento sia della domanda di opposizione principale, sia di quella secondaria di restituzione dei titoli.
Sostiene il che il giudice civile, anziché acquisire acriticamente il testo penale e trasformarlo Pt_1 in pronuncia civile, avrebbe dovuto procedere al vaglio di quelle parti che, sottratte al processo penale, si riferiscono agli aspetti civili della questione, indagando su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come, ad esempio, il comportamento della parte lesa negli aspetti non esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento, nonché l'elemento soggettivo del fatto.
Ribadisce, dunque, che la sentenza avrebbe confuso l'istituto oggetto del procedimento penale con quello oggetto del procedimento civile, posto che, mentre in sede penale si censura anche il solo
“promettere” interessi illegali, in sede civile viene in valutazione tutto il rapporto sottostante.
Alla luce di quanto esposto, l'odierno deducente sottolinea che il giudice di prime cure ha creato un'illegittima sovrapposizione di istituti, avendo sostanzialmente applicato al caso civile il paradigma penale, escludendo di valutare la sorte capitale del sottostante rapporto di mutuo.
Richiama in proposito la disposizione del codice civile che stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, sostenendo che dal punto di vista civilistico la vittima di un mutuo usurario dovrà solamente restituire la somma data a mutuo, senza dover più pagare gli interessi (che hanno funzione corrispettiva), oppure chiedere la rescissione per lesione ovvero il risarcimento del danno.
Il motivo non fa che ribadire e specificare i rilievi esposti (per vero più genericamente) col secondo: essi sono da ritenere infondati per le stesse ragioni sopra evidenziate, le quali si devono intendere qui
14 richiamate una per una a confutazione degli assunti da ultimo illustrati, dovendosi ribadire che, proprio per tutte le considerazioni esposte in sede di disamina del secondo motivo, nessuna sovrapposizione di istituti e/o travisamento dei fatti sono state attuate dal primo Giudice nella pronuncia impugnata.
Col quarto motivo il censura la sentenza di primo grado per aver superato i limiti Pt_1 dell'oggetto della contesa, anche di quello del giudizio penale, trasformando la vicenda civile e, addirittura, giungendo ad una pronuncia di restituzione che collide persino con le statuizioni emesse in sede penale.
Evidenzia che nella sentenza penale di secondo grado non sarebbe stato riscontrato alcun pagamento, ma anzi, al contrario, sarebbero stati considerati validi ai fini dell'estinzione del debito assegni mai incassati oppure dichiarati incerti negli incassi dallo stesso Consulente del P.M. dr. . Per_2
A sostegno della suesposta doglianza l'appellante riporta alcuni stralci della sentenza penale da cui si evincerebbe che oggetto di disamina sono stati assegni mai consegnati o incassati a deconto del mutuo principale: ad esempio, con riferimento all'operazione 29 relativa ad un assegno di €
22.984,00, l'appellante evidenzia che il dr. ha precisato che tale assegno non era trasferibile Per_2
e che quindi avrebbe potuto essere incassato solo dalla beneficiaria SU FI di
[...]
; con riferimento all'operazione 32, rileva l'appellante che la stessa attiene ad un ulteriore CP_1 assegno non trasferibile della Banca Agricola di Ragusa emesso dalla Nuova Edil in favore della SU
FI.
Osserva che dalla disamina della sentenza penale emergerebbe che nessuna statuizione ha riguardato la sorte capitale del prestito erogato al , proprio perché questo profilo non concerneva CP_1
l'oggetto del processo penale.
Sostiene, dunque, che la sentenza qui appellata avrebbe superato i limiti di cui all'art. 115 c.p.c. e avrebbe pronunciato, altresì, in assenza di prove o elementi a sostegno, essendo perciò affetta da vizio di illogicità e travisamento del fatto, avendo anche omesso di motivare in merito al negozio sottostante il rapporto.
Nello specifico non sarebbe emersa, a suo dire, l'imputazione di pretesi rapporti tra gli appellati ed il ascrivibili al negozio dello “sconto effetti” come indicato dai e, anzi, sia dalla Pt_1 CP_1 dichiarazione delle controparti che dalle prove testimoniali si ricaverebbe l'opposto.
Richiama ulteriori operazioni che in sede penale sono state ascritte al ma che in realtà si Pt_1 baserebbero su assegni in bianco o intestati ad altri soggetti o allo stesso avendo Controparte_1 riguardato, in verità, assegni a suo dire mai esistiti e mai incassati, nonché assegni che solo il
[...]
avrebbe potuto scambiare in quanto “non trasferibili”. CP_1
15 Ribadisce, dunque, che la sentenza impugnata sarebbe priva di supporto probatorio, fondandosi sulle risultanze del procedimento penale avulse dal tessuto probatorio civilistico, dove si controverte piuttosto di rapporti dare-avere, essendo emerso pacificamente che, mentre il avrebbe CP_1 ottenuto il denaro sufficiente per acquistare un capannone industriale e sostenere la produzione, al contrario tutti i titoli e gli effetti cambiari consegnati a lui dai sarebbero rimasti impagati CP_1
o protestati.
Il convincimento del primo Giudice si sarebbe basato, secondo l'appellante, solo su un lavoro de relato in assenza di supporto probatorio del presente giudizio o, comunque, legittimamente acquisito da altro procedimento.
Osserva ancora l'appellante che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, nel quale spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Richiama talune pronunce del Giudice di legittimità per rimarcare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, assume, invece, la posizione del convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Il motivo è infondato.
Vale ribadire, in senso contrario alle doglianze con esso esplicitate, la vincolatività del giudicato penale che ha coperto il dedotto ed il deducibile secondo quanto si è detto sopra, l'irrevocabilità estendendosi anche – si ribadisce qui - all'accertamento dei fatti materiali che hanno portato il Giudice penale (con una cd. “doppia conforme”) a ritenere sussistente la condotta di usura contestata al ai danni dei , che, come detto, sono gli stessi che conducono, in questa sede, a Pt_1 CP_1 ritenere più che estinto, al momento della notifica dei precetti, il debito restitutorio di costoro nei confronti del primo, essendo stato pienamente adempiuto in giudizio l'onere gravante sugli opponenti di provare la sussistenza del fatto estintivo dell'altrui pretesa, contrariamente a quanto sostiene l'appellante.
Ed invero i , con le rispettive opposizioni ai precetti, hanno dedotto a fondamento delle CP_1 proprie eccezioni fatti estintivi, che hanno trovato riscontro in sede penale con sentenza divenuta cosa giudicata.
16 Fermo tutto quanto si è esposto in sede di disamina del secondo motivo, infatti, giova sinteticamente ribadire qui che dalla pronuncia penale si evince che:
- il ha prestato ai , nell'ambito di operazioni di finanziamento “privato” svoltesi Pt_1 CP_1 in un arco temporale che va dal settembre 2005 circa all'aprile 2010 circa, delle somme di denaro e tra queste quelle cui si riferiscono gli assegni di € 45.000 e € 75.000 sopra indicati, ricevuti da lui a garanzia da parte dei , , in relazione ai quali (titoli) ha notificato i precetti qui opposti, CP_1 compreso quello di € 10.000 azionato nei confronti di riconducibile sempre alle Persona_1 stesse due operazioni di prestito, per le quali ha preteso non quantificati interessi. Ciò si è tratto, oltre che dalle deposizioni delle persone offese, costituite parti civili, anche dalle dichiarazioni dell'imputato - che ha ammesso i prestiti -, dalla documentazione gli atti del processo penale, frutto delle attività di perquisizione e sequestro della Polizia Giudiziaria, nonché dalle risultanze della relazione tecnica del Consulente del P.M. (si richiama sul punto la sentenza penale di appello alle pagg. 10 e 11);
- in relazione, più in particolare, alle operazioni nn. “29” e “32” richiamate dall'appellante, il
Consulente anzidetto ha spiegato che un assegno “non trasferibile” si presta ad essere consegnato in garanzia per poi essere restituito e scambiato con altri titoli o contanti. A tal proposito lo stesso ha evidenziato come nella ricostruzione effettuata in punto di fatto ci fossero tantissimi assegni che prima della scadenza venivano restituiti dal ai e scambiati con altri titoli. E ciò Pt_1 CP_1
– osserva questa Corte – costituisce un'operazione tipicamente riconducibile a quel “sistema privato di prestiti ad usura” instaurato dal ai danni dei di cui si è dato ampiamente atto Pt_1 CP_1 nella pronuncia penale irrevocabile della Corte di appello. Inoltre, come emerso chiaramente dall'istruttoria dibattimentale, l'imputato aveva predisposto quanto necessario per poter comunque incassare gli assegni non trasferibili consegnatigli dal . Egli, infatti, aveva indotto CP_1 [...]
che, come titolare della SU FI era il beneficiario degli assegni, ad aprire CP_1 nell'agenzia da lui diretta un conto corrente sul quale versarli, allo stesso tempo inducendolo a firmare distinte di cambio assegni e di prelevamento in bianco, rimaste nella sua disponibilità, tanto da essere rinvenute dalla P.G. presso la sua abitazione nel corso della perquisizione domiciliare
(verbale di sequestro del 10 aprile 2012; il tutto si legge a pag. 13 della sentenza penale di appello).
Si rimanda, quanto al resto, a tutte e a ciascuna delle argomentazioni esposte in sede di disamina del secondo motivo di appello, dovendosi in questa sede rimarcare che, a differenza di quanto continua a sostenere l'appellante, pur nella giuridica diversità della fattispecie di rilevanza penale dell'usura, da un lato, e di quella civilistica di estinzione dell'obbligazione restitutoria nascente dai due prestiti, gli analitici accertamenti dei fatti materiali effettuati in sede penale hanno dimostrato, con efficacia vincolante ed irretrattabile anche in questa sede ex art. 654 c.p.p., che a fronte dei due prestiti di cui
17 si è detto più volte sopra, i hanno corrisposto al molto più di quanto CP_1 Pt_1 effettivamente dovutogli (anche e soprattutto sul piano civilistico ai sensi e per gli effetti del disposto del secondo comma dell'1815 c.c.), dato che, per assecondare quel “sistema personale di prestiti ad usura” acclarato in sede penale, le somme che via via essi corrispondevano in restituzione al , Pt_1 costui continuava ad imputarle illegalmente agli interessi, così da rifinanziare di volta in volta il debito per la sorte capitale (rimasto intatto) attraverso un meccanismo reiterato nel tempo, in virtù del quale lucrava ulteriori esorbitanti interessi sul capitale rifinanziato.
È proprio su questo piano che, diversamente dall'assunto dell'appellante, si incontrano e coincidono i fatti materiali acclarati in maniera irretrattabile e vincolante, valevoli e significativi sia in sede penale
(per l'accertamento del reato di usura), che in sede civile (per escludere il diritto del di Pt_1 procedere ad esecuzione forzata), essendo proprio la natura usuraria degli interessi – accertata con pronuncia irrevocabile e vincolante in questa sede ex art. 654 c.p.c.) - a integrare la fattispecie penale a carico del e, nel contempo, a dar prova, in base all'argomento a contrario, dell'avvenuta Pt_1 sicura totale estinzione, da parte dei tre , del debito restitutorio (costituito dalla sola sorte CP_1 capitale ex art. 1815, comma 2, c.c.) in sede civile.
Ne discende il rigetto anche del presente motivo di appello.
Col quinto motivo il censura la sentenza impugnata ritenendola colma di preconcetti e Pt_1 scardinata dal tessuto processuale, comportando gravi conseguenze sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo logistico, dal momento che avrebbe reso inutile tutto il sottostante rapporto negoziale.
Sostiene che controparte ha preliminarmente dedotto di aver pagato quanto richiesto;
tale che, nel momento in cui ha contestato la natura illecita del contratto sottostante, asserendo che sarebbe stato il frutto di una pretesa usuraria, sarebbe venuta a configurarsi una domanda nuova, da considerare, come tale, inammissibile.
Richiamando giurisprudenza di legittimità, evidenzia che, essendo il giudizio di opposizione un ordinario processo di cognizione, la domanda giudiziale va identificata nell'aspetto oggettivo con i suoi elementi costitutivi del petitum - consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata - e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento dell'assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis; mentre dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto).
Tale che – continua l'appellante -, considerate e valutate le precise censure processuali svolte da controparte, si dovrebbe concludere per la reiezione integrale delle relative contestazioni e per il
18 rigetto delle ragioni di opposizione, non essendo stato né assolto e neanche indicato l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione portata dai titoli in esecuzione.
In ultimo rileva che, laddove si dovesse dare seguito a quanto statuito dal primo decidente circa la restituzione dei titoli a controparte, si potrebbe incorrere nella distruzione della prova documentale, posto che il non si è fatto scrupolo di denunciare lo smarrimento di assegni consegnati al CP_1
, essendo, del pari, più che prevedibile un ulteriore “smarrimento” dei titoli che la sentenza Pt_1 ha ordinato di restituire agli appellati.
Il motivo, al di là della sua genericità e, a tratti, scarsa comprensibilità, è, comunque, da ritenere infondato.
Gli opponenti (odierni appellati) hanno domandato in primo grado che si accertasse e dichiarasse che la somma portata dai titoli oggetto dei precetti era stata da loro interamente pagata e, pertanto, che nulla era dovuto al , con conseguente richiesta di restituzione dei titoli di credito da lui Pt_1 azionati, da loro datigli in garanzia.
Non risulta, in questo contesto, che si siano soffermati in maniera specifica sul tema della natura non lecita dei rapporti di prestito, né è dato comprendere a cosa intenda riferirsi precisamente l'appellante quando evidenzia che ci sarebbe stato un inammissibile mutamento della domanda.
Quanto, poi, alla restituzione dei titoli di credito, rileva la Corte che immune da censure è sul punto la decisione del Tribunale, dato che, una volta accertata la fondatezza delle proposte opposizioni
(tenuto conto del compendio probatorio risultante dagli atti del giudizio), correttamente ha disposto la restituzione dei titoli di credito originariamente dati in garanzia al dai , non Pt_1 CP_1 avendo fondamento alcuno, in quanto frutto di mere illazioni, l'assunto dell'appellante secondo il quale sarebbe prevedibile un ulteriore “smarrimento” degli stessi, con conseguente ipotizzata
“distruzione” della prova documentale a sostegno delle sue tesi difensive.
Ne discende il rigetto anche del quinto ed ultimo motivo di appello.
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al disputatum secondo il disposto dell'art. 17 c.p.c. (scaglione da €
52.001 a € 260.000) e applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della contesa e delle questioni da essa implicate, determinandole perciò in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario - di cui € 1.489 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass.
19 civ. n. 8561/2023) e € 2.552,00 per la fase decisionale -, senza l'aumento, solo facoltativo, per la pluralità di soggetti difesi, data la loro identica posizione processuale (Cass. Civ. nn. 11591/2015;
17363/2004), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato l'8 luglio 2022 nei confronti di nella qualità di titolare Controparte_1 della ditta SU FI di La OS RE, e nella Parte_2 CP_2 qualità di erede di , avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione Persona_1 civile n. 1024/2022 dell'8 giugno 2022, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, Parte_1 liquidate in complessivi € 7.160,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dei difensori anticipatari avv.ti Antonino e TI MA;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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