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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/09/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere dr. Antonio Cestone
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra Parte 1 (avv. Antonio Gulli);
appellante e
CP 1;
appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Parte 1 chiede al Tribunale di Catanzaro 1. Con ricorso del 26\12\2021,
di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal 17/02/2021 al 17/07/2021 nonché quello a percepire la NASPI per il periodo di legge, atteso che in data 28/02/2021 era scaduto il proprio contratto di assunzione a tempo determinato come badante,
con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento di quanto dovuto. 2. Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, l'adito Tribunale così
ricostruisce i fatti di causa.
La richiesta di indennità di maternità della ricorrente era stata rigettata per l'insussistenza del requisito contributivo di legge: "52 contributi settimanali nei
24 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'astensione stessa, anche in settori diversi da quello domestico (art. 62, comma 2, del T.U. n. 151 del 2001 che richiama il d.P.R. n. 1403/1971, il quale, all'art. 4, indica i predetti requisiti contributivi)".
Ciò premesso, il Tribunale rileva come dall'estratto contributivo versato in atti dall' CP_1 emerga che, nei 24 mesi precedenti l'astensione obbligatoria, la ricorrente aveva accreditate solo 11 settimane di contribuzione.
Quanto alla Naspi, rileva che fino al 19\1\2021 la ricorrente risultava avere lavorato alle dipendenze della Controparte_2 rapporto di lavoro cessato per sue dimissioni volontarie e che, durante tale rapporto lavorativo, "nelle date 24/09/2020, 21/10/2020, 18/11/2020 e 23/12/2020, presentava altrettante domande di interdizione per maternità a rischio".
Dopo di che, in data 21\1\2021 era assunta come “badante” da [...]
Controparte_3 con un contratto a tempo determinato part-time (di 25 ore settimanali) per il periodo dal 21/01/2021 al 28/02/2021. A dispetto del fatto che in data 17\2\2021 ella entrasse nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
Il giudice di primo grado ritiene tale complesso di elementi fattuali sufficienti,
ai sensi dell'art.2729 c.c., a fare ritenere che il rapporto di collaboratrice domestica fosse un rapporto di lavoro simulato.
Rigetta, pertanto, entrambe le domande e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Parte_1 propone appello lamentando che il Tribunale avrebbe violato il disposto dell'art.2729 c.c., perché ella avrebbe "dimostrato la genuinità del
1rapporto di lavoro intercorso con il sig. CP 3 dimostrando la contribuzione per il periodo di lavoro attraverso i versamenti per la contribuzione pagati dal datore di lavoro" e che, comunque, a fronte del descritto quadro probatorio il giudice avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori d'ufficio al fine di accertare il reale svolgimento dei fatti.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento delle domande proposte. 4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dellìart.17 ter c.p.c., la causa è
trattenuta in riserva e decisa nell'odierna camera di consiglio. 5. L'appello è da ritenere improcedibile.
6. L'appellante, infatti, non ha depositato la notifica dell'atto di impugnazione el' CP_4 appellato non risulta costituito in giudizio.
La signora Pt_1 inoltre, non ha neppure depositato le note scritte entro i termini stabiliti con decreto del 2\9\2025 e tale omissione, equivalendo a mancata comparizione, preclude anche la possibilità di chiedere alla stessa chiarimenti circa l'avvenuta notifica dell'atto d'impugnazione.
7. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: "Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …..”).
8. La relativa declaratoria va resa con sentenza¹. 9. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
10. Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello.
P.Q.M.
Parte 1la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2\5\2024, così provvede:
Dichiara il ricorso in appello improcedibile;
1)
2) Nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni
notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.".
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. 848/1996: "Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
Consigliere dr. Antonio Cestone
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 616 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra Parte 1 (avv. Antonio Gulli);
appellante e
CP 1;
appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Parte 1 chiede al Tribunale di Catanzaro 1. Con ricorso del 26\12\2021,
di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal 17/02/2021 al 17/07/2021 nonché quello a percepire la NASPI per il periodo di legge, atteso che in data 28/02/2021 era scaduto il proprio contratto di assunzione a tempo determinato come badante,
con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento di quanto dovuto. 2. Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, l'adito Tribunale così
ricostruisce i fatti di causa.
La richiesta di indennità di maternità della ricorrente era stata rigettata per l'insussistenza del requisito contributivo di legge: "52 contributi settimanali nei
24 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'astensione stessa, anche in settori diversi da quello domestico (art. 62, comma 2, del T.U. n. 151 del 2001 che richiama il d.P.R. n. 1403/1971, il quale, all'art. 4, indica i predetti requisiti contributivi)".
Ciò premesso, il Tribunale rileva come dall'estratto contributivo versato in atti dall' CP_1 emerga che, nei 24 mesi precedenti l'astensione obbligatoria, la ricorrente aveva accreditate solo 11 settimane di contribuzione.
Quanto alla Naspi, rileva che fino al 19\1\2021 la ricorrente risultava avere lavorato alle dipendenze della Controparte_2 rapporto di lavoro cessato per sue dimissioni volontarie e che, durante tale rapporto lavorativo, "nelle date 24/09/2020, 21/10/2020, 18/11/2020 e 23/12/2020, presentava altrettante domande di interdizione per maternità a rischio".
Dopo di che, in data 21\1\2021 era assunta come “badante” da [...]
Controparte_3 con un contratto a tempo determinato part-time (di 25 ore settimanali) per il periodo dal 21/01/2021 al 28/02/2021. A dispetto del fatto che in data 17\2\2021 ella entrasse nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
Il giudice di primo grado ritiene tale complesso di elementi fattuali sufficienti,
ai sensi dell'art.2729 c.c., a fare ritenere che il rapporto di collaboratrice domestica fosse un rapporto di lavoro simulato.
Rigetta, pertanto, entrambe le domande e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Parte_1 propone appello lamentando che il Tribunale avrebbe violato il disposto dell'art.2729 c.c., perché ella avrebbe "dimostrato la genuinità del
1rapporto di lavoro intercorso con il sig. CP 3 dimostrando la contribuzione per il periodo di lavoro attraverso i versamenti per la contribuzione pagati dal datore di lavoro" e che, comunque, a fronte del descritto quadro probatorio il giudice avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori d'ufficio al fine di accertare il reale svolgimento dei fatti.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento delle domande proposte. 4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dellìart.17 ter c.p.c., la causa è
trattenuta in riserva e decisa nell'odierna camera di consiglio. 5. L'appello è da ritenere improcedibile.
6. L'appellante, infatti, non ha depositato la notifica dell'atto di impugnazione el' CP_4 appellato non risulta costituito in giudizio.
La signora Pt_1 inoltre, non ha neppure depositato le note scritte entro i termini stabiliti con decreto del 2\9\2025 e tale omissione, equivalendo a mancata comparizione, preclude anche la possibilità di chiedere alla stessa chiarimenti circa l'avvenuta notifica dell'atto d'impugnazione.
7. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: "Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …..”).
8. La relativa declaratoria va resa con sentenza¹. 9. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
10. Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello.
P.Q.M.
Parte 1la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2\5\2024, così provvede:
Dichiara il ricorso in appello improcedibile;
1)
2) Nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 26\9\2025.
Il Presidente ed estensore dr. Emilio Sirianni
notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.".
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. 848/1996: "Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato