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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Giovanna Porta presso il suo studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 08.01.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Burago di
Molgora (MB) il 28.07.2002, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto
Comune con atto n.11, parte II, serie A, Ufficio 1, nonché come trascritto al Comune di Brugherio,
Atto n. 61 P. 2 S. B Anno 2002, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) I figli minori e/o maggiorenni saranno collocati prevalentemente presso la casa coniugale e la abiteranno con la madre;
i mobili e le suppellettili in essa contenuti rimarranno definitivamente alla sig.ra Pt_1
3) Il padre, in considerazione dell'età dei figli e se ancora minori li vedrà e starà con loro ogniqualvolta gli stessi lo desidereranno e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici;
4) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei Parte_2 Pt_1 Per_ figli e la somma di euro 400,00 mensili ( € 200 per ciascun figlio ) e ciò fino al Per_2 raggiungimento della loro indipendenza economica. Tale somma subirà gli aumenti in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese.
5) L'assegno unico INPS di mantenimento per i figli continuerà ad essere percepito, di comune accordo tra i coniugi, interamente dalla sig.ra Pt_1
6) I coniugi contribuiranno inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo in uso al Tribunale di Monza che è stato consegnato ad entrambi i coniugi e che dichiarano di averlo recepito e ciò fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
7) I sig.ri e concedono reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per Pt_1 Pt_2
l'espatrio dei figli / per il rilascio o il rinnovo del passaporto dei figli;
8) Si dà atto che la casa coniugale è divenuta di proprietà della sig.ra con il Parte_1 perfezionamento del trasferimento di cui al punto sub 3) della domanda di separazione personale e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi si è perfezionata mentre per i figli continuerà nei modi e nei termini di cui al ricorso introduttivo.
In data 8.1.2025 è stata depositata nel fascicolo telematico la sentenza n. 3472024 del 5.6.2024 con il passaggio in giudicato.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n.347/24 emessa in data 04.06.2024 dal Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Burago di Molgora in data 28.07.2002 (atto n. 11, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Burago di Molgora), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Burago di Molgora, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Giovanna Porta presso il suo studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Cessazione effetti civili del matrimonio
Le parti in data 08.01.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Burago di
Molgora (MB) il 28.07.2002, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto
Comune con atto n.11, parte II, serie A, Ufficio 1, nonché come trascritto al Comune di Brugherio,
Atto n. 61 P. 2 S. B Anno 2002, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) I figli minori e/o maggiorenni saranno collocati prevalentemente presso la casa coniugale e la abiteranno con la madre;
i mobili e le suppellettili in essa contenuti rimarranno definitivamente alla sig.ra Pt_1
3) Il padre, in considerazione dell'età dei figli e se ancora minori li vedrà e starà con loro ogniqualvolta gli stessi lo desidereranno e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici;
4) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei Parte_2 Pt_1 Per_ figli e la somma di euro 400,00 mensili ( € 200 per ciascun figlio ) e ciò fino al Per_2 raggiungimento della loro indipendenza economica. Tale somma subirà gli aumenti in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese.
5) L'assegno unico INPS di mantenimento per i figli continuerà ad essere percepito, di comune accordo tra i coniugi, interamente dalla sig.ra Pt_1
6) I coniugi contribuiranno inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo in uso al Tribunale di Monza che è stato consegnato ad entrambi i coniugi e che dichiarano di averlo recepito e ciò fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
7) I sig.ri e concedono reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per Pt_1 Pt_2
l'espatrio dei figli / per il rilascio o il rinnovo del passaporto dei figli;
8) Si dà atto che la casa coniugale è divenuta di proprietà della sig.ra con il Parte_1 perfezionamento del trasferimento di cui al punto sub 3) della domanda di separazione personale e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi si è perfezionata mentre per i figli continuerà nei modi e nei termini di cui al ricorso introduttivo.
In data 8.1.2025 è stata depositata nel fascicolo telematico la sentenza n. 3472024 del 5.6.2024 con il passaggio in giudicato.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n.347/24 emessa in data 04.06.2024 dal Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Burago di Molgora in data 28.07.2002 (atto n. 11, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Burago di Molgora), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Burago di Molgora, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti