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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 12289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12289 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN RA, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 30162/2025 R.G. promossa da:
, parte opponente con il patrocinio dell'avv. Rita Fera Parte_1
contro
:
INARCASSA in persona del l.r.p.t., parte opposta con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Barbaro
UI ZZ
OGGETTO: omissione contributiva e sanzioni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.09.2025, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4550/2025 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 05.08.2025, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di NA di € 9.005,22 a titolo di omessi contributi soggettivi, integrativi, di maternità per gli anni 2020 e 2021, oltre interessi legali, sanzioni e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inammissibilità o nullità del d.i. per violazione dell'art. 635 cpc, in asserito difetto di efficacia probatoria dell'attestazione di credito emessa dal funzionario di
NA. Nel merito formulava generica contestazione della quantificazione del credito contributivo e delle sanzioni. Tutto ciò premesso chiedeva al GL di dichiarare la nullità del d.i. opposto e per l'effetto di revocarlo, con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio NA chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma del d.i. opposto, nonché la condanna dell'opponente anche al pagamento degli oneri di recupero per € 359,15, che non erano state accolte dal Giudice della fase monitoria.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza pronunciata ex art. 127 ter cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
pagina 1 di 6 L'art. 21 l. n. 6/1981 (norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) dispone:
"L'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera Pt_2 professione con carattere di continuità".
La norma si riferisce all'attività professionale tipica degli ingegneri architetti, e cioè a quella riservata agli iscritti al relativo albo.
L'NA riceve ogni anno le dichiarazioni sulla misura dei redditi da parte degli iscritti agli albi, anche se non iscritti presso di essa. Dispone infatti la citata l. n. 6/1981 art. 16 (Comunicazioni obbligatorie alla che tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono Pt_2 comunicare alla con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data prescritta per la Pt_2 dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini
Irpef per l'anno precedente. Il professionista procede quindi alla autoliquidazione dei contributi
(l'iscritto alla Cassa pagherà sia il contributo soggettivo sia il contributo integrativo, mentre il professionista non iscritto pagherà solo il contributo integrativo).
"NA gestisce una forma pensionistica obbligatoria in favore degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti. Le prestazioni previdenziali garantite dall sono quelle previste dal relativo CP_1 ordinamento in caso di vecchiaia, invalidità e superstiti.”
L'obbligazione contributiva dei professionisti iscritti ad NA è stata regolata dalla legge n. 6/1981, dallo Statuto del 1995 ed ora, successivamente al 31.12.2012, dal Regolamento Generale di Previdenza
2012.
NA è stata infatti investita dal processo di privatizzazione che ha interessato numerosi Enti previdenziali dei liberi professionisti e che viene di seguito riassunto.
La l. n. 537/1993 aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare
(o sopprimere) gli enti pubblici di previdenza e assistenza, attenendosi, tra l'altro, al seguente principio:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
In attuazione della delega, il d.lgs n. 509/1994 ha:
- disposto la trasformazione in associazioni o fondazioni con deliberazione dei competenti organi (art. 1, comma 1) degli "enti di cui all'elenco A allegato" (fra cui la
[...]
, contestualmente subordinandola alla "condizione che non Parte_3 usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario", ed esplicitamente sottolineando la continuità della loro collocazione nel sistema, quali enti senza scopo di lucro con pagina 2 di 6 personalità giuridica di diritto privato, titolari dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni, deputati a svolgerne le "attività previdenziale e assistenziali (.....) ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione";
- ribadito la loro autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 2) "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolte".
In ragione della permanente natura pubblica dell'attività, alla prospettata autonomia degli enti previdenziali privatizzati fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, ed una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti (art. 3).
L'intervenuta trasformazione delle Casse in persone giuridiche private ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario della perdurante rilevanza pubblicistica del fine previdenziale assolto dalle Casse. La garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell'ente quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni.
Ne deriva, per quel che qui interessa, una sostanziale delegificazione, affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati (così Cass. 16.11.2009 n.24202).
Tanto premesso, l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 635 co. II cpc è infondata.
Il decreto ingiuntivo è stata legittimamente chiesto e concesso in presenza di tutti i requisiti richiesti dagli artt. 634 e 635 cpc.
Si richiamano le argomentazioni già espresse da questo Ufficio con la sentenza n. 1876/2018: "Giova preliminarmente osservare che seppur l'NA abbia natura di associazione privata, svolga un'attività di preminente carattere pubblicistico, in quanto volta a garantire un pubblico servizio;
sottoposta al potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale e al controllo contabile della Corte dei Conti..
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, che ha espressamente riconosciuto la natura pubblicistica dell'attività svolta dagli Enti di previdenza privatizzati, sancendo che "la trasformazione in soggetti privati degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al d.lg. 30 giugno 1994 n. 509, riguarda il solo regime della personalità giuridica ma lascia ferma l'obbligatorietà della contribuzione ed iscrizione, la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. pagina 3 di 6 38 Cost., dell'attività svolta, il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale ed il controllo della Corte dei conti sulla gestione, con la conseguenza che si tratta di un'innovazione di carattere essenzialmente organizzativo che lascia immutato il carattere pubblicistico della loro attività istituzionale, conservando essi una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico" (Cons. Stato n. 6014/2012). Dal riconoscimento della natura pubblicistica degli Enti previdenziali privatizzati, tra cui l'NA, ne consegue la legittima applicazione del disposto di cui all'art. 635 comma 2 cpc che riconosce la natura di prova scritta, necessaria a suffragare il procedimento monitorio, agli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti.
Tale principio ha trovato conferma nell'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, che nello statuire su fattispecie analoga a quella dell'odierno giudizio, ha stabilito che "la , Parte_4 prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi.
Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 secondo comma, cpc” (Cass. n.
25888/2008).”
Ne deriva, pertanto, l'efficacia probatoria dell'attestazione del responsabile del funzionario dell'Istituto opposto (all. 5 fascicolo monitorio parte opposta), a fornire valida dimostrazione circa l'esistenza del debito a carico di parte opponente e la quantificazione. Trattasi nel caso in esame della richiesta di pagamento da parte dell opposto del contributo soggettivo, obbligatorio per gli iscritti CP_2 all'Istituto, quantificato in misura proporzionata agli anni dal 2020 al 2021, del contributo integrativo e del contributo maternità, come previsti dallo St. dell'Ente.
Nel merito, l'opponente non muove alcuna specifica contestazione sulla quantificazione dei contributi, degli interessi e delle sanzioni applicate, lamentando unicamente la carenza di efficacia probatoria della attestazione di credito e dell'estratto conto previdenziale in atti.
Invero la contestazione sulla quantificazione delle somme dovute risulta troppo generica, priva di indicazione normativa e di calcolo opposto a quello della , sicché la pretesa creditoria Pt_2 di NA anche sul punto specifico deve ritenersi "non specificatamente contestata", con le conseguenze previste dall'art. 115 comma 1 cpc.
L'opposizione va dunque respinta, e per l'effetto deve essere confermato il d.i. opposto che va dichiarato immediatamente esecutivo. pagina 4 di 6 La parte opponente deve essere condannata altresì al pagamento degli oneri di recupero che NA aveva chiesto con il ricorso per d.i. e sui quali il Giudice della fase monitoria non si è pronunciato.
Nel ricorso in opposizione, l'arch. ha contestato la debenza di detti oneri, lamentando che gli Pt_1 stessi non sarebbero stati provati da NA.
Mette conto rilevare che NA ha invece documentato di aver intimato all'opponente il pagamento degli importi dovuti a titolo contributivo, (doc.
3-4 fasc. opp.to), preannunciando anche che il mancato adempimento all'obbligo contributivo avrebbe determinato la necessità per l'ente di incaricare un terzo per il recupero del proprio credito, con il conseguente aggravio dei costi.
A fronte del persistente inadempimento dell'arch. al pagamento dei contributi previdenziali, Pt_1 la Fire s.p.a., per conto di NA, ha quindi trasmesso all'opponente un atto di diffida e messa in mora e preavviso di azione giudiziale, con cui veniva anche concessa la possibilità di avere una riduzione dei costi di recupero in caso di adempimento all'obbligo di pagamento in tempi brevi. Poiché anche questo invito è rimasto privo di riscontro da parte del professionista, che ha continuato nel proprio inadempimento, la Fire spa, per conto di NA, ha quindi avviato l'opportuna azione giudiziaria per il recupero coattivo dei crediti.
Al riguardo, NA ha prodotto il prospetto degli oneri di recupero e l'allegata nota spese (docc. 10
– 11 fasc. opp.to), così documentando la relativa spesa sostenuta.
Mette conto rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli oneri di recupero altro non costituiscono che spese legali stragiudiziali che, se allegate e provate, vanno liquidate (Cass. Civ., sez. III, sentenza 2 luglio 2019, n. 17685).
Le spese legali così sostenute, dalla parte risultata poi vittoriosa, nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, come nel caso di specie in cui l'opposta ha ottenuto l'ingiunzione, divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 02/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n.
997 del 21/01/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017).
Trattandosi di una voce di danno emergente, la spesa per tale attività professionale deve porsi in nesso di strumentalità necessaria rispetto all'esercizio del diritto al risarcimento dei danni, dovendo risultare, quindi, una conseguenza diretta e necessaria dell' “eventum damni” ex art. 1223 c.c., verifica questa che va condotta considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata al fine dell' esercizio del diritto al risarcimento anche nella fase stragiudiziale
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010).
Deve poi richiamarsi l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/ 2002, che consente di poter richiedere al debitore il risarcimento dei costi per l'attività stragiudiziale di recupero credito sostenuti dal creditore;
pagina 5 di 6 il creditore, infatti, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Siffatti rilievi istruttori e normativi impongono pertanto di riconoscere il diritto della parte opposta ad essere refusa degli oneri di recupero come richiesti e documentati;
conseguentemente la parte opponente deve essere condannata anche a rifondere alla parte opposta gli oneri di recupero richiesti da
NA e quantificati in € 359,15.
Pertanto la parte opponente deve essere condannata a rifondere alla parte opposta sia la somma di €
359,15 a titolo di oneri di recupero, sia, ex art. 91 cpc, le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO E PER L'EFFETTO CONFERMA IL D.I. N. 4550/2025 DEL
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.
CONDANNA LA PARTE OPPONENTE A RIFONDERE ALLA PARTE OPPOSTA LA
SOMMA DI € 359,15 A TITOLO DI ONERI DI RECUPERO SOSTENUTI, NONCHE' LE
SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 26 novembre 2025
La Giudice
AN RA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN RA, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 30162/2025 R.G. promossa da:
, parte opponente con il patrocinio dell'avv. Rita Fera Parte_1
contro
:
INARCASSA in persona del l.r.p.t., parte opposta con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Barbaro
UI ZZ
OGGETTO: omissione contributiva e sanzioni
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.09.2025, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4550/2025 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il 05.08.2025, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di NA di € 9.005,22 a titolo di omessi contributi soggettivi, integrativi, di maternità per gli anni 2020 e 2021, oltre interessi legali, sanzioni e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inammissibilità o nullità del d.i. per violazione dell'art. 635 cpc, in asserito difetto di efficacia probatoria dell'attestazione di credito emessa dal funzionario di
NA. Nel merito formulava generica contestazione della quantificazione del credito contributivo e delle sanzioni. Tutto ciò premesso chiedeva al GL di dichiarare la nullità del d.i. opposto e per l'effetto di revocarlo, con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio NA chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma del d.i. opposto, nonché la condanna dell'opponente anche al pagamento degli oneri di recupero per € 359,15, che non erano state accolte dal Giudice della fase monitoria.
All'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza pronunciata ex art. 127 ter cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.
pagina 1 di 6 L'art. 21 l. n. 6/1981 (norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) dispone:
"L'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera Pt_2 professione con carattere di continuità".
La norma si riferisce all'attività professionale tipica degli ingegneri architetti, e cioè a quella riservata agli iscritti al relativo albo.
L'NA riceve ogni anno le dichiarazioni sulla misura dei redditi da parte degli iscritti agli albi, anche se non iscritti presso di essa. Dispone infatti la citata l. n. 6/1981 art. 16 (Comunicazioni obbligatorie alla che tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono Pt_2 comunicare alla con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data prescritta per la Pt_2 dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini
Irpef per l'anno precedente. Il professionista procede quindi alla autoliquidazione dei contributi
(l'iscritto alla Cassa pagherà sia il contributo soggettivo sia il contributo integrativo, mentre il professionista non iscritto pagherà solo il contributo integrativo).
"NA gestisce una forma pensionistica obbligatoria in favore degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti. Le prestazioni previdenziali garantite dall sono quelle previste dal relativo CP_1 ordinamento in caso di vecchiaia, invalidità e superstiti.”
L'obbligazione contributiva dei professionisti iscritti ad NA è stata regolata dalla legge n. 6/1981, dallo Statuto del 1995 ed ora, successivamente al 31.12.2012, dal Regolamento Generale di Previdenza
2012.
NA è stata infatti investita dal processo di privatizzazione che ha interessato numerosi Enti previdenziali dei liberi professionisti e che viene di seguito riassunto.
La l. n. 537/1993 aveva delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a riordinare
(o sopprimere) gli enti pubblici di previdenza e assistenza, attenendosi, tra l'altro, al seguente principio:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti".
In attuazione della delega, il d.lgs n. 509/1994 ha:
- disposto la trasformazione in associazioni o fondazioni con deliberazione dei competenti organi (art. 1, comma 1) degli "enti di cui all'elenco A allegato" (fra cui la
[...]
, contestualmente subordinandola alla "condizione che non Parte_3 usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario", ed esplicitamente sottolineando la continuità della loro collocazione nel sistema, quali enti senza scopo di lucro con pagina 2 di 6 personalità giuridica di diritto privato, titolari dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni, deputati a svolgerne le "attività previdenziale e assistenziali (.....) ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione";
- ribadito la loro autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 2) "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolte".
In ragione della permanente natura pubblica dell'attività, alla prospettata autonomia degli enti previdenziali privatizzati fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, ed una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti (art. 3).
L'intervenuta trasformazione delle Casse in persone giuridiche private ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario della perdurante rilevanza pubblicistica del fine previdenziale assolto dalle Casse. La garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell'ente quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni.
Ne deriva, per quel che qui interessa, una sostanziale delegificazione, affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati (così Cass. 16.11.2009 n.24202).
Tanto premesso, l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 635 co. II cpc è infondata.
Il decreto ingiuntivo è stata legittimamente chiesto e concesso in presenza di tutti i requisiti richiesti dagli artt. 634 e 635 cpc.
Si richiamano le argomentazioni già espresse da questo Ufficio con la sentenza n. 1876/2018: "Giova preliminarmente osservare che seppur l'NA abbia natura di associazione privata, svolga un'attività di preminente carattere pubblicistico, in quanto volta a garantire un pubblico servizio;
sottoposta al potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale e al controllo contabile della Corte dei Conti..
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, che ha espressamente riconosciuto la natura pubblicistica dell'attività svolta dagli Enti di previdenza privatizzati, sancendo che "la trasformazione in soggetti privati degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al d.lg. 30 giugno 1994 n. 509, riguarda il solo regime della personalità giuridica ma lascia ferma l'obbligatorietà della contribuzione ed iscrizione, la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. pagina 3 di 6 38 Cost., dell'attività svolta, il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale ed il controllo della Corte dei conti sulla gestione, con la conseguenza che si tratta di un'innovazione di carattere essenzialmente organizzativo che lascia immutato il carattere pubblicistico della loro attività istituzionale, conservando essi una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico" (Cons. Stato n. 6014/2012). Dal riconoscimento della natura pubblicistica degli Enti previdenziali privatizzati, tra cui l'NA, ne consegue la legittima applicazione del disposto di cui all'art. 635 comma 2 cpc che riconosce la natura di prova scritta, necessaria a suffragare il procedimento monitorio, agli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti.
Tale principio ha trovato conferma nell'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, che nello statuire su fattispecie analoga a quella dell'odierno giudizio, ha stabilito che "la , Parte_4 prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi.
Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635 secondo comma, cpc” (Cass. n.
25888/2008).”
Ne deriva, pertanto, l'efficacia probatoria dell'attestazione del responsabile del funzionario dell'Istituto opposto (all. 5 fascicolo monitorio parte opposta), a fornire valida dimostrazione circa l'esistenza del debito a carico di parte opponente e la quantificazione. Trattasi nel caso in esame della richiesta di pagamento da parte dell opposto del contributo soggettivo, obbligatorio per gli iscritti CP_2 all'Istituto, quantificato in misura proporzionata agli anni dal 2020 al 2021, del contributo integrativo e del contributo maternità, come previsti dallo St. dell'Ente.
Nel merito, l'opponente non muove alcuna specifica contestazione sulla quantificazione dei contributi, degli interessi e delle sanzioni applicate, lamentando unicamente la carenza di efficacia probatoria della attestazione di credito e dell'estratto conto previdenziale in atti.
Invero la contestazione sulla quantificazione delle somme dovute risulta troppo generica, priva di indicazione normativa e di calcolo opposto a quello della , sicché la pretesa creditoria Pt_2 di NA anche sul punto specifico deve ritenersi "non specificatamente contestata", con le conseguenze previste dall'art. 115 comma 1 cpc.
L'opposizione va dunque respinta, e per l'effetto deve essere confermato il d.i. opposto che va dichiarato immediatamente esecutivo. pagina 4 di 6 La parte opponente deve essere condannata altresì al pagamento degli oneri di recupero che NA aveva chiesto con il ricorso per d.i. e sui quali il Giudice della fase monitoria non si è pronunciato.
Nel ricorso in opposizione, l'arch. ha contestato la debenza di detti oneri, lamentando che gli Pt_1 stessi non sarebbero stati provati da NA.
Mette conto rilevare che NA ha invece documentato di aver intimato all'opponente il pagamento degli importi dovuti a titolo contributivo, (doc.
3-4 fasc. opp.to), preannunciando anche che il mancato adempimento all'obbligo contributivo avrebbe determinato la necessità per l'ente di incaricare un terzo per il recupero del proprio credito, con il conseguente aggravio dei costi.
A fronte del persistente inadempimento dell'arch. al pagamento dei contributi previdenziali, Pt_1 la Fire s.p.a., per conto di NA, ha quindi trasmesso all'opponente un atto di diffida e messa in mora e preavviso di azione giudiziale, con cui veniva anche concessa la possibilità di avere una riduzione dei costi di recupero in caso di adempimento all'obbligo di pagamento in tempi brevi. Poiché anche questo invito è rimasto privo di riscontro da parte del professionista, che ha continuato nel proprio inadempimento, la Fire spa, per conto di NA, ha quindi avviato l'opportuna azione giudiziaria per il recupero coattivo dei crediti.
Al riguardo, NA ha prodotto il prospetto degli oneri di recupero e l'allegata nota spese (docc. 10
– 11 fasc. opp.to), così documentando la relativa spesa sostenuta.
Mette conto rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli oneri di recupero altro non costituiscono che spese legali stragiudiziali che, se allegate e provate, vanno liquidate (Cass. Civ., sez. III, sentenza 2 luglio 2019, n. 17685).
Le spese legali così sostenute, dalla parte risultata poi vittoriosa, nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, come nel caso di specie in cui l'opposta ha ottenuto l'ingiunzione, divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 02/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n.
997 del 21/01/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017).
Trattandosi di una voce di danno emergente, la spesa per tale attività professionale deve porsi in nesso di strumentalità necessaria rispetto all'esercizio del diritto al risarcimento dei danni, dovendo risultare, quindi, una conseguenza diretta e necessaria dell' “eventum damni” ex art. 1223 c.c., verifica questa che va condotta considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata al fine dell' esercizio del diritto al risarcimento anche nella fase stragiudiziale
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010).
Deve poi richiamarsi l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/ 2002, che consente di poter richiedere al debitore il risarcimento dei costi per l'attività stragiudiziale di recupero credito sostenuti dal creditore;
pagina 5 di 6 il creditore, infatti, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Siffatti rilievi istruttori e normativi impongono pertanto di riconoscere il diritto della parte opposta ad essere refusa degli oneri di recupero come richiesti e documentati;
conseguentemente la parte opponente deve essere condannata anche a rifondere alla parte opposta gli oneri di recupero richiesti da
NA e quantificati in € 359,15.
Pertanto la parte opponente deve essere condannata a rifondere alla parte opposta sia la somma di €
359,15 a titolo di oneri di recupero, sia, ex art. 91 cpc, le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
PQM
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA IL RICORSO E PER L'EFFETTO CONFERMA IL D.I. N. 4550/2025 DEL
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO, CHE DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.
CONDANNA LA PARTE OPPONENTE A RIFONDERE ALLA PARTE OPPOSTA LA
SOMMA DI € 359,15 A TITOLO DI ONERI DI RECUPERO SOSTENUTI, NONCHE' LE
SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 1.865,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.
Roma, 26 novembre 2025
La Giudice
AN RA
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