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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano
Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4374/2022 R.G.; promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lattarulo;
Parte_1
- attrice – contro
, contumace;
Controparte_1
- convenuto -
, in persona del suo legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_2
De Santis;
- convenuta -
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava innanzi al Giudice di Pace di Taranto e l' Parte_1 Controparte_1 CP_2
(già ) assumendo di aver riportato lesioni, in qualità di terza trasportata a bordo
[...] Controparte_3
della vettura Fiat Doblò tg CR576FA (ass.ta per la r.c.a. con polizza ), di proprietà e CP_3
condotta da , nel sinistro occorso in data 16.07.2020 in Mottola, alla via Acquaro, Parte_2
in occasione del quale la ridetta vettura Fiat Doblò, in transito a moderata velocità e nella sua corsia di pertinenza, entrava in collisione con la vettura Opel Meriva tg. CA066BJ (ass.ta per la r.c.a con polizza UnipolSaii), di proprietà e condotta dai , il quale, proveniente in senso Controparte_1
contrario, invadeva la corsia opposta di marcia.
L'attrice chiedeva quindi: 1) accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di Controparte_1
nella produzione del sinistro, la condanna dello stesso e della al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in suo favore del danno non patrimoniale subito, sulla scorta delle valutazioni medico legali della stessa convenuta compagnia assicuratrice, per un totale di € 31.254,00, oltre la somma di € 870,00 per spese mediche sostenute;
il tutto decurtato della somma di € 3.185,14 e della somma di € 9.250,00, già offerte dalla convenuta compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale, e contenuto entro € 15.800,00; 2) accertata e dichiarata l'inadempienza dell' , la condanna della Controparte_2 stessa al pagamento della somma di € 4.142,75 quale “danno accessorio” relativo alle spese e competenze legali non pagate in fase stragiudiziale, il tutto decurtato della somma di € 521,00 già corrisposta e contenuto nei limiti di € 4.200,00; 3) la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e compensi di lite, da distrarre in favore del suo procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo: in via preliminare ed in accoglimento delle Controparte_2
sollevate eccezioni di inammissibilità e improcedibilità della domanda per violazione della competenza per valore del Giudice di Pace adito (concernendo la reale ed effettiva domanda il riconoscimento del danno nella misura dell'11% del biologico con una ITP di gg. 95, per un ammontare appunto di € 31.254,00), nonché per accettazione delle risultanze della espletata perizia medico legale da parte della Compagnia, dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda attrice, con conseguente rigetto della stessa;
nel merito, il rigetto della domanda perché infondata, nonché, in ogni caso, il rigetto della domanda relativa alle spese stragiudiziali, non dovute. Vinte le spese e i compensi di lite.
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Taranto a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace adito, l'attrice riproponeva la domanda come già avanzata innanzi al citato
Giudice di Pace.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in Controparte_2 fatto e in diritto;
in via subordinata, accertare il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione del danno;
dichiarare e riconoscere satisfattivo quanto già corrisposto dalla Compagnia in fase stragiudiziale, rigettare in ogni caso la domanda relativa al pagamento delle spese legali stragiudiziali;
vittoria di spese e competenze di causa.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale delle parti e interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto , veniva infine riservata in decisione sulle conclusioni precisate dalle Controparte_1
parti mediante deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
* * *
La domanda dell'attrice è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.
Il trasporto dell'attrice a bordo della vettura Fiat Doblò tg CR576FA di proprietà e condotta da Pt_2
assicurata con polizza r.c.a. nonché il verificarsi del sinistro de quo
[...] Controparte_2
secondo le modalità dedotte in lite - nella pur riconosciuta non opponibilità alla convenuta compagnia assicuratrice del modello CID sottoscritto da entrambi i conducenti e delle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, che al più vanno liberamente Controparte_1 apprezzare dal giudice;
escluso inoltre che, in via generale, l'offerta risarcitoria formulata dall'assicuratore per la responsabilità civile dell'automobilista possa configurare una dichiarazione confessoria o un riconoscimento del debito risarcitorio, in modo tale da esonerare il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro, dagli oneri di allegazione e di prova che incombono sull'attore (Cass. n. 24205/2015) - possono dirsi comunque provati dalla mancata specifica contestazione di tali circostanze in fatto da parte della CP_2
al momento della sua costituzione in giudizio. Grava infatti sull'assicuratore, così come su qualsiasi parte convenuta, l'onere di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, del quale è espressione l'onere di contestazione di cui all'art. 115, comma primo, cod. proc. civ.; e tanto anche come desumibile dal principio di diritto, già espresso dalla Suprema Corte, per il quale nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (cfr. Cass. n.
24205/2015, che richiama Cass. n. 26859/2013).
Sul quantum debeatur, si ritiene di poter condividere l'assunto della secondo cui CP_2
l'attrice, nell'aderire alla valutazione del danno come espressa dal fiduciario della stessa compagnia in sede di visita medico legale in fase stragiudiziale, ne abbia accettato, oltre alla parte riguardante il danno biologico temporaneo (ITP al 75% gg. 35, ITP al 50% gg. 30, ITP al 25% gg. 30), anche quella parte concernente il danno biologico permanente, valutato nella misura dell'11% ma passibile di una riduzione di almeno 2-3 punti in caso di intervento chirurgico riduttivo delle conseguenze dannose delle lesioni riscontrate, rifiutato dall'attrice. Il danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni provocati dal sinistro, infatti, non può dare per accettata l'offerta soltanto in parte, riconoscendo cioè come congrua la stessa per alcune voci di danno e non per altre, al fine di ritenersi esentato dall'onere di provare i danni corrispondenti alle voci non contestate (ancora Cass.
n. 24205/2015).
E' d'altronde corretto il contenimento del danno biologico permanente da parte del medico fiduciario della nei termini di cui sopra in ragione del rifiuto opposto dall'attrice, in mancata CP_2
allegazione di alcuna adeguata giustificazione, di sottoporsi al trattamento chirurgico ritenuto funzionale alla riduzione di tale danno. A tal proposito, vds. Cass. n. 34395/2023, secondo cui “Il paziente ha il diritto di rifiutare il trattamento medico, ma se il rifiuto è ingiustificato, perché non correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, può integrare un concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ove emerga che il completamento del percorso clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, senza rischi significativi ovvero estranei a quelli del percorso terapeutico inizialmente compiutamente consentito.”
Sicché, tenendo conto delle ridette valutazioni del medico fiduciario della compagnia convenuta (gg.
35 ITP al 75%, gg.30 ITP al 50%, gg. 30 ITP al 25%, IP 8-9%), dell'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 75) e degli importi di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) come aggiornati dal D.M. Sviluppo economico 16/07/2024, giustappunto applicabili per lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente, l'ammontare del risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente subito dall'attrice va determinato in € 14.682,21, di cui € 1.450,05 per ITP al 75%, €
828,60 per ITP al 50%, € 414,30 per ITP al 25%, € 11.989,26 per IP all''8,5%.
Tale ammontare di € 14.682,21 va poi aumentato di un quinto, pari a € 2.936,44, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 139 del D. Lgs. 209/2005, trovando tale aumento la propria ragion d'essere nell'esigenza di tener conto della presumibile incidenza particolarmente negativa che la lesione all'integrità psico-fisica dell'attrice ha esplicato anche sulle attività quotidiane di questa e sugli aspetti dinamico-relazionali della sua vita.
Incontroversa la debenza all'attrice del rimborso delle spese mediche sostenute, pari a € 870,00.
Dal complessivo importo di € 18.488,65 così ottenuto vanno poi detratti € 3.185,14 ed € 9.250,00 corrisposti dalla compagnia convenuta in fase stragiudiziale, rispettivamente, con lettere del
19.05.2021 e del 25.05.2021 (in atti), sicché la somma di spettanza dell'attrice va definitivamente quantificata in € 6.053,51, oltre interessi legali come in dispositivo.
Va infine disattesa la richiesta attorea di condanna della convenuta al pagamento delle CP_2 spese e competenze legali della fase stragiudiziale, pagate solo in parte per importo di € 1.000,00 assieme alle somme corrisposte all'attrice, posto che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 31145/2022, le spese di assistenza legale stragiudiziale sono rimborsabili solo qualora l'attività svolta dal professionista sia autonoma e distinta rispetto a quella successivamente espletata in sede giudiziale e che, inoltre, nel caso di specie non pare che l'attività stragiudiziale svolta dal difensore dell'attrice prima dell'introduzione del giudizio (in sostanza concretizzatasi nell'invio di richiesta di risarcimento danni, nella trasmissione e acquisizione di documenti, nonché nella risposta ad offerte risarcitorie) abbia assunto un carattere di autonomia rispetto a quella giudiziale, dovendosi pertanto ritenere assorbita nell'attività processuale successiva e quindi compresa nella liquidazione delle spese giudiziali.
L'accoglimento della domanda dell'attrice nei termini sopra emarginati giustifica infine la compensazione per metà tra le parti delle spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività giudiziale svolta in concreto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido e Controparte_1
la , a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della residua somma di € 6.053,51, oltre interessi legali sulla somma di 18.488,65 dal dì del sinistro ai pagamenti effettuati dalla convenuta compagnia assicuratrice descritti in narrativa e, ancora, interessi legali da tali pagamenti al soddisfo sulla anzidetta residua somma di € 6.053,51.
2) Compensa per metà fra le parti le spese e i compensi di lite, liquidati per l'intero in € 3.600, condannando in solido e la al pagamento della restante metà, oltre Controparte_1 Controparte_2
rimborso forfettario e tributi di legge, direttamente in favore dell'avv. Angelo Lattarulo, difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 16.06.2025
Il Giudice O.P.
Dott. Damiano Matarrelli