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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS DR RI AS, Presidente
FONZO NA VA, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 948/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305722 2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240062560653000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti chiedono concordatamente la cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'A.E, Nominativo_1 - nella qualità - impugnava gli atti meglio descritti in epigrafe per le ragioni puntualmente dettagliate nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendone l'annullamento.
L'A.E. con nota in atti comunicava al contribuente che, a seguito di istanza in autotutela accolta, si è provveduto allo sgravio totale della somma donuta con provedimento nr 2025s652485. Il detto provedimento di sgravio veniva allegato e depositato agli atti del fascicolo.
All'odierna udienza le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, preso atto di quanto evidenziato dalle parti ritiene che ai sensi dell'art. 46
D.Lgs. 546/1992 debba essere accolta la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sussistendone i presupposti ex lege, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, visto l'art. 46 D.Lgs. 546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS DR RI AS, Presidente
FONZO NA VA, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 948/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305722 2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240062560653000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti chiedono concordatamente la cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'A.E, Nominativo_1 - nella qualità - impugnava gli atti meglio descritti in epigrafe per le ragioni puntualmente dettagliate nell'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendone l'annullamento.
L'A.E. con nota in atti comunicava al contribuente che, a seguito di istanza in autotutela accolta, si è provveduto allo sgravio totale della somma donuta con provedimento nr 2025s652485. Il detto provedimento di sgravio veniva allegato e depositato agli atti del fascicolo.
All'odierna udienza le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, preso atto di quanto evidenziato dalle parti ritiene che ai sensi dell'art. 46
D.Lgs. 546/1992 debba essere accolta la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sussistendone i presupposti ex lege, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13, visto l'art. 46 D.Lgs. 546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.