Sentenza 26 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/11/2003, n. 18026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18026 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
1 8 02 6 /03 NO DEL R OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ricorso per sez -f o Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 25888/02 36126Cron. 36 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. 4743 -Consigliere - Dott. AL BOGNANNI Rel. Consigliere Ud. 17/09/03 Dott. Carlo CIOFFI - - Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT EL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso 10 studio dall'avvocatodell'avvocato NICOLAIS LUCIO, difeso MICHELE ROCELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NZ CO (detto AN), AT AL, AT GL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLLINA 36, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GIUFFRE', che li difende, giusta 2003 delega in atti;
controricorrenti 1209 -1- avverso la sentenza n. 153/02 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 29/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato AT Domenico con delega dell'Avvocato PORCELLA Michele, depositata in udienza, ricorrente che ha chiesto difensore del accoglimento;
udito l'Avvocato GIUFFRE' Adriano, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 20 giugno 1985 GE Pater- nostro chiese al Tribunale di Enna di dichiarare l'invalidità del testamento con cui suo padre AL aveva nominato l'omonimo suo cugino erede universale, l'altro cugino U- GL ER legatario, e RA EN ese- cutore testamentario. L'attore sostenne che suo padre, quando fece tale testamento, era incapace di intendere e di volere, e vittima di artifici e raggiri. I convenuti AL ER, GuGL Pa- ternostro e RA EN si costituirono e chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, acquisita la relazione dei tre pe- riti che aveva nominato, pronunziò il 23 novembre 1994 sentenza con cui rigettò la domanda. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Caltanisetta ha rigettato il gravame di GE ER. Ha in particolare affermato che le conclusioni cui era pervenuto il collegio di periti nominato dal giudice di primo grado sono state confermate e ribadite dal collegio di tre periti da essa officiato in secondo grado;
ha quindi preso in esame le critiche e le censure al loro operato e alle loro conclusioni formulate dall'appellante, e le ha disattese per le ragioni nel dettaglio esposte;
infine ha osservato che le alle- gazioni con cui quest'ultimo aveva impugnato il testamento ai sensi dell'art. 624 del codice civile non sono quelle che consentono di ritenere, secondo la consolidata giurispruden- za di questa Corte, che esso è stato effetto di dolo. GE ER ha chiesto la cassazione di tale sentenza. AL ER, GuGL ER e RA EN hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE GE ER censura la sentenza impugnata per aver affermato che egli non ha provato l'incapacità di intendere e di volere di suo padre AL nel momento in cui ha fatto il testamento impugnato, e per aver negato che quest'ultimo fu effetto di dolo. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello di Cal- tanisetta non ha correttamente valutato le prove raccolte al riguardo, e denunzia violazione dell'art. 116 del codice di rito, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 dello stesso codice. A Le censure sono inammissibili. Esse hanno ad oggetto la soluzione che il giudice del merito ha dato a due questioni di fatto, con motivazione che dà conto del percorso logico seguito, e che è certamente adeguata, avendo il detto giudice recepito le concordanti 4 valutazioni tecnico-scientifiche di ben due collegi peritali, ed avendo esaminato, e disatteso con puntuali argomentazioni, le critiche che il ricorrente aveva ad esse mosso. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna GE Pa- ternostro a rifondere a AL ER, GuGL ER e RA EN le spese del giudizio di legittimità, che liquida, quelle di AL e GuGL Pa- ternostro in 3.265,00 euro cadauno (di cui 3.000,00 per onorati e 265 per spese vive), e quelle di RA Chia- renza in 2.587,00 euro (di cui 2.500,00 per onorari e 87,00 per spese vive). Roma, 17 settembre 2003 Il presidente (Mario Spadone) L'estensore Spondon (Carlo Cioffi)Vien IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico blazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 NOV. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 5