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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/09/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 359 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 17/12/1969), rappresentato e difeso dall'avv. PAGANO
IGNAZIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in BOVA MARINA
(RC), VIA TRV. I N. 22, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 04/08/1976), rappresentata e difesa dall'avv.
MALAVENDA PAOLO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA REGGIO CAMPI II TRONCO DIRAM. PRIVATA
GIUNTA N. 21, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 11/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15/07/2000;
-considerato che con decreto del 10.03.2025, considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato assegnato alle parti termine sino al giorno 10/09/2025, ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 15/07/2000; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con decreto di omologa n. 32/2010 del 05.02.2010 (dep. il 25.02.2010) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale l'08.10.2008;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'08.10.2008
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025 il quale ha espresso il parere in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
11/02/2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio di Calabria in data 15/07/2000 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio di Calabria, atto n. 314, parte II, serie A, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun contributo per il proprio rispettivo mantenimento;
2. I ricorrenti hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili dei quali erano titolari e pertanto non hanno alcun bene mobile in comunione da dividere, né immobile;
”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio di Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 359 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.09.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 17/12/1969), rappresentato e difeso dall'avv. PAGANO
IGNAZIO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in BOVA MARINA
(RC), VIA TRV. I N. 22, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 04/08/1976), rappresentata e difesa dall'avv.
MALAVENDA PAOLO, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA REGGIO CAMPI II TRONCO DIRAM. PRIVATA
GIUNTA N. 21, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato in data 11/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 15/07/2000;
-considerato che con decreto del 10.03.2025, considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato assegnato alle parti termine sino al giorno 10/09/2025, ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 15/07/2000; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con decreto di omologa n. 32/2010 del 05.02.2010 (dep. il 25.02.2010) il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale l'08.10.2008;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'08.10.2008
e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10.03.2025 il quale ha espresso il parere in data 27.03.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data
11/02/2025 da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio di Calabria in data 15/07/2000 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Reggio di Calabria, atto n. 314, parte II, serie A, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere alcun contributo per il proprio rispettivo mantenimento;
2. I ricorrenti hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili dei quali erano titolari e pertanto non hanno alcun bene mobile in comunione da dividere, né immobile;
”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio di Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna