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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 07/03/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
II SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nella persona dei signori Magistrati:
dott. Ugo Cingano Presidente
dott. Lorenzo Benini Consigliere
dott. Ivan Antonio Andrea Chiaramonte Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 37/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Massimiliano Tarulli (c.f. pec C.F._2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO (P.I. , in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. dell'Avv. Andrea Girardi (C.F.
con domicilio eletto in Trento, Via del Brennero n. 139 C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Riforma della sentenza del Tribunale di Trento nr.83/2023 pubblicata il 2
febbraio 2023.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 6 febbraio 2024
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, in riforma della
sentenza n.83/2023 emessa dal Tribunale di Trento nella persona del dott.
Massimo Morandini, - in via preliminare sospendere l'esecutorietà della sentenza di
primo grado;
- in via istruttoria ammettere c.t.u. medico legale diretta ad accertare
natura e durata delle lesioni invalidanti subite dalla sig.ra Parte_1
nonché l'entità dei postumi residuati, l'incidenza degli stessi sulla
[...]
capacità lavorativa specifica, la congruità delle spese mediche sostenute. - nel
merito , in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare che l'incidente
occorso all'appellante si è verificato per colpa, totale ed esclusiva, o quanto meno
largamente prevalente, della società e per gli effetti Controparte_1
condannarla al pagamento in favore dell'attrice, della complessiva somma di €
50.523,35 o in quella maggiore o minore, così come sarà accertata e ritenuta di
giustizia ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio
DI PARTE APPELLATA:
- in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività
dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trento n. 83/2023 in quanto
inammissibile per i motivi di cui al paragrafo 4) della narrativa del presente atto;
-
in via principale: rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, spese
generali e C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 16 giugno 2021, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 60.179,95
o di quella diversa ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Esponeva al riguardo che il 22 agosto 2019, presso il parco giochi “ ” gestito dalla Org_1
società convenuta, nel seguire il proprio figlio lungo un gioco denominato
“teleferica” si procurava una lesione alla caviglia destra, causata dalla rottura dell'ultimo asse della pedana della struttura in legno. A dire della Parte_1
l'infortunio si verificava per una omessa manutenzione e un mancato controllo delle attrezzature, non risultando rispettate le regole imposte dalla normativa UNI
EN1176 atteso anche che l'area di gioco non era raggiungibile dall'autoambulanza. Trasportata presso il presidio ospedaliero del Noce di Org_2 Cles veniva diagnosticata “frattura trimalleolare scomposta – lussazione caviglia dx”.
Si costituiva la con comparsa, contestando la domanda Controparte_1
attorea e rappresentando che il sinistro si era verificato per caso fortuito ravvisabile nella condotta colposa della Parte_1
Con ordinanza istruttoria del 31 marzo 2022 veniva ammessa la prova per testi dedotta dalle parti, escussi i quali, la causa, all'udienza del 19 ottobre 2022,
veniva assunta in decisione. Il giudizio veniva definito con la sentenza oggi appellata che ha ritenuto infondate le domande attoree con conseguente condanna della alla refusione delle spese di lite liquidate in favore della Parte_1
in complessivi €.9.000,00 oltre accessori. Controparte_1
In estrema sintesi e, per quanto di interesse nell'odierno giudizio, il Tribunale,
con il provvedimento oggi appellato, ritenendo inverosimile la circostanza rappresentata dal teste di parte attrice secondo cui l'ultimo asse della pedana era già distaccato dall'agosto 2018 e ciò in quanto gli addetti alla manutenzione,
escussi come testi di parte convenuta, si sarebbero avveduti di tale anomalia (è
scritto in sentenza: gli addetti al controllo delle attrezzature, operando in loco con
frequenza giornaliera, si sarebbero sicuramente avveduti di tale anomalia,
provvedendo tempestivamente al ripristino della pedana;
sia in quanto tale
situazione avrebbe comportato indubbiamente un pericolo per l'incolumità degli
utilizzatori della struttura, che in quanto visivamente avvistabile – si rammenta che
l'attrice ha utilizzato il gioco denominato teleferica nel primo pomeriggio di una
giornata del mese di agosto – sarebbe stata sicuramente oggetto di segnalazione
agli addetti al controllo del parco), ha ritenuto verosimile che la rottura dell'asse della pedana era da ricondursi dall'eccessivo peso cui l'asse è stato oggetto stante la contemporanea presenza sia dell'attrice che del di lei figlio. In particolare, il primo giudice, richiamava la sentenza della Suprema Corte n.8106/2006
“secondo cui “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in
custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè
diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione”;
negli stessi termini Cass. n. 4278/2008, la quale ha affermato che “il dovere del
custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad
un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente e
immediatamente apprezzabile da chiunque, tale dal renderla del tutto
imprevedibile, sicchè l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a
seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti d cui
all'art. 2051 c.c.”. non ritenendo ravvisabili in capo alla società convenuta profili di responsabilità ex art.2043 cc., mentre ha ritenuto inammissibile – in quanto dedotta per la prima volta in sede di memoria conclusionale di replica-, la circostanza secondo cui sulla pedana si trovava solo la parte attrice in quanto il figlio era già seduto sul piattello del gioco.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
proposto appello avverso la richiamata decisione, articolando tre motivi di difesa che saranno di seguito esaminati, chiedendone l'integrale riforma.
Si costituiva con comparsa di costituzione la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 6 giugno 2023, tenuta con trattazione scritta ex art.127
ter cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 ottobre 2023 e, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello, poiché strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “vizio di
motivazione per travisamento della prova. Errata ricostruzione dei fatti”. Nella
buona sostanza, a dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe adottato una motivazione non logica e non coerente nella parte in cui ha statuito che la pedana era perfettamente integra al momento dell'incidente. In particolare, viene mossa censura alla parte di sentenza in cui il Tribunale così statuisce: “Orbene, fermo
restando che la circostanza dell'esistenza del distacco dell'ultimo asse della
pedana asseritamente risalente già all'agosto del 2018, così come riferito dal teste
, appare del tutto inverosimile, e ciò sia in quanto gli addetti al controllo Tes_1
delle attrezzature, operando in loco con frequenza giornaliera, si sarebbero
sicuramente avveduti di tale anomalia, provvedendo tempestivamente al ripristino
della pedana;
sia in quanto tale situazione avrebbe comportato indubbiamente un
pericolo per l'incolumità degli utilizzatori della struttura, che in quanto visivamente
avvistabile – si rammenta che l'attrice ha utilizzato il gioco denominato teleferica
nel primo pomeriggio di una giornata del mese di agosto sarebbe stata sicuramente
oggetto di segnalazione agli addetti al controllo del parco”. Afferma a tal riguardo la che i testi escussi non hanno mai riferito che la pedana del gioco Parte_1
denominato “teleferica” fosse integra e che nel video promozionale dell'agosto
2018, vale a dire di un anno prima dell'incidente per cui è causa, si nota la lesione della pedana. Aggiunge ancora l'appellante che la motivazione adottata dal Tribunale, secondo cui la rottura dell'asse della pedana sarebbe stata provocata dall'eccessivo peso dovuto alla contemporanea presenza del bambino e della madre, è palesemente errata atteso che in tutti gli scritti processuali e finanche in sentenza, era sostenuto che la percorreva la pedana da sola Parte_1
in quanto il figlio era posizionato sul piattello del gioco.
Con il secondo motivo di appello, “errata applicazione dell'art.2051 c.c.-
insussistenza del caso fortuito;
insufficiente ed errata motivazione sulla
responsabilita' ex art.2043 c.c..”, viene censurata la sentenza per aver il primo giudice ritenuto che l'uso anomalo del gioco esclude la responsabilità del custode ex art.2051 cc.. Afferma a tal riguardo “sia nel caso che l'asse fosse già rotto sia
che si fosse rotto al passaggio dell'attrice, la situazione può comunque essere
inquadrata nel concetto di insidia o trabocchetto per la sua oggettiva invisibilità e
conseguente imprevedibilità ; condizione che ha integrato un pericolo occulto di cui
l'utente, dotato di media diligenza, non poteva avvedersi. L'ultimo asse si trova
infatti nella parte finale e nascosto alla vista in ragione della sua conformazione
inclinata”.
La Corte osserva che ai fini del decidere è necessario preliminarmente chiarire alcuni aspetti sia di natura processuale che fattuale relativi al presente giudizio.
Con la denuncia del sinistro effettuata dalla odierna appellante con lettera dello
Studio Tarulli del 2 settembre 2019, si rappresentava che la Org_3 Parte_1
“non poteva né percepire né prevedere con l'ordinaria diligenza, tale situazione di
pericolo poiché intenta ad essere agganciata alla carrucola”. Con successiva lettera del 19 novembre 2019, in risposta alle deduzioni della controparte, la cambiando la versione dei fatti, rappresentava che non stava Parte_1
utilizzando il gioco ma che semplicemente si era limitata ad accompagnare il figlio minore sulla carrucola scendendo dalla rampa allorquando si rompeva l'ultima asse. Tale versione dei fatti era anche poi ribadita nell'atto di citazione ove veniva dedotto che il 22 agosto 2019, “nel seguire il proprio figlio lungo un gioco funivia si
procurava una lesione alla caviglia destra… a causa della rottura dell'ultima asse
della pedana della struttura in legno”. Con le memorie 183 n.3 cpc., l'attrice specificava di essersi “fratturata la caviglia destra perché l'ultimo asse della
pedana della teleferica era colposamente rotta, in tale stato sin dal 2018 e non era
certo né prevedibile né tantomeno visibile”. La dinamica del sinistro viene ulteriormente modificata con la consulenza tecnica di parte del dott. Persona_1
datata 19 maggio 2020 (all.to 8 fascicolo di primo grado) ove è scritto che
[...]
la “… mentre passeggiava in un parco in località inciampava Parte_1 CP_1
accidentalmente su una pedana cadendo al suolo …”. In sede di conclusionale, la dinamica cambia ancora una volta, in quanto viene dedotto che l'attrice si trovava da sola sulla pedana mentre il figlio era già posizionato sul gioco.
Anche la deposizione del teste deve ritenersi contraddittoria atteso che Tes_1
dapprima questi conferma che “effettuati alcuni passi la sig.ra cadeva Parte_1
rovinosamente a terra dopo aver posizionato il piede destro nello spazio creatosi
per il distacco dell'ultimo asse” (articolato 5) mentre con l'articolato 10 (“la
teleferica presentava il distacco dell'ultimo asse della pedana sin dall'agosto
2018”) conferma che dalle immagini che lo stesso teste aveva visionato l'asse della pedana risultava già distaccato. Or bene, appare evidente come, dinanzi ad una non univoca rappresentazione del fatto che avrebbe causato il presunto incidente, tutte le doglianze mosse alla sentenza appellata devono ritenersi prive di consistenza.
Ed infatti, anche ammesso che fosse stata raggiunta la prova (ma così non è) che l'incidente si verificava perché l'ultimo asse della pedana era già staccato, la fattispecie si dovrebbe inquadrare nell'ambito dell'art.2051 c.c. ma, anche in questo caso, la condotta negligente della vittima esclude qualsivoglia responsabilità da parte del custode. Si rammenta al riguardo che per la richiamata disposizione codicistica, occorre accertare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, con la precisazione che solo il caso fortuito è
idoneo a determinare l'interruzione del nesso di causalità. Come sottolineato da costante giurisprudenza di legittimità (si veda, ad es. Cass.Civ. Sez.III
19/11/2009 nr.24419), integra il caso fortuito, e dunque esclude la responsabilità, non solo un'imprevista e non tempestivamente eliminabile o segnalabile alterazione dello stato dei luoghi, bensì anche la condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
Or bene, se il distacco dell'ultimo asse della pedana era già avvenuto l'anno precedente, l'eventuale pericolo doveva ritenersi assolutamente visibile stante le condizioni di luce del giorno del sinistro, per non tacere del fatto che quel tipo di pedana, per come si evince dalle fotografie allegate, era destinata all'utilizzo dei bambini e non certo degli adulti (cfr. all.ti 16-17-18-19 e 20 in cui si vedono gli adulti al di fuori della pedana mentre accompagnano i piccoli al gioco). Come detto, però, la dinamica non può ritenersi né certa né provata. Si
rammenta, infatti, che con l'iniziale lettera di richiesta risarcimento danni, la afferma di essere “agganciata alla carrucola” del gioco, salvo poi Parte_1
modificare la versione affermando che mentre accompagnava il figlio di quattro anni, calpestando la pedana, questa si rompeva, dinamica ancora una volta modificata con le memorie 183 nr.2 cpc in cui veniva riferito che l'asse della pedana era già staccato, per poi essere ancora modificata con le memorie 190 cpc ed omettendo di considerare l'ulteriore versione data dal CTP di parte a cui riferiva che l'incidente si era verificato mentre inciampava accidentalmente su una pedana durante una passeggiata.
In tali condizioni, pertanto, la domanda avanzata dalla non può essere Parte_1
accolta. Va dunque confermato il rigetto della domanda spiegata da
[...]
, seppure per motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Parte_1
Tribunale.
Ogni altra questione, ed in particolare il terzo motivo di appello relativo alla omessa pronuncia sul quantum della domanda, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €.6.946,00 in favore dell'appellato, secondo il D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia
(€.50.523,35 indicato in atti), e dell'attività effettivamente prestata, con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenuta nel presente grado.
Dal rigetto dell'impugnazione, consegue la sussistenza dei presupposti, nei confronti dell'appellante per il versamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater DPR 30/05/2002
n. 115, come introdotto dal comma 17 dell'art. 1 L. n. 228/12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello sub R.G. 37/2023, proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trento numero Parte_1
83/2023, pubblicata il 2 febbraio 2023, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, lo rigetta;
Condanna alla refusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado che liquida in €.6.946,00 in favore della Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre rimborso
[...]
forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Trento il 6 febbraio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ivan Antonio Andrea Chiaramonte dott. Ugo Cingano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
II SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nella persona dei signori Magistrati:
dott. Ugo Cingano Presidente
dott. Lorenzo Benini Consigliere
dott. Ivan Antonio Andrea Chiaramonte Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 37/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Massimiliano Tarulli (c.f. pec C.F._2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO (P.I. , in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. dell'Avv. Andrea Girardi (C.F.
con domicilio eletto in Trento, Via del Brennero n. 139 C.F._3
APPELLATO
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Riforma della sentenza del Tribunale di Trento nr.83/2023 pubblicata il 2
febbraio 2023.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 6 febbraio 2024
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, in riforma della
sentenza n.83/2023 emessa dal Tribunale di Trento nella persona del dott.
Massimo Morandini, - in via preliminare sospendere l'esecutorietà della sentenza di
primo grado;
- in via istruttoria ammettere c.t.u. medico legale diretta ad accertare
natura e durata delle lesioni invalidanti subite dalla sig.ra Parte_1
nonché l'entità dei postumi residuati, l'incidenza degli stessi sulla
[...]
capacità lavorativa specifica, la congruità delle spese mediche sostenute. - nel
merito , in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare che l'incidente
occorso all'appellante si è verificato per colpa, totale ed esclusiva, o quanto meno
largamente prevalente, della società e per gli effetti Controparte_1
condannarla al pagamento in favore dell'attrice, della complessiva somma di €
50.523,35 o in quella maggiore o minore, così come sarà accertata e ritenuta di
giustizia ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio
DI PARTE APPELLATA:
- in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività
dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trento n. 83/2023 in quanto
inammissibile per i motivi di cui al paragrafo 4) della narrativa del presente atto;
-
in via principale: rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, spese
generali e C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 16 giugno 2021, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 60.179,95
o di quella diversa ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Esponeva al riguardo che il 22 agosto 2019, presso il parco giochi “ ” gestito dalla Org_1
società convenuta, nel seguire il proprio figlio lungo un gioco denominato
“teleferica” si procurava una lesione alla caviglia destra, causata dalla rottura dell'ultimo asse della pedana della struttura in legno. A dire della Parte_1
l'infortunio si verificava per una omessa manutenzione e un mancato controllo delle attrezzature, non risultando rispettate le regole imposte dalla normativa UNI
EN1176 atteso anche che l'area di gioco non era raggiungibile dall'autoambulanza. Trasportata presso il presidio ospedaliero del Noce di Org_2 Cles veniva diagnosticata “frattura trimalleolare scomposta – lussazione caviglia dx”.
Si costituiva la con comparsa, contestando la domanda Controparte_1
attorea e rappresentando che il sinistro si era verificato per caso fortuito ravvisabile nella condotta colposa della Parte_1
Con ordinanza istruttoria del 31 marzo 2022 veniva ammessa la prova per testi dedotta dalle parti, escussi i quali, la causa, all'udienza del 19 ottobre 2022,
veniva assunta in decisione. Il giudizio veniva definito con la sentenza oggi appellata che ha ritenuto infondate le domande attoree con conseguente condanna della alla refusione delle spese di lite liquidate in favore della Parte_1
in complessivi €.9.000,00 oltre accessori. Controparte_1
In estrema sintesi e, per quanto di interesse nell'odierno giudizio, il Tribunale,
con il provvedimento oggi appellato, ritenendo inverosimile la circostanza rappresentata dal teste di parte attrice secondo cui l'ultimo asse della pedana era già distaccato dall'agosto 2018 e ciò in quanto gli addetti alla manutenzione,
escussi come testi di parte convenuta, si sarebbero avveduti di tale anomalia (è
scritto in sentenza: gli addetti al controllo delle attrezzature, operando in loco con
frequenza giornaliera, si sarebbero sicuramente avveduti di tale anomalia,
provvedendo tempestivamente al ripristino della pedana;
sia in quanto tale
situazione avrebbe comportato indubbiamente un pericolo per l'incolumità degli
utilizzatori della struttura, che in quanto visivamente avvistabile – si rammenta che
l'attrice ha utilizzato il gioco denominato teleferica nel primo pomeriggio di una
giornata del mese di agosto – sarebbe stata sicuramente oggetto di segnalazione
agli addetti al controllo del parco), ha ritenuto verosimile che la rottura dell'asse della pedana era da ricondursi dall'eccessivo peso cui l'asse è stato oggetto stante la contemporanea presenza sia dell'attrice che del di lei figlio. In particolare, il primo giudice, richiamava la sentenza della Suprema Corte n.8106/2006
“secondo cui “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in
custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè
diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione”;
negli stessi termini Cass. n. 4278/2008, la quale ha affermato che “il dovere del
custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad
un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente e
immediatamente apprezzabile da chiunque, tale dal renderla del tutto
imprevedibile, sicchè l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a
seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti d cui
all'art. 2051 c.c.”. non ritenendo ravvisabili in capo alla società convenuta profili di responsabilità ex art.2043 cc., mentre ha ritenuto inammissibile – in quanto dedotta per la prima volta in sede di memoria conclusionale di replica-, la circostanza secondo cui sulla pedana si trovava solo la parte attrice in quanto il figlio era già seduto sul piattello del gioco.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
proposto appello avverso la richiamata decisione, articolando tre motivi di difesa che saranno di seguito esaminati, chiedendone l'integrale riforma.
Si costituiva con comparsa di costituzione la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello.
Alla prima udienza del 6 giugno 2023, tenuta con trattazione scritta ex art.127
ter cpc, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 ottobre 2023 e, quindi, assunta in decisione con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di appello, poiché strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “vizio di
motivazione per travisamento della prova. Errata ricostruzione dei fatti”. Nella
buona sostanza, a dire dell'appellante, il primo giudice avrebbe adottato una motivazione non logica e non coerente nella parte in cui ha statuito che la pedana era perfettamente integra al momento dell'incidente. In particolare, viene mossa censura alla parte di sentenza in cui il Tribunale così statuisce: “Orbene, fermo
restando che la circostanza dell'esistenza del distacco dell'ultimo asse della
pedana asseritamente risalente già all'agosto del 2018, così come riferito dal teste
, appare del tutto inverosimile, e ciò sia in quanto gli addetti al controllo Tes_1
delle attrezzature, operando in loco con frequenza giornaliera, si sarebbero
sicuramente avveduti di tale anomalia, provvedendo tempestivamente al ripristino
della pedana;
sia in quanto tale situazione avrebbe comportato indubbiamente un
pericolo per l'incolumità degli utilizzatori della struttura, che in quanto visivamente
avvistabile – si rammenta che l'attrice ha utilizzato il gioco denominato teleferica
nel primo pomeriggio di una giornata del mese di agosto sarebbe stata sicuramente
oggetto di segnalazione agli addetti al controllo del parco”. Afferma a tal riguardo la che i testi escussi non hanno mai riferito che la pedana del gioco Parte_1
denominato “teleferica” fosse integra e che nel video promozionale dell'agosto
2018, vale a dire di un anno prima dell'incidente per cui è causa, si nota la lesione della pedana. Aggiunge ancora l'appellante che la motivazione adottata dal Tribunale, secondo cui la rottura dell'asse della pedana sarebbe stata provocata dall'eccessivo peso dovuto alla contemporanea presenza del bambino e della madre, è palesemente errata atteso che in tutti gli scritti processuali e finanche in sentenza, era sostenuto che la percorreva la pedana da sola Parte_1
in quanto il figlio era posizionato sul piattello del gioco.
Con il secondo motivo di appello, “errata applicazione dell'art.2051 c.c.-
insussistenza del caso fortuito;
insufficiente ed errata motivazione sulla
responsabilita' ex art.2043 c.c..”, viene censurata la sentenza per aver il primo giudice ritenuto che l'uso anomalo del gioco esclude la responsabilità del custode ex art.2051 cc.. Afferma a tal riguardo “sia nel caso che l'asse fosse già rotto sia
che si fosse rotto al passaggio dell'attrice, la situazione può comunque essere
inquadrata nel concetto di insidia o trabocchetto per la sua oggettiva invisibilità e
conseguente imprevedibilità ; condizione che ha integrato un pericolo occulto di cui
l'utente, dotato di media diligenza, non poteva avvedersi. L'ultimo asse si trova
infatti nella parte finale e nascosto alla vista in ragione della sua conformazione
inclinata”.
La Corte osserva che ai fini del decidere è necessario preliminarmente chiarire alcuni aspetti sia di natura processuale che fattuale relativi al presente giudizio.
Con la denuncia del sinistro effettuata dalla odierna appellante con lettera dello
Studio Tarulli del 2 settembre 2019, si rappresentava che la Org_3 Parte_1
“non poteva né percepire né prevedere con l'ordinaria diligenza, tale situazione di
pericolo poiché intenta ad essere agganciata alla carrucola”. Con successiva lettera del 19 novembre 2019, in risposta alle deduzioni della controparte, la cambiando la versione dei fatti, rappresentava che non stava Parte_1
utilizzando il gioco ma che semplicemente si era limitata ad accompagnare il figlio minore sulla carrucola scendendo dalla rampa allorquando si rompeva l'ultima asse. Tale versione dei fatti era anche poi ribadita nell'atto di citazione ove veniva dedotto che il 22 agosto 2019, “nel seguire il proprio figlio lungo un gioco funivia si
procurava una lesione alla caviglia destra… a causa della rottura dell'ultima asse
della pedana della struttura in legno”. Con le memorie 183 n.3 cpc., l'attrice specificava di essersi “fratturata la caviglia destra perché l'ultimo asse della
pedana della teleferica era colposamente rotta, in tale stato sin dal 2018 e non era
certo né prevedibile né tantomeno visibile”. La dinamica del sinistro viene ulteriormente modificata con la consulenza tecnica di parte del dott. Persona_1
datata 19 maggio 2020 (all.to 8 fascicolo di primo grado) ove è scritto che
[...]
la “… mentre passeggiava in un parco in località inciampava Parte_1 CP_1
accidentalmente su una pedana cadendo al suolo …”. In sede di conclusionale, la dinamica cambia ancora una volta, in quanto viene dedotto che l'attrice si trovava da sola sulla pedana mentre il figlio era già posizionato sul gioco.
Anche la deposizione del teste deve ritenersi contraddittoria atteso che Tes_1
dapprima questi conferma che “effettuati alcuni passi la sig.ra cadeva Parte_1
rovinosamente a terra dopo aver posizionato il piede destro nello spazio creatosi
per il distacco dell'ultimo asse” (articolato 5) mentre con l'articolato 10 (“la
teleferica presentava il distacco dell'ultimo asse della pedana sin dall'agosto
2018”) conferma che dalle immagini che lo stesso teste aveva visionato l'asse della pedana risultava già distaccato. Or bene, appare evidente come, dinanzi ad una non univoca rappresentazione del fatto che avrebbe causato il presunto incidente, tutte le doglianze mosse alla sentenza appellata devono ritenersi prive di consistenza.
Ed infatti, anche ammesso che fosse stata raggiunta la prova (ma così non è) che l'incidente si verificava perché l'ultimo asse della pedana era già staccato, la fattispecie si dovrebbe inquadrare nell'ambito dell'art.2051 c.c. ma, anche in questo caso, la condotta negligente della vittima esclude qualsivoglia responsabilità da parte del custode. Si rammenta al riguardo che per la richiamata disposizione codicistica, occorre accertare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, con la precisazione che solo il caso fortuito è
idoneo a determinare l'interruzione del nesso di causalità. Come sottolineato da costante giurisprudenza di legittimità (si veda, ad es. Cass.Civ. Sez.III
19/11/2009 nr.24419), integra il caso fortuito, e dunque esclude la responsabilità, non solo un'imprevista e non tempestivamente eliminabile o segnalabile alterazione dello stato dei luoghi, bensì anche la condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
Or bene, se il distacco dell'ultimo asse della pedana era già avvenuto l'anno precedente, l'eventuale pericolo doveva ritenersi assolutamente visibile stante le condizioni di luce del giorno del sinistro, per non tacere del fatto che quel tipo di pedana, per come si evince dalle fotografie allegate, era destinata all'utilizzo dei bambini e non certo degli adulti (cfr. all.ti 16-17-18-19 e 20 in cui si vedono gli adulti al di fuori della pedana mentre accompagnano i piccoli al gioco). Come detto, però, la dinamica non può ritenersi né certa né provata. Si
rammenta, infatti, che con l'iniziale lettera di richiesta risarcimento danni, la afferma di essere “agganciata alla carrucola” del gioco, salvo poi Parte_1
modificare la versione affermando che mentre accompagnava il figlio di quattro anni, calpestando la pedana, questa si rompeva, dinamica ancora una volta modificata con le memorie 183 nr.2 cpc in cui veniva riferito che l'asse della pedana era già staccato, per poi essere ancora modificata con le memorie 190 cpc ed omettendo di considerare l'ulteriore versione data dal CTP di parte a cui riferiva che l'incidente si era verificato mentre inciampava accidentalmente su una pedana durante una passeggiata.
In tali condizioni, pertanto, la domanda avanzata dalla non può essere Parte_1
accolta. Va dunque confermato il rigetto della domanda spiegata da
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, seppure per motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Parte_1
Tribunale.
Ogni altra questione, ed in particolare il terzo motivo di appello relativo alla omessa pronuncia sul quantum della domanda, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €.6.946,00 in favore dell'appellato, secondo il D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia
(€.50.523,35 indicato in atti), e dell'attività effettivamente prestata, con esclusione della fase istruttoria in quanto non tenuta nel presente grado.
Dal rigetto dell'impugnazione, consegue la sussistenza dei presupposti, nei confronti dell'appellante per il versamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater DPR 30/05/2002
n. 115, come introdotto dal comma 17 dell'art. 1 L. n. 228/12
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello sub R.G. 37/2023, proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trento numero Parte_1
83/2023, pubblicata il 2 febbraio 2023, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, lo rigetta;
Condanna alla refusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado che liquida in €.6.946,00 in favore della Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, oltre rimborso
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forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
Dichiara la sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Trento il 6 febbraio 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ivan Antonio Andrea Chiaramonte dott. Ugo Cingano