Ordinanza collegiale 12 marzo 2014
Sentenza 3 luglio 2014
Ordinanza cautelare 3 aprile 2015
Rigetto
Sentenza 24 novembre 2015
Ordinanza collegiale 5 maggio 2016
Parere definitivo 9 novembre 2016
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2018
Accoglimento
Sentenza 19 novembre 2018
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- 1. Condono Edilizio: occorre il parere di tutte le PA preposte alla tutela del vincoloRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 24 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 03/07/2014, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03652/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02044/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.A.P. Società Allevamento Partenopeo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raimondo Nocerino, Alessandro Barbieri e Felice Laudadio, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Napoli alla via G. Sanfelice n. 33
contro
Anas-Ente Nazionale Per Le Strade, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale;
Tangenziale S.p.A. di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;
per l'annullamento
a) della nota n.559 del 5/2/2010 con la quale la Tangenziale di Napoli spa in riscontro alla nota n.20100009309 del 20/01/2010 del Comune di Napoli, comunicava relativamente alla pratica di condono n.5364/86, il proprio parere negativo;
nonché, con motivi aggiunti del 3.11.2010, b) della disposizione dirigenziale n.288 del 13/7/2010 con cui il Comune di Napoli ha negato il condono richiesto ai sensi della legge 47/85, ed ha al contempo ordinato il ripristino dello stato dei luoghi; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas-Ente Nazionale Per Le Strade e del Comune di Napoli e della Tangenziale S.p.A. di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2044 dell’anno 2010, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di aver chiesto, con distinte pratiche protocollate nel 1986, il condono per alcuni fabbricati realizzati nel 1961;
che il Comune, acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico (i fabbricati si trovano in area assoggettata alle prescrizioni del PTP Agnano Camaldoli), riteneva di acquisire anche il parere di Tangenziale di Napoli s.p.a., in quanto gli immobili, pur risalenti al 1961, si trovano nella fascia di rispetto autostradale discendente dalla successiva realizzazione (nel 1967) della tangenziale di Napoli;
che Tangenziale s.p.a., infine, adottava l’atto impugnato sub a), proprio a causa della fascia di rispetto autostradale;
di aver quindi impugnato tale atto con il ricorso; ma che nelle more l’Amministrazione adottava anche l’atto sub b), sicché si provvedeva ad impugnare anche tale atto con motivi aggiunti.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 28.05.2014, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) gli immobili sono stati realizzati prima della tangenziale, quando la fascia di rispetto autostradale non esisteva; il momento in cui gli immobili sono stati realizzati non può essere considerato irrilevante e la successiva realizzazione della tangenziale non può precludere il rilascio del condono; 2) il parere avrebbe dovuto essere congruamente motivato circa la minaccia alle esigenze di sicurezza del traffico (che è il presupposto della fascia di rispetto autostradale); 3) solo parte degli edifici si trova nella fascia di rispetto; 4) poiché gli immobili sono stati realizzati nel 1961 ed erano fuori dal centro abitato, non era necessario un titolo edilizio e gli immobili non sono abusivi;
nonché con i seguenti motivi aggiunti: 1) il parere avrebbe dovuto essere congruamente motivato circa la minaccia alle esigenze di sicurezza del traffico (che è il presupposto della fascia di rispetto autostradale); 2) i pericoli per la sicurezza stradale sono in realtà inesistenti; 3) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; carenza di motivazione; 4) illegittimità derivata.
L’Avvocatura eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività (il parere è stato conosciuto in data 5.2.2010 ed il ricorso è stato notificato in data 12.04.2010); la carenza di legittimazione passiva dell’ANAS, non avendo quest’ultima adottato alcun atto impugnato; l’infondatezza nel merito.
All’udienza del 26.02.2014, con ordinanza n. 1508/2014, veniva disposta un’istruttoria.
La verificazione veniva depositata in data 04.04.2014.
Il ricorso principale è inammissibile.
Infatti, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, ex art. 32 l. n. 47/1985, per giurisprudenza costante, non ha natura provvedimentale e non è l'atto conclusivo del procedimento attivato con la istanza di permesso di costruire o di sanatoria edilizia presentate all'amministrazione comunale; ma è un atto di natura endoprocedimentale che ha effetti sulla determinazione conclusiva del procedimento, di spettanza dell'autorità adita. Il parere, quantunque vincolante, non è immediatamente lesivo e non è, in quanto tale, suscettibile di impugnazione autonoma in via giurisdizionale, ma bensì lo è unitamente al provvedimento finale concretamente lesivo della sfera giuridica del richiedente (così Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 137/2014; Tar Veneto, sez. II, n. 36/2013, tra le tante).
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Infatti, è in primo luogo irrilevante il fatto che il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell’immobile; “La domanda di condono deve essere esaminata tenendo conto della normativa vigente al momento della conclusione del procedimento amministrativo. Pertanto se nel corso del procedimento di esame della domanda entra in vigore una normativa o è emesso un provvedimento, che determina la sopravvenienza di un vincolo di protezione dell'area in questione, l'autorità competente ad esaminare l'istanza di condono deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del "vincolo sopravvenuto", che deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi ("tempus regit actum") poiché - con la disposizione o con l'atto amministrativo sopravvenuto - l'area è sottoposta ad un regime giuridico di protezione, rispetto al quale va valutata l'incidenza dell'abuso commesso” (così Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 112/2014; in senso analogo, CdS, sez. VI, n. 3015/2013).
Inoltre, non è condivisibile la censura secondo cui il parere avrebbe dovuto essere congruamente motivato circa la minaccia alle esigenze di sicurezza del traffico: la fascia di rispetto autostradale costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta ex lege, senza che l’Amministrazione debba motivare circa la minaccia alle esigenze di sicurezza del traffico.
Anche la censura principale (secondo cui l’immobile si troverebbe sulla fascia di rispetto solo in piccola parte) si è dimostrata infondata. Come accertato dalla verificazione, l’immobile insiste sì parzialmente sulla fascia di rispetto, ma si tratta di una parte tutt’altro che minima o irrilevante: l’intero fabbricato occupa un’area di circa 2200 mq, di cui circa 1.000 ricadevano nella fascia di rispetto, per una volumetria pari a circa 950 mc. In altre parole, quasi per metà l’edificio insiste sulla fascia di rispetto, sicché non può sostenersi – come vorrebbe parte ricorrente – che solo una piccola parte degli edifici si trova nella fascia di rispetto.
La ricorrente, in memoria depositata in data 24.04.2014, ha ribadito che solo una parte minoritaria dell’immobile ricade nella fascia di rispetto, ed ha contestato la verificazione sostenendo che le misurazioni non sono state effettuate “sul campo” ma con l’ausilio di strumenti elettronici e rilievi aerofotogrammetrici; mentre, se si fosse assunto quale punto di riferimento il ciglio esterno della cunetta, come prescritto dall’art. 3 del Codice della Strada, la parte del fabbricato che insiste sulla fascia di rispetto sarebbe ancora inferiore.
Tali osservazioni non possono essere condivise.
Il verificatore, infatti, ha ben chiarito le ragioni per le quali le misurazioni sono state effettuate con l’ausilio di strumenti elettronici e rilievi aerofotogrammetrici, precisando che il ricorso a tali modalità di misurazione è stato reso necessario dall’inaccessibilità dei luoghi. Pertanto, non può neanche essere accolta la richiesta di CTU formulata da parte ricorrente: oltre a trattarsi di un’ulteriore istruttoria, che allungherebbe ingiustificatamente i tempi del processo, è evidente che anche un CTU non potrebbe effettuare le misurazioni ricorrendo a strumenti diversi da quelli utilizzati dal verificatore.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo n. 2044 dell’anno 2010; Respinge il ricorso per motivi aggiunti n. 2044 dell’anno 2010;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Napoli, all’ Anas-Ente Nazionale Per Le Strade, ed alla Tangenziale di Napoli s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, per ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
IL SEGRETARIO