Art. 3. Disposizioni di attuazione 1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all'articolo 1 e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonche' dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.
Articolo 2Articolo 4
Articolo 3 della Legge 18 giugno 2015, n. 95
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8 luglio 2015
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