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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22590/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Rossotto Manuela Roberta, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NOVARA il Parte_1 Parte_2
18/07/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVARA (atto n. 64 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/07/2008 e il 02/06/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOVARA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori, e , avranno collocazione prevalente presso la madre, Per_1 Per_2 con la quale vivranno nell'appartamento sito in Novara, via Andrea Costa n. 27 ove si trasferiranno a vivere a decorrere da giugno 2024, al termine della scuola;
DISPONE che i minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà di questi ultimi di assumere, autonomamente, tutte le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li avranno con sé;
DISPONE che i minori possano trascorrere col padre un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì: compatibilmente con i propri impegni lavorativi, il padre si recherà a Novara, li preleverà da scuola o da casa o dalle varie attività pomeridiane, cenerà con loro e poi li riaccompagnerà presso il domicilio materno entro le ore 22.00;
DISPONE che i minori trascorreranno altresì con il padre:
-week end alterni, dal venerdì prelevandoli all'uscita da scuola o dal termine delle attività pomeridiane, fino alla domenica sera alle 22.00 quando faranno rientro presso il domicilio materno;
I genitori si accorderanno, di volta in volta, sulle modalità di prelievo e accompagnamento dei minori presso il loro domicilio;
- 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il periodo esatto e la località in cui trascorreranno le vacanze coi figli;
- 1 settimana durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche per il periodo natalizio, in modo da trascorrere ad anni alterni la festività del Natale e di Capodanno: nel 2024 trascorreranno con la madre la settimana dal 23 al 29 dicembre e col padre dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025, con accompagnamento presso il domicilio materno entro le ore 22.00;
- tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività di Carnevale e Pasqua ad anni alterni, così come tutte le altre festività infrannuali;
pagina 2 di 4 - i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni con i genitori: nel 2024 con la mamma e nel 2025 col papà e così via di seguito, salvo diverse volontà dei minori:
- i genitori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con i figli, salvo diverse volontà dei minori;
DÀ ATTO che l'attuale casa familiare, di proprietà esclusiva del signor , sebbene Parte_1 acquistata con denaro e risparmi di entrambi i coniugi, sita a Torino, Via XX Settembre n. 60/b, è rimasta al medesimo, la signora e i figli essendosi trasferiti a vivere a Novara, a giugno 2024; Parte_2
DISPONE che il signor versi alla moglie, signora a titolo di contributo al Pt_1 Parte_2 mantenimento dei figli la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto della signora (IBAN [...]) Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno relative ai figli come da
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, da intendersi parte integrante del presente accordo;
DÀ ATTO che il signor al momento privo di attività lavorativa continuativa e stabile, da atto di Pt_1 non avere la capacità economica per sostenere un contributo al mantenimento in misura superiore a quella indicata. La signora preso atto delle dichiarazioni del marito, accetta pienamente tale importo Parte_2 in considerazione dell'asserita disoccupazione del signor Il signor si impegna ad Pt_1 Pt_1 aumentare il suddetto importo per ciascun figlio, di una cifra che verrà concordata tra le parti, non appena raggiungerà una stabilità lavorativa;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito, nella misura intera (100%), dalla signora senza necessità di ulteriore consenso da parte del signor che si dichiara, Parte_2 Pt_1 comunque, sin d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
DÀ ATTO che:
a) I coniugi hanno regolato le proprie reciproche posizioni patrimoniali, di dare/avere, come da scrittura privata sottoscritta in data 8/4/2024 e allegata al presente ricorso. Con riferimento all'immobile di Belvedere, si dà atto che il medesimo è stato venduto con atto notarile del 24 Maggio 2024 per un importo di euro 300.000,00, le cui suddivisioni economiche tra le parti sono già state fatte e prelevate. La signora ha percepito la somma di euro 100.000, mentre i Parte_2 restanti euro 200.000 sono stati percepiti dal signor Pt_1 b) il signor con parte dell'importo derivato dalla vendita della casa di Belvedere, ha estinto il Pt_1 mutuo sulla casa di Torino, versando l'importo di euro 180.000 ed estinguendo la fideiussione prestata, per tale onere, dalla signora Parte_2
c) i coniugi hanno concordato che, con riguardo alla casa coniugale sita in Torino, Via XX Settembre 60/b, il signor riconosca alla moglie, a titolo di rimborso di quanto dalla medesima prestato Pt_1 per l'acquisto e la ristrutturazione, la somma di euro 90.000. Detto importo verrà corrisposto alla signora con le seguenti modalità: Parte_2
- € 45.000 entro il 31/12/2024
- € 45.000 entro il 31/12/2025 d) L'appartamento sito in Novara, Via Langhi 14, di proprietà esclusiva della signora Parte_2 sebbene acquistata con denaro e risparmi di entrambi, attualmente locato e oggetto di procedura di sfratto per morosità, una volta liberato verrà messo in vendita. Il ricavato della vendita, dedotte le spese sostenute fino a quel momento dalla signora a mero titolo indicativo e non esaustivo: Parte_2 procedura di sfratto inquilino, IMU, spese ordinarie e straordinarie, notaio ecc) verrà suddiviso tra i coniugi al 50%. La signora corrisponderà al marito l'importo così quantificato sul conto Parte_2 personale del signor (IT [...]); Pt_1
pagina 3 di 4 e) i coniugi danno atto della ulteriore seguente suddivisione patrimoniale tra le parti, già indicata nella scrittura privata allegata al presente: dell'intero patrimonio mobiliare costituito dagli innumerevoli quadri di valore, la signora ercepirà quelli indicati in scrittura, per un importo complessivo Parte_2 di euro 72.772, mentre il signor tratterrà tutti gli altri quadri, rimasti nella sua esclusiva Pt_1 disponibilità, aventi un valore ammontante ad oltre 130.000 euro. La signora nel momento Parte_2 del trasloco a Novara, ha già provveduto a prelevare i quadri di sua spettanza.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22590/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Rossotto Manuela Roberta, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NOVARA il Parte_1 Parte_2
18/07/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOVARA (atto n. 64 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/07/2008 e il 02/06/2012. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOVARA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori, e , avranno collocazione prevalente presso la madre, Per_1 Per_2 con la quale vivranno nell'appartamento sito in Novara, via Andrea Costa n. 27 ove si trasferiranno a vivere a decorrere da giugno 2024, al termine della scuola;
DISPONE che i minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà di questi ultimi di assumere, autonomamente, tutte le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui li avranno con sé;
DISPONE che i minori possano trascorrere col padre un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì: compatibilmente con i propri impegni lavorativi, il padre si recherà a Novara, li preleverà da scuola o da casa o dalle varie attività pomeridiane, cenerà con loro e poi li riaccompagnerà presso il domicilio materno entro le ore 22.00;
DISPONE che i minori trascorreranno altresì con il padre:
-week end alterni, dal venerdì prelevandoli all'uscita da scuola o dal termine delle attività pomeridiane, fino alla domenica sera alle 22.00 quando faranno rientro presso il domicilio materno;
I genitori si accorderanno, di volta in volta, sulle modalità di prelievo e accompagnamento dei minori presso il loro domicilio;
- 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il periodo esatto e la località in cui trascorreranno le vacanze coi figli;
- 1 settimana durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche per il periodo natalizio, in modo da trascorrere ad anni alterni la festività del Natale e di Capodanno: nel 2024 trascorreranno con la madre la settimana dal 23 al 29 dicembre e col padre dal 30 dicembre al 5 gennaio 2025, con accompagnamento presso il domicilio materno entro le ore 22.00;
- tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività di Carnevale e Pasqua ad anni alterni, così come tutte le altre festività infrannuali;
pagina 2 di 4 - i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno, ad anni alterni con i genitori: nel 2024 con la mamma e nel 2025 col papà e così via di seguito, salvo diverse volontà dei minori:
- i genitori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con i figli, salvo diverse volontà dei minori;
DÀ ATTO che l'attuale casa familiare, di proprietà esclusiva del signor , sebbene Parte_1 acquistata con denaro e risparmi di entrambi i coniugi, sita a Torino, Via XX Settembre n. 60/b, è rimasta al medesimo, la signora e i figli essendosi trasferiti a vivere a Novara, a giugno 2024; Parte_2
DISPONE che il signor versi alla moglie, signora a titolo di contributo al Pt_1 Parte_2 mantenimento dei figli la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto della signora (IBAN [...]) Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno relative ai figli come da
Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, da intendersi parte integrante del presente accordo;
DÀ ATTO che il signor al momento privo di attività lavorativa continuativa e stabile, da atto di Pt_1 non avere la capacità economica per sostenere un contributo al mantenimento in misura superiore a quella indicata. La signora preso atto delle dichiarazioni del marito, accetta pienamente tale importo Parte_2 in considerazione dell'asserita disoccupazione del signor Il signor si impegna ad Pt_1 Pt_1 aumentare il suddetto importo per ciascun figlio, di una cifra che verrà concordata tra le parti, non appena raggiungerà una stabilità lavorativa;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli a carico verrà percepito, nella misura intera (100%), dalla signora senza necessità di ulteriore consenso da parte del signor che si dichiara, Parte_2 Pt_1 comunque, sin d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
DÀ ATTO che:
a) I coniugi hanno regolato le proprie reciproche posizioni patrimoniali, di dare/avere, come da scrittura privata sottoscritta in data 8/4/2024 e allegata al presente ricorso. Con riferimento all'immobile di Belvedere, si dà atto che il medesimo è stato venduto con atto notarile del 24 Maggio 2024 per un importo di euro 300.000,00, le cui suddivisioni economiche tra le parti sono già state fatte e prelevate. La signora ha percepito la somma di euro 100.000, mentre i Parte_2 restanti euro 200.000 sono stati percepiti dal signor Pt_1 b) il signor con parte dell'importo derivato dalla vendita della casa di Belvedere, ha estinto il Pt_1 mutuo sulla casa di Torino, versando l'importo di euro 180.000 ed estinguendo la fideiussione prestata, per tale onere, dalla signora Parte_2
c) i coniugi hanno concordato che, con riguardo alla casa coniugale sita in Torino, Via XX Settembre 60/b, il signor riconosca alla moglie, a titolo di rimborso di quanto dalla medesima prestato Pt_1 per l'acquisto e la ristrutturazione, la somma di euro 90.000. Detto importo verrà corrisposto alla signora con le seguenti modalità: Parte_2
- € 45.000 entro il 31/12/2024
- € 45.000 entro il 31/12/2025 d) L'appartamento sito in Novara, Via Langhi 14, di proprietà esclusiva della signora Parte_2 sebbene acquistata con denaro e risparmi di entrambi, attualmente locato e oggetto di procedura di sfratto per morosità, una volta liberato verrà messo in vendita. Il ricavato della vendita, dedotte le spese sostenute fino a quel momento dalla signora a mero titolo indicativo e non esaustivo: Parte_2 procedura di sfratto inquilino, IMU, spese ordinarie e straordinarie, notaio ecc) verrà suddiviso tra i coniugi al 50%. La signora corrisponderà al marito l'importo così quantificato sul conto Parte_2 personale del signor (IT [...]); Pt_1
pagina 3 di 4 e) i coniugi danno atto della ulteriore seguente suddivisione patrimoniale tra le parti, già indicata nella scrittura privata allegata al presente: dell'intero patrimonio mobiliare costituito dagli innumerevoli quadri di valore, la signora ercepirà quelli indicati in scrittura, per un importo complessivo Parte_2 di euro 72.772, mentre il signor tratterrà tutti gli altri quadri, rimasti nella sua esclusiva Pt_1 disponibilità, aventi un valore ammontante ad oltre 130.000 euro. La signora nel momento Parte_2 del trasloco a Novara, ha già provveduto a prelevare i quadri di sua spettanza.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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