Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 23 gennaio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Mary Dominici in sostituzione dell'avv. Antonino Galletti per parte opponente, e l'avv. Domenico La Tempa per parte opposta.
L'Avv. Dominici, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. La Tempa, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2756 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Galletti, sito in Roma via Francesco Denza n. 3, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, quale titolare della impresa individuale PUNTO CP_1
TRASLOCHI DI GIGLIO FABIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico La Tempa, sito in Anguillara Sabazia via Anguillarese n. 45, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiunti Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento in favore di
, quale titolare della impresa individuale PUNTO TRASLOCHI DI CP_1
GIGLIO FABIO, della somma di euro 10.000,00 oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo per il servizio di trasporto di arredi scolastici e materiale didattico. Deduceva che per il servizio di trasloco erogato da era stato CP_1 convenuto il prezzo di euro 18.500,00 oltre iva in particolare per “spostamento del materiale dal plesso di Via Duca degli Abruzzi al magazzino di Nepi ed € 9.000,00 oltre iva per la seconda fase di spostamento dal magazzino di Nepi al plesso scolastico di Via Verdi”; che era stato corrisposto con Determinazione n. 1623/2021 del 4.11.2021 l'importo di euro 10.980,00, pari ad euro 9.000,00 oltre iva;
che, invece, la residua somma non era dovuta in quanto doveva essere compensata con il controcredito, dovuto dall'impresa per la imposta sui rifiuti (Tari) per gli anni 2011-2017, pari ad euro 8.597,00.
2.Si costituiva in giudizio contestando l'infondatezza CP_1 dell'opposizione sia in quant orrenti i presupposti per la compensazione, sia perché il credito dell'amministrazione non era esistente e, comunque, era in parte prescritto. Deduceva, in particolare, che l'immobile per il quale l'amministrazione aveva Per_ vantato il credito per non era mai stato nella disponibilità della impresa se non dopo l'anno 20 Pertanto, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, a questo punto, nel merito rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.A riguardo, l'eccezione di compensazione, relativa al credito Tari vantato dall'amministrazione, si fonda sulla disponibilità in capo a del CP_1 locale sito in Anguillara Sabazia via Mainella snc, a far a data 0. Dalla documentazione versata in atti, al contrario, non si evince la prova della disponibilità da parte dell'opposto del locale a far data dall'anno 2010. Infatti, risulta che quale titolare della impresa Punto Traslochi ha preso CP_1 in locazion per stoccaggio mobili solo a far data dal luglio 2017. Prima di quella data i contratti prodotti da ambo le parti riportano l'immobile di via Maurizio Moris, diverso quindi da quello di via Mainella snc cui si riferiscono gli avvisi per gli anni 2014-2017. Dalla dichiarazione per l'applicazione del tributo rifiuti TARI -nuova iscrizione- presentata il 30.11.2017, non si evince una dichiarazione confessoria del dichiarante , in quanto si legge “dichiara detenere i CP_1 seguenti locali ad uso non sti nel Anguillara Sabazia a decorrere dal 1010/_____/______ via /piazza Mainella snc”. Dunque, non si legge il riferimento all'anno 2010 e il riferimento a “1010” viene apposto lungo il trattino dedicato ai giorni. Si tratta dunque di una indicazione equivoca ed inidoneo a dimostrare la detenzione del locale in oggetto a far data dall'anno 2010. Inoltre, con riguardo agli avvisi per gli anni 2011-2014 si legge il riferimento a via del Trivio e non a via Maurizio Moris, oggetto di locazione in quel periodo da parte di . A via del Trivio non si riferisce nessuno dei contratti CP_1 prodotti e dichiarazione di nuova iscrizione del 30.11.2017.
6.Viceversa, quanto al credito sotteso al decreto ingiuntivo, non vi è contestazione sul titolo contrattuale, sul prezzo e sulla effettiva esecuzione della prestazione da parte della impresa di traslochi.
7.In conclusione, l'eccezione di compensazione va respinta, come anche l'opposizione, mentre il decreto ingiuntivo va confermato.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n 629/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA il al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
quale titolare della impresa individuale PUNTO TRASLOCHI DI GIGLIO
[...] delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico La Tempa difensore dichiaratosi antistatario. Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani