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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/09/2025, n. 2900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2900 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5406/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Chiara Parte_1
Ceroni che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla nota integrativa del ricorso -
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
Eva Sardelli che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 Conclusioni per entrambe le parti: emettere pronuncia sullo status;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.4.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Firenze il 28.5.1994 con dalla cui unione erano nati i figli , CP_1 Per_1 Per_2
e , rispettivamente il 17.11.94, il 26.4.96, il 26.2.03 ed il 21.3.05- A Per_3 Per_4 fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 24-26.4.2024, che prevedeva il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori e un contributo paterno per il mantenimento Per_3 del figlio di € 300,00 mensili. Premettendo che la separazione si era protratta senza Per_4 riconciliazione, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
Con comparsa costitutiva ha evidenziato che anche il figlio ormai CP_1 Per_4 da mesi era stabilmente domiciliato presso il padre, unitamente alla sorella , con Per_3 conseguente necessità per il resistente di reperire un alloggio più grande per abitarvi con i figli. Ha chiesto pertanto la previsione a carico della madre di un contributo di € 1.000,00 per il mantenimento dei figli, comprensivo del contributo per le maggiori spese di alloggio, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Previa emissione dei provvedimenti provisori e urgenti, all'udienza del 10.9.25 le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la successiva rimessione in istruttoria.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione, i coniugi sono comparsi davanti al giudice delegato all'udienza del 24.4.24 nella quale, a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti, i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte;
sicché, alla data del deposito del ricorso (28.4.2025) erano già trascorsi, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. E la suddetta sentenza risulta annotata all'atto di matrimonio, come risulta dall'estratto per riassunto in atti;
circostanza che ne comprova il passaggio in giudicato.
pagina 2 di 3 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno senza riconciliazione, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Firenze il 28.5.1994 tra nato a [...] il [...], e nata a [...] il CP_1 Parte_1
17.2.1967, e iscritto nei Registri del Comune di Firenze, atto n. 212, parte II, serie A, anno
1994;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 10 settembre 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5406/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Chiara Parte_1
Ceroni che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla nota integrativa del ricorso -
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
Eva Sardelli che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 Conclusioni per entrambe le parti: emettere pronuncia sullo status;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.4.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Firenze il 28.5.1994 con dalla cui unione erano nati i figli , CP_1 Per_1 Per_2
e , rispettivamente il 17.11.94, il 26.4.96, il 26.2.03 ed il 21.3.05- A Per_3 Per_4 fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 24-26.4.2024, che prevedeva il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori e un contributo paterno per il mantenimento Per_3 del figlio di € 300,00 mensili. Premettendo che la separazione si era protratta senza Per_4 riconciliazione, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
Con comparsa costitutiva ha evidenziato che anche il figlio ormai CP_1 Per_4 da mesi era stabilmente domiciliato presso il padre, unitamente alla sorella , con Per_3 conseguente necessità per il resistente di reperire un alloggio più grande per abitarvi con i figli. Ha chiesto pertanto la previsione a carico della madre di un contributo di € 1.000,00 per il mantenimento dei figli, comprensivo del contributo per le maggiori spese di alloggio, oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Previa emissione dei provvedimenti provisori e urgenti, all'udienza del 10.9.25 le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la successiva rimessione in istruttoria.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione, i coniugi sono comparsi davanti al giudice delegato all'udienza del 24.4.24 nella quale, a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti, i procuratori hanno rassegnato conclusioni congiunte;
sicché, alla data del deposito del ricorso (28.4.2025) erano già trascorsi, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. E la suddetta sentenza risulta annotata all'atto di matrimonio, come risulta dall'estratto per riassunto in atti;
circostanza che ne comprova il passaggio in giudicato.
pagina 2 di 3 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno senza riconciliazione, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Firenze il 28.5.1994 tra nato a [...] il [...], e nata a [...] il CP_1 Parte_1
17.2.1967, e iscritto nei Registri del Comune di Firenze, atto n. 212, parte II, serie A, anno
1994;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 10 settembre 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
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