Articolo 111 bis del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 111Articolo 112
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19 settembre 2018
Art. 111-bis. (( (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). )) (( 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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