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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1751 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. BONGIORNO GIOVANNI;
C.F._1
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv.
[...] P.IVA_1
GALEANO MANLIO;
resistente avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha proposto ricorso avverso l'avviso di addebito n.59720190001036708000 del 24.6.2019 per omesso versamento dei
Pagina 1 di 2 contributi I.V.S. per i trimestri dal 4/2018- 6/2018 e 7/2018 – 9/2018 eccependone, tra l'altro, la nullità per grave difetto di motivazione e chiedendo altresì il riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente iniziato il 25.10.2019.
L' si è costituito dichiarando di voler abbandonare la pretesa per CP_1
cui è causa con conseguente sgravio dell'AVA opposto. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia con compensazione delle spese di lite.
La ricorrente non ha aderito all'istanza, chiedendo la condanna di parte resistente alle spese di lite.
***
Il venire meno della pretesa contributiva da parte dell' , che desiste CP_1
altresì dal disconoscimento del rapporto di lavoro iniziato dalla ricorrente in data 25.10.2019, comporta la cessazione della materia del contendere. La pacifica fondatezza dell'opposizione comporta la soccombenza virtuale dell su cui vanno quindi poste le spese di CP_1
lite. Non si liquida la fase decisionale non avendovi la ricorrente partecipato.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 850 oltre CP_1
i.v.a. c.p.a.rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, € 43 a titolo di rimborso c.u.
25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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