Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 136/2025 vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Chiocchini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera via della stazione vecchia n 8, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
23.09.1963 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Lancioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa via Lungarno Bruno Buozzi n 3, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Controparte_2
ex-lege
[...]
avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
* * *
In data 10.01.2025 i ricorrenti hanno depositato ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c. chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno dedotto che:
- I coniugi hanno instaurato nel 2015 il procedimento iscritto al n 3618/2015 avente ad oggetto la richiesta congiunta per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. la sig.ra , e che il suddetto procedimento veniva deciso Pt_1 CP_3 con la sentenza di divorzio n. 167/2016 depositata in data 08.02.2016;
- La figlia oggi maggiore di età, ha ultimato gli studi di scuola superiore di Persona_1
secondo grado ed ha conseguito in data 10.12.2024 la laurea (triennale) in "Servizi Giuridici";
- La figlia a completamento del già programmato piano di studi, lo scorso Persona_1
settembre si è iscritta (con doppia iscrizione fino al recente conseguimento della laurea in
Servizi Giuridici) al corso di laurea quinquennale in "Scienze della Formazione Primaria"; pertanto la figlia, seppure maggiore di età, in ragione della proficua frequentazione di due corsi di laurea universitari, di cui il primo è stato recentemente ultimato, non è ancora economicamente indipendente e continua a vivere stabilmente, secondo gli accordi divorzili, presso la residenza della madre posta in Ponsacco (PL), Via Vecchia di Pontedera n. 241;
- Le condizioni reddituali del sig. dal mese di dicembre del corrente anno. Parte_1
hanno subito un cambiamento in ragione del suo pensionamento per cui attualmente il sig. ercepisce una pensione pari all'importo mensile di € 1.161,75, a fronte di un reddito Pt_1 da lavoro dipendente percepito in epoca lavorativa corrispondente all'importo mensile di circa
€ 1.400,00/1.500,00 al quale si andava a sommare l'assegno di invalidità (non soggetta a revisione) dell'importo di circa € 400.00;
- Dalle informazioni assunte dal sig. dal prospetto rilasciato dall'Inps quest'ultimo fino Pt_1
al raggiungimento del suo sessantasettesimo (67) anno di età percepirà come "misura sostitutiva" già comprensiva dell'assegno di invalidità la somma mensile di circa 1.161,00; per poi ottenere, come prospettato dall' , un ricalcolo della pensione che, Controparte_4 unitamente all'assegno di invalidità, dovrebbe garantire al sig. n aumento dell'attuale Pt_1 pensione percepita nella predetta misura sostitutiva;
- Il sig. a quindi rilevato, a fronte della mutata sua condizione economica, la necessità Pt_1
di richiedere una riduzione della misura dell'assegno di contributo al mantenimento della figlia
Per_1
- Il sig. in pieno accordo con la sig.ra e con la figlia in Pt_1 CP_1 Persona_1
considerazione del mantenimento della residenza di quest'ultima presso l'abitazione della madre con la quale stabilmente continua a vivere , manterrà il versamento sul conto corrente della sig.ra dell'importo mensile, nella misura oggetto di concordata revisione, CP_1 dovuto a titolo contributo per il mantenimento della figlia Persona_1
- Le parti intendono rivedere e modificare le condizioni di cui al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio come recepite dalla sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pisa n. 167/2016 in data 08.02.2016, per ciò che riguarda la misura dell'assegno di mantenimento a carico del sig. d in favore della figlia Pt_1 Persona_1 oggi maggiore di età, ma ancora non economicamente indipendente in quanto studentessa universitaria;
oltre che in punto di diritto di visita e/o di permanenza del padre con la figlia da rimettere alla volontà della stessa in ragione della sua maggiore età. Per_1
Per questi motivi
i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
1) In ordine al diritto di visita e/o permanenza del padre con la figlia - di cui al punto n. 3 del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come confermato al punto n. 3 della citata sentenza divorzile
- disporre che: i tempi di permanenza della figlia con il padre, stante la sua maggiore età, siano Persona_1 rimessi alla volontà della stessa.
2) In ordine all'obbligo del contributo al mantenimento del sig. in favore della figlia - di cui al Parte_1
punto n. 8 del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come confermato al punto n. 8 della citata sentenza divorzile - disporre che: il sig. verserà, a partire dal mese di gennaio Parte_1
2025, alla signora sul conto corrente ad ella intestato, entro il 10 di ogni mese, a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento della figlia fino al raggiungimento di una sua piena e stabile Persona_1 indipendenza economica, previo completamento degli studi universitari c/o di specializzazione, la somma mensile di € 200.00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. A tale riguardo la figlia Per_1 ha già espresso il proprio consenso a che il versamento di tale importo continui ad essere effettuato dal
[...] padre sul conto corrente della madre fin quando la stessa manterrà, presso l'abitazione materna, la propria residenza anagrafica e/o effettiva. Qualora la figlia trasferisca altrove la propria residenza Persona_1 anagrafica e/o effettiva, por motivi di studio c/o di personale organizzazione, lasciando l'abitazione della madre, i genitori sin d'ora concordano che il sig. verserà direttamente alla figlia Parte_1 Per_1
fino al raggiungimento di una sua piena e stabile indipendenza economica, previo completamento degli
[...] studi universitari e/o di specializzazione, sul conto corrente ad ella intestato, di cui saranno comunicate al padre le relative coordinate bancarie, la somma mensile di € 200.00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
3) In ordine alla previsione di automatico aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia disporre che;
nel caso di aumento dell'attuale pensione del sig. - conseguentemente al prospettato Pt_1 ricalcolo Inps (anzianità - invalidità) al compimento dei suoi 67 anni - e qualora questa risultasse pari o superiore all'importo mensile di € 1.500,00 il contributo per il mantenimento della figlia ed a carico Per_1 del padre sarà automaticamente aumentato ad € 250.00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat,
Impregiudicate le modalità di versamento del contributo al mantenimento della figlia da parte del sig. Parte_1 nei termini indicati al precedente punto B.
[...]
4) In ordine alla ripartizione delle spose di carattere straordinario da sostenere per la figlia Persona_1
disporre che: le spese di carattere straordinario - quali spese medico-specialistiche, anche odontoiatriche, farmaceutiche anche non coperte da SSN;
universitarie per l'acquisto dei libri di testo, per il pagamento di rette ed iscrizioni universitarie ed eventuali corsi propedeutici di formazione/specializzazione; nonché quelle connesse alla frequentazione di corsi di attività sportiva, culturale e ludico ricreative, che si renderanno necessarie per le esigenze della figlia quest' ultime da concordarsi preventivamente tra i genitori se le Per_1 stesse superino l'importo di euro 150.00 - faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con nota congiunta depositata dalle parti in data 12.03.2025 i ricorrenti hanno precisato che insistono nel chiedere l'accoglimento della modifica delle condizioni di divorzio così come dagli stessi richiesta nel ricorso congiunto, e data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di legge per modificare le condizioni decise con la
Sentenza n. 167/2016 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 08.02.2016 con accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato dalle parti.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può essere trasfusa nella sentenza.
L'avvenuto accordo tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G 136/2025 così provvede:
1) ACCOGLIE il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 167/2016 pubblicata dal Tribunale di Pisa in data 08.02.2016, accoglie le domande congiuntamente precisate dalle parti e, per l'effetto, ferme restando le rimanenti condizioni,
2) DISPONE che:
I. In ordine al diritto di visita e/o permanenza del padre con la figlia - di cui al punto n. 3 del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come confermato al punto n. 3 della citata sentenza divorzile
- disporre che: i tempi di permanenza della figlia con il padre, stante la sua maggiore età, siano Persona_1 rimessi alla volontà della stessa.
II. In ordine all'obbligo del contributo al mantenimento del sig. in favore della figlia - di cui al Parte_1
punto n. 8 del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come confermato al punto n. 8 della citata sentenza divorzile - disporre che: il sig. verserà, a partire dal mese di gennaio Parte_1
2025, alla signora sul conto corrente ad ella intestato, entro il 10 di ogni mese, a titolo Controparte_1 di contributo al mantenimento della figlia fino al raggiungimento di una sua piena e stabile Persona_1 indipendenza economica, previo completamento degli studi universitari c/o di specializzazione, la somma mensile di € 200.00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. A tale riguardo la figlia Per_1 ha già espresso il proprio consenso a che il versamento di tale importo continui ad essere effettuato dal
[...] padre sul conto corrente della madre fin quando la stessa manterrà, presso l'abitazione materna, la propria residenza anagrafica e/o effettiva. Qualora la figlia trasferisca altrove la propria residenza Persona_1 anagrafica e/o effettiva, por motivi di studio c/o di personale organizzazione, lasciando l'abitazione della madre, i genitori sin d'ora concordano che il sig. verserà direttamente alla figlia Parte_1 Per_1
fino al raggiungimento di una sua piena e stabile indipendenza economica, previo completamento degli
[...] studi universitari e/o di specializzazione, sul conto corrente ad ella intestato, di cui saranno comunicate al padre le relative coordinate bancarie, la somma mensile di € 200.00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
III. In ordine alla previsione di automatico aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia disporre che;
nel caso di aumento dell'attuale pensione del sig. - conseguentemente al prospettato Pt_1 ricalcolo Inps (anzianità - invalidità) al compimento dei suoi 67 anni - e qualora questa risultasse pari o superiore all'importo mensile di € 1.500,00 il contributo per il mantenimento della figlia ed a carico Per_1 del padre sarà automaticamente aumentato ad € 250.00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat,
Impregiudicate le modalità di versamento del contributo al mantenimento della figlia da parte del sig. Parte_1 nei termini indicati al precedente punto B.
[...] IV. In ordine alla ripartizione delle spose di carattere straordinario da sostenere per la figlia Doveri Per_1
disporre che: le spese di carattere straordinario - quali spese medico-specialistiche, anche odontoiatriche, farmaceutiche anche non coperte da SSN;
universitarie per l'acquisto dei libri di testo, per il pagamento di rette ed iscrizioni universitarie ed eventuali corsi propedeutici di formazione/specializzazione; nonché quelle connesse alla frequentazione di corsi di attività sportiva, culturale e ludico ricreative, che si renderanno necessarie per le esigenze della figlia quest' ultime da concordarsi preventivamente tra i genitori se le Per_1 stesse superino l'importo di euro 150.00 - faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
3) SPESE di lite compensate.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 03.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi