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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 533/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
con sede in Barcellona P.G. (ME), nella Via Filippo Turati, n.125, P.Iva Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., SI. , C.F. nato in P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
Barcellona P.G. (ME), il 22.8.1983 ed ivi res.te nella Via F. Turati, n.125, elettivamente domiciliato in Terme
Vigliatore (ME), nella Via Maceo, n. 254, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, del Foro di
Barcellona P.G., che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'Atto di Citazione
attrice
c o n t r o
, nata in [...], il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella Piazza Nastasi, n. 4, recapito professionale dell' Avv. Maria La Malfa, del Foro di Barcellona P.G., che la rappresenta e difende giusta procura stesa in foglio separato e da considerarsi unita indissolubilmente alla Comparsa di Costituzione e Risposta, procuratore a cui si è
aggiunto, giusta Comparsa di Costituzione di Nuovo Difensore in Aggiunta al Difensore già costituito, datata
5.5.2022, l'Avv. Guglielmo D'Anna che la rapp.ta e difende per procura rilasciata su foglio separato, che viene depositata per via telematica unitamente alla Comparsa di cui prima, da considerarsi in calce ad esso ai sensi dell'articolo 83, comma 3, c.p.c. e anche ai sensi degli articoli 10 D.P.R. n. 123/2001 e 18, comma 5, D.M.
Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, elettivamente domiciliata in Milazzo
(ME), nella Piazza Nastasi, n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Maria La Malfa
convenuta
O g g e t t o : Appalto – Pagamento somme.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
Nel corso del giudizio venivano esperiti i mezzi istruttori ammessi e disposti.
All'udienza dell'11.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e Nel merito, l'attrice affermava che nell'anno 2016 l'odierna convenuta, SI.ra , le Controparte_1
commissionava la realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia relativamente ad un fabbricato di proprietà della stessa, sito in Barcellona P.G., nella Via Catili, n. 114, in catasto al fg. 1, particella 345, sub. 1
(ex part. 345).
Riferiva, ancora, l'attrice, che detti lavori interessavano l'intero immobile, meglio specificando nell'atto introduttivo del giudizio la tipologia degli stessi, nonché, in corso d'opera, ulteriori lavori a parziale modifica ed in aggiunta a quelli già previsti nel computo metrico estimativo.
Dichiarava, l'attrice, che nell'anno 2017 i lavori, a lei commissionati dalla convenuta, venivano eseguiti e completati a regola d'arte e che i medesimi venivano indicati nel computo metrico estimativo, unitamente a quelli ulteriormente richiesti, in corso d'opera, dalla convenuta. La somma dei lavori predetti risultava dalla
“contabilità lavori” ed ammontava a complessivi €. 91.062,51.
Sosteneva, infine, l'attrice, che, detratti gli acconti in corso d'opera percepiti, residuava in capo ad essa un credito pari ad €. 48.486,65, per il quale veniva emessa la fattura n. 2/2018.
Concludeva, quindi, l'attrice, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui prima,
per i motivi e con le ulteriori richieste di cui alle conclusioni del proprio atto introduttivo del giudizio.
Si costituiva, in giudizio, la convenuta, SI.ra , la quale contestava l'assunto avverso Controparte_1
ed in particolare avversava, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 2 D.L. 12.9.2014, n. 132, con relativa richiesta di dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea, nonché, sempre in via preliminare, la genericità delle domande attrici, con la relativa violazione dell'art.163 n. 3 e 4 c.p.c. e la conseguente richiesta di nullità ex art 164 c.p.c.. Opponeva, ancora, parte convenuta la richiesta e lo svolgimento degli ulteriori lavori a cui si riferiva parte attrice sostenendo che gli stessi non erano stati pattuiti tra le parti attesa, anche, l'assenza di qualsiasi accordo contrattuale specificandone gli ulteriori motivi, in maniera più dettagliata, nel proprio scritto difensivo.
Sosteneva, infine, che il contratto di appalto del 17.6.2016 era stato fissato in €. 50.000 e che tali somme erano già state versate con gli acconti di cui riferiva la stessa parte attrice, ammontando, anzi i medesimi acconti ad una somma maggiore di quella indicata dall'attrice, che era di €. 42.575,86, risultando, invece, essi pari ad €. 53.000, iva inclusa.
Concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Con ordinanza emessa in data 26.10.2021, il G.I. dell'epoca, assegnava alle parti il termine di giorni 15 per procedere alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Successivamente e precisamente in data 3.5.2022 l'attrice versava, telematicamente, in giudizio il verbale negativo dell'espletata mediazione tra le parti in causa, datato 17.1.2022.
In data 16.7.2022, l'attrice depositava ulteriore invito alla stipula di negoziazione che, però, questa volta,
veniva non accettata da parte convenuta, la quale poneva a base del suo diniego il fatto che l'invito era pervenuto oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice con l'Ordinanza di cui sopra.
In ordine a quanto prima si osserva che una prima negoziazione assistita era stata effettuata in data
17.1.2022, alla presenza di entrambi le parti e che aveva dato esito negativo;
che comunque anche qualora non si fosse proceduto, ma non è questo il caso che ci occupa per quanto prima detto, nei termini indicati dal Giudice, lo stesso avrebbe potuto, non trattandosi di termine perentorio, non essendo così qualificato dalla Legge (vds art. 152 c.p.c.), fissare una nuova udienza a data successiva rispetto alla scadenza del termine massimo (negoziale o, assenza, legale) di durata della procedura ( vds. Cass. 26849/10; 26039/05).
Per quanto prima l'eccezione avanzata non risulta meritevole di accoglimento e và, pertanto, rigettata.
Relativamente alla seconda eccezione formulata da parte convenuta e precisamente quella relativa alla violazione dell'art.163 n. 3 e 4 c.p.c., si osserva che il precedente G.I. non ha rilevato alcuna violazione in tal senso nulla avendo osservato in merito a ciò, inoltre l'art. 164 c.p.c. statuisce testualmente che: “ … La
costituzione del convenuto [166-171c.p.c.] sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163 il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini …”.
Ciò premesso l'eccezione proposta và rigettata.
Nel merito in ordine al contestato, da parte convenuta, mancato accordo scritto tra le parti in ordine agli ulteriori lavori realizzati, è necessario evidenziare come costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, non ultima con la pronuncia della Sez. II n. 5438 del 26.2.2021, sancisce che: “…. il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta,
nè “ad substantiam”, nè “ad probationem”, potendo dunque essere concluso anche “per facta concludentia”
(cfr. Cass. Civ. 22616/2009; id. 16530/2016), “…. la censura è infondata, perchè una volta ritenuto concluso il contratto di appalto, con l'esecuzione della prestazione, l'accettazione per facta concludentia riguarda il contratto di appalto nei termini e con le modalità previste dal proponente, escluse la clausola arbitrale (da pattuirsi per iscritto) e le c.d. clausole vessatorie, fra le quali non rientrano la clausola risolutiva espresso e quella relativa al termine essenziale (cfr. Cass. 8881/2000; id.16253/2005).
Non essendo, quindi, richiesta la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, è, dunque, ben possibile che il contratto di appalto possa essere stipulato per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti che, alla luce delle circostanze cui si accompagnano, lasciano inequivocabilmente intendere l'esistenza di una implicita volontà negoziale.
Nel caso di specie, tali superiori comportamenti venivano individuati dalla stessa parte convenuta che nel proprio atto introduttivo del giudizio e precisamente a pag. 6, punto 5) dello stesso dichiarava, testualmente,
che: “… Fu anche previsto che quelli elencati avrebbero potuto essere integrati, in corso d'opera, con altri interventi, la cui portata e il cui prezzo non era possibile pattuire in anticipo. In tal caso, i lavori aggiuntivi sarebbero stati tra le parti valutati e concordati in esecuzione dei lavori ….”, ed ancora ad esempio dalla realizzazione di una piccola piscina nella corte interna dell'immobile, che la convenuta considerava però, a suo dire, non tanto come lavori aggiuntivi ma come “… interventi alternativi e compensativi, da remunerarsi utilizzando le risorse economiche “liberatesi” a seguito della mancata realizzazione di alcuni lavori …”.
Per quanto prima, quindi, è risultato provato che oltre ai lavori di cui al contratto di appalto tra le parti furono concordati ulteriori lavori.
Infine, per quanto attiene i lavori di cui al contratto di appalto che parte convenuta sosteneva non essere stati effettuati se non in parte, la conferma della loro esecuzione veniva fornita dall'audizione dei testi, SIg.ri e . Testimone_1 Testimone_2 In particolare, il teste, SI. , in ordine al montaggio del battiscopa riferiva, testualmente, Testimone_1
che: “… Per quanto riguarda la collocazione del battiscopa posso dire di avere collocato quello in legno di mia competenza e che quello che doveva essere collocato dalla lo era stato sicuramente nelle Parte_1
parti interessate dalle opere di falegnameria da me eseguite, e che non avrei potuto effettuare senza la preventiva collocazione del battiscopa in altro materiale ….” ed ancora “… Ricordo che nella veranda sopra dove io tagliavo il legname c'era già il battiscopa, così pure in camera da letto e nella stanza adiacente la camera da letto, mentre sotto non lo ho potuto vedere perché era tutto coperto con teli in quanto stavano effettuando la pitturazione. Ho visto che il battiscopa era pure collocato nella parte esterna relativa al perimetro della abitazione al piano terra …..”. Riferiva, inoltre, che: “… Relativamente al capitolato sub w)
che mi viene richiesto posso riferire che quando ero presente per l'esecuzione dei miei lavori il pavimento al piano terra ed al primo piano erano coperto da teli ed era in corso la pitturazione …”, “… Quando ero ancora presente per i miei lavori di falegnameria e la ancora lavorava nell'immobile la finitura dei Parte_1
muri esterni in veranda era completata ….”.
Il, teste, SI. , affermava che: “… Non è vera la circostanza sub lett. n) che mi viene richiesta in Testimone_2
quanto i lavori erano stati completati e c'erano già i pittori che stavano pitturando …” , “… Riguardo alla facciata posso dire che abbiamo stonacato, intonacato e rifinito tutto l'esterno ….”, “… Non so esattamente quali siano queste mattonelle in pietra di Trani delle quali mi viene richiesto, ma posso riferire che tutte le mattonelle sono state collocate. In particolare abbiamo pavimentato il piano terra, il primo piano compresi i terrazzini, nonché la pavimentazione esterna attorno alla abitazione, sia dal lato della piscina che dal lato mare ….”, “… Non è vera la circostanza sub lett. r) perché i lavori li avevamo già ultimati e quando siamo andati via mi sembra fosse inizio estate. Il cantiere è rimasto aperto circa un anno e mezzo - due anni …”, “… Non ricordo esattamente se all'interno sia stato collocato il battiscopa, perché sicuramente è stato collocato nei terrazzini e nella parte esterna al piano terra, mi sembra sia stato da noi collocato al piano superiore,
perché forse una parte, al piano di sotto, doveva essere fatto in legno ….”, “…. Riguardo alla copertura delle verande posso dire che la copertura di quella anteriore è stata sicuramente realizzata dalla Parte_1
mentre non sono altrettanto sicuro per quella posteriore, perché non sempre ero presente in quel cantiere
…”, “…. Confermo che i lavori di pavimentazione erano già stati completati dalla prima che Parte_1
lasciasse il cantiere …”, “… Anche i muri esterni in veranda erano già rifiniti …”, “… Il materiale di risulta è
stato portato in discarica con i camion ed il livello del terreno lato piscina è stato rialzato con “breccio” e poi coperto con cemento ….”.
In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra rappresentato, provati risulta essere la realizzazione sia dei lavori di cui al contratto di appalto che degli ulteriori lavori aggiuntivi ed inoltre, tenuto conto che il precedente G.I. non ha ritenuto di disporre Ctu tecnica finalizzata alla quantificazione dei lavori realizzati ritenendo, evidentemente, sufficiente la documentazione versata in atti e relativa a tale aspetto, vanno accolte le domande così come formulate da parte attrice, in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, con la condanna della convenuta, SI.ra , al pagamento nei Controparte_1
confronti della predetta Società della somma di €. 48.486,65, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
L'accoglimento delle domande svolte dall'attrice, in persona del legale rapp.te Parte_1
pro tempore, comporta la condanna della convenuta, SI.ra , al pagamento delle Controparte_1
spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessivi €. 4.354,00, per compensi, di cui €. 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti della Parte_1
SI.ra , sentiti i procuratori delle parti, così provvede: Controparte_1
1) Condanna la convenuta, SI.ra , al pagamento, nei confronti dell'attrice, Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di €. Parte_1
48.486,65, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, per quanto in parte motiva;
2) Condanna, inoltre, la predetta convenuta, SI.ra , al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attrice, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle Parte_1
spese e compensi del presente giudizio che tenuto conto della natura e dello svolgimento della
causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato
sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 4.354,00, per
compensi, di cui €. 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come
per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.2.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 533/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
con sede in Barcellona P.G. (ME), nella Via Filippo Turati, n.125, P.Iva Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., SI. , C.F. nato in P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
Barcellona P.G. (ME), il 22.8.1983 ed ivi res.te nella Via F. Turati, n.125, elettivamente domiciliato in Terme
Vigliatore (ME), nella Via Maceo, n. 254, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, del Foro di
Barcellona P.G., che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'Atto di Citazione
attrice
c o n t r o
, nata in [...], il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Milazzo (ME), nella Piazza Nastasi, n. 4, recapito professionale dell' Avv. Maria La Malfa, del Foro di Barcellona P.G., che la rappresenta e difende giusta procura stesa in foglio separato e da considerarsi unita indissolubilmente alla Comparsa di Costituzione e Risposta, procuratore a cui si è
aggiunto, giusta Comparsa di Costituzione di Nuovo Difensore in Aggiunta al Difensore già costituito, datata
5.5.2022, l'Avv. Guglielmo D'Anna che la rapp.ta e difende per procura rilasciata su foglio separato, che viene depositata per via telematica unitamente alla Comparsa di cui prima, da considerarsi in calce ad esso ai sensi dell'articolo 83, comma 3, c.p.c. e anche ai sensi degli articoli 10 D.P.R. n. 123/2001 e 18, comma 5, D.M.
Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, elettivamente domiciliata in Milazzo
(ME), nella Piazza Nastasi, n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Maria La Malfa
convenuta
O g g e t t o : Appalto – Pagamento somme.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
Nel corso del giudizio venivano esperiti i mezzi istruttori ammessi e disposti.
All'udienza dell'11.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e Nel merito, l'attrice affermava che nell'anno 2016 l'odierna convenuta, SI.ra , le Controparte_1
commissionava la realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia relativamente ad un fabbricato di proprietà della stessa, sito in Barcellona P.G., nella Via Catili, n. 114, in catasto al fg. 1, particella 345, sub. 1
(ex part. 345).
Riferiva, ancora, l'attrice, che detti lavori interessavano l'intero immobile, meglio specificando nell'atto introduttivo del giudizio la tipologia degli stessi, nonché, in corso d'opera, ulteriori lavori a parziale modifica ed in aggiunta a quelli già previsti nel computo metrico estimativo.
Dichiarava, l'attrice, che nell'anno 2017 i lavori, a lei commissionati dalla convenuta, venivano eseguiti e completati a regola d'arte e che i medesimi venivano indicati nel computo metrico estimativo, unitamente a quelli ulteriormente richiesti, in corso d'opera, dalla convenuta. La somma dei lavori predetti risultava dalla
“contabilità lavori” ed ammontava a complessivi €. 91.062,51.
Sosteneva, infine, l'attrice, che, detratti gli acconti in corso d'opera percepiti, residuava in capo ad essa un credito pari ad €. 48.486,65, per il quale veniva emessa la fattura n. 2/2018.
Concludeva, quindi, l'attrice, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui prima,
per i motivi e con le ulteriori richieste di cui alle conclusioni del proprio atto introduttivo del giudizio.
Si costituiva, in giudizio, la convenuta, SI.ra , la quale contestava l'assunto avverso Controparte_1
ed in particolare avversava, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ex art. 2 D.L. 12.9.2014, n. 132, con relativa richiesta di dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea, nonché, sempre in via preliminare, la genericità delle domande attrici, con la relativa violazione dell'art.163 n. 3 e 4 c.p.c. e la conseguente richiesta di nullità ex art 164 c.p.c.. Opponeva, ancora, parte convenuta la richiesta e lo svolgimento degli ulteriori lavori a cui si riferiva parte attrice sostenendo che gli stessi non erano stati pattuiti tra le parti attesa, anche, l'assenza di qualsiasi accordo contrattuale specificandone gli ulteriori motivi, in maniera più dettagliata, nel proprio scritto difensivo.
Sosteneva, infine, che il contratto di appalto del 17.6.2016 era stato fissato in €. 50.000 e che tali somme erano già state versate con gli acconti di cui riferiva la stessa parte attrice, ammontando, anzi i medesimi acconti ad una somma maggiore di quella indicata dall'attrice, che era di €. 42.575,86, risultando, invece, essi pari ad €. 53.000, iva inclusa.
Concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Con ordinanza emessa in data 26.10.2021, il G.I. dell'epoca, assegnava alle parti il termine di giorni 15 per procedere alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Successivamente e precisamente in data 3.5.2022 l'attrice versava, telematicamente, in giudizio il verbale negativo dell'espletata mediazione tra le parti in causa, datato 17.1.2022.
In data 16.7.2022, l'attrice depositava ulteriore invito alla stipula di negoziazione che, però, questa volta,
veniva non accettata da parte convenuta, la quale poneva a base del suo diniego il fatto che l'invito era pervenuto oltre il termine perentorio assegnato dal Giudice con l'Ordinanza di cui sopra.
In ordine a quanto prima si osserva che una prima negoziazione assistita era stata effettuata in data
17.1.2022, alla presenza di entrambi le parti e che aveva dato esito negativo;
che comunque anche qualora non si fosse proceduto, ma non è questo il caso che ci occupa per quanto prima detto, nei termini indicati dal Giudice, lo stesso avrebbe potuto, non trattandosi di termine perentorio, non essendo così qualificato dalla Legge (vds art. 152 c.p.c.), fissare una nuova udienza a data successiva rispetto alla scadenza del termine massimo (negoziale o, assenza, legale) di durata della procedura ( vds. Cass. 26849/10; 26039/05).
Per quanto prima l'eccezione avanzata non risulta meritevole di accoglimento e và, pertanto, rigettata.
Relativamente alla seconda eccezione formulata da parte convenuta e precisamente quella relativa alla violazione dell'art.163 n. 3 e 4 c.p.c., si osserva che il precedente G.I. non ha rilevato alcuna violazione in tal senso nulla avendo osservato in merito a ciò, inoltre l'art. 164 c.p.c. statuisce testualmente che: “ … La
costituzione del convenuto [166-171c.p.c.] sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163 il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini …”.
Ciò premesso l'eccezione proposta và rigettata.
Nel merito in ordine al contestato, da parte convenuta, mancato accordo scritto tra le parti in ordine agli ulteriori lavori realizzati, è necessario evidenziare come costante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, non ultima con la pronuncia della Sez. II n. 5438 del 26.2.2021, sancisce che: “…. il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta,
nè “ad substantiam”, nè “ad probationem”, potendo dunque essere concluso anche “per facta concludentia”
(cfr. Cass. Civ. 22616/2009; id. 16530/2016), “…. la censura è infondata, perchè una volta ritenuto concluso il contratto di appalto, con l'esecuzione della prestazione, l'accettazione per facta concludentia riguarda il contratto di appalto nei termini e con le modalità previste dal proponente, escluse la clausola arbitrale (da pattuirsi per iscritto) e le c.d. clausole vessatorie, fra le quali non rientrano la clausola risolutiva espresso e quella relativa al termine essenziale (cfr. Cass. 8881/2000; id.16253/2005).
Non essendo, quindi, richiesta la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, è, dunque, ben possibile che il contratto di appalto possa essere stipulato per facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti che, alla luce delle circostanze cui si accompagnano, lasciano inequivocabilmente intendere l'esistenza di una implicita volontà negoziale.
Nel caso di specie, tali superiori comportamenti venivano individuati dalla stessa parte convenuta che nel proprio atto introduttivo del giudizio e precisamente a pag. 6, punto 5) dello stesso dichiarava, testualmente,
che: “… Fu anche previsto che quelli elencati avrebbero potuto essere integrati, in corso d'opera, con altri interventi, la cui portata e il cui prezzo non era possibile pattuire in anticipo. In tal caso, i lavori aggiuntivi sarebbero stati tra le parti valutati e concordati in esecuzione dei lavori ….”, ed ancora ad esempio dalla realizzazione di una piccola piscina nella corte interna dell'immobile, che la convenuta considerava però, a suo dire, non tanto come lavori aggiuntivi ma come “… interventi alternativi e compensativi, da remunerarsi utilizzando le risorse economiche “liberatesi” a seguito della mancata realizzazione di alcuni lavori …”.
Per quanto prima, quindi, è risultato provato che oltre ai lavori di cui al contratto di appalto tra le parti furono concordati ulteriori lavori.
Infine, per quanto attiene i lavori di cui al contratto di appalto che parte convenuta sosteneva non essere stati effettuati se non in parte, la conferma della loro esecuzione veniva fornita dall'audizione dei testi, SIg.ri e . Testimone_1 Testimone_2 In particolare, il teste, SI. , in ordine al montaggio del battiscopa riferiva, testualmente, Testimone_1
che: “… Per quanto riguarda la collocazione del battiscopa posso dire di avere collocato quello in legno di mia competenza e che quello che doveva essere collocato dalla lo era stato sicuramente nelle Parte_1
parti interessate dalle opere di falegnameria da me eseguite, e che non avrei potuto effettuare senza la preventiva collocazione del battiscopa in altro materiale ….” ed ancora “… Ricordo che nella veranda sopra dove io tagliavo il legname c'era già il battiscopa, così pure in camera da letto e nella stanza adiacente la camera da letto, mentre sotto non lo ho potuto vedere perché era tutto coperto con teli in quanto stavano effettuando la pitturazione. Ho visto che il battiscopa era pure collocato nella parte esterna relativa al perimetro della abitazione al piano terra …..”. Riferiva, inoltre, che: “… Relativamente al capitolato sub w)
che mi viene richiesto posso riferire che quando ero presente per l'esecuzione dei miei lavori il pavimento al piano terra ed al primo piano erano coperto da teli ed era in corso la pitturazione …”, “… Quando ero ancora presente per i miei lavori di falegnameria e la ancora lavorava nell'immobile la finitura dei Parte_1
muri esterni in veranda era completata ….”.
Il, teste, SI. , affermava che: “… Non è vera la circostanza sub lett. n) che mi viene richiesta in Testimone_2
quanto i lavori erano stati completati e c'erano già i pittori che stavano pitturando …” , “… Riguardo alla facciata posso dire che abbiamo stonacato, intonacato e rifinito tutto l'esterno ….”, “… Non so esattamente quali siano queste mattonelle in pietra di Trani delle quali mi viene richiesto, ma posso riferire che tutte le mattonelle sono state collocate. In particolare abbiamo pavimentato il piano terra, il primo piano compresi i terrazzini, nonché la pavimentazione esterna attorno alla abitazione, sia dal lato della piscina che dal lato mare ….”, “… Non è vera la circostanza sub lett. r) perché i lavori li avevamo già ultimati e quando siamo andati via mi sembra fosse inizio estate. Il cantiere è rimasto aperto circa un anno e mezzo - due anni …”, “… Non ricordo esattamente se all'interno sia stato collocato il battiscopa, perché sicuramente è stato collocato nei terrazzini e nella parte esterna al piano terra, mi sembra sia stato da noi collocato al piano superiore,
perché forse una parte, al piano di sotto, doveva essere fatto in legno ….”, “…. Riguardo alla copertura delle verande posso dire che la copertura di quella anteriore è stata sicuramente realizzata dalla Parte_1
mentre non sono altrettanto sicuro per quella posteriore, perché non sempre ero presente in quel cantiere
…”, “…. Confermo che i lavori di pavimentazione erano già stati completati dalla prima che Parte_1
lasciasse il cantiere …”, “… Anche i muri esterni in veranda erano già rifiniti …”, “… Il materiale di risulta è
stato portato in discarica con i camion ed il livello del terreno lato piscina è stato rialzato con “breccio” e poi coperto con cemento ….”.
In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra rappresentato, provati risulta essere la realizzazione sia dei lavori di cui al contratto di appalto che degli ulteriori lavori aggiuntivi ed inoltre, tenuto conto che il precedente G.I. non ha ritenuto di disporre Ctu tecnica finalizzata alla quantificazione dei lavori realizzati ritenendo, evidentemente, sufficiente la documentazione versata in atti e relativa a tale aspetto, vanno accolte le domande così come formulate da parte attrice, in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, con la condanna della convenuta, SI.ra , al pagamento nei Controparte_1
confronti della predetta Società della somma di €. 48.486,65, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo.
L'accoglimento delle domande svolte dall'attrice, in persona del legale rapp.te Parte_1
pro tempore, comporta la condanna della convenuta, SI.ra , al pagamento delle Controparte_1
spese e compensi di giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessivi €. 4.354,00, per compensi, di cui €. 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con atto di
citazione, dalla in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti della Parte_1
SI.ra , sentiti i procuratori delle parti, così provvede: Controparte_1
1) Condanna la convenuta, SI.ra , al pagamento, nei confronti dell'attrice, Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, della somma di €. Parte_1
48.486,65, oltre interessi di Legge dalla maturazione al soddisfo, per quanto in parte motiva;
2) Condanna, inoltre, la predetta convenuta, SI.ra , al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attrice, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle Parte_1
spese e compensi del presente giudizio che tenuto conto della natura e dello svolgimento della
causa, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato
sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 4.354,00, per
compensi, di cui €. 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come
per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 11.2.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)