Decreto cautelare 27 gennaio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 18/02/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B73D11324E da Casertana Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Guido Acquaviva Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il loro studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16;
contro
Comune di Piedimonte Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo, Riccardo Schininà e Teodolinda Stocchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Castello del Matese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Piedimonte Matese prot. n. 1819 del 22.01.2026, notificato a mezzo pec in pari data, con cui si comunicava alla società ricorrente l'esclusione dalla procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di '' Realizzazione di un edificio a carattere strategico in Via Cluvia da destinare a “Centro Operativo Conunale” '' - CIG: B73D11324E, in quanto '' dall'esame della documentazione prodotta dall'Operatore economico “Casertana Costruzioni srl”… la Commissione rileva che lo stesso palesava nell'elaborato “4_CM NON ESTIMATIVO.PDF.p7m.p7m” gli importi economici della propria offerta. In particolare alla pagina 20 del suddetto elaborato ..., è riportato l'importo complessivo dell'offerta e la relativa variazione in aggiunta rispetto a quanto a base di gara, determinando quindi la condizione di esclusione del suddetto concorrente, dalla presente fase e di quella successiva ovvero l'apertura dell’offerta economica '';
b) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del verbale di gara in seduta riservata del 21.01.2026 acquisito agli atti al prot. n. 1784 del 22.01.2026, richiamato nel provvedimento sub a), mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto;
c) per quanto occorra, se ed in quanto lesivi, di eventuali ulteriori verbali di gara, mai comunicati né notificati, di contenuto sconosciuto;
d) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del bando di gara;
e) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del disciplinare di gara;
f) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del capitolato di gara;
g) per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la riammissione in gara;
h) per l'accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere l'aggiudicazione della commessa;
i) per la declaratoria, eventuale, di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato, e per l'accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della relativa commessa;
l) in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto
dell'esecuzione degli atti impugnati;
m) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte Matese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PE ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha partecipato alla gara espletata dal Comune di Piedimonte Matese, quale stazione appaltante qualificata ausiliaria, per l’affidamento congiunto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione dell’opera in epigrafe indicata, nel Comune di Castello del Matese.
Da tale gara essa è stata tuttavia esclusa con il provvedimento impugnato, dal contenuto innanzi riportato.
Con il presente ricorso la società deduce l’illegittimità della motivazione di esclusione, fondata sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sostenendo di non aver riportato alcun elemento di quest’ultima offerta nel proprio computo metrico non estimativo, essendosi limitata a trascrivervi l’importo a base di gara, senza quindi il proprio ribasso, e parimenti senza l’importo delle migliorie offerte.
La ricorrente adduce che solo per mero errore è stato riportato, alla pagina 20 del proprio documento tecnico, null’altro che lo stesso importo di base della gara indicato dalla stazione appaltante, per cui non sarebbe stata disvelata l’offerta economica: sicché il concorrente non avrebbe potuto quindi essere estromesso dalla gara (dovendosi applicare il suddetto divieto di commistione in maniera non formalistica), se non in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
Il Comune di Piedimonte Matese si è costituito in giudizio per resistere alla pretesa avversaria, depositando memoria.
All’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, formulato l’avviso ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato assegnato in decisione.
Osserva il Collegio che sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo stato formulato il relativo avviso in udienza, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e stante l’assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero di giurisdizione.
Il ricorso è infondato.
L’art. 16 del disciplinare ha stabilito che: “ L’offerta tecnica pena l’esclusione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all’entità del ribasso offerto dal concorrente ”.
È però altresì specificato, nella norma, che il computo metrico non estimativo “ dovrà riportare le categorie di lavorazione e le quantità di tutti gli articoli di lavoro previsti nel progetto complessivo che, in caso di aggiudicazione, si andrà a realizzare [sia quelli originari non variati, sia quelli variati (tanto in qualità che in quantità), sia quelli aggiuntivi], indicando, per tutti, le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva, senza tuttavia fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, sia per gli articoli di lavoro previsti nel progetto originario, sia per quelli variati e/o aggiuntivi, pena l’esclusione dalla procedura di gara ”.
Alla stessa stregua, l’art. 22 del disciplinare ha infine previsto che: “ L’offerta è esclusa in caso di: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; […]”.
Ciò posto, dall’esame del computo metrico non estimativo del concorrente, datato 15/7/2025, risulta che alle quantità delle lavorazioni la società ricorrente ha fatto seguire, alla pag. 20, l’indicazione di un valore economico di € 5.159.576,71 (questo nella colonna corrispondente all’indicazione “BASE GARA”), nonché quello di € 487.970,90 per migliorie.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che il primo di tali valori non si mostra corrispondente all’importo a base d’asta, e, pertanto, non può disquisirsi sulla presenza di un mero errore materiale o “refuso”, su cui fa leva la tesi della ricorrente. Invero, come osservato dalla difesa del Comune resistente, la base d’asta ammontava in realtà ad € 5.315.668,37 (sommando l’importo ribassabile di € 4.263.213,39 a quello non ribassabile di € 1.052.454,98).
E il Comune si è premurato di precisare che, “ sottraendo dall’importo posto a base gara dalla società (euro 5.159.576,71) gli importi “non ribassabili” (euro 1.052.454,98) si ottiene l’importo ribassato dalla società di euro da 4.107.121,73 che, rispetto all’importo “ribassabile” previsto nel Bando (euro 4.263.213,39), costituisce un ribasso del 3,66% ”: di tal che la società, che per di più ha indicato nel proprio computo metrico anche l’importo in euro previsto per le migliorie, ha così di fatto apparentemente anticipato, con il documento accessivo all’offerta tecnica, anche la propria complessiva offerta economica (pag. 5 della memoria).
Orbene, in presenza di tali elementi, l’esclusione del concorrente si palesava doverosa, in applicazione delle regole del disciplinare che, come noto, costituiscono prescrizioni inderogabili per la stazione appaltante, che non può discostarsene.
Vige, difatti, la regola dell’autovincolo, che fa sì che la Commissione di gara nella presente vicenda non avrebbe potuto diversamente orientarsi, essendo tenuta al rispetto delle regole di gara, e ad assicurarne l’uniforme applicazione nei confronti di tutti i concorrenti (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. V, 24/5/2024 n. 4659: “ la lex specialis deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in essa contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima ”).
Né nella fattispecie è violato il principio della tassatività delle cause di esclusione, essendosi di recente stabilito che esso non opera allorquando la stazione appaltante abbia prefissato regole di condotta, tra cui specificamente il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato - sez. V, 22/1/2026 n. 523: “ Si è, quindi, esclusa la nullità, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, della lex specialis che impone, a pena di esclusione, il divieto di commistione tra documentazione amministrativa e offerta economica. […] Si tratta, peraltro, di adempimento formale il cui rispetto non risulta né gravoso né oneroso per gli operatori economici, per cui la sanzione dell’esclusione, in caso di una sua ingiustificata violazione, non è affatto sproporzionata, ma, al contrario, risponde ai principi dell’auto-responsabilità e della par condicio ”. […] Né possono invocarsi, a sostegno di una diversa soluzione, il principio del favor partecipationis o del risultato, posto che, da un lato, la regola procedurale del divieto di commistione tra documentazione amministrativa ed offerta economica non impedisce affatto la partecipazione degli operatori economici alla gara, semplicemente imponendo un onere privo di costi, congruo e facile da adempiere, e, dall’altro lato, il risultato deve essere raggiunto nel rispetto delle regole di svolgimento della gara, proprio per non intaccare la fiducia e la par condicio ”).
Va da sé, infine, che nel caso concreto neppure è invocabile il soccorso istruttorio, stante la preclusione dettata dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che lo esclude per la documentazione che compone l’offerta tecnica e quella economica.
Nel caso di specie, non può essere quindi soccorso il concorrente che abbia contravvenuto alla inequivoca regola di gara di cui si tratta, prevedente la sanzione dell’esclusione e insuscettibile di ogni altra diversa interpretazione.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque interamente respinto, conseguendo alla reiezione della domanda impugnatoria il rigetto delle altre domande formulate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente Comune di Piedimonte Matese, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge; nulla sulle spese nei confronti del Comune di Castello del Matese, non costituitosi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
PE ES, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE ES | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO