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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.1.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2320/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ciuffreda Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2022, – premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell' sino al 30.11.2017 e di aver Controparte_2 ricevuto dall' in data 31.12.2018 il certificato di quantificazione del TFS per l'importo di euro CP_1
144.966,08 con l'indicazione delle rate e dei termini di pagamento – ha riferito di aver ceduto in data
04.01.2019 il proprio credito alla al fine di ottenere l'anticipazione del TFS dietro CP_3 riconoscimento degli interessi dell'1%, autorizzando in pari data l' al versamento diretto in CP_1 favore dell'istituto bancario delle rate alle scadenze prestabilite. Parte ricorrente ha allegato di essere stato informato dall'istituto bancario che, dopo la scadenza della prima rata (1.12.2019), l' ha CP_1
comunicato la rettifica delle date di pagamento posticipandole e di aver pertanto dovuto richiedere la modifica del contratto di cessione accettata dalla banca con aggravio di interessi.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accerti e dichiari la responsabilità dell' per i fatti sopra esposti, del danno patito dal dott. CP_1 Parte_1
relativamente ai maggiori interessi da questi dovuti in forza del contratto di finanziamento stipulato con Banco BPM S.p.A. in data 04/01/2019 a seguito della rettifica del Certificato di quantificazione
pagina 1 di 4 del T.F.S. B) Per l'effetto condanni l' (P. IVA ), con sede legale in Roma alla via CP_1 P.IVA_1
Ciro Il Grande n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e l' sede provinciale CP_1
di con sede in alla via della Repubblica n. 18, in persona del suo legale rappresentante CP_2 CP_2
pro-tempore, al risarcimento del danno patito e patendo del dott. per le causali Parte_1 indicati in narrativa pari ad € 5.928,96 ovvero per l'importo diverso e minore ritenuto di giustizia in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l' , eccependo in via preliminare l'incompetenza del CP_1
giudice adito versandosi non in fattispecie previdenziale ma di risarcimento ordinario del danno, nel merito, contestando l'avverso dedotto e allegando le ragioni tecniche di sistema che avevano condotto allo slittamento delle date per la corresponsione del TFS, dunque, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisite le note, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
* * *
Deve preliminarmente rilevarsi che nella fattispecie in esame si pone un problema di mera ripartizione interna degli affari nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario.
Nello specifico, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla presunta violazione da parte dell' dell'obbligo assunto di versare in favore della alle CP_1 CP_3
scadenze comunicate, gli importi del TFS ceduti dal ricorrente.
La domanda risarcitoria si ricollega dunque al diritto ad ottenere la corresponsione del TFS, che seppure attraverso il mezzo dell'anticipazione bancaria, non perde, per ciò solo, la sua natura di salario differito.
* * *
Nel merito, è opportuno riassumere i fatti di causa.
Con Deliberazione del Direttore Generale degli OO.RR. di n. 344 del 5.7.2017 è stato disposto CP_2
il collocamento a riposo del ricorrente avendo questi richiesto la pensione anticipata ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi.
Tenendo conto della citata normativa, l' ha proceduto alla elaborazione della Certificazione di CP_1
Quantificazione del TFS comunicata al ricorrente in data 31.12.2018 (doc. 1 fasc. ricorrente).
Come dedotto dallo stesso , tuttavia, a tale data, l'applicativo in uso all' non era stato CP_1 CP_1
aggiornato con le disposizioni di cui all'art. 1 l. 232/2016.
In particolare, al comma 196, della citata disposizione è stato previsto che “per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il
pagina 2 di 4 personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma
239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Secondo la citata disposizione (ratione temporis applicabile al ricorrente), l'indennità di fine servizio viene corrisposta agli aventi diritto dopo dodici mesi, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento ovvero, nel caso di specie, decorsi 12 mesi dal raggiungimento per il ricorrente dei 67 anni (ossia in data 02.01.2023).
In applicazione dei predetti principi l' alla scadenza dell'1.12.2019 non ha ottemperato al CP_1 versamento delle somme in favore dell'istituto bancario e ha provveduto ad una rettifica delle date di pagamento, divenute 3.1.2023, 3.1.2024, 3.1.2025 (doc. 3 fasc. ). CP_1
Per tali ragioni, il ricorrente ha richiesto alla la modifica del contratto di cessione del CP_3
credito stipulato in data 04.01.2019 con conseguente aggravio degli oneri a suo carico.
Ebbene, è incontestato che, a seguito dell'elaborazione della Certificazione di Quantificazione comunicata al ricorrente in data 31.12.2018, con le tre scadenze del 1° dicembre 2019, del 1° dicembre
2020 e del 1° dicembre 2021, il ricorrente abbia concluso un contratto di finanziamento con la
[...]
con il riconoscimento degli interessi pari all'1%. CP_3
È altresì pacifico che dette scadenze siano state erroneamente elaborate dall' . CP_1
Ne deriva che vi sia una responsabilità dell' da erronea informazione, poiché, come è CP_1
chiaramente emerso, l'esatta e successiva elaborazione dei termini di pagamento, comunicata alla
Banca in data 16.12.2019, ha comportato una modifica del contratto di cessione del credito stipulato in data 4.1.2019, con un aggravio di interessi, quantificati in ricorso (e non specificatamente contestati dall' ) nell'importo di €.5.928,96. CP_1
Detta somma è il danno patrimoniale che il ricorrente ha patito a causa della condotta dell' . CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell' alla corresponsione del predetto importo a titolo di risarcimento del danno. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
al risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale accertato nell'importo di €.5.928,96, oltre accessori;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, liquidate in €.2.695,00, CP_1
oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge, oltre al rimborso del C.U., con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.1.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2320/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ciuffreda Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2022, – premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell' sino al 30.11.2017 e di aver Controparte_2 ricevuto dall' in data 31.12.2018 il certificato di quantificazione del TFS per l'importo di euro CP_1
144.966,08 con l'indicazione delle rate e dei termini di pagamento – ha riferito di aver ceduto in data
04.01.2019 il proprio credito alla al fine di ottenere l'anticipazione del TFS dietro CP_3 riconoscimento degli interessi dell'1%, autorizzando in pari data l' al versamento diretto in CP_1 favore dell'istituto bancario delle rate alle scadenze prestabilite. Parte ricorrente ha allegato di essere stato informato dall'istituto bancario che, dopo la scadenza della prima rata (1.12.2019), l' ha CP_1
comunicato la rettifica delle date di pagamento posticipandole e di aver pertanto dovuto richiedere la modifica del contratto di cessione accettata dalla banca con aggravio di interessi.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) accerti e dichiari la responsabilità dell' per i fatti sopra esposti, del danno patito dal dott. CP_1 Parte_1
relativamente ai maggiori interessi da questi dovuti in forza del contratto di finanziamento stipulato con Banco BPM S.p.A. in data 04/01/2019 a seguito della rettifica del Certificato di quantificazione
pagina 1 di 4 del T.F.S. B) Per l'effetto condanni l' (P. IVA ), con sede legale in Roma alla via CP_1 P.IVA_1
Ciro Il Grande n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e l' sede provinciale CP_1
di con sede in alla via della Repubblica n. 18, in persona del suo legale rappresentante CP_2 CP_2
pro-tempore, al risarcimento del danno patito e patendo del dott. per le causali Parte_1 indicati in narrativa pari ad € 5.928,96 ovvero per l'importo diverso e minore ritenuto di giustizia in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali”. Vinte le spese di lite.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l' , eccependo in via preliminare l'incompetenza del CP_1
giudice adito versandosi non in fattispecie previdenziale ma di risarcimento ordinario del danno, nel merito, contestando l'avverso dedotto e allegando le ragioni tecniche di sistema che avevano condotto allo slittamento delle date per la corresponsione del TFS, dunque, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisite le note, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
* * *
Deve preliminarmente rilevarsi che nella fattispecie in esame si pone un problema di mera ripartizione interna degli affari nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario.
Nello specifico, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla presunta violazione da parte dell' dell'obbligo assunto di versare in favore della alle CP_1 CP_3
scadenze comunicate, gli importi del TFS ceduti dal ricorrente.
La domanda risarcitoria si ricollega dunque al diritto ad ottenere la corresponsione del TFS, che seppure attraverso il mezzo dell'anticipazione bancaria, non perde, per ciò solo, la sua natura di salario differito.
* * *
Nel merito, è opportuno riassumere i fatti di causa.
Con Deliberazione del Direttore Generale degli OO.RR. di n. 344 del 5.7.2017 è stato disposto CP_2
il collocamento a riposo del ricorrente avendo questi richiesto la pensione anticipata ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi.
Tenendo conto della citata normativa, l' ha proceduto alla elaborazione della Certificazione di CP_1
Quantificazione del TFS comunicata al ricorrente in data 31.12.2018 (doc. 1 fasc. ricorrente).
Come dedotto dallo stesso , tuttavia, a tale data, l'applicativo in uso all' non era stato CP_1 CP_1
aggiornato con le disposizioni di cui all'art. 1 l. 232/2016.
In particolare, al comma 196, della citata disposizione è stato previsto che “per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il
pagina 2 di 4 personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma
239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Secondo la citata disposizione (ratione temporis applicabile al ricorrente), l'indennità di fine servizio viene corrisposta agli aventi diritto dopo dodici mesi, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento ovvero, nel caso di specie, decorsi 12 mesi dal raggiungimento per il ricorrente dei 67 anni (ossia in data 02.01.2023).
In applicazione dei predetti principi l' alla scadenza dell'1.12.2019 non ha ottemperato al CP_1 versamento delle somme in favore dell'istituto bancario e ha provveduto ad una rettifica delle date di pagamento, divenute 3.1.2023, 3.1.2024, 3.1.2025 (doc. 3 fasc. ). CP_1
Per tali ragioni, il ricorrente ha richiesto alla la modifica del contratto di cessione del CP_3
credito stipulato in data 04.01.2019 con conseguente aggravio degli oneri a suo carico.
Ebbene, è incontestato che, a seguito dell'elaborazione della Certificazione di Quantificazione comunicata al ricorrente in data 31.12.2018, con le tre scadenze del 1° dicembre 2019, del 1° dicembre
2020 e del 1° dicembre 2021, il ricorrente abbia concluso un contratto di finanziamento con la
[...]
con il riconoscimento degli interessi pari all'1%. CP_3
È altresì pacifico che dette scadenze siano state erroneamente elaborate dall' . CP_1
Ne deriva che vi sia una responsabilità dell' da erronea informazione, poiché, come è CP_1
chiaramente emerso, l'esatta e successiva elaborazione dei termini di pagamento, comunicata alla
Banca in data 16.12.2019, ha comportato una modifica del contratto di cessione del credito stipulato in data 4.1.2019, con un aggravio di interessi, quantificati in ricorso (e non specificatamente contestati dall' ) nell'importo di €.5.928,96. CP_1
Detta somma è il danno patrimoniale che il ricorrente ha patito a causa della condotta dell' . CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell' alla corresponsione del predetto importo a titolo di risarcimento del danno. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
al risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale accertato nell'importo di €.5.928,96, oltre accessori;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, liquidate in €.2.695,00, CP_1
oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge, oltre al rimborso del C.U., con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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