TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2218/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
Pt_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO CP_1
LUCIANA;
Resistente
OGGETTO: Assegno - pensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. ritualmente notificato l' , premesso che Pt_1 CP_1 aveva proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. inteso ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile , esponeva che, all'esito delle operazioni peritali, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza di detto requisito.
Dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, agiva in questa sede lamentandone l'erroneità, evidenziando l'insussistenza dei requisiti sia sanitari che reddituali per la chiesta prestazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc , la causa veniva decisa.
Il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Vanno rigettate le eccezioni di nullità essendo indicata nel ricorso per ATP la prestazione richiesta, e non essendosi verificata alcuna decadenza.
Nel merito le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, rilevandosi che l'allegazione circa l'erroneità della valutazione operata dal CTU si risolve in una censura del tutto generica che non trae alimento da documentazione medica (diversa ed ulteriore rispetto a quella già prodotta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed esaminata nelle operazioni peritali) ed è, conseguentemente, inidonea a segnalare le incongruenze della valutazione espressa dall'ausiliare.
La relazione della CTU appare infatti ben motivata , dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, e anche quanto alla decorrenza riferita alla documentazione sanitaria in atti .
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11
La relazione del CTU (cfr. fasc. fase ATP) appare dunque corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici, sicché non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi rassegnate.
Ricorrono nella specie le condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento della prestazione richiesta .
La domanda di condanna dei ratei della prestazione è inammissibile esulando dall'oggetto del presente procedimento(Cass 9755 del 2019)
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara dovuto in favore di CP_1
l'assegno di invalidità civile con decorrenza 19.2.2025.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida Pt_1 in euro 1400,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,17.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvana D.Ferrentino