4.I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno ((nonche' le modalita' di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove tecnologie)) sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ((sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendenti)) e le associazioni di categoria interessate, nei termini piu' idonei a consentirne la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE ((, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti)) e le categorie interessate, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. ((60))
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE ((, gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti)) circa l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE ((, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti)) , l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE ((, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entita' di gestione indipendenti)) preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4. ((60))
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE ((, gli altri organismi di gestione collettiva o le entita' di gestione indipendenti)) e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE ((, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entita' di gestione indipendenti)) . ((60))
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno. ((60)) ------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131 , convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 , ha disposto (con l'art. 15, comma 3-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del contrassegno di cui all' articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 . La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti possono comunque apporre il contrassegno su richiesta degli interessati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".