Articolo 2 della Legge 30 luglio 1973, n. 480
Articolo 1
Versione
1 settembre 1973
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 5 dell'accordo stesso.

Entrata in vigore il 1 settembre 1973