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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2024, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4793/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA A. GAVINO 21/3 16014 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MANNU GIORGIA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
VIA GIOVANNI CAMPORA 12/1 16014 CAMPOMORONE ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MANNU GIORGIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMPOMORONE il 05/08/1978 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da accordo redatto nanti all'Ufficiale civile del Comune di Campomorone in data 26 ottobre 2022 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio di detto
Ufficio al nr 38 parte 2 serie c anno 2022, come da annotazione alla produzione nr. 1 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAMPOMORONE il
05/08/1978 dai IGnori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di mantenimento;
3. il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, pertanto, non necessita di Per_1
assegno di mantenimento;
4. nell'immobile ex casa coniugale sita in Campomorone (GE) via Giovanni Campora 12/, già di proprietà della IG.ra , continuerà a risiedere la IG.ra il IG. Parte_4 Pt_2
si impegna a ritirare i propri effetti personali entro sei mesi dalla sentenza di Pt_1
divorzio, ciò che viene lasciato, salvo accordi, risulta abbandonato;
5. i coniugi dichiarano e si danno atto di aver già definito in maniera bonaria ogni altra situazione patrimoniale pendente tra loro, e dichiarano che null'altro avranno a che pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione connessi con il cessato rapporto coniugale;
6. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
7. Spese compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1978,
Numero 19, Parte II, Serie A UFF. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'8.11.2024 Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA A. GAVINO 21/3 16014 GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MANNU GIORGIA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
VIA GIOVANNI CAMPORA 12/1 16014 CAMPOMORONE ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MANNU GIORGIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMPOMORONE il 05/08/1978 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da accordo redatto nanti all'Ufficiale civile del Comune di Campomorone in data 26 ottobre 2022 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio di detto
Ufficio al nr 38 parte 2 serie c anno 2022, come da annotazione alla produzione nr. 1 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAMPOMORONE il
05/08/1978 dai IGnori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di mantenimento;
3. il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, pertanto, non necessita di Per_1
assegno di mantenimento;
4. nell'immobile ex casa coniugale sita in Campomorone (GE) via Giovanni Campora 12/, già di proprietà della IG.ra , continuerà a risiedere la IG.ra il IG. Parte_4 Pt_2
si impegna a ritirare i propri effetti personali entro sei mesi dalla sentenza di Pt_1
divorzio, ciò che viene lasciato, salvo accordi, risulta abbandonato;
5. i coniugi dichiarano e si danno atto di aver già definito in maniera bonaria ogni altra situazione patrimoniale pendente tra loro, e dichiarano che null'altro avranno a che pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione connessi con il cessato rapporto coniugale;
6. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
7. Spese compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1978,
Numero 19, Parte II, Serie A UFF. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'8.11.2024 Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni