Sentenza 7 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/08/2025, n. 7092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7092 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07092/2025REG.PROV.COLL.
N. 01765/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2025, proposto da
Condominio di piazza Euclide n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Elefante, con domicilio digitale di pec come in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale di pec come in atti;
Società Petroli Romana - So.Pe.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Salaria, n. 400;
Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Dogane, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
AZ AH, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Seconda) n. 15040/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Società Petroli Romana - So.Pe.R. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Elefante, De Luca e Rizzo, in sostituzione di Memeo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto prefettizio 6/9/1972, n. 8632 la Società Petroli Romana - So.Pe.R. s.r.l. (d’ora in poi solo OP) è stata autorizzata a installare, su un’area pubblica ubicata nel Comune di Roma, davanti al civico 47 di piazza Euclide, un impianto per la distribuzione di carburanti.
In data 27/11/1997 la OP ha presentato istanza per il rinnovo della concessione amministrativa riguardante l'impianto di distribuzione di carburanti in questione, sulla quale, con nota del 23/03/1998, il Comune ha espresso parere negativo, « trattandosi di impianto la cui area di rifornimento impegna la carreggiata stradale ».
Con provvedimento del 21/1/1999, n. 2917, il Comune ha, quindi, intimato la chiusura del suddetto impianto, in quanto, impegnando l’area di rifornimento la carreggiata stradale, risultavano violate le disposizioni del codice della strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495).
A seguito del negativo esito del contenzioso instaurato dalla OP avverso il citato provvedimento di chiusura dell’impianto (sentenza T.A.R. Lazio – Roma 13/11/2014, n. 11397, passata in giudicato), Roma Capitale ha, prima intimato l’immediata sospensione dell’attività con la rimozione delle relative attrezzature (note QHAM/87188 del 17/12/2014 e QHAM/6074 del 29/1/2015) e successivamente avviato il procedimento di decadenza dei titoli abilitativi a suo tempo rilasciati per l’esercizio dell’attività in questione (nota QHAM/10864 del 19/2/2018).
Nelle more del procedimento la OP ha chiesto di potersi avvalere della facoltà di adeguare l’impianto, concessa dall’art. 1, comma 102, della L. 4/8/2017, n. 124.
Con nota prot. QH/14726 del 6/3/2018, l’amministrazione ha, pertanto, sospeso il procedimento di decadenza, in attesa della definizione dell’iter relativo alla citata istanza di adeguamento.
I lavori di adattamento hanno, poi, ricevuto, in data 25/5/2018, il parere favorevole del Dipartimento Mobilità e Trasporti e ottenuto il nulla osta del Municipio II, prot. 28767 del 25/2/2019, per l’inizio dei lavori, nonché le autorizzazioni della Polizia Locale e del Municipio II di cui, rispettivamente, alle determine prot. VB/32083 del 29/4/2019 e prot. 239 del 26/4/2019.
Successivamente il sig. AZ AH ha ottenuto la licenza 9/7/2019, prot. A26289, per l’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti di che trattasi.
Tutti i sopra elencati atti di assenso ai lavori di adeguamento dell’impianto e all’esercizio del medesimo, sono stati impugnati dal Condominio di piazza Euclide n. 47, davanti al T.A.R. Lazio – Roma, con ricorso seguito da motivi aggiunti.
Unitamente agli atti sopra indicati sono stati, inoltre, gravati: i) l’iscrizione all’anagrafe tenuta dal MISE, con la relativa istanza; ii) l’autorizzazione sanitaria in data 9/7/2005; iii) la CILA del 6/5/2019; iv) la SCIA VVF del 6/8/2019.
Con sentenza 23/7/2024, n. 15040, l’adito Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti.
Avverso la decisione ha proposto appello il Condominio di pazza Euclide n. 47.
Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio Roma Capitale e la OP, la quale ha, anche, proposto appello incidentale.
Con successive memorie le parti private hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 17/7/2025 la causa è passata in decisione.
Accorre partire dall’esame dell’appello principale.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal primo giudice nel ritenere che la OP non fosse automaticamente decaduta dall’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e che, pertanto, la medesima avesse titolo per richiederne l’adeguamento ai sensi dell’art. 1, comma 102, della citata L. n. 124/2017.
E invero, con provvedimento 21/1/1999, n. 2917, adottato ai sensi degli artt. 1, comma 5 e 3, comma 2, del D. Lgs. 11/2/1998, n. 32, l’amministrazione comunale aveva comunicato alla OP che l’impianto era in contrasto con le disposizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione, assegnandole il termine di 30 giorni per la presentazione di un programma di chiusura.
Stante l’inerzia dell’appellata, si sarebbe verificata l’automatica caducazione del titolo abilitativo occorrente per l’esercizio dell’attività in parola, come, del resto, specificato nel detto provvedimento n. 2917 del 1999.
La prospettata conclusione troverebbe, peraltro, conferma nelle successive note con le quali l’amministrazione aveva diffidato la OP a sospendere l’attività e a rimuovere le strutture.
Irrilevante ai fini di causa sarebbe l’autorizzazione di cui alla determina n. 928/2004, atteso che la stessa sarebbe stata rilasciata in pendenza del giudizio promosso dalla OP avverso il citato provvedimento n. 2917/1999 e subordinatamente all’esito dello stesso.
Ugualmente irrilevante sarebbe il procedimento per la decadenza dei titoli abilitativi avviato con nota 19/2/2018 n. 10864, poiché l’eventuale provvedimento finale avrebbe potuto avere un’efficacia meramente ricognitiva di un effetto già verificatosi.
Quanto alle norme di cui agli artt. 12, 23- bis e 27 della L.R. 2/4/2001 n. 8, pure citate dal Tribunale, occorre rilevare che l’appellante non avrebbe mai sostenuto che le stesse potessero costituire il sostrato normativo del provvedimento del 1999, avendo, invece, dedotto che la concessione dell’impianto avrebbe dovuto ritersi decaduta, per le stesse ragioni indicate in tale provvedimento, anche ai sensi dell’art. 23- bis della citata L.R. n. 8/2001, con la conseguenza che, in base all’art. 27 di quest’ultima, la OP non avrebbe potuto presentare domanda di adeguamento dell’impianto.
Per le ragioni sopra esposte, l’appellata non sarebbe stata legittimata a presentare istanza di adeguamento ai sensi dell’art. 1, comma 102, della L. 124/2017.
Risulterebbe altrettanto illegittimo il provvedimento n. 14762 del 2018, recante la sospensione del procedimento di decadenza, stante la sua contraddittorietà con precedenti atti, quali il menzionato provvedimento n. 2917/1999 e le note del 2014/2016 con le quali il comune aveva sospeso l’attività, ordinato la rimozione dell’impianto e comunicato l’avvio del procedimento per reprimere l’occupazione abusiva di suolo pubblico.
La contraddittorietà col provvedimento del 1999 emergerebbe anche dal fatto che la sua legittimità e la conseguente caducazione del titolo autorizzatorio, sarebbe stata confermata dalla sentenza del T.A.R. Lazio -Roma n. 11397/2014 non riformata in appello.
Il procedimento di decadenza non avrebbe potuto che avere natura ricognitiva, per cui Roma Capitale non avrebbe potuto sospenderlo.
In definitiva, quindi, la OP non avrebbe potuto essere considerata in possesso di un valido titolo autorizzatorio.
La doglianza, così sinteticamente riassunta, non merita accoglimento.
E invero, diversamente da quanto l’appellante sostiene, a seguito dell’inutile spirare del termine fissato col citato provvedimento n. 2917 del 1999, non si è verificata alcuna revoca o decadenza automatica dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Nel suddetto provvedimento si legge, infatti, che: “ il mancato rispetto del termine comporta la revoca dell’autorizzazione ”.
La revoca/decadenza dell’autorizzazione non può, dunque, che discendere da un’esplicita determinazione in tal senso, determinazione che, nella specie, non è mai intervenuta.
Il provvedimento n. 2917/1999 è, del resto, in linea con la disciplina dettata dagli artt. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 32/1998, e 23- bis , comma 2, della L.R. n. 8/2001.
Il primo stabilisce, per quanto qui rileva, che: “ I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma (di chiusura o adeguamento) entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree ”.
Il secondo, per quanto d’interesse, dispone che: “ La decadenza ai sensi del comma 1 (che riguarda, tra l’altro, gli impianti “ privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico ”) è dichiarata dall'ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione ”.
Resta, quindi, confermato che le richiamate norme non ricollegano all’inutile decorso del termine assegnato per presentare un programma di adeguamento dell’impianto alle disposizioni di settore, alcun effetto caducatorio automatico, occorrendo, sempre, che revoca o decadenza del titolo abilitativo, discendano da un esplicito provvedimento di natura costitutiva.
Poiché il titolo autorizzatorio dell’odierna appellata non è mai stato, né revocato, né dichiarato decaduto, la medesima era legittimata a presentare, ai sensi dell’art. 1, comma 102, della L. n. 124/2017, il programma di adeguamento dell’impianto.
Col secondo mezzo di gravame si deduce che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che l’art. 1, comma 102, della citata L. n. 124/2017, permetta anche l’adeguamento degli impianti in contrasto, come quello di specie, con le norme del codice della strada, mentre in realtà la suddetta disposizione consentirebbe soltanto di sanare le incompatibilità con norme regionali, come si evincerebbe dal fatto che tale disposizione fa riferimento alle fattispecie di incompatibilità previste dai commi 112 e 113 “ ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ”.
La doglianza è infondata.
E invero, come correttamente affermato dal giudice di prime cure: “ l’art. 1, comma 102, fa rinvio per la precisazione (di) tali fattispecie di incompatibilità (che possono essere oggetto di adeguamento) ai successivi commi 112 e 113. Il comma 112 individua, per quanto qui rileva, gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cioè del codice della strada. Si tratta esattamente della causa di incompatibilità rilevata dalla nota di Roma Capitale del 21 gennaio 1999, rispetto alla quale è, appunto, ope legis consentito l’adeguamento ”.
L’inciso “ ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ”, a cui l’appellante dà rilievo a sostegno della propria tesi, non smentisce affatto le conclusioni a cui il Tribunale è giunto, ma anzi le conferma, atteso che il menzionato art. 1, comma 102, pone a carico dei titolari degli impianti l’onere di “ presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà …attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento … ”.
In ogni caso, giova osservare che la causa di incompatibilità contestata all’appellata, è esattamente quella descritta dall’art. 12, comma 1, lett. b), della L.R. n. 8/2001.
Per cui, anche secondo la prospettiva dell’appellante, la domanda di adeguamento risultava ammissibile.
Col terzo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nell’escludere la violazione dell’art. 14- ter della L.R. n. 8/2001, in ragione del fatto che, contrariamente a quanto dedotto dall’odierna appellante,
la perizia depositata dalla OP fosse una perizia giurata, anziché una perizia semplice.
Il primo giudice, infatti, non si sarebbe accorto che la perizia depositata in giudizio da Roma Capitale, in quanto priva di una pagina non consentirebbe di accertare se il verbale di giuramento si riferisca alla perizia presentata dall’appellata.
Anche quest’ultima, del resto avrebbe riconosciuto di aver depositato una perizia semplice.
La lagnanza è inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in questo grado di giudizio, in violazione del divieto di nova in appello sancito dall’art. 104, comma 1, del c.p.a.
Davanti al T.A.R. era stato, infatti, unicamente dedotto come la OP avesse prodotto unicamente una perizia semplice, invece che una perizia giurata, mentre in questo grado di giudizio viene prospetta la diversa censura concernente l’incompletezza della perizia acquisita agli atti del processo, determinata dalla mancanza di una pagina, che non consentirebbe di verificare se il verbale di giuramento si riferisca ad essa.
In ogni caso, la doglianza è infondata anche nel merito, in quanto l’invocato art. 14- ter si riferisce alle modifiche agli impianti previste dal precedente art. 6, comma 1, fra le quali non rientra quella proposta dall’appellata.
Col quarto motivo si critica la gravata sentenza nella parte in cui ha disatteso la censura con cui era stato dedotto che il progetto di adeguamento presentato dalla OP non fosse idoneo a sanare l’incompatibilità rilevata dall’amministrazione comunale in quanto, risultando le pompe dell’impianto ancora collocate sul marciapiede, non sarebbe stata eliminata l’occupazione di area pedonale.
La reiezione è motivata con riferimento al fatto che la contestazione mossa dall’amministrazione capitolina avrebbe avuto riguardo alla collocazione dell’area di rifornimento nella carreggiata stradale, mentre il marciapiede sarebbe una parte della strada esterna alla carreggiata.
Inoltre, sempre secondo il Tribunale, le nozioni di marciapiede e di area pedonale non sarebbero sovrapponibili.
La tesi affermata dal primo giudice non sarebbe, però, condivisibile, in quanto le “zone pedonali”, nelle quali, ex art. 12 della L.R. n. 8/2001, non potrebbero essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti, ricomprenderebbero anche i marciapiedi, non essedo le stesse coincidenti con le “aree pedonali” di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, del codice della strada.
In ogni caso, l’incompatibilità rilevata dal comune non riguarderebbe soltanto la carreggiata stradale, ma anche il marciapiede.
La lagnanza è infondata.
La nozione di “zona pedonale”, a cui fa riferimento l’art. 12 della L.R. n. 8/2001, nel vietare che all’interno della stessa possano essere localizzati impianti di distribuzione di carburanti, deve ritenersi coincidente, in assenza di elementi ermeneutici di segno contrario, con quella di “area pedonale”, definita dall’art. 3, comma 1, n. 2, del codice della strada.
Pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, in base al detto codice, non è consentita “ alcuna sovrapposizione tra le nozioni di marciapiedi e aree pedonali … (dato che) i primi sono destinati alla sola circolazione dei pedoni, le seconde consentono la circolazione di talune speciali categorie di veicoli ”.
Dal che discende l’insussistenza della dedotta incompatibilità dell’impianto dell’appellata, del resto contestata dall’amministrazione comunale solo con riguardo al fatto che le operazioni di rifornimento impegnassero la carreggiata stradale, all’interno della quale non rientra, in base all’art. 3 comma 1, n. 33, del codice della strada, il marciapiede.
Col quinto motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere inammissibile la doglianza con cui era stato dedotto che il progetto dei lavori proposto dalla OP, avrebbe creato gravi danni all’immagine della piazza Euclide, in quanto « una piazza, quale quella Euclide, prima perfettamente simmetrica, vede ora una disarmonica asimmetria posto che il marciapiede su sui è stato realizzato l’intervento è stato modificato (ingrandendolo) lasciando invece inalterato il marciapiede gemello […]
Tutto pur avendo la possibilità, a pochi metri, di riattivare un distributore
attualmente dimesso che ha sede propria e non insiste su alcun marciapiede pedonale ».
La reiezione è argomentata, richiamando il precedente § 4.8.1 della sentenza, con riguardo alla mancanza di specificità della censura, all’omessa indicazione delle disposizioni violate e all’assenza di specifiche contestazioni circa il fatto, addotto dalla OP, che il diverso impianto a cui l’appellata ha fatto riferimento, sarebbe di proprietà di terzi e chiuso da tempo, “ sicché occorrerebbe acquisire la disponibilità dell’area dall’attuale dominus e presentare ex novo un’istanza di autorizzazione ”.
Orbene, in primo luogo il riferimento al paragrafo 4.8.1 della sentenza non sarebbe conferente, in quanto il medesimo non riguarderebbe il difetto di specificità delle disposizioni violate.
In secondo luogo, non sussisterebbero, né la riscontrata mancanza di specificità, né l’omessa indicazione delle disposizioni violate, dato che l’odierno appellante avrebbe dedotto, nei confronti della decisione dall’amministrazione di assentire il progetto di adeguamento proposto dalla OP, vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto assoluto di motivazione.
Dalla documentazione depositata risulterebbe evidente l’alterazione della simmetria della piazza che provocherebbe, alla stessa, un chiaro danno di immagine.
Risulterebbe, inoltre, penalizzata la viabilità della piazza e la sicurezza stradale, aspetti questi non considerati dall’ente, che, senza adeguata istruttoria, avrebbe dato esclusivo rilievo all’interesse economico e commerciale del privato, ignorando quelli pubblici coinvolti.
La presenza dell’impianto comporterebbe, inoltre, una diretta lesione degli interessi del condominio appellante, posto che il transito dei pedoni, limitato dalla presenza dell’impianto di distribuzione di carburanti, avverrebbe sotto il portico condominiale immediatamente retrostante.
La doglianza è infondata.
E invero, il motivo proposto in primo grado è effettivamente inammissibile, seppur per ragioni differenti da quella addotta dal Tribunale.
In primo luogo occorre rilevare che trattasi di censura la quale, benché, apparentemente, rivolta a denunciare pretesi vizi di eccesso di potere, impinge nel merito della scelta operata dall’amministrazione di autorizzare l’asserita rimodulazione asimmetrica della piazza.
In ogni caso, il condominio appellante non è neanche legittimato a far valere il preteso danno all’immagine derivante alla piazza dai lavori di adeguamento dell’impianto di distribuzione di carburante dell’appellata.
E invero, la lamentata lesione si riferisce a un bene pubblico la cui tutela spetta, in linea generale, all’ente pubblico cui il medesimo appartiene.
Il condomino appellante non vanta un interesse qualificato e differenziato alla salvaguardia dell’aspetto di tale bene, che distinguendolo dal UI de UL , valga ad attribuirgli una posizione soggettiva di interesse legittimo, necessaria per agire in giudizio contro gli atti autoritativi che si su di esso incidono.
La legittimazione a sollevare la contestazione in parola non potrebbe, del resto, fondarsi su un criterio analogo a quello della c.d. TA , in quanto, a tal fine, l’appellante avrebbe dovuto, comunque, dimostrare di ricevere, dalla modifica dell’immagine della piazza, un pregiudizio diretto e attuale, derivante dal collegamento della sua posizione con lo stato dei luoghi, prova che, invece, non ha dato.
Rispetto al danno lamentato, la posizione del condominio istante non è, pertanto, dissimile da quella di qualunque altro soggetto che occasionalmente si trovi a transitare per la piazza.
Le ulteriori lagnanze prospettate, aventi a oggetto la dedotta mancanza di istruttoria in ordine ai riflessi del progetto assentito sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, nonché il vizio derivante dall’esclusiva considerazione dell’interesse privato a scapito di quello pubblico, sono inammissibili, sia perché non rivolte contro la sentenza, sia perché dedotte per la prima volta in appello, con conseguente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 101, comma 1, e 104, comma 1, del c.p.a.
Con il sesto mezzo di gravame si censura la gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna del condominio appellante al pagamento delle spese processuali in favore della OP.
Si sostiene, infatti, che il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare le dette spese, in considerazione dell’assoluta particolarità e novità della vicenda controversa.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non intende discostarsi, la regolazione delle spese processuali implica l’esercizio di un potere discrezionale amplissimo, che non investe profili di legittimità e, quindi, non è censurabile in appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr, in tal senso, Cons Stato, Sez. V, 12/6/ 2024, n. 5265; 15/11/2023, n. 9791; 22/8/2023, n. 7890; 10/9/2018, n. 5283; Sez. III, 10/10/2022, n. 8665; 5/9/2022, n. 7739; Sez. IV, 15/7/2022, n. 6036; 17/1/2022, n. 278; Sez. VI, 20/1/2022, n. 362; 17/7/2020, n. 4617; si vedano, al riguardo, anche i principi affermati da Corte cost., 19/4/2018, n. 77).
Nella fattispecie il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle norme che regolano il regime delle spese processuali, applicando il principio della soccombenza fissato dal combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 91 e 92 c.p.c.
L’appello principale va, in definitiva, respinto.
La reiezione del gravame principale, con la conseguente conferma dei capi di sentenza con cui è stato respinto il ricorso per motivi aggiunti, rende improcedibile quello incidentale, con cui l’appellata si duole del mancato esame dell’eccezione con cui, davanti al T.A.R., era stata dedotta la tardività del suddetto ricorso per motivi aggiunti.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge quello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Maggio | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO