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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
Dott.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 771/2017 R.G. vertente tra
nato il [...] a [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...] c.f. Parte_2
elettivamente domiciliati in Messina nella Via Lenzi C.F._2
n. 5 presso lo studio dell'Avv. Fabio Zanghi dal quale sono rappresentati e difesi per procura in calce all'atto di appello APPELLANTI
e con sede in Messina in persona del suo legale Controparte_1 rappresnentante pro tempore c.f. elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Messina nella Via San Filippo Bianchi n. 48 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Parisi dal quale è rappresentata e difesa per procura per mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
APPELLATA
***
Oggetto: Appello avverso la sentenza non notificata n. 626/2017 (n.
3338/2012 R.G.) del Tribunale di Messina pubblicata il 3.3.2017, avente ad oggetto Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5.06.2023 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
1 Il procuratore della parte appellante riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello ha così concluso:
“L'avv. Fabio Zanghì si riporta a quanto eccepito e dedotto nell'atto di appello, ed in relazione alla eccezione di tardività della proposizione dell'atto di appello sollevata dal procuratore dell'appellata, fa richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 18569 del 22/09/2016 che ha ribadito il seguente principio di diritto: “il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico…..”. Nella fattispecie l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con timbro di deposito da parte del cancelliere reca la data del 06/03/2017 data in cui per l'appunto viene attribuito il numero cronologico di repertorio n. 842/2017 del 06/03/2017 che rappresenta il dies a quo per il decorso del termine lungo di impugnazione. L'avv. Fabio Zanghì insiste per l'accoglimento dell'atto di appello e condanna alle spese della società appellata per entrambi i gradi di giudizio con liquidazione da effettuarsi in distrazione del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Il procuratore della parte appellata riportandosi agli atti di causa ha così precisato le sue conclusioni:
“Con le presenti note di trattazione scritta si precisano le conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta che qui per brevità deve intendersi richiamata e trascritta, insistendo affinché l'On.le Corte adita voglia rigettare con qualunque statuizione l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la società Controparte_1 adiva al Tribunale di Messina allegando che: a) in data 26.04.2005 aveva stipulato un contratto d somministrazione per la fornitura di caffè con il SI.
(e fideiussore la SI.ra ) titolare della ditta Parte_1 Parte_2 denominata “Ritrovo Gabriel” con il quale il SI. VI si obbligava ad acquistare e conseguentemente la società ricorrente a fornire settimanalmente 12 Kg. di caffè “Gran Crema”, b) che il 26.11.2011 il contratto si era automaticamente rinnovato per la stessa durata e che nel caso di vendita e/o affitto di azienda il titolare si era obbligato a trasferirlo alla parte acquirente;
c) che in caso di inadempienza di una delle parti era previsto il pagamento di una penale pari ad euro sei per ogni chilo di caffè non venduto. La società ricorrente si doleva in ricorso che con atto del 27.03.2012 il resistente vendeva l'azienda al SI. ma Parte_3 ometteva di trasferire con la stessa il contratto di somministrazione.
Aggiungeva altresì che il 6.04.2012 il provvedeva alla restituzione Pt_1 all'azienda dei macchinari concessi in comodato d'uso risolvendo così definitivamente l'accordo contrattuale.
2 Poiché quest'ultimo si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali acquistando un quantitativo di caffè inferiore a quello pattuito chiedeva dichiararsi l'avvenuta risoluzione del contratto di somministrazione e la condanna al pagamento di € 27.844,50 pari alla fornitura rimasta invenduta oltre il pagamento delle spese processuali.
Si costituivano in giudizio e i quali Parte_1 Parte_2 contestavano l'inadempimento, disconoscevano la sottoscrizione alla scrittura del 6.4.2012 prodotta da parte ricorrente e in via riconvenzionale chiedevano accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento esclusivo della ricorrente per non aver rispettato l'obbligo di fornitura settimanale e conseguemente chiedevano la condanna della stessa al pagamento della penale pattuita nella misura complessiva di € 25.500,00.
Il Giudice con ordinanza del 13.12.2012 per effetto delle difese dei resistenti modificava il rito sommario in ordinario e disponeva la verificazione della sottoscrizione disconosciuta con quelle di comparazione. All'esito della c.t.u. rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti il deposito di note conclusive dieci giorni prima.
Con sentenza n. 626/2017 pubblicata il 3.03.2017, il Tribunale di Messina così statuiva: “1. Dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti in data 26.04.2005 per inadempimento della convenuta;
2.Condanna parte convenuta e Parte_1
, in solido, a pagare a titolo di penale la somma di € 4,00 per Parte_2 ciascun kilogrammo di caffè non acquistato, per complessivi Kg.4.640,75; 3.
Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, a favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Avverso la sentenza con atto di appello notificato via pec il 9.10.2017 proponevano gravame i convenuti e Parte_1 Parte_2 affidandolo ai motivi di cui infra.
Integrato il contradditorio la parte appellata con comparsa di costituzione depositata il 31.01.2018 chiedeva il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata. Eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché tardivo e in subordine la sua infondatezza nel merito. All'udienza del 4.05.2018 la Corte si riservava per l'esame dell'inammissibilità dell'appello e della chiesta inibitoria e, sciogliendo la riserva, con ordinanza del 25-31.05.2018 ritenendo non sussistenti i presupposti dell'art. 348 bis e ter c.p.c., e riguardo l'inibitoria la rigettava perché genericamente motivata rilevando in ogni caso che trattavasi di condanna al pagamento di somme contenute e sempre ripetibili.
3 Successivamente accolta la dichiarazione di astensione della Dott.ssa
Scolaro Maria Giuseppa la causa veniva rimessa sul ruolo per essere decisa dalla Corte in diversa composizione.
All'udienza del 5.06.2023 celebratasi in modalità cartolare sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte la causa veniva introitata a sentenza con termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE: SULLA TARDIVITÀ DELL'ATTO D'APPELLO
Prima di procedere all'esame dell'atto di impugnazione deve essere verificata nel merito l'eccezione di tardività dell'atto d'appello rilevata dalla società appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
Assume la società che, avendo il Giudice disposto la Controparte_1 discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.03.2017 e la sentenza non era stata notificata per il decorso del termine breve, il termine lungo di sei mesi dalla sua impugnazione era scaduto il 4 ottobre 2017.
L'atto d'appello poiché notificato il 9.10.2017, era tardivo ai sensi dell'art. 327 c.p.c..
L'eccezione è fondata e deve trovare accoglimento.
“Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro, giusto il richiamo disposto dall'art. 447 bis c.p.c., in seguito alla modifica del primo comma dell'art. 429 c.p.c. disposta dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ai giudizi instaurati dopo la entrata in vigore della legge -, la lettura in udienza del "dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", in quanto conforme allo statuto degli elementi di validità della sentenza prescritti dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., equivale a pubblicazione della sentenza, con esonero della comunicazione di Cancelleria, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 281 sexies c.p.c., essendo identica la funzione acceleratoria del processo cui entrambe le norme di legge risultano preordinate in funzione attuativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma
2, Cost., non ostandovi la diposizione dell'art. 430 c.p.c. - secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia - atteso che la stessa deve essere coordinata con la diposizione della seconda parte del primo comma dell'art. 429 c.p.c. - introdotta dal DL n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008 - che
4 mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversie di particolare complessità per le quali il giudice, letto il dispositivo in udienza, disponga il differimento del deposito della motivazione al termine stabilito, operando l'art. 430 c.p.c. in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa la indicazione del termine di differimento. Consegue che il "dies a quo" di decorrenza del termine cd. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c. con riferimento alla pubblicazione della sentenza, deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con conseguente conoscenza legale del provvedimento, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., per le parti presenti o che avrebbero dovuto comparire alla udienza.”( Cassazione civile sez. III - 07/06/2018, n. 14724) .
“Il Codice di procedura civile prevede la possibilità per il giudice di portare a sentenza, alcune cause, al termine dell'udienza di discussione orale con la lettura in presenza delle parti della decisione e delle motivazioni di fatto e diritto. Infatti, ai sensi dell'art. 281 sexies, la sottoscrizione da parte del giudice del verbale contenente la sentenza equivale alla pubblicazione della stessa, che viene, immediatamente, depositata in cancelleria … l'art. 281 sexies cod. proc. civ. pone una deroga al regime ordinario della pubblicazione della sentenza. Infatti, ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ. la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, e, invece, l'art. 281 sexies, comma secondo, cod. proc. civ. anticipa detto momento, prevedendo che la sentenza, dopo che ne siano stati letti dispositivo e motivazione, si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene” (Cass. Civ. Sez. VI
Ordinanza n. 30875/2018 del 5-29.11.2018)
E ancora.
“In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art.
327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430
c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere.” (Cassazione civile sez. VI - Ordinanza
3394 del 11/02/2021 - Rv. 660637 - 01) in Giustizia Civile Massimario 2021).
5 La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 18569 del
22.09.2016 indicata da parte appellante non coglie nel segno perché riguardante una diversa questione di diritto ove la Suprema Corte aveva preso posizione riguardo esclusivamente al conflitto delle date diverse apposte dal cancelliere riguardo il deposito e la pubblicazione della sentenza in relazione al suo regime ordinario regolato dall'art. 133 c.p.c..
Nella fattispecie, invece, la decorrenza del termine lungo della sentenza letta in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è stato oggetto di esame dalla Corte nella sopra indicata sentenza in quanto la fattispecie in esame ha riguardo all'emissione della sentenza con la lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione lette in udienza, con le quali il Giudice ha posto a conoscenza le parti dell'esito della causa.
Il termine peraltro, decorre anche ove – a differenza della vicenda in esame - non fossero state esposte le ragioni e le motivazioni in diritto, in quanto concluso l'iter decisionale da parte del Magistrato, come riportato dalla giurisprudenza di legittimità cui infra.
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile e le ragioni di merito restano assorbite.
Per effetto della soccombenza della parte appellante deve disporsi a suo carico la condanna alle spese processuali del grado che sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M . n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro
26.000,00) nella misura pressoché minima tenuto conto della non complessità delle questioni esaminate e quindi liquidate in euro 3.500,00 oltre rimb. forfettario, i.v.a. e c.p.a (studio: € 650,00, introduttiva: € 600,00; trattazione: € 1.100,00; decisionale: € 1.150,00). A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n.
13055/2018).
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P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da e con Parte_1 Parte_2 atto di citazione in appello notificato il 9.10.2017, nei confronti di
[...]
avverso la sentenza N. 626/2017 R. Sent. emessa dal CP_1
Tribunale di Messina il 3.03.2017 nel giudizio iscritto al n. 3338/2012 R.G. così statuisce:
1. Dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna e , in via tra loro solidale, Parte_1 Parte_2 in favore di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali liquidate come in parte motiva in € 3.500,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali in misura del 15%.
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella Camera di consiglio, il 26.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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