Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 143 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Calogero Valerio Parte_1
Scimemi);
ATTRICE
e
(avv. Antonino Savalli); Controparte_1
CONVENUTA
Nonché in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Controparte_2
Aurelio Anselmo);
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio premesso che Parte_1 Controparte_1
era consulente del lavoro della società, in ragione del contratto di affidamento di incarico professionale del 31 marzo 2020, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di
€ 210.078,95 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che per errore professionale di un dipendente dello non veniva effettuato il riproporzionamento per l'anno 2020 dei ratei di 13ma CP_3
e 14ma mensilità dei dipendenti in Fis Assegno Ordinario in modalità parziale, determinando così, ai danni della una indebita maggiorazione del costo, sia retributivo sia contributivo, Parte_1
delle mensilità aggiuntive relative ai dipendenti posti in Fis Assegno Ordinario con riduzione parziale dell'orario lavorativo.
1
complessivi € 210.078,95, pari alle somme non dovute corrisposte ai propri dipendenti e agli enti assistenziali e previdenziali, di cui € 157.659,45 per la 13ma mensilità ed € 52.419,50 per la 14ma mensilità.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto in via preliminare di chiamare in Controparte_1
causa la propria compagnia assicurativa nel merito, non ha contestato Controparte_2
l'avversa ricostruzione dei fatti ma ha chiesto il rigetto della domanda eccependo che nessun danno economico era stato subito dalla società attrice, atteso che le somme erogate indebitamente ai lavoratori, per complessivi € 162.335,95, potevano essere recuperate dal datore di lavoro con le prime busta paga utili, mentre la somma versata agli enti previdenziali ed assistenziali, pari a complessivi €
47.743,00, era certamente rimborsabile o, comunque, poteva costituire un credito della società nei confronti dell' In subordine, ha chiesto dichiarare che il terzo chiamato in causa CP_4 [...]
è tenuto a manlevare esso convenuto da ogni pretesa attorea e condannare lo Controparte_2
stesso a pagare parte attrice.
costituitasi, ha eccepito la non operatività della polizza Controparte_2
assicurativa in riferimento al sinistro de quo, in quanto l'evento dannoso era da addebitare al dipendente di una società terza di cui sarebbe socio il soggetto assicurato, mentre la polizza copre la singola attività del professionista. Ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo che, ex art. 1227, comma 2, c.c., la avvedutasi dell'errore e delle irregolarità commesse, avrebbe Parte_1 potuto agire per il recupero dell'indebito retributivo nei confronti dei singoli dipendenti che ne hanno beneficiato, limitando se non azzerando il presunto danno patito.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 24/02/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
In punto di fatto, dalla documentazione in atti emerge che, con contratto in data 31/03/2020, la società attrice ha conferito a l'incarico professionale di consulente del Controparte_1
lavoro.
È pacifico tra le parti che, per un errore professionale di un dipendente dello studio CP_1
non è stata operata la riduzione per l'anno 2020 dei ratei di 13ma e 14ma mensilità dei dipendenti in
Fis Assegno Ordinario in modalità parziale, con la conseguenza che la ha versato Parte_1
ai propri dipendenti e agli enti assistenziali e previdenziali somme non dovute per complessivi €
210.078,95.
Con missiva del 15 luglio 2021 il ha ammesso espressamente la responsabilità per CP_1
quanto accaduto (v. doc. 4 produzione di parte attrice).
2 Il convenuto e la terza chiamata hanno eccepito l'insussistenza di alcun danno risarcibile, atteso che la società attrice, avvedutasi dell'errore, avrebbe potuto recuperare l'indebito nei confronti dei singoli dipendenti e dell'ente previdenziale, limitando se non azzerando il presunto danno patito.
In punto di diritto, giova ricordare che, ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227, secondo comma, c.c. pone la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza ed impone perciò al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento.
Nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, tuttavia, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. Cass. n.
20146/2018).
La giurisprudenza ha, invero, precisato che si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, posto che il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un'agevole attività personale o mediante un sacrificio economico relativamente lieve (Cass. n.
11498/2006; Cass. n. 15231/2007; Cass. n. 7771/2011; Cass. n. 20146/2018).
In particolare, è stato affermato che il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227
c.c. non implica l'obbligo di iniziare un'azione giudiziaria o un'azione esecutiva, in quanto il creditore non è tenuto a un'attività gravosa o implicante rischi o spese, né a provvedere ad esecuzione forzata, anche se ciò rientra nelle sue facoltà (ex plurimis, Cass. n. 7618/1997; Cass. n. 19139/2005; Cass. n.
14853/2007; Cass. n. 24522/2018; Cass. n. 3797/2019).
La Suprema Corte ha affermato che “L'art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l'irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell'ente pubblico, dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento)”
(Cass., Ordinanza n. 22352/2021).
3 Nel caso in esame, premesso che sono certamente ripetibili le somme erogate ai lavoratori ai sensi dell'art. 2033 c.c.., qualora l'erogazione sia avvenuta "sine titulo", nondimeno, in applicazione degli enunciati principi, non può essere attribuito alcun rilievo, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, alla possibilità della società attrice di ripetere le somme indebitamente corrisposte agendo giudizialmente ed esecutivamente nei confronti dei propri dipendenti.
Tuttavia, deve ritenersi che rientri tra le regole di comune prudenza di un soggetto che gestisce numerosi rapporti di lavoro, relazionandosi anche con gli enti previdenziali e assistenziali, attivare i possibili rimedi stragiudiziali per recuperare gli indebiti erogati.
La richiesta di restituzione ai lavoratori, che poteva essere anche stragiudiziale, certamente non può essere di per sé considerata attività abnorme esorbitante l'ordinaria diligenza, in quanto non avrebbe comportato alcun rischio o apprezzabile sacrificio e, con elevata probabilità, avrebbe consentito al datore di lavoro di limitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'errore professionale commesso dal convenuto, considerato anche che gli importi erogati a ciascun lavoratore non erano elevati.
Quanto alla recuperabilità, nei confronti dell' dei correlati maggiori oneri contributivi CP_4
sostenuti da parte del datore di lavoro, il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha evidenziato che si tratta di fattispecie espressamente prevista da parte dell' per la quale è stata Controparte_5
emanata una apposita disciplina con uno specifico iter procedurale dettagliato nel Msg n. 4973 del
06/12/2016. L' previdenziale ha, infatti, espressamente previsto la possibilità di recuperare i CP_5 contributi versati ma non dovuti conseguenti alla rielaborazione delle corrette minori competenze stipendiali rettificative di importi originariamente esposti, in misura maggiore, nell'elaborazione dei cedolini paga.
Nel caso in esame, la società attrice non ha attuato neppure tali minime attività volte al recupero stragiudiziale delle somme, che avrebbero con elevata probabilità ridotto il danno risarcibile.
Pertanto, la misura del risarcimento del danno dovuto deve essere ridotta ex art. 1227 comma 2
c.c., di una percentuale che appare congruo determinare in misura pari al 40%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda, il danno ascrivibile a
[...]
va determinato in € 126.047,37. Controparte_1
L'importo suddetto, trattandosi di obbligazione di valore, va maggiorato degli interessi legali da calcolare sulle somme anno per anno rivalutate secondo gli indici ISTAT, a far data dall'evento lesivo e fino alla presente pronuncia. Da questa, poi, per l'effetto della conversione del debito di valore in debito di valuta, decorrono ulteriori interessi legali fino al soddisfo.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 160.969,78, oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo.
[...]
4 Deve, infine, essere accolta la domanda di manleva avanzata da nei Controparte_1
confronti della compagnia assicurativa CP_2 Controparte_2
È, infatti, infondata l'eccezione spiegata dalla compagnia assicurativa di inoperatività della garanzia assicurativa, per essere l'evento dannoso addebitabile al dipendente del soggetto assicurato, mentre la polizza copre la singola attività del professionista.
Invero, dalle condizioni generali di contratto disciplinanti il rapporto emerge che la polizza assicurativa copriva anche il rischio del fatto doloso o colpo commesso dai prestatori di lavoro, praticanti, collaboratori, consulenti o professionisti di cui l'assicurato si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali (v. lett. m., condizioni di polizza).
Conseguentemente, deve essere condannata a tenere indenne Controparte_2
di ogni somma che, in virtù di questa sentenza, dovrà corrispondere a Controparte_1 [...]
e al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c.. Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: condanna e in solido, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore di della somma di € 160.969,78, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
decisione al soddisfo;
condanna a tenere indenne delle Controparte_2 Controparte_1 somme che dovrà corrispondere a in forza della presente sentenza;
Parte_1 condanna e in solido, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2
delle spese del giudizio in favore di che si liquidano in € 14.103,00 per compensi Parte_1
e € 786,00 per spese, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Palermo, 26 maggio 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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