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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza dell'08.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 5824/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
2848/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(c.f. , nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' avv. De Filippo Lucia ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del procedimento a.t.p. Per_1 nr. 2848/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente diritto alla prestazione richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza dei requisiti CP_ sanitari con decorrenza dalla data della visita di revisione del 25.01.2022, con condanna dell' a
Pag. 1 di 5 corrispondere le relative provvidenze economiche, nonché i ratei. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente CP_
Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 08.09.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 05.10.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 19.10.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso di specie, la parte ha specificamente contestato l'elaborato peritale per cui il ricorso non può ritenersi inammissibile.
Venendo nel merito, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione dell'indennità di accompagnamento, ma al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie
Pag. 2 di 5 patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetto la parte ricorrente.
In particolare, l'opponente ha contestato esclusivamente la valutazione del consulente del Tribunale con riguardo alla neoplasia, che risulterebbe essere gravata dall'obesità con conseguente limitazione a svolgere le comuni attività di vita quotidiana.
Al riguardo, la parte si riporta al certificato dell'A.O.U. Federico II di Napoli del 09.06.2023, a firma del dott. in cui si legge: “…con indicazione del valore del 60% di cui alla scala anche e Persona_2 Per_3 soprattutto in ragione della persistenza del linfedema dell'arto inferiore destro, il quale provoca difficoltà a muovere l'arto colpito (inferiore sx)…”. (doc. in atti).
A titolo di premessa, deve osservarsi che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico).
Nel caso di specie, il consulente del Tribunale, dopo un attento esame obiettivo, pur riconoscendo la ricorrente invalida al 100% in quanto affetta da “Esiti di pregressa escissione di lesione alla gamba sx (2017) per
Melanoma Nodulare Stadio III B in terapia biologica per lesione secondaria cutanea in follow – up clinico / strumentale;
Diabete Mellito Tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali ed Ipertensione Arteriosa in trattamento farmacologico”, non ha ritenuto il quadro patologico sufficiente ad integrare i requisiti necessari per la prestazione sanitaria richiesta.
Dall'esame obiettivo il ctu non ha riscontrato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né l'impossibilità di svolgere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana.
Lo stesso, difatti, quanto all'apparato osteo-arto muscolare ha accertato: “scoliosi dorso - lombare. Digito- pressione dolente alle apofisi spinose del tratto cervicale e lombare. I movimenti articolari di flesso-estensione, rotazione ed inclinazione del rachide in toto sono riferiti dolenti e limitati ai gradi estremi. Esiti cicatriziali di pregressa escissione lesione cutanea gamba sinistra. Manovra del Lasegue negativa bilateralmente. La deambulazione risulta autonoma senza ausilio
e/o appoggio. Passaggi posturali e stazione eretta risultano eseguibili” (cfr. perizia in atti).
Nessun rilievo significativo neanche per quanto concerne l'apparato neurologico. Invero, il consulente del Tribunale ha evidenziato che: “Soggetto vigile, orientato nei canoni temporo-spaziali. Scarsa collaborazione al colloquio. Assenza di deficit cognitivi e/o disturbi comportamentali. Curata sufficientemente nell'aspetto
e nell'igiene personale. Tono dell'umore tendenzialmente depresso, anche per il proprio stato di salute” (cfr. perizia in atti).
Anche, in questo caso, dall'esame obiettivo il ctu non ha accertato una minorazione fisica, psichica,
Pag. 3 di 5 di relazione o di integrazione tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione.
Le conclusioni a cui è giunto il dott. , sono state ribadite dallo stesso anche in sede di Per_1 osservazioni alle bozze. Il consulente, in tale occasione, anche con riferimento al certificato posto alla base dell'opposizione del 09.06.2023, ha avuto modo di replicare quanto segue: “Sebbene la periziata sia, indubbiamente, affetta da una severa patologia neoplastica: “Esiti di pregressa escissione di lesione alla gamba sx (2017) per Melanoma Nodulare III B” allo stato: sono trascorsi ben 6(sei) anni dall'intervento di asportazione del Melanoma alla gamba sx;
il follow-up clinico oncologico (ultima Rivalutazione del 03/04/2023) confrontato con l'esame precedente
(15/12/2022) evidenzia “sostanziale stabilità di malattia” senza riscontro alcuno documentale e/o obiettivo di peggioramento del quadro clinico;
il trattamento con terapia biologica (DEBRAFENIB + TRAMETINIB) è tuttora in atto e, allo stato, senza alcun riscontro documentale e/o obiettivo di severi effetti collaterali;
peraltro l'esame obiettivo rilevava: - Condizioni generali discrete - sensorio integro con buone funzioni cognitive-mnesiche - La deambulazione risulta autonoma senza ausili e/o appoggio. - Stazione eretta e passaggi posturali eseguibili in autonomia - sfinteri controllati e asintomatica per angore e/o dispnea sotto sforzo” (Cfr. perizia in atti).
Quanto ai nuovi certificati depositati in data 06.03.2025, si evidenzia che la parte ricorrente si è limitata ad un mero deposito senza alcuna deduzione sul motivo per cui tali certificati andrebbero ad aggravare il quadro patologico presente. Ad ogni modo, dal certificato del 03.03.2025, non si rileva alcun aggravamento delle patologie sofferte, consistendo in una mera ripetizione delle diagnosi già precedentemente valutate, oltre ad eseguire la terapia già in atto. In tale certificato, infatti si legge: “visita cardiologica nei limiti”.
Infine, i certificati del 19.11.2024 e del 03.03.2025 hanno una funzione per lo più descrittiva e ricognitiva del quadro patologico. Infatti, essi non evidenziano una recidiva della patologia.
Pertanto, vanno ritenute prevalenti e decisive le considerazioni del ctu che ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizioni e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarata soggetto Parte_1 non avente diritto all'indennità di accompagnamento.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza medico-legale, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Pag. 4 di 5 1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente il Parte_1 requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 08.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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