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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1583/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 30/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DIMITRIO ROBERTO Parte_1
Appellante contro
(già ), Controparte_1 CP_2
DIA ri Avv.ti DE ROSA DONATO, DELL'AVERSANA GIUSEPPE, INTORCIA GIOVANNA, CECCARELLI SANDRA e CP_3
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro,
n. 578 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri ha respinto il ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
625/ROS/2022 notificata il 12.4.2022 dall' Controparte_4
[...]
1.1 Il Tribunale, dopo aver respinto il motivo di opposizione relativo alla
(asserita) mancata corrispondenza tra le contestazioni mosse al momento della redazione del verbale unico di accertamento e le violazioni per le quali era stata successivamente emessa l'ingiunzione di pagamento, ha valutato l'infondatezza della prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/81 eccepita dalla ricorrente (per essere stato il verbale di accertamento notificato il 23.1.2017 e l'ordinanza ingiunzione il 12.4.2022), in applicazione del comma
6 bis del D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020; ha evidenziato, in particolare, il primo giudice che ai sensi di tale previsione legislativa “ Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la conseguenza che il suddetto termine di prescrizione – che era iniziato a decorrere ex novo dalla notifica del verbale di accertamento ispettivo (23.1.2017) - era stato prolungato di 98 giorni e sarebbe spirato, per effetto di tale norma eccezionale, il 1.5.2022, laddove l'ordinanza ingiunzione era stata notificata in data
12.4.2022, prima del decorso dello stesso.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello affidato ad un Parte_1 unico motivo di censura con il quale ha lamentato l'errata applicazione da parte del giudice di prime cure del D.L. n.18 del 2020, art. 103, nella parte in cui lo ha ritenuto applicabile al caso di specie, tenuto conto che tale articolo, al comma 1, ha disposto l'esclusione dal computo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali relativi ai procedimenti amministrativi su istanza di parte e di ufficio del periodo compreso dal
2 23.2.2020 al 15.4.2020 (ultimo termine poi prorogato al 15.5.2020 dal D.L. n.
23/2020 convertito nella L. n. 40/2020), laddove l'atto impugnato, avendo natura sostanziale, è soggetto unicamente al termine prescrizionale di cinque anni, non dovendo essere adottato entro un termine decadenziale.
3. Si è costituito l' (già Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
4. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
******
5. L'appello non merita accoglimento.
6. Il motivo di gravame fa leva, invero, al fine di censurare il capo della sentenza di primo grado che si conclude con il rigetto della sollevata eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/81, sull'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020 (sull'assunto dell'inapplicabilità di tale disposizione agli atti di natura sostanziale quale l'ordinanza ingiunzione, non soggetta a termini di decadenza), laddove il giudice di primo grado ha correttamente motivato in ordine alla applicabilità al caso di specie della sospensione del termine prescrizionale previsto da tale normativa sulla base di quanto disposto dal comma 6 bis del medesimo articolo, relativo proprio ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, quale quello oggetto di causa.
7. La doglianza, quindi, non si confronta in alcun modo con le argomentazioni sviluppate dal primo giudice ai fini del rigetto della eccepita prescrizione, mentre del tutto inconferente è il richiamo svolto dall'appellante alla giurisprudenza di legittimità in punto di inapplicabilità al procedimento sanzionatorio dei principi della L. n. 241 del 1990 o alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 151 del 2021, che ha solo messo in risalto la lacuna legislativa esistente in seno alla legge n. 689/81, ove questa non ha previsto un limite temporale per la conclusione del procedimento per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione - diverso dal termine prescrizionale di cui all'art. 28
3 della medesima legge - e la necessità di un tempestivo intervento legislativo.
8. Né può ritenersi, per come sostenuto dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate il 29.9.2025, che la sospensione del termine prescrizionale di cui al comma 6 bis dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 non sia applicabile al caso in esame (opposizione ad ordinanza ingiunzione del 7.4.2022) perché prevista per i provvedimenti ingiuntivi già emessi alla data di pubblicazione della predetta normativa, tenuto conto che già il verbale unico di accertamento e notificazione d'illecito amministrativo del 12.1.2017 diffidava il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze ivi rilevate ed al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione in misura ridotta, entro i termini ivi indicati.
9. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.
10. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
11. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 30/09/2025
La consigliera est.
4 Dott.ssa Maria Vittoria Valente
La Presidente
Dott.ssa Maria Pia Di Stefano
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