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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14490/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 19.3.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAROFALO LORENZO,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Per parte ricorrente: dichiarare “l'estinzione della presente causa pendente dinanzi a codesto Tribunale per cessata materia del contendere”.
Per parte convenuta: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
FATTO E DIRITTO visto il ricorso ai sensi dell'art 19ter dlgs 150/2011 ed ex art. 281undecies cpc con cui è stato impugnato il provvedimento di rigetto del Questore di Firenze sulla richiesta di permesso di soggiorno della parte ricorrente, rilevato che la parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
che il Pubblico Ministero è intervenuto;
che con nota del 18.3.2025 la parte ricorrente ha dato conto che “Che, nelle more della procedura, il ricorrente ha conseguito il permesso di soggiorno per protezione speciale;
per Pt_2
l'effetto chiede: • l'estinzione della presente causa pendente dinanzi a codesto Tribunale per cessata materia del contendere”; preso atto dell'ottenimento del permesso di soggiorno in questione, per cui il ricorrente ha perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, e, quindi, è venuta meno la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo e perciò non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007); visto che la domanda del ricorrente è stata riconosciuta fondata in altro procedimento amministrativo , sussistono motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di Consiglio del 19.3.2025, su relazione della dott.ssa Condò.
pagina 2 di 3 Il Presidente
dott. Giuseppina Guttadauro
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 19.3.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAROFALO LORENZO,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Per parte ricorrente: dichiarare “l'estinzione della presente causa pendente dinanzi a codesto Tribunale per cessata materia del contendere”.
Per parte convenuta: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
FATTO E DIRITTO visto il ricorso ai sensi dell'art 19ter dlgs 150/2011 ed ex art. 281undecies cpc con cui è stato impugnato il provvedimento di rigetto del Questore di Firenze sulla richiesta di permesso di soggiorno della parte ricorrente, rilevato che la parte convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
che il Pubblico Ministero è intervenuto;
che con nota del 18.3.2025 la parte ricorrente ha dato conto che “Che, nelle more della procedura, il ricorrente ha conseguito il permesso di soggiorno per protezione speciale;
per Pt_2
l'effetto chiede: • l'estinzione della presente causa pendente dinanzi a codesto Tribunale per cessata materia del contendere”; preso atto dell'ottenimento del permesso di soggiorno in questione, per cui il ricorrente ha perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, e, quindi, è venuta meno la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo e perciò non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007); visto che la domanda del ricorrente è stata riconosciuta fondata in altro procedimento amministrativo , sussistono motivi per la compensazione delle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di Consiglio del 19.3.2025, su relazione della dott.ssa Condò.
pagina 2 di 3 Il Presidente
dott. Giuseppina Guttadauro
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