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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2895 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1 giorno 21 novembre 1938, residente a [...], elettivamente domiciliato a Notaresco, in via Giardino, n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Daniele Furia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice (nella fase di merito) -
e
(C.F.: )1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ), presso i cui uffici, siti P.IVA_2 in via Buccio da Ranallo snc (complesso monumentale San Domenico), è ope legis domiciliata
- parte convenuta (nella fase di merito) -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre
2024.
SVLOGILMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato in data 15 marzo 2017 avanti all'intestato Tribunale contenente contestuale richiesta di sospensione inaudita
1 altera parte, ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 emesso per l'importo di € 298.188,82, notificato da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., oggi (d'ora in poi, per comodità, anche solo Controparte_1
l'“ ) al medesimo – in qualità di debitore principale – nonché a terzi CP_1
(in specie, a Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Controparte_2
Popolare di Bari e Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano).
Nel ricorso, in sintesi, il sig. ha censurato l'omessa Pt_1 notificazione della cartella di pagamento nei suoi confronti quale persona fisica distinta dalla società, contestando la sussistenza di una propria responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2497, comma II c.c..
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' ha dedotto la CP_1 infondatezza dell'opposizione avversaria, evidenziando l'insussistenza dei presupposti della richiesta sospensione del pignoramento presso terzi.
Con provvedimento emesso in data 6 giugno 2017 e depositato in data
8 giugno 2017, il Giudice dell'Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 25 maggio 2017, ha emesso ordinanza, con cui ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, e ha fissato il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Quindi, con atto di citazione tempestivamente notificato, il sig. Pt_1 ha instaurato il presente giudizio di merito, convenendo in giudizio l' rassegnando le seguenti “conclusioni: Nel merito, ogni contraria CP_1 istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare, stante l'assoluta irregolarità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, per mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento e mancata notifica di un'autonomo avviso di accertamento nei confronti del ricorrente, che il Sig. nulla deve Parte_1 al e di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
Teramo in forza dell'avviso di accertamento TA9030603189/2013 in quanto non riguardante la propria persona ed emesso in spregio a qualsivoglia iter procedurale;
per l'effetto, DICHIARARE L'INEFFICACIA del pignoramento presso terzi n°
10884201700000086/0011 promosso da condannare le Controparte_3 convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze del giudizio
2 cautelare e di merito sostenute dal ricorrente, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si è ritualmente costituita nel presente giudizio di merito l'
[...]
, rappresentando che, nelle more della precedente Controparte_1 fase sommaria del giudizio di opposizione, è intervenuta la chiusura del pignoramento esattoriale opposto, determinata dal tenore negativo delle dichiarazioni rese da tre dei quattro istituti finanziari presso cui il pignoramento è stato eseguito e dal soddisfacimento soltanto parziale e per un importo esiguo del pignoramento presso il quarto istituto finanziario esecutato, tant'è vero che il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato, con ordinanza del 6 giugno 2017, il non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, atteso il venir meno della stessa.
Dunque, l' sottolineando come la connessione strettamente CP_1 funzionale fra il giudizio di opposizione ed il processo esecutivo, essendo stato quest'ultimo chiuso e non essendo in atto alcun altro procedimento esecutivo esattoriale, ha eccepito in via preliminare “• carenza di interesse ad agire (n.d.r. in capo al sig. : il pignoramento presso terzi opposto Pt_1 risulterebbe chiuso, a seguito della dichiarazione negativa pervenuta da parte del terzo pignorato, con conseguente cessazione della materia del contendere, • difetto di giurisdizione: in favore della Commissione Tributaria, relativamente all'avviso di accertamento sotteso al pignoramento opposto, perché attinente a pretese di natura tributaria, • inammissibilità della domanda: ai sensi dell'art. 57 del dpr 602/73, che vieta le opposizioni alla esecuzione ed agli atti esecutivi, • inammissibilità : ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 546/92 per tardività “ e, nel merito, ha contestato le avverse pretese, siccome infondate.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, dopo diversi rinvii previsti per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 dicembre 2024 – così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 – verificata la regolare comunicazione del provvedimento del 19 luglio 2024 ai procuratori di entrambe le parti costituite con il quale è stata disposta celebrazione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e lette le note di trattazione scritta, con le quali il sig. ha chiesto dichiararsi la Pt_1 cessazione della materia del contendere, aderendo alla richiesta avversaria
3 avanzata sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito ha recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; cfr. ex multis anche Cass. sentenza n. 11458/2018; Cass. sentenza n. 120002 del 2014; Cass. SS.UU. sentenza n. 9936 del 2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, cfr. Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Alteris verbis, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Svolta questa premessa, ritiene il Tribunale, alla luce della concorde richiesta delle parti di estinzione dell'odierno giudizio, manifestata dall' sin dalla comparsa di costituzione e risposta e dal sig. CP_1 Pt_1 nelle note scritte depositate in data 9 dicembre 2024, in occasione della udienza di precisazione delle conclusioni del 10 dicembre 2024, in cui ha infatti precisato “le conclusioni aderendo alla richiesta della convenuta di dichiarazione di estinzione del presente giudizio, essendo venuto meno l'opposto
4 pignoramento. Il presente giudizio di opposizione, infatti, è strettamente funzionale al processo esecutivo ormai chiuso e non vi è in atto alcun altro procedimento esecutivo esattoriale.”, che è venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito, dovendosi per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere, rammentando - in ogni caso - che “è dovere del giudice rilevare detta carenza anche
d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ordinanza, (ud. 27-06-2019) 22-04-2020, n. 8034).
Del resto, se lo scopo dell'opposizione in parola è una pronuncia sulla regolarità formale di un procedimento esecutivo, ontologicamente destinata soltanto ad incidere sul corso di esso, alcun senso potrebbe avere l'emanazione di un provvedimento siffatto quando gli atti esecutivi abbiano, per altra causa, perduto efficacia (cfr. Cass. civ., 26 marzo 2003 n. 4492).
È del resto in atti l'ordinanza emessa in data 6 giugno 2017 e depositata in data 8 giugno 2017, con la quale il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva R.G. 438/2017, ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, in ragione della “chiusura del pignoramento esattoriale opposto, atteso il tenore negativo della dichiarazione resa dal terzo”.
È inoltre non contestata fra le parti, ed anzi espressamente ammessa, la circostanza secondo cui non è in atto alcun altro procedimento esecutivo esattoriale;
dunque, dal momento che il giudizio di opposizione è strettamente funzionale al processo esecutivo - ormai chiuso -, non può che pervenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, del resto richiesta dalla odierna convenuta sin dalla costituzione in giudizio e cui parte attrice ha aderito con le note da ultimo depositate in data 9 dicembre
2024.
Quanto alle spese, da liquidarsi in base al canone della soccombenza virtuale, ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere integralmente compensate fra le parti, in ragione dell'avvenuta adesione, da parte dell'odierna parte attrice, alla richiesta della declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata sin dall'anno 2017 nella comparsa di costituzione dall' la quale, tuttavia, dal canto suo, a seguito della CP_1 memoria di costituzione, ha omesso, quantunque abbia debitamente ricevuto
5 tutte le comunicazioni dei provvedimenti afferenti all'odierno giudizio, di depositare ulteriori scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al R.G. n. 2895/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al sig. Pt_1
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 4 marzo 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2895 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1 giorno 21 novembre 1938, residente a [...], elettivamente domiciliato a Notaresco, in via Giardino, n. 21, presso e nello studio dell'Avv. Daniele Furia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice (nella fase di merito) -
e
(C.F.: )1, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ), presso i cui uffici, siti P.IVA_2 in via Buccio da Ranallo snc (complesso monumentale San Domenico), è ope legis domiciliata
- parte convenuta (nella fase di merito) -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre
2024.
SVLOGILMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato in data 15 marzo 2017 avanti all'intestato Tribunale contenente contestuale richiesta di sospensione inaudita
1 altera parte, ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 emesso per l'importo di € 298.188,82, notificato da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., oggi (d'ora in poi, per comodità, anche solo Controparte_1
l'“ ) al medesimo – in qualità di debitore principale – nonché a terzi CP_1
(in specie, a Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Controparte_2
Popolare di Bari e Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano).
Nel ricorso, in sintesi, il sig. ha censurato l'omessa Pt_1 notificazione della cartella di pagamento nei suoi confronti quale persona fisica distinta dalla società, contestando la sussistenza di una propria responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2497, comma II c.c..
Ritualmente costituitasi in giudizio, l' ha dedotto la CP_1 infondatezza dell'opposizione avversaria, evidenziando l'insussistenza dei presupposti della richiesta sospensione del pignoramento presso terzi.
Con provvedimento emesso in data 6 giugno 2017 e depositato in data
8 giugno 2017, il Giudice dell'Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 25 maggio 2017, ha emesso ordinanza, con cui ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, e ha fissato il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Quindi, con atto di citazione tempestivamente notificato, il sig. Pt_1 ha instaurato il presente giudizio di merito, convenendo in giudizio l' rassegnando le seguenti “conclusioni: Nel merito, ogni contraria CP_1 istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare, stante l'assoluta irregolarità della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, per mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento e mancata notifica di un'autonomo avviso di accertamento nei confronti del ricorrente, che il Sig. nulla deve Parte_1 al e di Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
Teramo in forza dell'avviso di accertamento TA9030603189/2013 in quanto non riguardante la propria persona ed emesso in spregio a qualsivoglia iter procedurale;
per l'effetto, DICHIARARE L'INEFFICACIA del pignoramento presso terzi n°
10884201700000086/0011 promosso da condannare le Controparte_3 convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze del giudizio
2 cautelare e di merito sostenute dal ricorrente, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si è ritualmente costituita nel presente giudizio di merito l'
[...]
, rappresentando che, nelle more della precedente Controparte_1 fase sommaria del giudizio di opposizione, è intervenuta la chiusura del pignoramento esattoriale opposto, determinata dal tenore negativo delle dichiarazioni rese da tre dei quattro istituti finanziari presso cui il pignoramento è stato eseguito e dal soddisfacimento soltanto parziale e per un importo esiguo del pignoramento presso il quarto istituto finanziario esecutato, tant'è vero che il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato, con ordinanza del 6 giugno 2017, il non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, atteso il venir meno della stessa.
Dunque, l' sottolineando come la connessione strettamente CP_1 funzionale fra il giudizio di opposizione ed il processo esecutivo, essendo stato quest'ultimo chiuso e non essendo in atto alcun altro procedimento esecutivo esattoriale, ha eccepito in via preliminare “• carenza di interesse ad agire (n.d.r. in capo al sig. : il pignoramento presso terzi opposto Pt_1 risulterebbe chiuso, a seguito della dichiarazione negativa pervenuta da parte del terzo pignorato, con conseguente cessazione della materia del contendere, • difetto di giurisdizione: in favore della Commissione Tributaria, relativamente all'avviso di accertamento sotteso al pignoramento opposto, perché attinente a pretese di natura tributaria, • inammissibilità della domanda: ai sensi dell'art. 57 del dpr 602/73, che vieta le opposizioni alla esecuzione ed agli atti esecutivi, • inammissibilità : ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 546/92 per tardività “ e, nel merito, ha contestato le avverse pretese, siccome infondate.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, dopo diversi rinvii previsti per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 dicembre 2024 – così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 – verificata la regolare comunicazione del provvedimento del 19 luglio 2024 ai procuratori di entrambe le parti costituite con il quale è stata disposta celebrazione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e lette le note di trattazione scritta, con le quali il sig. ha chiesto dichiararsi la Pt_1 cessazione della materia del contendere, aderendo alla richiesta avversaria
3 avanzata sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito ha recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; cfr. ex multis anche Cass. sentenza n. 11458/2018; Cass. sentenza n. 120002 del 2014; Cass. SS.UU. sentenza n. 9936 del 2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, cfr. Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Alteris verbis, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Svolta questa premessa, ritiene il Tribunale, alla luce della concorde richiesta delle parti di estinzione dell'odierno giudizio, manifestata dall' sin dalla comparsa di costituzione e risposta e dal sig. CP_1 Pt_1 nelle note scritte depositate in data 9 dicembre 2024, in occasione della udienza di precisazione delle conclusioni del 10 dicembre 2024, in cui ha infatti precisato “le conclusioni aderendo alla richiesta della convenuta di dichiarazione di estinzione del presente giudizio, essendo venuto meno l'opposto
4 pignoramento. Il presente giudizio di opposizione, infatti, è strettamente funzionale al processo esecutivo ormai chiuso e non vi è in atto alcun altro procedimento esecutivo esattoriale.”, che è venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito, dovendosi per l'effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere, rammentando - in ogni caso - che “è dovere del giudice rilevare detta carenza anche
d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ordinanza, (ud. 27-06-2019) 22-04-2020, n. 8034).
Del resto, se lo scopo dell'opposizione in parola è una pronuncia sulla regolarità formale di un procedimento esecutivo, ontologicamente destinata soltanto ad incidere sul corso di esso, alcun senso potrebbe avere l'emanazione di un provvedimento siffatto quando gli atti esecutivi abbiano, per altra causa, perduto efficacia (cfr. Cass. civ., 26 marzo 2003 n. 4492).
È del resto in atti l'ordinanza emessa in data 6 giugno 2017 e depositata in data 8 giugno 2017, con la quale il Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva R.G. 438/2017, ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, in ragione della “chiusura del pignoramento esattoriale opposto, atteso il tenore negativo della dichiarazione resa dal terzo”.
È inoltre non contestata fra le parti, ed anzi espressamente ammessa, la circostanza secondo cui non è in atto alcun altro procedimento esecutivo esattoriale;
dunque, dal momento che il giudizio di opposizione è strettamente funzionale al processo esecutivo - ormai chiuso -, non può che pervenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, del resto richiesta dalla odierna convenuta sin dalla costituzione in giudizio e cui parte attrice ha aderito con le note da ultimo depositate in data 9 dicembre
2024.
Quanto alle spese, da liquidarsi in base al canone della soccombenza virtuale, ritiene il Tribunale che le stesse debbano essere integralmente compensate fra le parti, in ragione dell'avvenuta adesione, da parte dell'odierna parte attrice, alla richiesta della declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata sin dall'anno 2017 nella comparsa di costituzione dall' la quale, tuttavia, dal canto suo, a seguito della CP_1 memoria di costituzione, ha omesso, quantunque abbia debitamente ricevuto
5 tutte le comunicazioni dei provvedimenti afferenti all'odierno giudizio, di depositare ulteriori scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al R.G. n. 2895/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo al sig. Pt_1
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 4 marzo 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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