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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/12/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6013 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice EL RO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 6013 /2024 R.G., promossa
DA
cod. fisc. , in personale del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Antonella
ST e CO NZ VA VE, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE-CONVENUTO IA contro
cod. fisc. , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Francesco Argento che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO-ATTORE IA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di transazione novativa;
condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 31 ottobre 2025 è comparso il procuratore solo della parte opponente che ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di citazione e ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c.
Si trascrivono qui di seguito le conclusioni delle parti rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta:
- Per l'opponente: “"Piaccia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, produzione,deduzione e richiesta rigettate:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: respingere l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. proposta da controparte, non ricorrendo nel caso di specie i requisiti di legge;
NEL MERITO: dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n.
1195/2024 emesso dal Tribunale di Civile di Ancona, nella persona del Giudice Dr. Pompetti, nel procedimento n. 5024/2024 R.G., notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 7.10.2024, siccome infondato in fatto ed in diritto per inesistenza e/o infondatezza e/o illiquidità e/o incertezza e/o inesigibilità del credito azionato dalla in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore Sig.ra P.I. , con sede in Parte_2 P.IVA_2
Pesaro (PU), Via Orazio Fontana 27 nei confronti di Parte_1 corrente in Trecastelli (AN), P.IVA , via dell'Artigianato, s.n., in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig.ra per tutte le ragioni esposte in Parte_3 narrativa.
SULLE SPESE DI LITE:
a. Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la società Controparte_1
a corrispondere in favore di il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'azione Parte_1 monitoria ex adverso intrapresa, da liquidarsi d'ufficio, per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b. condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la società Controparte_1
a corrispondere in favore di una somma equitativamente determinata all'esito del Parte_1 procedimento per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c. condannare, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., la società CP_1
a corrispondere in favore della cassa delle ammende l'importo di euro 5.000,00, o quello
[...]
2 diversamente determinato dal Giudice all'esito del presente procedimento, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
d. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge”.
- per l'opposto: “In via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1195/2024 del 07.10.2024 emesso dal Tribunale di Ancona, nella persona del
Giudice Dott. Pompetti nel procedimento n. 5024/2024 R.G.;
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 del
07.10.2024, emesso dal Tribunale di Ancona, nella persona del Giudice Dott. Pompetti nel procedimento n.
5024/2024 R.G., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
In ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1195 del
3 ottobre 2024 con cui è stata condannata a pagare la somma di € 39.040, oltre interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di “lavorazioni eseguite per conto della società debitrice” inerenti ad un'imbarcazione.
Alla luce dei documenti depositati nel ricorso monitorio e di quanto dedotto da parte opposta in sede di comparsa di risposta, il credito è relativo al corrispettivo per le lavorazioni eseguite sullo “scafo n. 96/04 e sems 07/01” documentate dalla fattura n. 10 del 29 dicembre
2022, depositata come doc. n. 2 allegato al ricorso.
Risulta documentato e non contestato ex art. 115 c.p.c. che tra le parti sono intercorsi numerosi rapporti commerciali aventi ad oggetto lo svolgimento da parte dell'impresa opposta di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di diverse tipologie di imbarcazioni che hanno portato all'emissione da parte dell'opposta delle seguenti fatture:
- fattura n. 1 del 30.07.2022;
- fattura n. 3 del 30.07.2022;
- fattura n. 4 del 31.08.2022;
- fattura n. 8 del 31.08.2022;
3 - fattura n. 10 del 29.12.2022, azionata in via monitoria;
- fattura n. 14 del 31.12.2022;
- fattura n. 1 del 31.01.2023;
- fattura n. 4 del 31.03.2023;
- fattura n. 5 del 16.06.2023;
- fattura n. 6 del 20.06.2023;
- fattura n. 8 dell'11.07.2023.
Risulta del pari documentato e non contestato che tra le parti sono intervenute due transazioni, l'una di seguito all'altra.
La prima transazione è del 31 luglio 2023 e con essa l'opponente si è riconosciuta debitrice dell'opposta di € 130.408 di cui si è obbligata al pagamento mediante un piano di rientro rateale, onorato in parte (come provato dai bonifici depositati al doc. n. 6 allegato all'atto di citazione), per € 74.408.
La seconda transazione è del 24 giugno 2024 con cui l'opponente si è riconosciuta debitrice dell'opposta della somma complessiva di € 80.128,76, in parte relativa a quanto ancora dovuto per effetto della precedente transazione rimasta inadempiuta e in parte relativa a somme dovute per successive prestazioni, documentate da due successive fatture emesse. Le parti si sono accordate per un pagamento rateale, di cui sono state pagate le prime due rate entro i termini previsti (come provato dai bonifici depositati al doc. n. 8 allegato all'atto di citazione), e di cui pertanto residua il pagamento della sola terza rata, di €
26.708,76.
2. Come chiaramente voluto dalle parti, entrambe le transazioni hanno valore novativo, esse quindi costituiscono unica fonte dei diritti e obblighi delle parti.
Infatti, nella prima transazione le parti hanno voluto:
Del parti, anche nella seconda transazione le parti hanno inserito la seguente clausola:
4 E infatti, proprio in esecuzione di detto accordo, la stessa parte opposta ha azionato le due transazioni dinanzi al tribunale di Pesaro proponendo due ricorsi monitori, di cui il primo, rinunciato per effetto della stipula della seconda transazione, e il secondo ancora pendente. Proprio con le due azioni monitorie, l'odierna parte opposta ha azionato esclusivamente le due transazioni, domandando il pagamento del residuo debito così come accertato nell'accordo transattivo, per volontà espressa delle parti nel contratto di transazione, senza fare alcuna menzione ai singoli rapporti commerciali sottostanti e alle fatture che ne documentano i crediti.
Pertanto, non è fondata la tesi sostenuta, solo ora per la prima volta in sede di comparsa di risposta, della natura conservativa e non novativa della dedotta transazione.
Come già rilevato da questo tribunale in altro procedimento pendente tra le stesse parti e avente ad oggetto altra fattura che documenta altro contratto oggetto di novazione,
l'accertamento giudiziale della natura novativa della transazione è dovuto soltanto al di fuori dell'ipotesi in cui – come nella specie – sussiste un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso (cfr. sul punto Cass., n. 21371 del 2020; Cass., n. 23064 del 2016).
Oltretutto nella specie, proprio l'espressa volontà delle parti secondo cui in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento assunte con la transazione il creditore potrà agire in giudizio solo per ottenere l'adempimento della obbligazioni dedotte in transazione
(“al fine di ottenere il pagamento di quanto ivi previsto al netto degli acconti medio tempore ricevuti”), e non invece i pregressi rapporti contrattuali, è indice specifico dell'animus novandi, della volontà inequivoca di addivenire ad un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, che rappresentano l'aliquid novi. Il perfezionamento di questo nuovo rapporto contrattuale è stato subordinato dalle parti esclusivamente al pagamento tempestivo della prima rata, pacificamente avvenuto, come dimostrato dai due bonifici (eseguiti il 27 giugno
5 2024) e ammesso da parte opposta (cfr. art. 4 della seconda transazione). L'effetto novativo si è quindi perfezionato.
Pertanto, non fondata è l'azione monitoria avviata da parte opposta esclusivamente sulla base del credito da corrispettivo per le lavorazioni effettuate e documentate nella fattura n. 10 del 29 dicembre 2022, in quanto detto contratto è stato estinto per novazione ex art. 1230 c.c. per effetto della stipulazione delle successive transazioni, che formano oggetto di distinto processo dinanzi al tribunale di Pesaro.
3. A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione per cui, tenuto conto dei pagamenti documentati da parte opponente in esecuzione della prima e seconda transazione, non risulta contestato il fatto che, nelle more dell'esecuzione della prima transazione, la fattura n.
10 sia stata già pagata. Tale fattura risulta essere una delle più risalenti nel tempo (emessa nel
2022) e pertanto i vari pagamenti intervenuti, da imputare ex art. 1193 c.c., sono stati sicuramente satisfattivi di detto credito, in mancanza di allegazioni contrarie sul punto da parte dell'opposta.
Pertanto, il credito per cui parte opposta ha agito monitoriamente è comunque estinto per adempimento.
4. Da ultimo si precisa, ad abundantiam, che parte opposta in sede monitoria ha esclusivamente domandato il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per la prestazione documentata dalla fattura n. 10, omettendo del tutto di allegare l'esistenza di una precedente transazione stipulata tra le parti e rimasta inadempiuta.
Parte opposta non ha svolto alcuna domanda volta ad ottenere sentenza dichiarativa della risoluzione della transazione per grave inadempimento ovvero sentenza di accertamento di risoluzione di diritto della stessa per effetto di inadempimento, neppure formulata in sede di opposizione.
Pertanto, del tutto inconferente è il riferimento contenuto nella seconda memoria istruttoria di parte opposta all'art. 1976 c.c. e alla pretesa risoluzione della transazione novativa con asserita reviviscenza del rapporto originario. E ciò appunto perché in questa sede mai nessuna domanda è stata formulata dall'opposta in merito alla risoluzione della transazione.
6 Inoltre, l'espressa volontà delle parti secondo cui “in caso di mancato pagamento anche di una sola rata” il creditore “potrà azionare la presente scrittura”, implica che nonostante il riferimento al patto di risolubilità le parti non hanno voluto tenere quiescente il rapporto originario impedendone l'estinzione immediata (come invece affermato da Cass. n. 32109 del
2019, citata da parte opposta ma che si è espressa in un caso differente da quello oggetto del presente giudizio, in quanto la transazione non aveva un analogo contenuto).
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta.
5. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. parte opposta, soccombente deve essere condannata a rimborsare a parte opponente le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al petitum, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e parametro minimo per la fase decisoria stante il mancato deposito di scritti conclusivi.
6. Ricorrono i presupposti per la condanna della parte opposta ex art. 96, terzo comma c.p.c, alla luce della condotta processuale tenuta.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti
7 punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento
8 impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
un'impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Nel caso in esame, la malafede di parte opposta si rinviene in una molteplicità di condotte: nel fatto della conoscenza dell'infondatezza del proprio diritto al pagamento del credito documentato dalla fattura per essere stato già da tempo pagato, come affermato e documentato da parte opponente e neppure contestato da parte opposta in sede di comparsa di risposta;
nel fatto di non aver informato il giudice in sede di ricorso monitorio (depositato il 2 ottobre 2024) dell'avvenuta stipulazione di accordo transattivo e dell'avvenuta emissione il 10 settembre 2024 da parte del tribunale di Pesaro di altro decreto ingiuntivo nei confronti della stessa parte ingiunta avente a oggetto, di fatto, il medesimo credito, oltretutto richiesto e concesso provvisoriamente esecutivo;
nel fatto di aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo anche in questa sede provvisoriamente esecutivo (anche se poi l'istanza non è stata accolta dal giudice del monitorio); nel fatto di non aver risposto alla proposta conciliativa formulata ex art. 185bis c.p.c. dal giudice in questo processo (“rinuncia agli atti e all'azione da parte della accettazione della rinuncia da parte della Parte_1 CP_1
e rinuncia da parte di quest'ultima al decreto ingiuntivo, a spese di lite compensate tra le parti”),
[...] nonostante l'accettazione da parte dell'opponente, e nel non essere neppure comparso all'udienza successiva;
nel fatto di aver successivamente proposto, nel 2025, altro ricorso monitorio nei confronti della stessa parte odierna opponente, sempre con istanza di provvisoria esecutività (questa volta concessa), avente a oggetto altra fattura oggetto della stessa transazione.
Tale condotta, dimostra la malafede del creditore che ha voluto intentare, nonostante l'identità tra i vari crediti ingiunti, più giudizi (ben tre) finalizzati ad ottenere, con procedimenti inaudita altera parte, una pluralità di esecuzioni nei confronti del debitore.
9 Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e dei tribunali aditi nei vari procedimenti instaurati pressochè contemporaneamente.
Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia e alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna di parte opposta al pagamento in favore di parte opponente, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in
€ 3.000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi medi liquidabili in relazione al valore della causa.
Inoltre, in applicazione del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., parte opposta deve essere condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di danaro pari a
€ 2.000 finalizzata a compensare, almeno in parte, il danno che la parte ha cagionato all'amministrazione della giustizia per l'impiego inutile delle risorse in un processo che sarebbe potuto essere evitato o, quantomeno, conciliato.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1 depositato il 22 novembre 2024, avverso il decreto ingiuntivo n. 1195 del 4 ottobre 2024; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
10 2) condanna la a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_1 processuali da quest'ultima anticipate, liquidate nella somma pari a € 6.164, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale, oltre € 286 per spese non imponibili;
3) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la a pagare alla Controparte_1 [...] la somma di € 3.000; Parte_1
4) condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. la a pagare in favore Controparte_1 della cassa delle ammende la somma di € 2.000.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 9 dicembre 2025
La giudice
EL RO
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice EL RO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 6013 /2024 R.G., promossa
DA
cod. fisc. , in personale del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Antonella
ST e CO NZ VA VE, che la rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE-CONVENUTO IA contro
cod. fisc. , elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Francesco Argento che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO-ATTORE IA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di transazione novativa;
condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 31 ottobre 2025 è comparso il procuratore solo della parte opponente che ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di citazione e ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c.
Si trascrivono qui di seguito le conclusioni delle parti rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta:
- Per l'opponente: “"Piaccia l'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, produzione,deduzione e richiesta rigettate:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: respingere l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. proposta da controparte, non ricorrendo nel caso di specie i requisiti di legge;
NEL MERITO: dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n.
1195/2024 emesso dal Tribunale di Civile di Ancona, nella persona del Giudice Dr. Pompetti, nel procedimento n. 5024/2024 R.G., notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 7.10.2024, siccome infondato in fatto ed in diritto per inesistenza e/o infondatezza e/o illiquidità e/o incertezza e/o inesigibilità del credito azionato dalla in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore Sig.ra P.I. , con sede in Parte_2 P.IVA_2
Pesaro (PU), Via Orazio Fontana 27 nei confronti di Parte_1 corrente in Trecastelli (AN), P.IVA , via dell'Artigianato, s.n., in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig.ra per tutte le ragioni esposte in Parte_3 narrativa.
SULLE SPESE DI LITE:
a. Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la società Controparte_1
a corrispondere in favore di il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'azione Parte_1 monitoria ex adverso intrapresa, da liquidarsi d'ufficio, per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b. condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., la società Controparte_1
a corrispondere in favore di una somma equitativamente determinata all'esito del Parte_1 procedimento per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c. condannare, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., la società CP_1
a corrispondere in favore della cassa delle ammende l'importo di euro 5.000,00, o quello
[...]
2 diversamente determinato dal Giudice all'esito del presente procedimento, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
d. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge”.
- per l'opposto: “In via preliminare: concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1195/2024 del 07.10.2024 emesso dal Tribunale di Ancona, nella persona del
Giudice Dott. Pompetti nel procedimento n. 5024/2024 R.G.;
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1195/2024 del
07.10.2024, emesso dal Tribunale di Ancona, nella persona del Giudice Dott. Pompetti nel procedimento n.
5024/2024 R.G., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
In ogni caso con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1195 del
3 ottobre 2024 con cui è stata condannata a pagare la somma di € 39.040, oltre interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di “lavorazioni eseguite per conto della società debitrice” inerenti ad un'imbarcazione.
Alla luce dei documenti depositati nel ricorso monitorio e di quanto dedotto da parte opposta in sede di comparsa di risposta, il credito è relativo al corrispettivo per le lavorazioni eseguite sullo “scafo n. 96/04 e sems 07/01” documentate dalla fattura n. 10 del 29 dicembre
2022, depositata come doc. n. 2 allegato al ricorso.
Risulta documentato e non contestato ex art. 115 c.p.c. che tra le parti sono intercorsi numerosi rapporti commerciali aventi ad oggetto lo svolgimento da parte dell'impresa opposta di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di diverse tipologie di imbarcazioni che hanno portato all'emissione da parte dell'opposta delle seguenti fatture:
- fattura n. 1 del 30.07.2022;
- fattura n. 3 del 30.07.2022;
- fattura n. 4 del 31.08.2022;
- fattura n. 8 del 31.08.2022;
3 - fattura n. 10 del 29.12.2022, azionata in via monitoria;
- fattura n. 14 del 31.12.2022;
- fattura n. 1 del 31.01.2023;
- fattura n. 4 del 31.03.2023;
- fattura n. 5 del 16.06.2023;
- fattura n. 6 del 20.06.2023;
- fattura n. 8 dell'11.07.2023.
Risulta del pari documentato e non contestato che tra le parti sono intervenute due transazioni, l'una di seguito all'altra.
La prima transazione è del 31 luglio 2023 e con essa l'opponente si è riconosciuta debitrice dell'opposta di € 130.408 di cui si è obbligata al pagamento mediante un piano di rientro rateale, onorato in parte (come provato dai bonifici depositati al doc. n. 6 allegato all'atto di citazione), per € 74.408.
La seconda transazione è del 24 giugno 2024 con cui l'opponente si è riconosciuta debitrice dell'opposta della somma complessiva di € 80.128,76, in parte relativa a quanto ancora dovuto per effetto della precedente transazione rimasta inadempiuta e in parte relativa a somme dovute per successive prestazioni, documentate da due successive fatture emesse. Le parti si sono accordate per un pagamento rateale, di cui sono state pagate le prime due rate entro i termini previsti (come provato dai bonifici depositati al doc. n. 8 allegato all'atto di citazione), e di cui pertanto residua il pagamento della sola terza rata, di €
26.708,76.
2. Come chiaramente voluto dalle parti, entrambe le transazioni hanno valore novativo, esse quindi costituiscono unica fonte dei diritti e obblighi delle parti.
Infatti, nella prima transazione le parti hanno voluto:
Del parti, anche nella seconda transazione le parti hanno inserito la seguente clausola:
4 E infatti, proprio in esecuzione di detto accordo, la stessa parte opposta ha azionato le due transazioni dinanzi al tribunale di Pesaro proponendo due ricorsi monitori, di cui il primo, rinunciato per effetto della stipula della seconda transazione, e il secondo ancora pendente. Proprio con le due azioni monitorie, l'odierna parte opposta ha azionato esclusivamente le due transazioni, domandando il pagamento del residuo debito così come accertato nell'accordo transattivo, per volontà espressa delle parti nel contratto di transazione, senza fare alcuna menzione ai singoli rapporti commerciali sottostanti e alle fatture che ne documentano i crediti.
Pertanto, non è fondata la tesi sostenuta, solo ora per la prima volta in sede di comparsa di risposta, della natura conservativa e non novativa della dedotta transazione.
Come già rilevato da questo tribunale in altro procedimento pendente tra le stesse parti e avente ad oggetto altra fattura che documenta altro contratto oggetto di novazione,
l'accertamento giudiziale della natura novativa della transazione è dovuto soltanto al di fuori dell'ipotesi in cui – come nella specie – sussiste un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso (cfr. sul punto Cass., n. 21371 del 2020; Cass., n. 23064 del 2016).
Oltretutto nella specie, proprio l'espressa volontà delle parti secondo cui in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento assunte con la transazione il creditore potrà agire in giudizio solo per ottenere l'adempimento della obbligazioni dedotte in transazione
(“al fine di ottenere il pagamento di quanto ivi previsto al netto degli acconti medio tempore ricevuti”), e non invece i pregressi rapporti contrattuali, è indice specifico dell'animus novandi, della volontà inequivoca di addivenire ad un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, che rappresentano l'aliquid novi. Il perfezionamento di questo nuovo rapporto contrattuale è stato subordinato dalle parti esclusivamente al pagamento tempestivo della prima rata, pacificamente avvenuto, come dimostrato dai due bonifici (eseguiti il 27 giugno
5 2024) e ammesso da parte opposta (cfr. art. 4 della seconda transazione). L'effetto novativo si è quindi perfezionato.
Pertanto, non fondata è l'azione monitoria avviata da parte opposta esclusivamente sulla base del credito da corrispettivo per le lavorazioni effettuate e documentate nella fattura n. 10 del 29 dicembre 2022, in quanto detto contratto è stato estinto per novazione ex art. 1230 c.c. per effetto della stipulazione delle successive transazioni, che formano oggetto di distinto processo dinanzi al tribunale di Pesaro.
3. A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione per cui, tenuto conto dei pagamenti documentati da parte opponente in esecuzione della prima e seconda transazione, non risulta contestato il fatto che, nelle more dell'esecuzione della prima transazione, la fattura n.
10 sia stata già pagata. Tale fattura risulta essere una delle più risalenti nel tempo (emessa nel
2022) e pertanto i vari pagamenti intervenuti, da imputare ex art. 1193 c.c., sono stati sicuramente satisfattivi di detto credito, in mancanza di allegazioni contrarie sul punto da parte dell'opposta.
Pertanto, il credito per cui parte opposta ha agito monitoriamente è comunque estinto per adempimento.
4. Da ultimo si precisa, ad abundantiam, che parte opposta in sede monitoria ha esclusivamente domandato il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per la prestazione documentata dalla fattura n. 10, omettendo del tutto di allegare l'esistenza di una precedente transazione stipulata tra le parti e rimasta inadempiuta.
Parte opposta non ha svolto alcuna domanda volta ad ottenere sentenza dichiarativa della risoluzione della transazione per grave inadempimento ovvero sentenza di accertamento di risoluzione di diritto della stessa per effetto di inadempimento, neppure formulata in sede di opposizione.
Pertanto, del tutto inconferente è il riferimento contenuto nella seconda memoria istruttoria di parte opposta all'art. 1976 c.c. e alla pretesa risoluzione della transazione novativa con asserita reviviscenza del rapporto originario. E ciò appunto perché in questa sede mai nessuna domanda è stata formulata dall'opposta in merito alla risoluzione della transazione.
6 Inoltre, l'espressa volontà delle parti secondo cui “in caso di mancato pagamento anche di una sola rata” il creditore “potrà azionare la presente scrittura”, implica che nonostante il riferimento al patto di risolubilità le parti non hanno voluto tenere quiescente il rapporto originario impedendone l'estinzione immediata (come invece affermato da Cass. n. 32109 del
2019, citata da parte opposta ma che si è espressa in un caso differente da quello oggetto del presente giudizio, in quanto la transazione non aveva un analogo contenuto).
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta.
5. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. parte opposta, soccombente deve essere condannata a rimborsare a parte opponente le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al petitum, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e parametro minimo per la fase decisoria stante il mancato deposito di scritti conclusivi.
6. Ricorrono i presupposti per la condanna della parte opposta ex art. 96, terzo comma c.p.c, alla luce della condotta processuale tenuta.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti
7 punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento
8 impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
un'impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Nel caso in esame, la malafede di parte opposta si rinviene in una molteplicità di condotte: nel fatto della conoscenza dell'infondatezza del proprio diritto al pagamento del credito documentato dalla fattura per essere stato già da tempo pagato, come affermato e documentato da parte opponente e neppure contestato da parte opposta in sede di comparsa di risposta;
nel fatto di non aver informato il giudice in sede di ricorso monitorio (depositato il 2 ottobre 2024) dell'avvenuta stipulazione di accordo transattivo e dell'avvenuta emissione il 10 settembre 2024 da parte del tribunale di Pesaro di altro decreto ingiuntivo nei confronti della stessa parte ingiunta avente a oggetto, di fatto, il medesimo credito, oltretutto richiesto e concesso provvisoriamente esecutivo;
nel fatto di aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo anche in questa sede provvisoriamente esecutivo (anche se poi l'istanza non è stata accolta dal giudice del monitorio); nel fatto di non aver risposto alla proposta conciliativa formulata ex art. 185bis c.p.c. dal giudice in questo processo (“rinuncia agli atti e all'azione da parte della accettazione della rinuncia da parte della Parte_1 CP_1
e rinuncia da parte di quest'ultima al decreto ingiuntivo, a spese di lite compensate tra le parti”),
[...] nonostante l'accettazione da parte dell'opponente, e nel non essere neppure comparso all'udienza successiva;
nel fatto di aver successivamente proposto, nel 2025, altro ricorso monitorio nei confronti della stessa parte odierna opponente, sempre con istanza di provvisoria esecutività (questa volta concessa), avente a oggetto altra fattura oggetto della stessa transazione.
Tale condotta, dimostra la malafede del creditore che ha voluto intentare, nonostante l'identità tra i vari crediti ingiunti, più giudizi (ben tre) finalizzati ad ottenere, con procedimenti inaudita altera parte, una pluralità di esecuzioni nei confronti del debitore.
9 Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte della controparte e dei tribunali aditi nei vari procedimenti instaurati pressochè contemporaneamente.
Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia e alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna di parte opposta al pagamento in favore di parte opponente, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata in
€ 3.000,00, pari, all'incirca, in termini di proporzionalità (cfr. Cass. S.U. n. 16601 del 2017 cit.) alla metà dei compensi medi liquidabili in relazione al valore della causa.
Inoltre, in applicazione del quarto comma dell'art. 96 c.p.c., parte opposta deve essere condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di danaro pari a
€ 2.000 finalizzata a compensare, almeno in parte, il danno che la parte ha cagionato all'amministrazione della giustizia per l'impiego inutile delle risorse in un processo che sarebbe potuto essere evitato o, quantomeno, conciliato.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1 depositato il 22 novembre 2024, avverso il decreto ingiuntivo n. 1195 del 4 ottobre 2024; per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
10 2) condanna la a rimborsare alla le spese Controparte_1 Parte_1 processuali da quest'ultima anticipate, liquidate nella somma pari a € 6.164, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale, oltre € 286 per spese non imponibili;
3) condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la a pagare alla Controparte_1 [...] la somma di € 3.000; Parte_1
4) condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. la a pagare in favore Controparte_1 della cassa delle ammende la somma di € 2.000.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 9 dicembre 2025
La giudice
EL RO
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