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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI SE Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 871/2022 R.G. discussa all'udienza del 18.6.2025 e promossa da
n. a ER (MN) il 14/09/1969, residente in [...]di Parte_1
Curtatone (MN) Via G.Ungaretti n.77 - (C.F. ), rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall'AVV. PAOLA MARI del Foro di Mantova (C.F. CodiceFiscale_2
– PEC – cell.338/5357811), presso la cui persona e Email_1
studio in 46100 Mantova – Via Bonomi n.11, elegge domicilio, giusta procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo di cui si deposita copia informatica autenticata ai sensi dell'art.83 co. 3 c.p.c..
APPELLANTE
contro
- nato a [...] il [...] c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...] - rappresentato e difeso, come da procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3 comma cpc e depositato all'interno del fascicolo telematico dall'Avv. Lara Marini del foro di Mantova, con Studio in
Castiglione delle Stiviere, via Garibaldi 30, CF – e-mail C.F._4
tel 0376 636585; fax 0376 945127; pec Email_2
presso il cui studio si elegge domicilio, in Email_3
forza di quanto disposto dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che l'indicazione della PEC supera l'onere, per il legale che svolga attività giudiziaria fuori dal distretto di appartenenza, di domiciliarsi nel distretto del giudice adito ( Cass. SS.UU 10143/12).
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova sezione civile, pubblicata in data
4.7.2022 con il n.° 529/2022
CONCLUSIONI
parte appellante:
“Disattesa ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova – Giudice Arrigoni n.529/2022 pubblicata il 4 luglio
2022 notificata in via telematica in data 11 luglio 2022,
NEL MERITO
accertato che. si è, indebitamente e senza una giusta causa, Controparte_1
, ai danni di , ai fini della costruzione e realizzazione CP_2 Parte_1
dell'abitazione di sua proprietà esclusiva, condannare lo stesso a restituire/indennizzare l'attrice dell'importo di EURO 157.315,19 (EURO centocinquatasettemilatrecentoquindici//00) od importo diverso che verrà accertato in causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal all'effettivo Parte_2
pagamento.
SEMPRE NEL MERITO
accertato che in data 26/09/2018, le posizioni attive in capo al conto corrente cointestato a e avevano un controvalore Controparte_1 Parte_1
di EURO 254.438,62 (EURO duecentocinquaquattromilaquattrocentotrentotto//62)
condannare a restituire a in quanto somme Controparte_1 Parte_1
appartenenti alla medesima, nella misura del 50%, un importo di EURO 100.000,00 o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dal
26/09/2018 al pagamento. condannando altresì il a restituire alla sig.a CP_1
la somma di € 17.232,20 dalla stessa pagata, con riserva di Parte_1
ripetizione, in esecuzione alla sentenza appellata.
IN VIA ISTRUTTORIA
1^
- ordinarsi a con sede legale in Roma – Piazzale Giulio Controparte_3
Dohuet n.31 e sportello bancario in Mantova – Via Cavour n.78, l'esibizione dei seguenti documenti:
• copia integrale contratto n.RS203567101 e polizza n.70022232201 –
Tipologia “premio unico” con relativa documentazione accompagnatoria accesa da in data 22.6.2015, comprensiva di premi versati inizialmente ed in Controparte_1
seguito con valorizzazione da tale data alla data della richiesta, con specifica indicazione dei beneficiari indicati da in caso di sua scomparsa;
Controparte_1 • copia integrale contratto conto corrente n.6285480 intestato a e Controparte_1
e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto Parte_1
periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale contratto di deposito titoli a custodia n.00001900001285480 intestato a e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto Controparte_1
periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale contratto di servizio “Moneta attiva” n.2988191108 intestato a e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto Controparte_1
periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale di conto corrente n.927284/81 intestato a e relativa Controparte_1
documentazione accompagnatoria, con i relativi estratti conto periodici dalla data della sua apertura alla data della richiesta;
• copia integrale delle polizze contraddistinte dai nn.12396835404 e 22090401412 a favore delle quali risultano versamenti addebitati sul c/c n.6285480 intestato a CP_1
, con l'indicazione di tutti i versamenti effettuati dalla data della loro
[...]
accensione alla data della loro richiesta, nonché del valore di dette polizze a tale data,
specificando chi siano i beneficiari in caso di morte di;
Controparte_1
• copia integrale documentazione riferita a ex T.U.B.DL n.395/1993 Controparte_1
e Delibera Consob n.11522/908, loro successivi aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, questionari normativa antiriciclaggio, questionari obblighi di adeguata verifica;
- ordinarsi a con sede legale in Milano – Piazza Durante 11, Controparte_4
l'esibizione dei seguenti documenti:
• copia integrale contratto di conto corrente in corso n.0167460 e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale contratto dossier titoli n.198301/01 e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale documentazione riferita a ex T.U.B. e DL Controparte_1
n.395/1993 Delibera Consob 11522/98, loro successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni, questionari normativa antiriciclaggio, questionari obblighi di adeguata verifica;
• ordinarsi a Telecom Italia SpA con sede legale in Milano – Piazza Affari 2, l'esibizione di tutta la documentazione prodotta da (CF ) Controparte_1 C.F._5
per la richiesta e accredito di assegni famigliari per i figli (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]) comprensiva dei moduli sottoscritti dai richiedenti (con Per_2
riserva di verifica della firma riconducibile a ); Parte_1
• l'esibizione di tutte le buste paga relative alle retribuzioni erogate al dipendente
(CF ) dal 1996 alla data della richiesta. Controparte_1 C.F._5
2^
Ammettersi consulenza tecnica a mezzo perito contabile che, sulla base dei documenti prodotti da e/o acquisiti in corso di causa e/o mediante accessi presso Parte_1 gli enti interessati:
1) determini le causali dei movimenti contabili eseguiti sui conti correnti intestati a e presso Cariparma prima, Credit Agricole poi, Parte_1 Controparte_1
e come da seguente dettaglio: CP_3 CP_4
- Cariparma 3519588
- Cariparma poi Credit Agricole 44060841
- 6285480 CP_3
- 927284/81 CP_3
- 0167460 CP_4
identificando l'importo delle singole operazioni, provenienza, conto di addebito, conto di accredito, ordinante, beneficiario, data esecuzione, data valuta ecc. e raggruppando i dati contabili raccolti nelle seguenti categorie omogenee:
- pagamento utenze (luce, acqua, gas)
- carte di credito e pos
- stipendi, retribuzioni e premi da terzi
- pagamenti a terzi per la costruzione della casa di Borgoforte
- pagamenti a terzi in genere
- prelievi/versamenti in contanti (indicando il versante e il beneficiario)
- esborsi per sottoscrizioni di quote di fondi e/o polizze
- acquisti di beni mobili registrati e non
- fiscalità (IMU, ICI, TARI, TARSI, TARES, IRPEF ecc. ecc.)
- altri non identificabili;
2) quantifichi l'apporto economico di alla costruzione della casa di Parte_1 ed agli investimenti dallo stesso fatti in e/o Controparte_1 CP_3 CP_4
a proprio esclusivo nome;
3) quantifichi l'importo pagato da a fronte del mutuo fondiario Parte_1
erogato da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza a in data Controparte_1
1.8.2000 (all.20 – 21), dalla data di pagamento della prima rata alla data di pagamento dell'ultima rata ad estinzione in data 1.8.2013, diritti e commissioni inclusi;
4) quantifichi l'importo degli assegni famigliari percepiti esclusivamente da CP_1
per i figli e dalla rispettiva data di nascita sino al
[...] Per_1 Per_2
raggiungimento della maggiore età;
5) esaminati gli estratti conto dei depositi titoli intrattenuti da presso Controparte_1
(n.00001900001285480) e (n.198301/01), dettagli le CP_3 CP_4
operazioni di investimento / disinvestimento eseguite da Controparte_1
specificando la provenienza della liquidità a ciò necessaria, la tipologia dei titoli acquistati e le loro caratteristiche, nonché i risultati positivi e/o negativi, al netto di spese e commissioni, di tali investimenti e la destinazione della liquidità derivante indicando, da ultimo, l'attuale valorizzazione degli investimenti risultati alla data dell'indagine.
Con riserva di meglio dettagliare, all'atto del conferimento dell'incarico, il perimetro degli accertamenti richiesti e della loro esecuzione. Con riserva di nominare CT di parte.
Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che, in data 05/07/1997, il Notaio di Mantova stipulava l'atto Testimone_1
di compravendita di terreno dai SI , e al Sig. CP_5 CP_6 CP_7 , che si rammostra quale doc.6 e 31, anche alla presenza della moglie Controparte_1
di quest'ultimo Sig.ra e che, contestualmente, il Sig. e la Parte_1 CP_1
Sig.ra sottoscrivevano la scrittura che si rammostra quale doc.7, redatta Parte_1
secondo le indicazioni del Notaio dalla Segretaria di quest'ultimo? Persona_3
2) Vero che la fattura del Notaio per la stipula dell'atto di compravendita di cui Tes_1
sopra è stata pagata da ? Parte_1
3) Vero che il Sig. era il consulente finanziario di Testimone_2 CP_3
riferimento per il Sig. ? Controparte_1
4) Vero che il Sig. operava presso in via autonoma, Controparte_1 CP_3
secondo il suo profilo di rischio, la valutazione e scelta dei propri investimenti e disinvestimenti finanziari di cui al DEPOSITO TITOLI n.00001900001285480 ed appoggiati sul c/c n.6285480 e che, in questi anni, il Sig. ha Controparte_1
costituito più Polizze ed acquistato altri prodotti finanziari (specifichi il teste quali),
intestati esclusivamente a sé stesso?
5) Vero che lei è a conoscenza che sua sorella ha impegnato tutte le Parte_1
sue risorse economiche (specifichi il teste quali), risparmiate prima del matrimonio e, successivamente, per la costruzione della casa famigliare e il pagamento del mutuo relativo oltreché per il mantenimento della famiglia pagando quasi tutte le spese ed utenze di casa?
6) Vero che sua sorella pensava di essere, di fatto, comproprietaria Parte_1
della casa famigliare avendo sottoscritto la dichiarazione di comproprietà (all.7 che si rammostra al teste) al momento del rogito del terreno su cui è stata costruita, avendo pagato in via esclusiva il mutuo della stessa e parte delle spese di costruzione? 7) Vero che era solita, uscendo di casa per andare al lavoro e Parte_1
rientrando a casa la sera, portare e riprendere i figli e all'asilo nido, Per_1 Per_2
alla scuola materna ed alle successive scuole dagli stessi frequentate?
8) Vero che le entrate sui c/correnti n.3519588 e 45485731 in essere presso erano rappresentate principalmente dagli stipendi mensili Controparte_8
erogati da Versalis a ? Parte_1
9) Vero che la “tassa per la rampa dell'argine” per la somma di € 18.636,66 si riferisce alla casa di proprietà esclusiva del e a quelle limitrofe dei suoi CP_1
genitori e del vicino e che gli importi dovuti venivano suddivisi tra i Controparte_9
tre interessati e regolati tra gli stessi “brevi manu”- teste res.Borgo Controparte_9
Virgilio;
10) Vero che versava € 3500,00 sul conto corrente personale del Controparte_1
figlio a titolo di mance/regalie fatte dai nonni paterni/materni a favore di Per_1
entrambi i nipoti senza che uguale somma fosse versata alla figlia – testi Per_2
res. Borgo Virgilio. Testimone_3
Si indicano a testi da sentirsi a prova contraria su eventuali capitolati dicontroparte unitamente, sempre a prova contraria, ai testi indicati da controparte (salvo loro inammissibilità), i sigg.ri Notaio Dott. om. in Mantova – Via Fratelli Persona_3
Bandiera n.27 sui capitoli N°1-2, Dott. dom. presso Testimone_2 Controparte_3
in Mantova – Via Cavour n.78 sui capitoli N° 3-4, la Sig.ra res.
[...] Parte_3
in ER (MN) Viale Stazione n.28 sui capitoli N° 5 e 6, la Sig.ra Testimone_4
c/o Credit Agricole sede di Mantova – Via Oberdan n.21/23 sui capitoli N° 7-8. Con
riserva di altri. Ferma l'opposizione alle istanze istruttorie di controparte come eccepita in atti.
IN OGNI CASO: Disporsi la compensazione delle spese relative al primo grado, salvo nel caso di auspicato accoglimento dei motivi qui dedotti, condannarsi parte appellata alla rifusione delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modifiche”
parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria di legge
In via preliminare
Accertare e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. l'impugnazione avversaria con la condanna della stessa al pagamento delle spese della presente procedura.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in appello in quanto infondate e/o illegittime e comunque non provate e confermare la sentenza di primo grado n. 529/2022 emessa dal Tribunale di Mantova.
Condannare la sig.ra al pagamento dei compensi per la difesa Parte_1
relativa alla presente procedura.
In via istruttoria
Per tutte le ragioni esposte, la scrivente difesa si oppone all'ordine di esibizione del contratto n. RS203567101 e della polizza n. 7002232201; si tratta di documentazione intestata esclusivamente al sig. CP_1 Ci si oppone all'ordine di esibizione di copia integrale del contratto di conto corrente n. 6285480 e relativa documentazione accompagnatoria. Come già precisato, la difesa di parte appellante è decaduta dalla produzione di detto documento che doveva essere prodotto nel fascicolo di primo grado entro il termine fissato dal Giudice con le memorie 183,VI comma cpc n. 2.
Si tratta infatti di un contratto cointestato tra le parti, la sig.ra era Parte_1
legittimata a chiedere detta documentazione direttamente nelle sedi competenti nei termini di legge.
Ci si oppone all'ordine di esibizione del contratto di deposito titoli a custodia n.
00001900001285480 e del contratto di servizio “Moneta attiva” n. 2988191108, al conto corrente n. 927284/81 alle polizze n. 12396835404 e 22090401412 in quanto si tratta di contratti intestati esclusivamente al sig. . Controparte_1
Ci si oppone altresì all'ordine di esibizione di copia integrale della documentazione riferita a ex T.U.B. DL n 935/1993 e delibera Consob n. 11522/908 Controparte_1
e ulteriori questionari. Si tratta di documentazione personale del sig. e del CP_1
tutto irrilevante al fine della causa che ci occupa.
Per le stesse motivazioni di cui sopra, ci si oppone all'ordine di esibizione a
[...]
della documentazione relativa al c.c. n. 0167460, contratto titoli n. CP_10
198301/01.
Ci si oppone all'ordine di esibizione a Telecom Italia spa della doc. relativa agli assegni familiari per i figli e , come già precisato si tratta di domanda nuova Per_1 Per_2
e pertanto inammissibile.
Si contesta la richiesta di esibizione delle buste paga del sig. in Controparte_1 quanto documentazione del tutto irrilevante nel caso che ci occupa.
Ci si oppone alla richiesta di CTU così come formalizzata in quanto meramente esplorativa: si dovrebbe basare su documenti redatti di pugno da parte attrice, non oggettivi e non opponibili a parte convenuta e in parte su documentazione nella disponibilità di parte attrice e non prodotta nei termini di legge, e in parte su documentazione personale del sig. CP_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte convenuta, in quanto:
i capitoli n. 1, 2,4 5, 6 e 7 sono valutativi e irrilevanti;
i capitoli 3,6,7 e 8 sono ininfluenti e non demandabili ai testi;
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalla difesa della sig.ra la scrivente difesa chiede: Parte_1
A) di essere ammessa alla prova testimoniale sui capitoli di prova di seguito formulati:
1) Vero che i sig.ri e dal 1999 al 2018 si sono occupati Controparte_11 CP_12
quotidianamente dei nipoti.
2) Vero che i sig.ri e dal 2000 al 2018 si occupavano dei Controparte_11 CP_12
nipoti, e andando a prenderli a scuola, preparandogli il Per_1 Parte_4
pranzo sostenendone integralmente le spese e accompagnandoli alle varie attività
pomeridiane?
3) Vero che le spese relative alle utenze e ai canoni dell'immobile condotto in locazione dal sig. e dalla sig.ra dal 1996 al 2001 sono state pagate dal sig. CP_1 Parte_1
, prelevando le somme dal conto corrente cointestato con il padre Controparte_1
presso la BAM/MPS, come da documento n. 2? 4) Vero che il sig. nel 2000 e 2001 pagava le spese per la costruzione Controparte_1
della casa familiare, per la somma di circa € 125.860,16 prelevando detta somma dal conto corrente cointestato con il sig. presso la Banca Agricola Controparte_11
Mantovana, come da prospetto al documento n. 7?
5) Vero che durante la vita matrimoniale, escluse le spese per la costruzione della casa familiare, il sig. ha sostenuto spese per circa € 290.000,00 come dal prospetto CP_1
al documento n. 3?
6) Vero che dal 1998 al 2014 i genitori, i nonni e una zia del sig. regalavano CP_1
al sig. la somma complessiva di € 81.145,04 come da doc. n 6 ed Controparte_1
evidenziati in verde dagli estratti conto ? CP_3
7) Vero che dal 1997 al 2002 i genitori e i nonni del sig. gli regalavano la CP_1
somma di € 8.968,23, che veniva versata sul conto corrente di MPS?
8) Vero che il 30.05.2001 il sig. richiedeva l'accredito del FR per la somma CP_1
di € 4.816,17 per la costruzione della casa? ( doc. 28)
9) Vero che in data 27.08.2008 il sig. regalava al figlio la Controparte_11 CP_1
somma di € 10.000,00 e depositava detta somma sul proprio conto corrente CP_1
in ? CP_3
10)Vero che il 23.02.2011 il sig. regalava al figlio la somma Controparte_11 CP_1
di € 7.175,00 e depositava detta somma sul conto corrente ? CP_1 CP_3
11)Vero che in data 27.08.2008 il sig. regalava al figlio la Controparte_11 CP_1
somma di € 10.000,00 e depositava detta somma sul proprio conto corrente CP_1
in ? CP_3
12)Vero che con le somme ricevute dai genitori e dai nonni il sig. costituiva la CP_1 polizza FI Vita insieme?
13)Vero che il conto corrente cointestato tra i coniugi dal 2006, è stato CP_3
alimentato solo dal sig. CP_1
14)Vero che il sig. dal 1999 al 2018, consigliato dal proprio Controparte_1
promotore finanziario di fiducia, grazie ad investimenti oculati, incrementava il proprio patrimonio iniziale di circa € 60.338,00? (doc. 23)
15)Vero che i rapporti con il promotore finanziario sig. erano tenuti Testimone_2
in via esclusiva dal sig. ? Controparte_1
16)Vero che il sig. provvedeva a pagare le tasse universitarie per il Controparte_1
figlio , utilizzando le somme depositate sul c.c. ? ( doc. 13) Per_1 CP_3
17)Vero che il sig. provvedeva a pagare le spese per l'alloggio Controparte_1
universitario per il figlio , utilizzando le somme depositate sul c.c. ? Per_1 CP_3
( doc. 14)
B) di essere abilitata a prova contraria sulla seguente circostanza:
- Vero che in data 11.07.1997 i Sig.ri e Controparte_11 Controparte_1
effettuavano un bonifico dell'importo di lire 3.303.500 a favore della sig.ra Parte_1
quale restituzione della somma dalla stessa anticipata per il pagamento delle
[...]
spese del Notaio Tes_1
- Vero che in data 5.07.1997 l'assegno circolare, per l'acquisto del terreno della casa familiare, era stato emesso dal sig. DR DR CE nonno del sig. . Controparte_1
C) essere ammessa ad eventuale prova contraria sui capitoli ammessi di controparte.
Si indicano i seguenti testi:
residente in [...] Borgo Virgilio (MN) Controparte_11 CP_12 residente in [...] Borgo Virgilio (MN) residente in [...]
via Argine Po' 44 Borgo Virgilio (MN) presso la banca Testimone_2 CP_3
filiale di Mantova via Cavur 78(MN)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, Parte_1 CP_1
al fine di sentirlo condannare alla restituzione della somma di € 157.315,19,
[...]
oltre a interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento,
nonché, della somma di € 100.000,00, oltre interessi, pari alle somme di proprietà della attrice, come depositate su "conto corrente e contratti attivi" cointestati, presso
[...]
. CP_3
A sostegno delle domande parte attrice allegava: 1) di aver contratto matrimonio concordatario con il convenuto in data 21.9.1996, in regime di separazione dei beni;
2)
che in data 11.6.2019 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
3) di essere stata sempre autonoma economicamente e di aver investito tutti i propri risparmi accantonati prima e durante il matrimonio nella casa familiare;
4) che la casa familiare
è stata costruita a partire dal gennaio 2000 su terreno ceduto al marito dai nonni materni e che con atto in data 5.7.1997 il convenuto "dichiarava e riconosceva che la costruenda casa è e sarà di proprietà di entrambi i coniugi in quanto per la costruzione della stessa e 'è un reale contributo finanziario da parte di entrambi e comunque del proprio nucleo familiare"; 5) di aver pagato durante i lavori di costruzione della casa, le spese di artigiani e materiali in contanti o con assegni tratti dal proprio c/c presso Cassa di risparmio di Parma e Piacenza contraendo un mutuo di € 151.800.000 (le cui rate venivano pagate dalla attrice per la complessiva somma di € 101.551,00) ed avanzando richiesta di liquidazione anticipata del FR (accolta per £ 6.425.522,00) così arrivando a pagare per la costruzione e arredo parziale della casa familiare, la somma complessiva di € 157.315,19; 6) di aver sostenuto tale esborso proprio in ragione del richiamato riconoscimento di comproprietà del bene immobile e che il convenuto ha rifiutato di riconoscere la comproprietà, in violazione dell'obbligo che aveva assunto;
7) pertanto,
chiede la restituzione del richiamato importo, oltre interessi e rivalutazione, in quanto oggetto di arricchimento indebito e senza giusta causa ai fini della costruzione e della realizzazione di abitazione di proprietà; 7) che sul proprio conto corrente venivano domiciliate le utenze partitamente indicate;
8) di aver provveduto in costanza di matrimonio, a sostenere le spese per utenze e oneri fissi, per la famiglia e i figli,
limitandosi il convenuto a far fronte per il 50% alle spese per le vacanze della famiglia,
nonché, parzialmente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa di sua proprietà; 9) che il saldo attivo del proprio e/e alla data di allontanamento dalla casa familiare nell'ottobre del 2018, ammontava ad € 17.000,00; 10) che era titolare CP_1
di c/c presso banca , sul quale veniva accreditato il suo stipendio e sul quale lo CP_3
stesso operava con diverse forme di investimenti finanziari ricostruiti in atto di citazione,
conto che era stato cointestato nell'anno 2006, nonché di c/c presso Banca Fineco,
collegato a un dossier titoli;
11) che alla data del 26.9.2018 il conto corrente e contratti attivi presso avevano un controvalore di € 254.438,62 e che pertanto CP_3
chiedeva la restituzione di un importo non inferiore a € I00.000,00 in quanto
"cointestataria del citato conto corrente e quindi contitolare dell'oggetto del CP_3
contratto, costituito dal credito per le somme ivi depositate nella misura del 50% "; 12)
che durante la vita matrimoniale ha sempre gestito pressochè, in via esclusiva, CP_1 le risorse economiche della famiglia e che l'esponente, convinta che il marito operasse anche nel proprio interesse, accettava tale comportamento.
Nel costituirsi rilevava: 1) l'infondatezza della avversa ricostruzione Controparte_1
dei fatti;
2) di aver contribuito al pari del coniuge, al mantenimento della propria famiglia;
3) che i genitori dell'esponente provvedevano a contribuire materialmente ed economicamente al benessere ed al supporto della famiglia, occupandosi dell'accudimento dei nipoti quotidianamente (potendosi quantificare il risparmio ottenuto per babysitter e pasti in € 90.000,00); 4) di aver sostenuto le spese per l'affitto di casa familiare dal 1996 al 2000, per una somma di circa € 30.000,00; 5) che la somma necessaria per la costruzione della casa familiare e di parte dell'arredo veniva donata a dai propri genitori;
6) che il mutuo veniva erogato all'esponente su un c/c che CP_1
dal 2006 era cointestato tra i coniugi;
7) di aver contribuito, durante il matrimonio con oltre € 290.000,00 come da prospetto sub doc. 3); 8) che la scrittura privata prodotta da controparte sub doc. 7), era priva di valore giuridico;
9) che contestava i docc. 4 (non idoneo a provare l'impiego deI fondi), 8 e 11 (di formazione unilaterale); 10) il difetto di prova del contributo versato da parte attrice;
11) che ai sensi degli artt. 143 e ss. c.c.,
la domanda di controparte è infondata;
12) che la attrice dispone di somme maggiori di quelle indicate (come da docc. 4 e 5); 13) che i conti intestati all'esponente sono stati alimentati, esclusivamente, dallo stesso e dai propri genitori e nonni per circa €
95.000,00; 14) che gli investimenti effettuati, sono stati realizzati senza alcuna contestazione, così come l'acquisto dell'auto.
Istruita la causa in via documentale con sentenza n.° 529/2022, il Tribunale dichiarava inammissibile l'azione di arricchimento senza causa e rigettava la domanda di ripetizione della somma di € 100.000,00, come proposte da condannando la Parte_1
stessa, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
Per quanto ancora rileva, così argomentava il Tribunale:
i) Il titolo delle attribuzioni patrimoniali effettuate dalla attrice, secondo quanto dalla stessa affermato, è costituito dall'accordo inter partes nel senso della comproprietà
dell'immobile destinato a comune abitazione, accordo che il convenuto avrebbe disatteso. Proprio in forza dell'accordo prodotto in atti, sussisterebbe dunque azione contrattuale di per ottenere quantomeno il risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale occorso a seguito dell'inadempimento del convenuto alla obbligazione assunta di trasferimento della proprietà della casa familiare e del resto la sussidiarietà
dell'azione, emerge con evidenza ove si osservi che la parte non possa agire contemporaneamente per l'attribuzione della metà della casa di proprietà e al contempo per l'indennizzo per ingiustificato arricchimento delle spese sostenute per conseguire tale quota di comproprietà;
ii) la seconda domanda riguarda la restituzione di un importo non inferiore a €
100.000,00 in favore di in quanto “cointestataria del conto corrente Parte_1
e quindi contitolare dell''oggetto del contratto, costituito dal credito per le CP_3
somme ivi depositate nella misura del 50%" che alla data del 26.9.2018, insieme agli altri rapporti accesi presso , aveva un controvalore di € 254.438,62, CP_3 CP_1
ha allegato che la provvista di tale conto corrente e dei rapporti ad esso collegati, accesi presso , derivasse dal proprio stipendio, nonché, da elargizioni dei propri CP_3
genitori, escludendo così che tali rapporti siano mai stati alimentati con provvista di tale circostanza, oltre a non essere stata specificamente né tempestivamente Parte_1 contestata da parte attrice, è stata dalla stessa riconosciuta, nella misura in cui ha evidenziato, sin dall'atto introduttivo che sul conto corrente n.° 66285480 CP_3
veniva accreditato lo stipendio del ed ogni altro emolumento e su detto conto CP_1
egli operava con diverse forme di investimenti finanziari.
Ciò posto, non ha allegato, né tantomeno provato un accordo intervenuto tra Parte_1
le parti, nel senso della scelta di trasferire la titolarità del credito (o di una parte di esso)
verso in capo alla moglie;
al contempo è la stessa parte a dimostrare la propria CP_3
consapevolezza della provenienza delle somme dedotte in causa dalla attività lavorativa e personale dell'allora coniuge.
Pertanto, richiamando l'insegnamento della Cassazione secondo cui "Nel caso in cui dei titoli al portatore (b.o.t.) siano depositati su un "deposito titoli" cointestato a due coniugi in regime di separazione di beni, i rapporti interni .fra i depositanti sono regolati dall'art. 1298 comma secondo, cod. civ., onde il credito corrispondente si divide in quote eguali fra i coniugi solo ove non risulti diversamente", secondo il Tribunale,
nel presente giudizio è dimostrato, ai sensi dell'art. 219 c.c., che le somme in questione,
erano di proprietà esclusiva per cui in assenza di valido titolo, la domanda di CP_1
ripetizione, non può essere accolta.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, . Parte_1 Controparte_1
All'udienza del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la parte della sentenza in cui viene dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni svolte da parte attrice in memoria ex art 183 VI^ c. n.° 2) c.p.c. non avendo la parte depositato la prima memoria.
Invero, alla prima udienza del 22.9.2020 ha contestato la leggibilità dei Parte_1
documenti prodotti da ed ha contestato, integralmente, la ricostruzione di fatto CP_1
esposta da controparte in quanto non corrispondenti al vero e non supportata da elementi probatori.
Tale contestazione integrale dei fatti dedotti dal convenuto è legittima, valida ed efficace ed ogni effetto di legge.
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia dichiara inammissibile l'azione di arricchimento senza causa proposta, in forza dell'interpretazione del giudice di primo grado secondo cui l'“accordo inter partes”, sarebbe la causa della “dichiarazione di riconoscimento di comproprietà'” agli atti e sottoscritta da parte attrice e parte convenuta in data 5 luglio 1997.
Lamenta che la “dichiarazione di riconoscimento di comproprietà” in questione,
diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non costituisce titolo astrattamente vincolante per le parti, alla stipulazione del definitivo.
Invero, tale dichiarazione sottoscritta da da al momento del rogito Parte_1 CP_1
di acquisto del terreno da parte di quest'ultimo, su cui la casa familiare doveva essere costruita, per quanto frutto di un accordo inter partes, difetta della causa di diritto che costituisce il titolo per agire in giudizio al fine di pretenderne il relativo adempimento od, in difetto, risarcimento del danno. Ne deriva che è ammissibile e deve essere accolta la domanda di arricchimento senza causa.
Con il terzo motivo contesta la sentenza, laddove, il Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione a della metà, quantificata in un importo non inferiore ad € Parte_1 100.000,00, delle somme costituenti l'attivo del conto corrente cointestato ai CP_3
coniugi, ex art.1854 c.c..
Come era contitolare e comproprietario del saldo attivo del conto corrente CP_1
cointestato su cui ccreditava il proprio stipendio Controparte_8 Parte_1
ed ogni proprio emolumento, così era contitolare e comproprietaria del saldo Parte_1
attivo del conto corrente cointestato su cui accreditava il proprio CP_3 CP_1
stipendio ed ogni altro emolumento.
Con il quarto motivo si duole anche per quanto la sentenza ha reiterato il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dell'appellante nel corso del giudizio di primo grado,
ribadendo i provvedimenti di cui alle ordinanze in data 19.7.2021 e 1.2.2022,
quest'ultima, all'esito di reclamo ex art.178 c.p.c. contro la prima ordinanza istruttoria,
riqualificato come istanza di revoca e modifica.
Con il quinto motivo lamenta che il primo giudice abbia condannato l'attrice alla rifusione delle ingenti spese di lite a favore del convenuto, atteso che la decisione si fonda su motivazioni in puro diritto.
---
I primi due motivi vengono trattati congiuntamente, attesa l'omogeneità delle questioni coinvolte e sono, ad avviso della Corte, entrambi fondati.
La Corte non condivide la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le deduzioni dell'appellante di cui alla seconda memoria istruttoria dal momento che in forza dell'art. 115 c.p.c. non è fissato alcun termine di decadenza del diritto di contestare le allegazioni di controparte che potrebbe avvenire sino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel caso di specie, ciò è avvenuto nel verbale di prima udienza, oltreché con la memoria di cui all'art.183 VI comma n.°2) c.p.c., finalizzata alla replica delle domande o eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza delle stesse, all'indicazione dei mezzi di prova e alle produzioni documentali.
Inoltre, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha errato nel respingere l'azione di arricchimento senza causa proposta sul presupposto della mancanza della sussidiarietà
rinvenibile nell'azione ex art. 2932 c.c. in quanto la dichiarazione in questione non è
una dichiarazione di volontà, ma una mera dichiarazione ricognitiva di scienza, neppure,
con certezza inquadrabile nella c.d. dichiarazione confessoria.
Nella dichiarazione in questione, si esprime la mera volontà di considerare la casa da realizzarsi sul terreno acquistato da , con atto in data 5 luglio 1997 Controparte_1
n.°34573 rep. Notaio come di proprietà di entrambi i coniugi senza, peraltro, Tes_1
contenere alcun impegno a trasferire l'uno verso l'altra, tale proprietà o quota di essa.
Non essendo, pertanto, azionabile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., l'unico strumento giudiziario che poteva esperire è l'azione di arricchimento senza causa, di Parte_1
cui all'art. 2041 1^ comma c.c., avendo, unitamente alla dichiarazione in questione,
fornito la prova documentale dei pagamenti eseguiti a favore del coniuge in virtù dei quali si trova ad essere unico proprietario di una abitazione di lusso, con CP_1
giardino e piscina.
Alla luce di ciò ed essendo risultati per tabulas (cfr.: docc. nn.° 9-10 estratti Parte_1
conto c/ la Cariparma sub docc. nn.° 22,23 e 30 i pagamenti Parte_1 Parte_1
avvenuti a cura esclusiva di per le rate del mutuo pari a complessivi € Parte_1 101,551,00, è condannato a versare a tale somma, oltre agli CP_1 Parte_1
interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Diversamente, gli altri importi reclamati dalla stessa, non risultano adeguatamente dimostrati in modo specifico, ovvero, sono di formazione unilaterale e, comunque,
appaiono, ragionevolmente, attribuibili al regime di comunione familiare esistente tra i coniugi, all'epoca dei fatti.
Il terzo motivo è infondato.
Come esattamente accertato dal primo giudice, non ha allegato, né provato Parte_1
un accordo intervenuto tra le parti, nel senso della scelta di trasferire la titolarità del credito o di una parte di esso verso in capo alla moglie, mentre è la stessa CP_3
parte, a dimostrare la propria consapevolezza della provenienza delle somme dedotte in causa dalla attività lavorativa e personale dell'allora coniuge CP_1
La Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che "Sviluppando principi già
affermati da questa Corte (cfr., ad es. Sez. 2, Sentenza n. 13614 del 30/05/2013, Rv.
626283 - 01) occorre qui precisare che la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell'esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul contro (e, quindi,
rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario" (cfr. ex multis: Cass. n.° 21963/2019; Cass.
n.°13614/2013).
Il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti dalla decisione qui assunta.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannato a Controparte_1
versare in favore di la somma di € 101,551,00. oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo effettivo.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza si compensano per l'intero le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di Mantova Parte_1
pubblicata in data 4.7.2022 con il n.° 529/2022 in sua parziale riforma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna a corrispondere in favore di la somma Controparte_1 Parte_1
di complessivi € 101,551,00, oltre interessi dalla domanda, al saldo effettivo;
- conferma nel resto;
- compensa, interamente, tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
GI SE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI SE Presidente rel. est.
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 871/2022 R.G. discussa all'udienza del 18.6.2025 e promossa da
n. a ER (MN) il 14/09/1969, residente in [...]di Parte_1
Curtatone (MN) Via G.Ungaretti n.77 - (C.F. ), rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall'AVV. PAOLA MARI del Foro di Mantova (C.F. CodiceFiscale_2
– PEC – cell.338/5357811), presso la cui persona e Email_1
studio in 46100 Mantova – Via Bonomi n.11, elegge domicilio, giusta procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo di cui si deposita copia informatica autenticata ai sensi dell'art.83 co. 3 c.p.c..
APPELLANTE
contro
- nato a [...] il [...] c.f. e Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...] - rappresentato e difeso, come da procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3 comma cpc e depositato all'interno del fascicolo telematico dall'Avv. Lara Marini del foro di Mantova, con Studio in
Castiglione delle Stiviere, via Garibaldi 30, CF – e-mail C.F._4
tel 0376 636585; fax 0376 945127; pec Email_2
presso il cui studio si elegge domicilio, in Email_3
forza di quanto disposto dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che l'indicazione della PEC supera l'onere, per il legale che svolga attività giudiziaria fuori dal distretto di appartenenza, di domiciliarsi nel distretto del giudice adito ( Cass. SS.UU 10143/12).
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova sezione civile, pubblicata in data
4.7.2022 con il n.° 529/2022
CONCLUSIONI
parte appellante:
“Disattesa ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova – Giudice Arrigoni n.529/2022 pubblicata il 4 luglio
2022 notificata in via telematica in data 11 luglio 2022,
NEL MERITO
accertato che. si è, indebitamente e senza una giusta causa, Controparte_1
, ai danni di , ai fini della costruzione e realizzazione CP_2 Parte_1
dell'abitazione di sua proprietà esclusiva, condannare lo stesso a restituire/indennizzare l'attrice dell'importo di EURO 157.315,19 (EURO centocinquatasettemilatrecentoquindici//00) od importo diverso che verrà accertato in causa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal all'effettivo Parte_2
pagamento.
SEMPRE NEL MERITO
accertato che in data 26/09/2018, le posizioni attive in capo al conto corrente cointestato a e avevano un controvalore Controparte_1 Parte_1
di EURO 254.438,62 (EURO duecentocinquaquattromilaquattrocentotrentotto//62)
condannare a restituire a in quanto somme Controparte_1 Parte_1
appartenenti alla medesima, nella misura del 50%, un importo di EURO 100.000,00 o quello diverso che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dal
26/09/2018 al pagamento. condannando altresì il a restituire alla sig.a CP_1
la somma di € 17.232,20 dalla stessa pagata, con riserva di Parte_1
ripetizione, in esecuzione alla sentenza appellata.
IN VIA ISTRUTTORIA
1^
- ordinarsi a con sede legale in Roma – Piazzale Giulio Controparte_3
Dohuet n.31 e sportello bancario in Mantova – Via Cavour n.78, l'esibizione dei seguenti documenti:
• copia integrale contratto n.RS203567101 e polizza n.70022232201 –
Tipologia “premio unico” con relativa documentazione accompagnatoria accesa da in data 22.6.2015, comprensiva di premi versati inizialmente ed in Controparte_1
seguito con valorizzazione da tale data alla data della richiesta, con specifica indicazione dei beneficiari indicati da in caso di sua scomparsa;
Controparte_1 • copia integrale contratto conto corrente n.6285480 intestato a e Controparte_1
e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto Parte_1
periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale contratto di deposito titoli a custodia n.00001900001285480 intestato a e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto Controparte_1
periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale contratto di servizio “Moneta attiva” n.2988191108 intestato a e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto Controparte_1
periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale di conto corrente n.927284/81 intestato a e relativa Controparte_1
documentazione accompagnatoria, con i relativi estratti conto periodici dalla data della sua apertura alla data della richiesta;
• copia integrale delle polizze contraddistinte dai nn.12396835404 e 22090401412 a favore delle quali risultano versamenti addebitati sul c/c n.6285480 intestato a CP_1
, con l'indicazione di tutti i versamenti effettuati dalla data della loro
[...]
accensione alla data della loro richiesta, nonché del valore di dette polizze a tale data,
specificando chi siano i beneficiari in caso di morte di;
Controparte_1
• copia integrale documentazione riferita a ex T.U.B.DL n.395/1993 Controparte_1
e Delibera Consob n.11522/908, loro successivi aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, questionari normativa antiriciclaggio, questionari obblighi di adeguata verifica;
- ordinarsi a con sede legale in Milano – Piazza Durante 11, Controparte_4
l'esibizione dei seguenti documenti:
• copia integrale contratto di conto corrente in corso n.0167460 e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale contratto dossier titoli n.198301/01 e relativa documentazione accompagnatoria con estratti conto periodici recanti il dettaglio delle movimentazioni e delle relative causali dalla data di apertura alla data della richiesta;
• copia integrale documentazione riferita a ex T.U.B. e DL Controparte_1
n.395/1993 Delibera Consob 11522/98, loro successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni, questionari normativa antiriciclaggio, questionari obblighi di adeguata verifica;
• ordinarsi a Telecom Italia SpA con sede legale in Milano – Piazza Affari 2, l'esibizione di tutta la documentazione prodotta da (CF ) Controparte_1 C.F._5
per la richiesta e accredito di assegni famigliari per i figli (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]) comprensiva dei moduli sottoscritti dai richiedenti (con Per_2
riserva di verifica della firma riconducibile a ); Parte_1
• l'esibizione di tutte le buste paga relative alle retribuzioni erogate al dipendente
(CF ) dal 1996 alla data della richiesta. Controparte_1 C.F._5
2^
Ammettersi consulenza tecnica a mezzo perito contabile che, sulla base dei documenti prodotti da e/o acquisiti in corso di causa e/o mediante accessi presso Parte_1 gli enti interessati:
1) determini le causali dei movimenti contabili eseguiti sui conti correnti intestati a e presso Cariparma prima, Credit Agricole poi, Parte_1 Controparte_1
e come da seguente dettaglio: CP_3 CP_4
- Cariparma 3519588
- Cariparma poi Credit Agricole 44060841
- 6285480 CP_3
- 927284/81 CP_3
- 0167460 CP_4
identificando l'importo delle singole operazioni, provenienza, conto di addebito, conto di accredito, ordinante, beneficiario, data esecuzione, data valuta ecc. e raggruppando i dati contabili raccolti nelle seguenti categorie omogenee:
- pagamento utenze (luce, acqua, gas)
- carte di credito e pos
- stipendi, retribuzioni e premi da terzi
- pagamenti a terzi per la costruzione della casa di Borgoforte
- pagamenti a terzi in genere
- prelievi/versamenti in contanti (indicando il versante e il beneficiario)
- esborsi per sottoscrizioni di quote di fondi e/o polizze
- acquisti di beni mobili registrati e non
- fiscalità (IMU, ICI, TARI, TARSI, TARES, IRPEF ecc. ecc.)
- altri non identificabili;
2) quantifichi l'apporto economico di alla costruzione della casa di Parte_1 ed agli investimenti dallo stesso fatti in e/o Controparte_1 CP_3 CP_4
a proprio esclusivo nome;
3) quantifichi l'importo pagato da a fronte del mutuo fondiario Parte_1
erogato da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza a in data Controparte_1
1.8.2000 (all.20 – 21), dalla data di pagamento della prima rata alla data di pagamento dell'ultima rata ad estinzione in data 1.8.2013, diritti e commissioni inclusi;
4) quantifichi l'importo degli assegni famigliari percepiti esclusivamente da CP_1
per i figli e dalla rispettiva data di nascita sino al
[...] Per_1 Per_2
raggiungimento della maggiore età;
5) esaminati gli estratti conto dei depositi titoli intrattenuti da presso Controparte_1
(n.00001900001285480) e (n.198301/01), dettagli le CP_3 CP_4
operazioni di investimento / disinvestimento eseguite da Controparte_1
specificando la provenienza della liquidità a ciò necessaria, la tipologia dei titoli acquistati e le loro caratteristiche, nonché i risultati positivi e/o negativi, al netto di spese e commissioni, di tali investimenti e la destinazione della liquidità derivante indicando, da ultimo, l'attuale valorizzazione degli investimenti risultati alla data dell'indagine.
Con riserva di meglio dettagliare, all'atto del conferimento dell'incarico, il perimetro degli accertamenti richiesti e della loro esecuzione. Con riserva di nominare CT di parte.
Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che, in data 05/07/1997, il Notaio di Mantova stipulava l'atto Testimone_1
di compravendita di terreno dai SI , e al Sig. CP_5 CP_6 CP_7 , che si rammostra quale doc.6 e 31, anche alla presenza della moglie Controparte_1
di quest'ultimo Sig.ra e che, contestualmente, il Sig. e la Parte_1 CP_1
Sig.ra sottoscrivevano la scrittura che si rammostra quale doc.7, redatta Parte_1
secondo le indicazioni del Notaio dalla Segretaria di quest'ultimo? Persona_3
2) Vero che la fattura del Notaio per la stipula dell'atto di compravendita di cui Tes_1
sopra è stata pagata da ? Parte_1
3) Vero che il Sig. era il consulente finanziario di Testimone_2 CP_3
riferimento per il Sig. ? Controparte_1
4) Vero che il Sig. operava presso in via autonoma, Controparte_1 CP_3
secondo il suo profilo di rischio, la valutazione e scelta dei propri investimenti e disinvestimenti finanziari di cui al DEPOSITO TITOLI n.00001900001285480 ed appoggiati sul c/c n.6285480 e che, in questi anni, il Sig. ha Controparte_1
costituito più Polizze ed acquistato altri prodotti finanziari (specifichi il teste quali),
intestati esclusivamente a sé stesso?
5) Vero che lei è a conoscenza che sua sorella ha impegnato tutte le Parte_1
sue risorse economiche (specifichi il teste quali), risparmiate prima del matrimonio e, successivamente, per la costruzione della casa famigliare e il pagamento del mutuo relativo oltreché per il mantenimento della famiglia pagando quasi tutte le spese ed utenze di casa?
6) Vero che sua sorella pensava di essere, di fatto, comproprietaria Parte_1
della casa famigliare avendo sottoscritto la dichiarazione di comproprietà (all.7 che si rammostra al teste) al momento del rogito del terreno su cui è stata costruita, avendo pagato in via esclusiva il mutuo della stessa e parte delle spese di costruzione? 7) Vero che era solita, uscendo di casa per andare al lavoro e Parte_1
rientrando a casa la sera, portare e riprendere i figli e all'asilo nido, Per_1 Per_2
alla scuola materna ed alle successive scuole dagli stessi frequentate?
8) Vero che le entrate sui c/correnti n.3519588 e 45485731 in essere presso erano rappresentate principalmente dagli stipendi mensili Controparte_8
erogati da Versalis a ? Parte_1
9) Vero che la “tassa per la rampa dell'argine” per la somma di € 18.636,66 si riferisce alla casa di proprietà esclusiva del e a quelle limitrofe dei suoi CP_1
genitori e del vicino e che gli importi dovuti venivano suddivisi tra i Controparte_9
tre interessati e regolati tra gli stessi “brevi manu”- teste res.Borgo Controparte_9
Virgilio;
10) Vero che versava € 3500,00 sul conto corrente personale del Controparte_1
figlio a titolo di mance/regalie fatte dai nonni paterni/materni a favore di Per_1
entrambi i nipoti senza che uguale somma fosse versata alla figlia – testi Per_2
res. Borgo Virgilio. Testimone_3
Si indicano a testi da sentirsi a prova contraria su eventuali capitolati dicontroparte unitamente, sempre a prova contraria, ai testi indicati da controparte (salvo loro inammissibilità), i sigg.ri Notaio Dott. om. in Mantova – Via Fratelli Persona_3
Bandiera n.27 sui capitoli N°1-2, Dott. dom. presso Testimone_2 Controparte_3
in Mantova – Via Cavour n.78 sui capitoli N° 3-4, la Sig.ra res.
[...] Parte_3
in ER (MN) Viale Stazione n.28 sui capitoli N° 5 e 6, la Sig.ra Testimone_4
c/o Credit Agricole sede di Mantova – Via Oberdan n.21/23 sui capitoli N° 7-8. Con
riserva di altri. Ferma l'opposizione alle istanze istruttorie di controparte come eccepita in atti.
IN OGNI CASO: Disporsi la compensazione delle spese relative al primo grado, salvo nel caso di auspicato accoglimento dei motivi qui dedotti, condannarsi parte appellata alla rifusione delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e successive modifiche”
parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria di legge
In via preliminare
Accertare e dichiarare inammissibile ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. l'impugnazione avversaria con la condanna della stessa al pagamento delle spese della presente procedura.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in appello in quanto infondate e/o illegittime e comunque non provate e confermare la sentenza di primo grado n. 529/2022 emessa dal Tribunale di Mantova.
Condannare la sig.ra al pagamento dei compensi per la difesa Parte_1
relativa alla presente procedura.
In via istruttoria
Per tutte le ragioni esposte, la scrivente difesa si oppone all'ordine di esibizione del contratto n. RS203567101 e della polizza n. 7002232201; si tratta di documentazione intestata esclusivamente al sig. CP_1 Ci si oppone all'ordine di esibizione di copia integrale del contratto di conto corrente n. 6285480 e relativa documentazione accompagnatoria. Come già precisato, la difesa di parte appellante è decaduta dalla produzione di detto documento che doveva essere prodotto nel fascicolo di primo grado entro il termine fissato dal Giudice con le memorie 183,VI comma cpc n. 2.
Si tratta infatti di un contratto cointestato tra le parti, la sig.ra era Parte_1
legittimata a chiedere detta documentazione direttamente nelle sedi competenti nei termini di legge.
Ci si oppone all'ordine di esibizione del contratto di deposito titoli a custodia n.
00001900001285480 e del contratto di servizio “Moneta attiva” n. 2988191108, al conto corrente n. 927284/81 alle polizze n. 12396835404 e 22090401412 in quanto si tratta di contratti intestati esclusivamente al sig. . Controparte_1
Ci si oppone altresì all'ordine di esibizione di copia integrale della documentazione riferita a ex T.U.B. DL n 935/1993 e delibera Consob n. 11522/908 Controparte_1
e ulteriori questionari. Si tratta di documentazione personale del sig. e del CP_1
tutto irrilevante al fine della causa che ci occupa.
Per le stesse motivazioni di cui sopra, ci si oppone all'ordine di esibizione a
[...]
della documentazione relativa al c.c. n. 0167460, contratto titoli n. CP_10
198301/01.
Ci si oppone all'ordine di esibizione a Telecom Italia spa della doc. relativa agli assegni familiari per i figli e , come già precisato si tratta di domanda nuova Per_1 Per_2
e pertanto inammissibile.
Si contesta la richiesta di esibizione delle buste paga del sig. in Controparte_1 quanto documentazione del tutto irrilevante nel caso che ci occupa.
Ci si oppone alla richiesta di CTU così come formalizzata in quanto meramente esplorativa: si dovrebbe basare su documenti redatti di pugno da parte attrice, non oggettivi e non opponibili a parte convenuta e in parte su documentazione nella disponibilità di parte attrice e non prodotta nei termini di legge, e in parte su documentazione personale del sig. CP_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte convenuta, in quanto:
i capitoli n. 1, 2,4 5, 6 e 7 sono valutativi e irrilevanti;
i capitoli 3,6,7 e 8 sono ininfluenti e non demandabili ai testi;
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalla difesa della sig.ra la scrivente difesa chiede: Parte_1
A) di essere ammessa alla prova testimoniale sui capitoli di prova di seguito formulati:
1) Vero che i sig.ri e dal 1999 al 2018 si sono occupati Controparte_11 CP_12
quotidianamente dei nipoti.
2) Vero che i sig.ri e dal 2000 al 2018 si occupavano dei Controparte_11 CP_12
nipoti, e andando a prenderli a scuola, preparandogli il Per_1 Parte_4
pranzo sostenendone integralmente le spese e accompagnandoli alle varie attività
pomeridiane?
3) Vero che le spese relative alle utenze e ai canoni dell'immobile condotto in locazione dal sig. e dalla sig.ra dal 1996 al 2001 sono state pagate dal sig. CP_1 Parte_1
, prelevando le somme dal conto corrente cointestato con il padre Controparte_1
presso la BAM/MPS, come da documento n. 2? 4) Vero che il sig. nel 2000 e 2001 pagava le spese per la costruzione Controparte_1
della casa familiare, per la somma di circa € 125.860,16 prelevando detta somma dal conto corrente cointestato con il sig. presso la Banca Agricola Controparte_11
Mantovana, come da prospetto al documento n. 7?
5) Vero che durante la vita matrimoniale, escluse le spese per la costruzione della casa familiare, il sig. ha sostenuto spese per circa € 290.000,00 come dal prospetto CP_1
al documento n. 3?
6) Vero che dal 1998 al 2014 i genitori, i nonni e una zia del sig. regalavano CP_1
al sig. la somma complessiva di € 81.145,04 come da doc. n 6 ed Controparte_1
evidenziati in verde dagli estratti conto ? CP_3
7) Vero che dal 1997 al 2002 i genitori e i nonni del sig. gli regalavano la CP_1
somma di € 8.968,23, che veniva versata sul conto corrente di MPS?
8) Vero che il 30.05.2001 il sig. richiedeva l'accredito del FR per la somma CP_1
di € 4.816,17 per la costruzione della casa? ( doc. 28)
9) Vero che in data 27.08.2008 il sig. regalava al figlio la Controparte_11 CP_1
somma di € 10.000,00 e depositava detta somma sul proprio conto corrente CP_1
in ? CP_3
10)Vero che il 23.02.2011 il sig. regalava al figlio la somma Controparte_11 CP_1
di € 7.175,00 e depositava detta somma sul conto corrente ? CP_1 CP_3
11)Vero che in data 27.08.2008 il sig. regalava al figlio la Controparte_11 CP_1
somma di € 10.000,00 e depositava detta somma sul proprio conto corrente CP_1
in ? CP_3
12)Vero che con le somme ricevute dai genitori e dai nonni il sig. costituiva la CP_1 polizza FI Vita insieme?
13)Vero che il conto corrente cointestato tra i coniugi dal 2006, è stato CP_3
alimentato solo dal sig. CP_1
14)Vero che il sig. dal 1999 al 2018, consigliato dal proprio Controparte_1
promotore finanziario di fiducia, grazie ad investimenti oculati, incrementava il proprio patrimonio iniziale di circa € 60.338,00? (doc. 23)
15)Vero che i rapporti con il promotore finanziario sig. erano tenuti Testimone_2
in via esclusiva dal sig. ? Controparte_1
16)Vero che il sig. provvedeva a pagare le tasse universitarie per il Controparte_1
figlio , utilizzando le somme depositate sul c.c. ? ( doc. 13) Per_1 CP_3
17)Vero che il sig. provvedeva a pagare le spese per l'alloggio Controparte_1
universitario per il figlio , utilizzando le somme depositate sul c.c. ? Per_1 CP_3
( doc. 14)
B) di essere abilitata a prova contraria sulla seguente circostanza:
- Vero che in data 11.07.1997 i Sig.ri e Controparte_11 Controparte_1
effettuavano un bonifico dell'importo di lire 3.303.500 a favore della sig.ra Parte_1
quale restituzione della somma dalla stessa anticipata per il pagamento delle
[...]
spese del Notaio Tes_1
- Vero che in data 5.07.1997 l'assegno circolare, per l'acquisto del terreno della casa familiare, era stato emesso dal sig. DR DR CE nonno del sig. . Controparte_1
C) essere ammessa ad eventuale prova contraria sui capitoli ammessi di controparte.
Si indicano i seguenti testi:
residente in [...] Borgo Virgilio (MN) Controparte_11 CP_12 residente in [...] Borgo Virgilio (MN) residente in [...]
via Argine Po' 44 Borgo Virgilio (MN) presso la banca Testimone_2 CP_3
filiale di Mantova via Cavur 78(MN)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, Parte_1 CP_1
al fine di sentirlo condannare alla restituzione della somma di € 157.315,19,
[...]
oltre a interessi e rivalutazione, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento,
nonché, della somma di € 100.000,00, oltre interessi, pari alle somme di proprietà della attrice, come depositate su "conto corrente e contratti attivi" cointestati, presso
[...]
. CP_3
A sostegno delle domande parte attrice allegava: 1) di aver contratto matrimonio concordatario con il convenuto in data 21.9.1996, in regime di separazione dei beni;
2)
che in data 11.6.2019 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
3) di essere stata sempre autonoma economicamente e di aver investito tutti i propri risparmi accantonati prima e durante il matrimonio nella casa familiare;
4) che la casa familiare
è stata costruita a partire dal gennaio 2000 su terreno ceduto al marito dai nonni materni e che con atto in data 5.7.1997 il convenuto "dichiarava e riconosceva che la costruenda casa è e sarà di proprietà di entrambi i coniugi in quanto per la costruzione della stessa e 'è un reale contributo finanziario da parte di entrambi e comunque del proprio nucleo familiare"; 5) di aver pagato durante i lavori di costruzione della casa, le spese di artigiani e materiali in contanti o con assegni tratti dal proprio c/c presso Cassa di risparmio di Parma e Piacenza contraendo un mutuo di € 151.800.000 (le cui rate venivano pagate dalla attrice per la complessiva somma di € 101.551,00) ed avanzando richiesta di liquidazione anticipata del FR (accolta per £ 6.425.522,00) così arrivando a pagare per la costruzione e arredo parziale della casa familiare, la somma complessiva di € 157.315,19; 6) di aver sostenuto tale esborso proprio in ragione del richiamato riconoscimento di comproprietà del bene immobile e che il convenuto ha rifiutato di riconoscere la comproprietà, in violazione dell'obbligo che aveva assunto;
7) pertanto,
chiede la restituzione del richiamato importo, oltre interessi e rivalutazione, in quanto oggetto di arricchimento indebito e senza giusta causa ai fini della costruzione e della realizzazione di abitazione di proprietà; 7) che sul proprio conto corrente venivano domiciliate le utenze partitamente indicate;
8) di aver provveduto in costanza di matrimonio, a sostenere le spese per utenze e oneri fissi, per la famiglia e i figli,
limitandosi il convenuto a far fronte per il 50% alle spese per le vacanze della famiglia,
nonché, parzialmente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa di sua proprietà; 9) che il saldo attivo del proprio e/e alla data di allontanamento dalla casa familiare nell'ottobre del 2018, ammontava ad € 17.000,00; 10) che era titolare CP_1
di c/c presso banca , sul quale veniva accreditato il suo stipendio e sul quale lo CP_3
stesso operava con diverse forme di investimenti finanziari ricostruiti in atto di citazione,
conto che era stato cointestato nell'anno 2006, nonché di c/c presso Banca Fineco,
collegato a un dossier titoli;
11) che alla data del 26.9.2018 il conto corrente e contratti attivi presso avevano un controvalore di € 254.438,62 e che pertanto CP_3
chiedeva la restituzione di un importo non inferiore a € I00.000,00 in quanto
"cointestataria del citato conto corrente e quindi contitolare dell'oggetto del CP_3
contratto, costituito dal credito per le somme ivi depositate nella misura del 50% "; 12)
che durante la vita matrimoniale ha sempre gestito pressochè, in via esclusiva, CP_1 le risorse economiche della famiglia e che l'esponente, convinta che il marito operasse anche nel proprio interesse, accettava tale comportamento.
Nel costituirsi rilevava: 1) l'infondatezza della avversa ricostruzione Controparte_1
dei fatti;
2) di aver contribuito al pari del coniuge, al mantenimento della propria famiglia;
3) che i genitori dell'esponente provvedevano a contribuire materialmente ed economicamente al benessere ed al supporto della famiglia, occupandosi dell'accudimento dei nipoti quotidianamente (potendosi quantificare il risparmio ottenuto per babysitter e pasti in € 90.000,00); 4) di aver sostenuto le spese per l'affitto di casa familiare dal 1996 al 2000, per una somma di circa € 30.000,00; 5) che la somma necessaria per la costruzione della casa familiare e di parte dell'arredo veniva donata a dai propri genitori;
6) che il mutuo veniva erogato all'esponente su un c/c che CP_1
dal 2006 era cointestato tra i coniugi;
7) di aver contribuito, durante il matrimonio con oltre € 290.000,00 come da prospetto sub doc. 3); 8) che la scrittura privata prodotta da controparte sub doc. 7), era priva di valore giuridico;
9) che contestava i docc. 4 (non idoneo a provare l'impiego deI fondi), 8 e 11 (di formazione unilaterale); 10) il difetto di prova del contributo versato da parte attrice;
11) che ai sensi degli artt. 143 e ss. c.c.,
la domanda di controparte è infondata;
12) che la attrice dispone di somme maggiori di quelle indicate (come da docc. 4 e 5); 13) che i conti intestati all'esponente sono stati alimentati, esclusivamente, dallo stesso e dai propri genitori e nonni per circa €
95.000,00; 14) che gli investimenti effettuati, sono stati realizzati senza alcuna contestazione, così come l'acquisto dell'auto.
Istruita la causa in via documentale con sentenza n.° 529/2022, il Tribunale dichiarava inammissibile l'azione di arricchimento senza causa e rigettava la domanda di ripetizione della somma di € 100.000,00, come proposte da condannando la Parte_1
stessa, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
Per quanto ancora rileva, così argomentava il Tribunale:
i) Il titolo delle attribuzioni patrimoniali effettuate dalla attrice, secondo quanto dalla stessa affermato, è costituito dall'accordo inter partes nel senso della comproprietà
dell'immobile destinato a comune abitazione, accordo che il convenuto avrebbe disatteso. Proprio in forza dell'accordo prodotto in atti, sussisterebbe dunque azione contrattuale di per ottenere quantomeno il risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale occorso a seguito dell'inadempimento del convenuto alla obbligazione assunta di trasferimento della proprietà della casa familiare e del resto la sussidiarietà
dell'azione, emerge con evidenza ove si osservi che la parte non possa agire contemporaneamente per l'attribuzione della metà della casa di proprietà e al contempo per l'indennizzo per ingiustificato arricchimento delle spese sostenute per conseguire tale quota di comproprietà;
ii) la seconda domanda riguarda la restituzione di un importo non inferiore a €
100.000,00 in favore di in quanto “cointestataria del conto corrente Parte_1
e quindi contitolare dell''oggetto del contratto, costituito dal credito per le CP_3
somme ivi depositate nella misura del 50%" che alla data del 26.9.2018, insieme agli altri rapporti accesi presso , aveva un controvalore di € 254.438,62, CP_3 CP_1
ha allegato che la provvista di tale conto corrente e dei rapporti ad esso collegati, accesi presso , derivasse dal proprio stipendio, nonché, da elargizioni dei propri CP_3
genitori, escludendo così che tali rapporti siano mai stati alimentati con provvista di tale circostanza, oltre a non essere stata specificamente né tempestivamente Parte_1 contestata da parte attrice, è stata dalla stessa riconosciuta, nella misura in cui ha evidenziato, sin dall'atto introduttivo che sul conto corrente n.° 66285480 CP_3
veniva accreditato lo stipendio del ed ogni altro emolumento e su detto conto CP_1
egli operava con diverse forme di investimenti finanziari.
Ciò posto, non ha allegato, né tantomeno provato un accordo intervenuto tra Parte_1
le parti, nel senso della scelta di trasferire la titolarità del credito (o di una parte di esso)
verso in capo alla moglie;
al contempo è la stessa parte a dimostrare la propria CP_3
consapevolezza della provenienza delle somme dedotte in causa dalla attività lavorativa e personale dell'allora coniuge.
Pertanto, richiamando l'insegnamento della Cassazione secondo cui "Nel caso in cui dei titoli al portatore (b.o.t.) siano depositati su un "deposito titoli" cointestato a due coniugi in regime di separazione di beni, i rapporti interni .fra i depositanti sono regolati dall'art. 1298 comma secondo, cod. civ., onde il credito corrispondente si divide in quote eguali fra i coniugi solo ove non risulti diversamente", secondo il Tribunale,
nel presente giudizio è dimostrato, ai sensi dell'art. 219 c.c., che le somme in questione,
erano di proprietà esclusiva per cui in assenza di valido titolo, la domanda di CP_1
ripetizione, non può essere accolta.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, . Parte_1 Controparte_1
All'udienza del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la parte della sentenza in cui viene dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni svolte da parte attrice in memoria ex art 183 VI^ c. n.° 2) c.p.c. non avendo la parte depositato la prima memoria.
Invero, alla prima udienza del 22.9.2020 ha contestato la leggibilità dei Parte_1
documenti prodotti da ed ha contestato, integralmente, la ricostruzione di fatto CP_1
esposta da controparte in quanto non corrispondenti al vero e non supportata da elementi probatori.
Tale contestazione integrale dei fatti dedotti dal convenuto è legittima, valida ed efficace ed ogni effetto di legge.
Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia dichiara inammissibile l'azione di arricchimento senza causa proposta, in forza dell'interpretazione del giudice di primo grado secondo cui l'“accordo inter partes”, sarebbe la causa della “dichiarazione di riconoscimento di comproprietà'” agli atti e sottoscritta da parte attrice e parte convenuta in data 5 luglio 1997.
Lamenta che la “dichiarazione di riconoscimento di comproprietà” in questione,
diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non costituisce titolo astrattamente vincolante per le parti, alla stipulazione del definitivo.
Invero, tale dichiarazione sottoscritta da da al momento del rogito Parte_1 CP_1
di acquisto del terreno da parte di quest'ultimo, su cui la casa familiare doveva essere costruita, per quanto frutto di un accordo inter partes, difetta della causa di diritto che costituisce il titolo per agire in giudizio al fine di pretenderne il relativo adempimento od, in difetto, risarcimento del danno. Ne deriva che è ammissibile e deve essere accolta la domanda di arricchimento senza causa.
Con il terzo motivo contesta la sentenza, laddove, il Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione a della metà, quantificata in un importo non inferiore ad € Parte_1 100.000,00, delle somme costituenti l'attivo del conto corrente cointestato ai CP_3
coniugi, ex art.1854 c.c..
Come era contitolare e comproprietario del saldo attivo del conto corrente CP_1
cointestato su cui ccreditava il proprio stipendio Controparte_8 Parte_1
ed ogni proprio emolumento, così era contitolare e comproprietaria del saldo Parte_1
attivo del conto corrente cointestato su cui accreditava il proprio CP_3 CP_1
stipendio ed ogni altro emolumento.
Con il quarto motivo si duole anche per quanto la sentenza ha reiterato il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dell'appellante nel corso del giudizio di primo grado,
ribadendo i provvedimenti di cui alle ordinanze in data 19.7.2021 e 1.2.2022,
quest'ultima, all'esito di reclamo ex art.178 c.p.c. contro la prima ordinanza istruttoria,
riqualificato come istanza di revoca e modifica.
Con il quinto motivo lamenta che il primo giudice abbia condannato l'attrice alla rifusione delle ingenti spese di lite a favore del convenuto, atteso che la decisione si fonda su motivazioni in puro diritto.
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I primi due motivi vengono trattati congiuntamente, attesa l'omogeneità delle questioni coinvolte e sono, ad avviso della Corte, entrambi fondati.
La Corte non condivide la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato inammissibili le deduzioni dell'appellante di cui alla seconda memoria istruttoria dal momento che in forza dell'art. 115 c.p.c. non è fissato alcun termine di decadenza del diritto di contestare le allegazioni di controparte che potrebbe avvenire sino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel caso di specie, ciò è avvenuto nel verbale di prima udienza, oltreché con la memoria di cui all'art.183 VI comma n.°2) c.p.c., finalizzata alla replica delle domande o eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, alla proposizione di eccezioni che sono conseguenza delle stesse, all'indicazione dei mezzi di prova e alle produzioni documentali.
Inoltre, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha errato nel respingere l'azione di arricchimento senza causa proposta sul presupposto della mancanza della sussidiarietà
rinvenibile nell'azione ex art. 2932 c.c. in quanto la dichiarazione in questione non è
una dichiarazione di volontà, ma una mera dichiarazione ricognitiva di scienza, neppure,
con certezza inquadrabile nella c.d. dichiarazione confessoria.
Nella dichiarazione in questione, si esprime la mera volontà di considerare la casa da realizzarsi sul terreno acquistato da , con atto in data 5 luglio 1997 Controparte_1
n.°34573 rep. Notaio come di proprietà di entrambi i coniugi senza, peraltro, Tes_1
contenere alcun impegno a trasferire l'uno verso l'altra, tale proprietà o quota di essa.
Non essendo, pertanto, azionabile il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., l'unico strumento giudiziario che poteva esperire è l'azione di arricchimento senza causa, di Parte_1
cui all'art. 2041 1^ comma c.c., avendo, unitamente alla dichiarazione in questione,
fornito la prova documentale dei pagamenti eseguiti a favore del coniuge in virtù dei quali si trova ad essere unico proprietario di una abitazione di lusso, con CP_1
giardino e piscina.
Alla luce di ciò ed essendo risultati per tabulas (cfr.: docc. nn.° 9-10 estratti Parte_1
conto c/ la Cariparma sub docc. nn.° 22,23 e 30 i pagamenti Parte_1 Parte_1
avvenuti a cura esclusiva di per le rate del mutuo pari a complessivi € Parte_1 101,551,00, è condannato a versare a tale somma, oltre agli CP_1 Parte_1
interessi dalla domanda al saldo effettivo.
Diversamente, gli altri importi reclamati dalla stessa, non risultano adeguatamente dimostrati in modo specifico, ovvero, sono di formazione unilaterale e, comunque,
appaiono, ragionevolmente, attribuibili al regime di comunione familiare esistente tra i coniugi, all'epoca dei fatti.
Il terzo motivo è infondato.
Come esattamente accertato dal primo giudice, non ha allegato, né provato Parte_1
un accordo intervenuto tra le parti, nel senso della scelta di trasferire la titolarità del credito o di una parte di esso verso in capo alla moglie, mentre è la stessa CP_3
parte, a dimostrare la propria consapevolezza della provenienza delle somme dedotte in causa dalla attività lavorativa e personale dell'allora coniuge CP_1
La Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che "Sviluppando principi già
affermati da questa Corte (cfr., ad es. Sez. 2, Sentenza n. 13614 del 30/05/2013, Rv.
626283 - 01) occorre qui precisare che la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell'esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul contro (e, quindi,
rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario" (cfr. ex multis: Cass. n.° 21963/2019; Cass.
n.°13614/2013).
Il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti dalla decisione qui assunta.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va condannato a Controparte_1
versare in favore di la somma di € 101,551,00. oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo effettivo.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza si compensano per l'intero le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di Mantova Parte_1
pubblicata in data 4.7.2022 con il n.° 529/2022 in sua parziale riforma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna a corrispondere in favore di la somma Controparte_1 Parte_1
di complessivi € 101,551,00, oltre interessi dalla domanda, al saldo effettivo;
- conferma nel resto;
- compensa, interamente, tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
GI SE