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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7240 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL CI presidente dott. AN MA PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 3770 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente tra
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cecchetti e Giovanni Crostelli
ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Auciello
CONVENUTO
OGGETTO: indennità di espropriazione
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con “atto di citazione in riassunzione per determinazione indennità di esproprio”,
ha riassunto davanti a questa Corte il giudizio avente ad oggetto la Parte_1 condanna della al pagamento dell'«indennità definitiva di Controparte_1 esproprio» spettante al coltivatore del fondo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, chiedendo che tale indennità venga liquidata nella misura di 458.936,00
€ (pari all'importo dell'indennità corrisposta alla IC s.r.l., proprietaria del terreno) ovvero nella misura di 182.933,00 €.
L'attrice ha esposto al riguardo che:
1) dal mese di settembre 1999 ha coltivato il fondo di proprietà della IC s.r.l., trasferito al con atto di cessione volontaria del 12 luglio Controparte_2
2001 nell'ambito della procedura espropriativa gestita, su incarico dell'ente locale, dal
Consorzio ERP DO;
2) con atto notificato il 19 dicembre 2000 il Consorzio ERP DO ha quantificato in
84.913.150 lire la somma che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971, spettava a in qualità di coltivatrice del fondo (v. documento n. 5 Parte_1 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio);
3) con decreto ingiuntivo n. 277/2002 il Tribunale di Tivoli ha ingiunto al
[...]
e al Consorzio ERP DO di corrispondere alla l'indennità di Controparte_2 Pt_1 esproprio indicata nell'atto notificato il 19 dicembre 2000, per un importo equivalente di
43.853,00 € (v. il documento n. 4 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio);
4) il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo è stato definito dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n. 5822 del 2020, che ha individuato nel Comune di l'unico soggetto obbligato a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'indennità di esproprio, nelle more già versata alla (v. il documento n. 10 allegato Pt_1 all'atto introduttivo del presente giudizio);
5) con atto di citazione notificato il 27 luglio 2007, il Controparte_2 ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Tivoli la IC s.r.l., per sentirla condannare alla restituzione dell'indennità di esproprio corrisposta a Parte_1 all'esito del processo esecutivo fa questa promosso per il pagamento dell'indennità (v. allegato n. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio);
6) nel giudizio promosso dal , la IC s.r.l. ha Controparte_2 chiamato in causa , al fine di essere tenuta indenne dalle somme Parte_1 pretese dall'ente locale (v. il documento n. 2 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio);
2 7) nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto della Parte_1 domanda di manleva formulata nei propri confronti dalla IC s.r.l. e - in via riconvenzionale – ha domandato la condanna del a Controparte_2 corrisponderle il «residuo dell'indennità di esproprio» (pag. 5 dell'atto introduttivo del presente giudizio), sul presupposto che quanto già pagato dall'ente locale fosse in realtà una mera «indennità provvisoria» (pag. 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio) e che al coltivatore del fondo spetti a titolo di indennità di esproprio il medesimo importo corrisposto dall'ente espropriante al proprietario espropriato (v. il documento n. 8 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio);
8) con sentenza n. 962 del 2022, il Tribunale di Tivoli ha condannato la IC s.r.l. a rimborsare al quanto corrisposto alla a titolo Controparte_2 Pt_1
d'indennità di esproprio (in quanto ai sensi dell'art. 3 dell'atto di cessione volontaria dell'area da espropriare la proprietaria IC s.r.l. aveva dichiarato che i terreni oggetto della cessione non erano oggetto di locazione o affitto da parte di terzi anche coltivatori diretti), dichiarando l'incompetenza funzionale del tribunale adìto sulla domanda riconvenzionale proposta dalla , essendo competente a decidere la Corte d'appello di Roma (v. il Pt_1 documento n. 17 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo che Parte_1 il venga condannato a corrispondere l'ulteriore somma Controparte_2 spettante alla a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 Pt_1 del 1971, deducendo al riguardo che il coltivatore del fondo ha diritto di ricevere la medesima indennità corrisposta al proprietario espropriato (nel caso di specie pari a 502.273,50 €) e che la somma di 43.853,00 € già pagata dal in esecuzione del Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 277/2002 emesso dal Tribunale di Tivoli deve intendersi quale mera
«indennità provvisoria».
Quanto all'an, l'attrice sostiene che - in forza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Roma n. 5822 del 2020, che ha definito in sede di rinvio il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 277/2002 - risulta accertato il diritto della Pt_1 di ricevere l'indennità di cui all'art. 17, secondo comma, della legge n. 865 del 1971, in quanto coltivatrice del fondo oggetto del procedimento espropriativo «almeno dal 1998 o comunque dal settembre 1999, cioè da oltre un anno prima dell'occupazione avvenuta il
31/10/2000» (pag. 10 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Quanto alla misura dell'indennità, l'attrice sostiene che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971, le spetti il medesimo importo liquidato alla IC s.r.l. in forza dell'atto di cessione volontaria stipulato con il (pari a Controparte_2
502.273,50 €) decurtato della somma già ricevuta a titolo di indennità provvisoria (43.853,00
€).
L'attrice ha quindi chiesto, in via principale, che il Controparte_2 venga condannato a pagare a titolo di indennità di esproprio la somma di 458.936,00 € (recte
3 458.420,00 €).
In via subordinata, qualora la Corte ritenga di liquidare l'indennità di esproprio in base al parametro del valore agricolo medio del terreno all'epoca della cessione volontaria del bene
(pari a 40.000 lire al mq.), la ha chiesto la condanna del Pt_1 Controparte_2
al pagamento della somma di 182.933,00 € (pari alla differenza tra il valore
[...] agricolo medio del fondo [226.786,00 €] e l'importo già ricevuto a titolo di indennità provvisoria [43.853,00 €].
Si è costituita in giudizio la , chiedendo di essere Controparte_1 autorizzata a chiamare in causa il Consorzio ERP DO e i soci della IC s.r.l. (società estinta e cancellata dal registro delle imprese), per essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da . Parte_1
Nel merito, la convenuta ha chiesto che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto unico legittimato passivo sulla domanda di pagamento dell'indennizzo è il Consorzio ERP DO LI.
In via subordinata, la ha eccepito l'inammissibilità delle Controparte_1 pretese dell'attrice, in quanto avanzate dopo la scadenza del termine di trenta giorni entro cui dev'essere esperito il giudizio di opposizione alla stima.
In via ulteriormente subordinata, la ha chiesto di Controparte_1 dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra (perché priva dei requisiti Pt_1 necessari per ottenere l'indennità richiesta) e di rigettare le pretese dell'attrice (perché infondate).
In ulteriore subordine, nell'ipotesi di condanna dell'ente locale, la Controparte_1
ha chiesto di «ritenere il Consorzio RP DO LI e/o i soci della
[...] CP_ IC s.r.l., in via alternativa o solidale, tenuti a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni pretesa nei suoi confronti azionata».
La domanda dell'attrice è inammissibile. ha domandato la liquidazione della restante parte Parte_1 dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971, sul presupposto che la somma indicata dal Consorzio ERP DO nell'atto notificatole il 19 dicembre 2000 e successivamente da lei ottenuta portando in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 277/2002 del Tribunale di Tivoli costituisca una mera «indennità provvisoria».
L'art. 17 della legge n. 865 del 1971 (ora abrogato ma applicabile ratione temporis al caso di specie), stabiliva quanto segue:
«Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10» (comma 2);
4 «L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici» (comma 3).
L'art. 19 della legge n. 865 del 1971 regolava le controversie inerenti all'esatta quantificazione dell'indennità di esproprio, prevedendo che «Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'articolo
16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'articolo 16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante» (la Corte costituzionale, con la sentenza n. 67 del 1990 ha dichiarato l'incostituzionalità di tale disposizione «nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge»).
Sull'esatta interpretazione delle disposizioni citate si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità affermando che l'indennità aggiuntiva riservata al coltivatore - contemplata dall'art. 17, comma 2, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno - è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, pur trovando un titolo diretto nel provvedimento ablatorio, con la conseguenza che le impugnazioni per l'esperimento dell'opposizione alla stima sono soggette, in difetto di diversa previsione, al termine di decadenza di cui all'art. 19 della citata legge.
Tuttavia, con riguardo alla fissazione della data di decorrenza del termine ad opponendum, qualora il decreto di esproprio segua e non preceda la pubblicazione sul FAL dell'avviso di deposito della stima, la “conoscenza legale” dell'indennità definitiva, come stimata, dalla quale decorre il termine di decadenza a carico dell'espropriato, non può ritenersi acquisita con la mera pubblicità legale, attraverso il FAL stesso, in difetto di una sua correlazione ad una concreta misura ablatoria, ma può affermarsi soltanto nel momento in cui l'espropriante notifichi il decreto di esproprio.
Con l'ulteriore conseguenza della necessità di tale notifica non esclusivamente ai proprietari, ma anche agli altri “interessati” (da individuarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 nel fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante), alla luce di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni contenute negli art. 13, comma 3, e 15, comma 2, della legge n. 865 del 1971, che devono essere coordinate con la previsione del successivo art. 19, il quale legittima alla proposizione dell'opposizione anche questi ulteriori soggetti “interessati” (Cass. 18450/2011; Cass.
2238/2007).
Alla luce di tali princìpi si ricava che:
1) l'indennità riservata al coltivatore, contemplata dall'art. 17, comma 2, della legge 22
5 ottobre 1971, n. 865, è caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno ed è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione;
2) il giudizio sull'esatta entità dell'indennità di cui all'art. 17 della legge n. 865 del
1971 deve essere introdotto nella forma dell'opposizione alla stima prevista dall'art. 19 della medesima legge, che prevede il termine di trenta giorni entro cui, a pena di decadenza, è possibile tutelare le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria;
3) nell'ipotesi in cui il decreto di esproprio sia successivo alla pubblicazione sul foglio annunzi legali (FAL) dell'avviso di deposito della stima, il suddetto termine di decadenza decorre dalla notificazione del decreto di esproprio, che deve essere notificato non solo al proprietario, ma anche agli altri interessati (il fittavolo, il , il colono o il Pt_2 compartecipante).
Nella vicenda portata all'attenzione di questa Corte, in luogo dell'espropriazione è stato concluso, il 12 luglio 2001, un atto di cessione volontaria con il quale la IC s.r.l. ha trasferito al la proprietà dell'area interessata dal Controparte_2 procedimento ablatorio avviato dall'ente locale, verso un corrispettivo di 993.608.797 lire, oltre 198.721.759 lire per IVA (v. il documento n. 14 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
Nel corso della procedura di esproprio, la sig.ra si è dichiarata «affittuaria Pt_1 coltivatrice diretta» e, in virtù di tale qualifica, il 19 novembre 2000 il Consorzio ERP
DO (incaricato dal Comune di di curare la procedura espropriativa Controparte_1 del terreno di proprietà della IC s.r.l.) le ha comunicato che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971, l'importo complessivo a lei spettante, calcolato sulla base del valore agricolo medio del terreno, era pari a 84.913.150 lire (documento n. 5 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
La sig.ra non ha proposto opposizione alla stima che le è stata notificata, ma ha Pt_1 agito in giudizio nei confronti del Consorzio ERP DO e del Controparte_2
, con ricorso per decreto ingiuntivo proposto davanti al tribunale di Tivoli il 5
[...] luglio 2002, proprio per ottenere l'equivalente in euro dell'indennità di esproprio liquidata in suo favore (pari a 43.853,00 €).
Il decreto ingiuntivo – originariamente emesso nei confronti di entrambi i soggetti giuridici – è stato confermato all'esito del giudizio di appello soltanto nei confronti dell'ente locale (v. la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5822 del 2022), il quale ha corrisposto alla sig.ra la somma di 60.532,70 €, comprensiva dell'indennità di esproprio e delle Pt_1 ulteriori spese dalla medesima sostenute (v. pag. 2 e 3 dell'allegato n. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Così ricostruita la cronologia degli eventi, risulta ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971 e la domanda della sig.ra deve Pt_1 ritenersi tardiva, sì che - in accoglimento dell'eccezione all'uopo sollevata dalla CP_1
6 – la domanda dev'essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
Sebbene, infatti, non sia mai stato notificato a un decreto di Parte_1 esproprio – giacché nelle more era intervenuto un atto di cessione volontaria del terreno ad opera della proprietaria IC s.r.l. – alla è stata comunque notificata l'indennità Pt_1
(considerata dalla Corte di cassazione “autonoma” rispetto a quella spettante al proprietario) che le sarebbe stata liquidata nella sua veste di coltivatrice del fondo.
Era dunque onere della contestare tale stima secondo quanto previsto dall'art. 19 Pt_1 della legge n. 865 del 1971, in quanto il Consorzio ERP aveva espressamente qualificato la somma offerta come “importo complessivo” e altrettanto espressamente aveva indicato che la quantificazione era avvenuta attraverso il parametro del valore agricolo medio secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge cit. (v. il documento n. 5 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
A diversa conclusione non può in alcun modo condurre la dichiarazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla sig.ra il 5 luglio 2002, ove si legge «che Pt_1 allo stato la ricorrente agisce per l'importo di cui all'Atto notificato il 19/12/2000 senza che ciò significhi accettazione del predetto importo e rinuncia a quanto effettivamente dovuto».
Premesso che già all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era decorso il termine per contestare la stima quantificata dal Consorzio ERP DO, si osserva che la non ha mai chiesto il pagamento di una maggiore indennità di esproprio per anni, fino a Pt_1 quando - costituendosi il 27 giugno 2008, quale terzo chiamato in causa, nel giudizio instaurato dal contro la IC s.r.l. per il recupero delle Controparte_2 somme corrisposte alla in forza del decreto ingiuntivo n. 277/2002 - ha domandato in Pt_1 via riconvenzionale il pagamento della maggiore indennità di cui si discute nel presente giudizio.
La sig.ra , nel replicare all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Pt_1 [...]
, sostiene nella propria memoria conclusionale che non era «tenuta a Controparte_1 proporre alcuna opposizione alla stima in quanto ad essa si era già opposta nei termini la
IC srl proprietaria dei terreni, che poi aveva concordato col Comune espropriante e
l'ERP la cessione in luogo di espropriazione al prezzo di allora £. 972.537.159 pari a €
502.273,50».
La sig.ra ha poi portato all'attenzione del Collegio una pronuncia della Corte di Pt_1 cassazione (Cass., Sez. Un., 7191/1997) dalla quale dovrebbe ricavarsi che la pretesa azionata, anche quando vi è stata la notifica dell'indennità quantificata, è sempre soggetta al termine decennale di prescrizione, che non sarebbe ancora decorso nel momento in cui è stato notificato l'atto di costituzione in giudizio contenente la domanda riconvenzionale proposta contro il . CP_2 Controparte_2
Entrambi i rilievi sono infondati.
Destituita di fondamento è innanzitutto la tesi secondo cui la coltivatrice del fondo non sarebbe tenuta ad opporsi alla stima nel caso in cui l'opposizione sia già stata proposta dal
7 proprietario espropriato, sia perché questa tesi si pone in contrasto con l'orientamento della
Corte di cassazione che espressamente qualifica come “autonoma” l'indennità spettante al coltivatore ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971, sia perché non vi è prova del fatto che la IC s.r.l. abbia fatto opposizione alla stima.
Inconferente, è poi il richiamo al precedente di Cass., Sez. Un., 7191/1997, che si riferisce in realtà alle domande di conguaglio delle indennità di esproprio da riquantificare attraverso il parametro del valore di mercato del bene (è questo diritto al conguaglio – pari alla differenza tra il valore di mercato e l'indennità già determinata in base al criterio, dichiarato incostituzionale, del valore agricolo medio – che la giurisprudenza ha ritenuto soggetto al termine decennale di prescrizione).
La sig.ra ritiene infine che l'indennità che le è stata già corrisposta sia solamente Pt_1
“provvisoria” e che adesso le spetti un'ulteriore somma quantificabile attraverso un «semplice calcolo matematico», in quanto le dovrebbe essere riconosciuto, nel complesso, lo stesso importo liquidato al proprietario o, in via subordinata, la somma risultante dalla moltiplicazione del valore agricolo medio per i metri quadrati dell'area ceduta, decurtata dell'indennità già ricevuta.
Trattasi di una tesi già esposta dalla sig.ra , quale terzo chiamato in causa, nel Pt_1 giudizio promosso dal nei confronti la IC s.r.l., in cui Controparte_2
l'odierna attrice ha formulato una domanda riconvenzionale affermando «la competenza del
Giudice adito perché nella fattispecie non si verte in tema di determinazione della indennità, ricavandone l'importo da semplice calcolo aritmetico» (pag. 4 dell'allegato n. 8 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Il Tribunale di Tivoli ha sul punto con adeguata motivazione disatteso la tesi della sig.ra e ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Roma, in Pt_1 quanto l'art. 19 della legge n. 865 del 1971 «prevedeva la competenza funzionale della Corte
d'appello, peraltro mediante procedimento di opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale» (pag. 10 e 11 della sentenza del Tribunale di Tivoli allegata all'atto introduttivo del presente giudizio).
Dinanzi a questa Corte, la sig.ra non ha posto in discussione la questione della Pt_1 competenza funzionale, ma si è limitata a ribadire che si possa giungere alla quantificazione del reale importo dell'indennità che le spetta attraverso un «semplice calcolo matematico».
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare evidente che Parte_1
abbia inteso opporsi alla stima dell'indennità di esproprio come previsto dall'art. 19
[...] della legge n. 865 del 1971 (avendo ella contestato la congruità dell'indennità che le è stata comunicata dal soggetto espropriante con atto notificato il 19 dicembre 2000), sì che la domanda dev'essere dichiarata inammissibile perché tardiva.
La domanda formulata da sarebbe in ogni caso infondata nel Parte_1 merito.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'art. 17 della legge n. 865 del 1971
8 riconosceva al coltivatore del fondo espropriato il diritto ad una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.
In questo senso si è chiaramente espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che «nell'ipotesi in cui, nel corso di una procedura espropriativa di un terreno coltivato da un (o da un fittavolo, colono o compartecipe), il titolare del diritto dominicale sul Pt_2 terreno stesso proceda alla sua cessione volontaria all'espropriante, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la cessione determina la legittima estinzione del diritto del , ed il correlativo diritto del coltivatore ad un'indennità determinata, a norma Pt_2 degli artt. 17 е 16 della menzionata legge, in misura uguale al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, con esclusione, però, di ogni maggiorazione spettante al proprietario per effetto dell'avvenuta cessione volontaria del fondo» (Cass. 24067/2008; Cass. 19635/2005; Cass. 2145/2003).
Tale interpretazione è pienamente conforme al dato letterale dell'art. 17, comma 3, della legge n. 865 del 1971, che, con riguardo (anche) all'indennità richiesta, stabilisce che
«L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati
o delimitate come centri storici».
La correttezza dell'interpretazione adottata risulta confermata dall'attuale art. 37, comma 9, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che, nel ribadire il diritto del coltivatore del fondo di ottenere un indennizzo per la perdita dell'utilità che ricavava dal fondo espropriato dotato di edificabilità, così chiaramente si esprime: «Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari».
Alla luce di quanto esposto risulta destituita di fondamento l'interpretazione della disposizione fornita dalla parte attrice, la quale - estrapolando e decontestualizzando un inciso contenuto nell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 («uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo») - pretende di ottenere la medesima indennità che, in forza dell'atto di cessione volontaria del bene, è stata corrisposta alla società proprietaria e che è stata quantificata in misura pari al valore venale del fondo.
Sull'inesattezza di tale lettura e sull'esatto significato della disposizione normativa illumina la già citata previsione – trascurata dalla parte attrice – dell'art. 17, comma 3, della legge n. 865 del 1971, che in maniera inequivoca indica il parametro del valore agricolo medio ai fini della quantificazione dell'indennità spettante al coltivatore del fondo conformemente alla ratio della tutela accordata al coltivatore, che è quella di ristorarlo della sola perdita che deriva dall'impossibilità di continuare a coltivare il fondo altrui.
9 Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta infondata la pretesa dell'attrice di ottenere il pagamento della somma di 458.936,00 € (come chiesto con l'atto di citazione, invocando il pagamento di una indennità corrispondente a quella riconosciuta alla società proprietaria del fondo ceduto), ovvero della minor somma di 257.821,00 € (come chiesto nella memoria conclusionale, invocando il parametro del valore di mercato del bene senza la maggiorazione percentuale spettante al proprietario del fondo in virtù della cessione volontaria).
Risulta tuttavia infondata anche la domanda subordinata di pagamento della minor somma di 182.933,00 € (che l'attrice, invocando il criterio del valore agricolo medio, calcola come segue: «valore agricolo medio al metro quadrato di allora £. 40.000* mq pari ad €
20,65 per l'estensione di 10.978 mq = allora £. 439.120.000 pari a € 226.786,00, diminuito dell'indennità provvisoria percepita di € 43.853,00»).
Si osserva al riguardo che il c.t.u. nominato nel corso di questo giudizio ha accertato quale dovesse essere la misura dell'indennità spettante alla sig.ra quale coltivatrice del Pt_1 fondo oggetto dell'espropriazione promossa nei confronti della IC s.r.l.
Il consulente ha risposto al quesito accertando che l'area oggetto di cessione volontaria da parte della IC s.r.l. ha un'estensione maggiore (10.978 mq.) rispetto a quella considerata dal Consorzio ERP ai fini del calcolo dell'indennità spettante alla sig.ra (v. Pt_1 pagg. 12 e 13 della relazione di consulenza).
Sulla base dei valori agricoli medi della Provincia di Roma riferibili all'anno 2000 per i terreni seminativi non irrigui, quali erano quelli coltivati dalla parte attrice, il c.t.u. è giunto alla conclusione che il valore agricolo medio (VAM) dell'area ceduta dalla IC s.r.l. fosse pari a 42.265.300 lire, equivalenti a 21.828,21 €.
A tale risultato è giunto considerando il valore agricolo medio per ettaro (pari a
38.500.000 lire per i terreni seminativi non irrigui) e l'estensione dell'area oggetto del procedimento espropriativo (1,0978 ettari equivalenti a 10.978 mq.).
L'indagine peritale espletata consente di affermare che alla sig.ra non spetti Pt_1 alcuna ulteriore somma rispetto all'importo che il Consorzio ERP DO ha quantificato in
84.913.150 lire (equivalenti a 43.853,00 €) e che il ha già Controparte_2 corrisposto alla sig.ra Pt_1
Del tutto errata risulta al riguardo la stima proposta dalla parte attrice nel proprio atto di citazione, in quanto individuata quantificando il valore agricolo medio del fondo nell'esorbitante importo di 40.000 lire/mq (anziché 3.850 lire/mq. come accertato dal c.t.u.).
Il valore indicato dall'attrice - come riconosciuto dalla stessa nella propria Pt_1 memoria conclusionale (pagg. 7 e 16) – non è corretto, perché fondato su di un'errata lettura dell'allegato schema di convenzione (v. art. 5 dell'allegato n. 15 dell'atto introduttivo del presente giudizio), che qualifica tale importo come «valore medio di espropriazione e occupazione» (privo di rilievo per la quantificazione dell'indennità di esproprio spettante al coltivatore del fondo ai sensi dell'art. 17, comma e, della legge n. 865 del 1971).
10 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda della risulterebbe Pt_1 quindi infondata anche nel merito.
L'inammissibilità delle domande avanzate da nei confronti Parte_1 della comporta l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate Controparte_1 dall'ente locale convenuto e l'inutilità della chiamata in causa del terzo formulata dal CP_2
(già dichiarata inammissibile con ordinanza del 12 aprile 2024 e riproposta dall'ente locale con la propria comparsa conclusionale).
Alla soccombenza di segue la sua condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 20.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto del valore della causa e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
Le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva totalmente a carico dell'attrice soccombente.
Va infine respinta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c. formulata dalla nella propria memoria conclusionale del 31 Controparte_1 gennaio 2025, non essendo ravvisabili nella condotta della gli estremi del dolo o della Pt_1 colpa grave e non essendo stato allegato né provato quale sarebbe il danno di cui l'ente locale chiede il risarcimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti Parte_1 della;
Controparte_1
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c. formulata dalla;
Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 della , liquidandole in 20.000,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15%;
4) pone in via definitiva le spese della c.t.u. a totale carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
AN MA PELLEGRINI OL CI
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Jacopo Burato, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL CI presidente dott. AN MA PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 3770 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente tra
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Cecchetti e Giovanni Crostelli
ATTRICE
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Auciello
CONVENUTO
OGGETTO: indennità di espropriazione
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con “atto di citazione in riassunzione per determinazione indennità di esproprio”,
ha riassunto davanti a questa Corte il giudizio avente ad oggetto la Parte_1 condanna della al pagamento dell'«indennità definitiva di Controparte_1 esproprio» spettante al coltivatore del fondo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, chiedendo che tale indennità venga liquidata nella misura di 458.936,00
€ (pari all'importo dell'indennità corrisposta alla IC s.r.l., proprietaria del terreno) ovvero nella misura di 182.933,00 €.
L'attrice ha esposto al riguardo che:
1) dal mese di settembre 1999 ha coltivato il fondo di proprietà della IC s.r.l., trasferito al con atto di cessione volontaria del 12 luglio Controparte_2
2001 nell'ambito della procedura espropriativa gestita, su incarico dell'ente locale, dal
Consorzio ERP DO;
2) con atto notificato il 19 dicembre 2000 il Consorzio ERP DO ha quantificato in
84.913.150 lire la somma che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971, spettava a in qualità di coltivatrice del fondo (v. documento n. 5 Parte_1 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio);
3) con decreto ingiuntivo n. 277/2002 il Tribunale di Tivoli ha ingiunto al
[...]
e al Consorzio ERP DO di corrispondere alla l'indennità di Controparte_2 Pt_1 esproprio indicata nell'atto notificato il 19 dicembre 2000, per un importo equivalente di
43.853,00 € (v. il documento n. 4 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio);
4) il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo è stato definito dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n. 5822 del 2020, che ha individuato nel Comune di l'unico soggetto obbligato a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'indennità di esproprio, nelle more già versata alla (v. il documento n. 10 allegato Pt_1 all'atto introduttivo del presente giudizio);
5) con atto di citazione notificato il 27 luglio 2007, il Controparte_2 ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Tivoli la IC s.r.l., per sentirla condannare alla restituzione dell'indennità di esproprio corrisposta a Parte_1 all'esito del processo esecutivo fa questa promosso per il pagamento dell'indennità (v. allegato n. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio);
6) nel giudizio promosso dal , la IC s.r.l. ha Controparte_2 chiamato in causa , al fine di essere tenuta indenne dalle somme Parte_1 pretese dall'ente locale (v. il documento n. 2 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio);
2 7) nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto della Parte_1 domanda di manleva formulata nei propri confronti dalla IC s.r.l. e - in via riconvenzionale – ha domandato la condanna del a Controparte_2 corrisponderle il «residuo dell'indennità di esproprio» (pag. 5 dell'atto introduttivo del presente giudizio), sul presupposto che quanto già pagato dall'ente locale fosse in realtà una mera «indennità provvisoria» (pag. 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio) e che al coltivatore del fondo spetti a titolo di indennità di esproprio il medesimo importo corrisposto dall'ente espropriante al proprietario espropriato (v. il documento n. 8 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio);
8) con sentenza n. 962 del 2022, il Tribunale di Tivoli ha condannato la IC s.r.l. a rimborsare al quanto corrisposto alla a titolo Controparte_2 Pt_1
d'indennità di esproprio (in quanto ai sensi dell'art. 3 dell'atto di cessione volontaria dell'area da espropriare la proprietaria IC s.r.l. aveva dichiarato che i terreni oggetto della cessione non erano oggetto di locazione o affitto da parte di terzi anche coltivatori diretti), dichiarando l'incompetenza funzionale del tribunale adìto sulla domanda riconvenzionale proposta dalla , essendo competente a decidere la Corte d'appello di Roma (v. il Pt_1 documento n. 17 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo che Parte_1 il venga condannato a corrispondere l'ulteriore somma Controparte_2 spettante alla a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 Pt_1 del 1971, deducendo al riguardo che il coltivatore del fondo ha diritto di ricevere la medesima indennità corrisposta al proprietario espropriato (nel caso di specie pari a 502.273,50 €) e che la somma di 43.853,00 € già pagata dal in esecuzione del Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 277/2002 emesso dal Tribunale di Tivoli deve intendersi quale mera
«indennità provvisoria».
Quanto all'an, l'attrice sostiene che - in forza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Roma n. 5822 del 2020, che ha definito in sede di rinvio il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 277/2002 - risulta accertato il diritto della Pt_1 di ricevere l'indennità di cui all'art. 17, secondo comma, della legge n. 865 del 1971, in quanto coltivatrice del fondo oggetto del procedimento espropriativo «almeno dal 1998 o comunque dal settembre 1999, cioè da oltre un anno prima dell'occupazione avvenuta il
31/10/2000» (pag. 10 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Quanto alla misura dell'indennità, l'attrice sostiene che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971, le spetti il medesimo importo liquidato alla IC s.r.l. in forza dell'atto di cessione volontaria stipulato con il (pari a Controparte_2
502.273,50 €) decurtato della somma già ricevuta a titolo di indennità provvisoria (43.853,00
€).
L'attrice ha quindi chiesto, in via principale, che il Controparte_2 venga condannato a pagare a titolo di indennità di esproprio la somma di 458.936,00 € (recte
3 458.420,00 €).
In via subordinata, qualora la Corte ritenga di liquidare l'indennità di esproprio in base al parametro del valore agricolo medio del terreno all'epoca della cessione volontaria del bene
(pari a 40.000 lire al mq.), la ha chiesto la condanna del Pt_1 Controparte_2
al pagamento della somma di 182.933,00 € (pari alla differenza tra il valore
[...] agricolo medio del fondo [226.786,00 €] e l'importo già ricevuto a titolo di indennità provvisoria [43.853,00 €].
Si è costituita in giudizio la , chiedendo di essere Controparte_1 autorizzata a chiamare in causa il Consorzio ERP DO e i soci della IC s.r.l. (società estinta e cancellata dal registro delle imprese), per essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da . Parte_1
Nel merito, la convenuta ha chiesto che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto unico legittimato passivo sulla domanda di pagamento dell'indennizzo è il Consorzio ERP DO LI.
In via subordinata, la ha eccepito l'inammissibilità delle Controparte_1 pretese dell'attrice, in quanto avanzate dopo la scadenza del termine di trenta giorni entro cui dev'essere esperito il giudizio di opposizione alla stima.
In via ulteriormente subordinata, la ha chiesto di Controparte_1 dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra (perché priva dei requisiti Pt_1 necessari per ottenere l'indennità richiesta) e di rigettare le pretese dell'attrice (perché infondate).
In ulteriore subordine, nell'ipotesi di condanna dell'ente locale, la Controparte_1
ha chiesto di «ritenere il Consorzio RP DO LI e/o i soci della
[...] CP_ IC s.r.l., in via alternativa o solidale, tenuti a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni pretesa nei suoi confronti azionata».
La domanda dell'attrice è inammissibile. ha domandato la liquidazione della restante parte Parte_1 dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971, sul presupposto che la somma indicata dal Consorzio ERP DO nell'atto notificatole il 19 dicembre 2000 e successivamente da lei ottenuta portando in esecuzione il decreto ingiuntivo n. 277/2002 del Tribunale di Tivoli costituisca una mera «indennità provvisoria».
L'art. 17 della legge n. 865 del 1971 (ora abrogato ma applicabile ratione temporis al caso di specie), stabiliva quanto segue:
«Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10» (comma 2);
4 «L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici» (comma 3).
L'art. 19 della legge n. 865 del 1971 regolava le controversie inerenti all'esatta quantificazione dell'indennità di esproprio, prevedendo che «Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'articolo
16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima della commissione di cui all'articolo 16 davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante» (la Corte costituzionale, con la sentenza n. 67 del 1990 ha dichiarato l'incostituzionalità di tale disposizione «nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge»).
Sull'esatta interpretazione delle disposizioni citate si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità affermando che l'indennità aggiuntiva riservata al coltivatore - contemplata dall'art. 17, comma 2, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno - è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, pur trovando un titolo diretto nel provvedimento ablatorio, con la conseguenza che le impugnazioni per l'esperimento dell'opposizione alla stima sono soggette, in difetto di diversa previsione, al termine di decadenza di cui all'art. 19 della citata legge.
Tuttavia, con riguardo alla fissazione della data di decorrenza del termine ad opponendum, qualora il decreto di esproprio segua e non preceda la pubblicazione sul FAL dell'avviso di deposito della stima, la “conoscenza legale” dell'indennità definitiva, come stimata, dalla quale decorre il termine di decadenza a carico dell'espropriato, non può ritenersi acquisita con la mera pubblicità legale, attraverso il FAL stesso, in difetto di una sua correlazione ad una concreta misura ablatoria, ma può affermarsi soltanto nel momento in cui l'espropriante notifichi il decreto di esproprio.
Con l'ulteriore conseguenza della necessità di tale notifica non esclusivamente ai proprietari, ma anche agli altri “interessati” (da individuarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 nel fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante), alla luce di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni contenute negli art. 13, comma 3, e 15, comma 2, della legge n. 865 del 1971, che devono essere coordinate con la previsione del successivo art. 19, il quale legittima alla proposizione dell'opposizione anche questi ulteriori soggetti “interessati” (Cass. 18450/2011; Cass.
2238/2007).
Alla luce di tali princìpi si ricava che:
1) l'indennità riservata al coltivatore, contemplata dall'art. 17, comma 2, della legge 22
5 ottobre 1971, n. 865, è caratterizzata da una funzione compensativa del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno ed è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione;
2) il giudizio sull'esatta entità dell'indennità di cui all'art. 17 della legge n. 865 del
1971 deve essere introdotto nella forma dell'opposizione alla stima prevista dall'art. 19 della medesima legge, che prevede il termine di trenta giorni entro cui, a pena di decadenza, è possibile tutelare le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria;
3) nell'ipotesi in cui il decreto di esproprio sia successivo alla pubblicazione sul foglio annunzi legali (FAL) dell'avviso di deposito della stima, il suddetto termine di decadenza decorre dalla notificazione del decreto di esproprio, che deve essere notificato non solo al proprietario, ma anche agli altri interessati (il fittavolo, il , il colono o il Pt_2 compartecipante).
Nella vicenda portata all'attenzione di questa Corte, in luogo dell'espropriazione è stato concluso, il 12 luglio 2001, un atto di cessione volontaria con il quale la IC s.r.l. ha trasferito al la proprietà dell'area interessata dal Controparte_2 procedimento ablatorio avviato dall'ente locale, verso un corrispettivo di 993.608.797 lire, oltre 198.721.759 lire per IVA (v. il documento n. 14 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
Nel corso della procedura di esproprio, la sig.ra si è dichiarata «affittuaria Pt_1 coltivatrice diretta» e, in virtù di tale qualifica, il 19 novembre 2000 il Consorzio ERP
DO (incaricato dal Comune di di curare la procedura espropriativa Controparte_1 del terreno di proprietà della IC s.r.l.) le ha comunicato che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971, l'importo complessivo a lei spettante, calcolato sulla base del valore agricolo medio del terreno, era pari a 84.913.150 lire (documento n. 5 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
La sig.ra non ha proposto opposizione alla stima che le è stata notificata, ma ha Pt_1 agito in giudizio nei confronti del Consorzio ERP DO e del Controparte_2
, con ricorso per decreto ingiuntivo proposto davanti al tribunale di Tivoli il 5
[...] luglio 2002, proprio per ottenere l'equivalente in euro dell'indennità di esproprio liquidata in suo favore (pari a 43.853,00 €).
Il decreto ingiuntivo – originariamente emesso nei confronti di entrambi i soggetti giuridici – è stato confermato all'esito del giudizio di appello soltanto nei confronti dell'ente locale (v. la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5822 del 2022), il quale ha corrisposto alla sig.ra la somma di 60.532,70 €, comprensiva dell'indennità di esproprio e delle Pt_1 ulteriori spese dalla medesima sostenute (v. pag. 2 e 3 dell'allegato n. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Così ricostruita la cronologia degli eventi, risulta ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971 e la domanda della sig.ra deve Pt_1 ritenersi tardiva, sì che - in accoglimento dell'eccezione all'uopo sollevata dalla CP_1
6 – la domanda dev'essere dichiarata inammissibile. Controparte_1
Sebbene, infatti, non sia mai stato notificato a un decreto di Parte_1 esproprio – giacché nelle more era intervenuto un atto di cessione volontaria del terreno ad opera della proprietaria IC s.r.l. – alla è stata comunque notificata l'indennità Pt_1
(considerata dalla Corte di cassazione “autonoma” rispetto a quella spettante al proprietario) che le sarebbe stata liquidata nella sua veste di coltivatrice del fondo.
Era dunque onere della contestare tale stima secondo quanto previsto dall'art. 19 Pt_1 della legge n. 865 del 1971, in quanto il Consorzio ERP aveva espressamente qualificato la somma offerta come “importo complessivo” e altrettanto espressamente aveva indicato che la quantificazione era avvenuta attraverso il parametro del valore agricolo medio secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge cit. (v. il documento n. 5 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).
A diversa conclusione non può in alcun modo condurre la dichiarazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla sig.ra il 5 luglio 2002, ove si legge «che Pt_1 allo stato la ricorrente agisce per l'importo di cui all'Atto notificato il 19/12/2000 senza che ciò significhi accettazione del predetto importo e rinuncia a quanto effettivamente dovuto».
Premesso che già all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era decorso il termine per contestare la stima quantificata dal Consorzio ERP DO, si osserva che la non ha mai chiesto il pagamento di una maggiore indennità di esproprio per anni, fino a Pt_1 quando - costituendosi il 27 giugno 2008, quale terzo chiamato in causa, nel giudizio instaurato dal contro la IC s.r.l. per il recupero delle Controparte_2 somme corrisposte alla in forza del decreto ingiuntivo n. 277/2002 - ha domandato in Pt_1 via riconvenzionale il pagamento della maggiore indennità di cui si discute nel presente giudizio.
La sig.ra , nel replicare all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Pt_1 [...]
, sostiene nella propria memoria conclusionale che non era «tenuta a Controparte_1 proporre alcuna opposizione alla stima in quanto ad essa si era già opposta nei termini la
IC srl proprietaria dei terreni, che poi aveva concordato col Comune espropriante e
l'ERP la cessione in luogo di espropriazione al prezzo di allora £. 972.537.159 pari a €
502.273,50».
La sig.ra ha poi portato all'attenzione del Collegio una pronuncia della Corte di Pt_1 cassazione (Cass., Sez. Un., 7191/1997) dalla quale dovrebbe ricavarsi che la pretesa azionata, anche quando vi è stata la notifica dell'indennità quantificata, è sempre soggetta al termine decennale di prescrizione, che non sarebbe ancora decorso nel momento in cui è stato notificato l'atto di costituzione in giudizio contenente la domanda riconvenzionale proposta contro il . CP_2 Controparte_2
Entrambi i rilievi sono infondati.
Destituita di fondamento è innanzitutto la tesi secondo cui la coltivatrice del fondo non sarebbe tenuta ad opporsi alla stima nel caso in cui l'opposizione sia già stata proposta dal
7 proprietario espropriato, sia perché questa tesi si pone in contrasto con l'orientamento della
Corte di cassazione che espressamente qualifica come “autonoma” l'indennità spettante al coltivatore ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971, sia perché non vi è prova del fatto che la IC s.r.l. abbia fatto opposizione alla stima.
Inconferente, è poi il richiamo al precedente di Cass., Sez. Un., 7191/1997, che si riferisce in realtà alle domande di conguaglio delle indennità di esproprio da riquantificare attraverso il parametro del valore di mercato del bene (è questo diritto al conguaglio – pari alla differenza tra il valore di mercato e l'indennità già determinata in base al criterio, dichiarato incostituzionale, del valore agricolo medio – che la giurisprudenza ha ritenuto soggetto al termine decennale di prescrizione).
La sig.ra ritiene infine che l'indennità che le è stata già corrisposta sia solamente Pt_1
“provvisoria” e che adesso le spetti un'ulteriore somma quantificabile attraverso un «semplice calcolo matematico», in quanto le dovrebbe essere riconosciuto, nel complesso, lo stesso importo liquidato al proprietario o, in via subordinata, la somma risultante dalla moltiplicazione del valore agricolo medio per i metri quadrati dell'area ceduta, decurtata dell'indennità già ricevuta.
Trattasi di una tesi già esposta dalla sig.ra , quale terzo chiamato in causa, nel Pt_1 giudizio promosso dal nei confronti la IC s.r.l., in cui Controparte_2
l'odierna attrice ha formulato una domanda riconvenzionale affermando «la competenza del
Giudice adito perché nella fattispecie non si verte in tema di determinazione della indennità, ricavandone l'importo da semplice calcolo aritmetico» (pag. 4 dell'allegato n. 8 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Il Tribunale di Tivoli ha sul punto con adeguata motivazione disatteso la tesi della sig.ra e ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Roma, in Pt_1 quanto l'art. 19 della legge n. 865 del 1971 «prevedeva la competenza funzionale della Corte
d'appello, peraltro mediante procedimento di opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale» (pag. 10 e 11 della sentenza del Tribunale di Tivoli allegata all'atto introduttivo del presente giudizio).
Dinanzi a questa Corte, la sig.ra non ha posto in discussione la questione della Pt_1 competenza funzionale, ma si è limitata a ribadire che si possa giungere alla quantificazione del reale importo dell'indennità che le spetta attraverso un «semplice calcolo matematico».
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare evidente che Parte_1
abbia inteso opporsi alla stima dell'indennità di esproprio come previsto dall'art. 19
[...] della legge n. 865 del 1971 (avendo ella contestato la congruità dell'indennità che le è stata comunicata dal soggetto espropriante con atto notificato il 19 dicembre 2000), sì che la domanda dev'essere dichiarata inammissibile perché tardiva.
La domanda formulata da sarebbe in ogni caso infondata nel Parte_1 merito.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, l'art. 17 della legge n. 865 del 1971
8 riconosceva al coltivatore del fondo espropriato il diritto ad una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.
In questo senso si è chiaramente espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che «nell'ipotesi in cui, nel corso di una procedura espropriativa di un terreno coltivato da un (o da un fittavolo, colono o compartecipe), il titolare del diritto dominicale sul Pt_2 terreno stesso proceda alla sua cessione volontaria all'espropriante, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la cessione determina la legittima estinzione del diritto del , ed il correlativo diritto del coltivatore ad un'indennità determinata, a norma Pt_2 degli artt. 17 е 16 della menzionata legge, in misura uguale al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, con esclusione, però, di ogni maggiorazione spettante al proprietario per effetto dell'avvenuta cessione volontaria del fondo» (Cass. 24067/2008; Cass. 19635/2005; Cass. 2145/2003).
Tale interpretazione è pienamente conforme al dato letterale dell'art. 17, comma 3, della legge n. 865 del 1971, che, con riguardo (anche) all'indennità richiesta, stabilisce che
«L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati
o delimitate come centri storici».
La correttezza dell'interpretazione adottata risulta confermata dall'attuale art. 37, comma 9, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che, nel ribadire il diritto del coltivatore del fondo di ottenere un indennizzo per la perdita dell'utilità che ricavava dal fondo espropriato dotato di edificabilità, così chiaramente si esprime: «Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari».
Alla luce di quanto esposto risulta destituita di fondamento l'interpretazione della disposizione fornita dalla parte attrice, la quale - estrapolando e decontestualizzando un inciso contenuto nell'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 («uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo») - pretende di ottenere la medesima indennità che, in forza dell'atto di cessione volontaria del bene, è stata corrisposta alla società proprietaria e che è stata quantificata in misura pari al valore venale del fondo.
Sull'inesattezza di tale lettura e sull'esatto significato della disposizione normativa illumina la già citata previsione – trascurata dalla parte attrice – dell'art. 17, comma 3, della legge n. 865 del 1971, che in maniera inequivoca indica il parametro del valore agricolo medio ai fini della quantificazione dell'indennità spettante al coltivatore del fondo conformemente alla ratio della tutela accordata al coltivatore, che è quella di ristorarlo della sola perdita che deriva dall'impossibilità di continuare a coltivare il fondo altrui.
9 Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta infondata la pretesa dell'attrice di ottenere il pagamento della somma di 458.936,00 € (come chiesto con l'atto di citazione, invocando il pagamento di una indennità corrispondente a quella riconosciuta alla società proprietaria del fondo ceduto), ovvero della minor somma di 257.821,00 € (come chiesto nella memoria conclusionale, invocando il parametro del valore di mercato del bene senza la maggiorazione percentuale spettante al proprietario del fondo in virtù della cessione volontaria).
Risulta tuttavia infondata anche la domanda subordinata di pagamento della minor somma di 182.933,00 € (che l'attrice, invocando il criterio del valore agricolo medio, calcola come segue: «valore agricolo medio al metro quadrato di allora £. 40.000* mq pari ad €
20,65 per l'estensione di 10.978 mq = allora £. 439.120.000 pari a € 226.786,00, diminuito dell'indennità provvisoria percepita di € 43.853,00»).
Si osserva al riguardo che il c.t.u. nominato nel corso di questo giudizio ha accertato quale dovesse essere la misura dell'indennità spettante alla sig.ra quale coltivatrice del Pt_1 fondo oggetto dell'espropriazione promossa nei confronti della IC s.r.l.
Il consulente ha risposto al quesito accertando che l'area oggetto di cessione volontaria da parte della IC s.r.l. ha un'estensione maggiore (10.978 mq.) rispetto a quella considerata dal Consorzio ERP ai fini del calcolo dell'indennità spettante alla sig.ra (v. Pt_1 pagg. 12 e 13 della relazione di consulenza).
Sulla base dei valori agricoli medi della Provincia di Roma riferibili all'anno 2000 per i terreni seminativi non irrigui, quali erano quelli coltivati dalla parte attrice, il c.t.u. è giunto alla conclusione che il valore agricolo medio (VAM) dell'area ceduta dalla IC s.r.l. fosse pari a 42.265.300 lire, equivalenti a 21.828,21 €.
A tale risultato è giunto considerando il valore agricolo medio per ettaro (pari a
38.500.000 lire per i terreni seminativi non irrigui) e l'estensione dell'area oggetto del procedimento espropriativo (1,0978 ettari equivalenti a 10.978 mq.).
L'indagine peritale espletata consente di affermare che alla sig.ra non spetti Pt_1 alcuna ulteriore somma rispetto all'importo che il Consorzio ERP DO ha quantificato in
84.913.150 lire (equivalenti a 43.853,00 €) e che il ha già Controparte_2 corrisposto alla sig.ra Pt_1
Del tutto errata risulta al riguardo la stima proposta dalla parte attrice nel proprio atto di citazione, in quanto individuata quantificando il valore agricolo medio del fondo nell'esorbitante importo di 40.000 lire/mq (anziché 3.850 lire/mq. come accertato dal c.t.u.).
Il valore indicato dall'attrice - come riconosciuto dalla stessa nella propria Pt_1 memoria conclusionale (pagg. 7 e 16) – non è corretto, perché fondato su di un'errata lettura dell'allegato schema di convenzione (v. art. 5 dell'allegato n. 15 dell'atto introduttivo del presente giudizio), che qualifica tale importo come «valore medio di espropriazione e occupazione» (privo di rilievo per la quantificazione dell'indennità di esproprio spettante al coltivatore del fondo ai sensi dell'art. 17, comma e, della legge n. 865 del 1971).
10 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda della risulterebbe Pt_1 quindi infondata anche nel merito.
L'inammissibilità delle domande avanzate da nei confronti Parte_1 della comporta l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate Controparte_1 dall'ente locale convenuto e l'inutilità della chiamata in causa del terzo formulata dal CP_2
(già dichiarata inammissibile con ordinanza del 12 aprile 2024 e riproposta dall'ente locale con la propria comparsa conclusionale).
Alla soccombenza di segue la sua condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 20.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto del valore della causa e dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
Le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva totalmente a carico dell'attrice soccombente.
Va infine respinta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c. formulata dalla nella propria memoria conclusionale del 31 Controparte_1 gennaio 2025, non essendo ravvisabili nella condotta della gli estremi del dolo o della Pt_1 colpa grave e non essendo stato allegato né provato quale sarebbe il danno di cui l'ente locale chiede il risarcimento.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti Parte_1 della;
Controparte_1
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c. formulata dalla;
Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 della , liquidandole in 20.000,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15%;
4) pone in via definitiva le spese della c.t.u. a totale carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
Il consigliere relatore Il Presidente
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Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Jacopo Burato, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
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