Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI TA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 336 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
ata a TA (CT) il 24/04/1975 e residente in[...]65 Parte_1
95041 TA IT , CF elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio dell'avv. GAROFALO SALVATORE che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]1 95041 Controparte_1
TA IT CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv GAROFALO SALVATORE . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza dell'8.5.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 28/03/2025 Parte_1 Controparte_1
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/12/2006 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caltagirone al n. 137 anno 2006 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con sentenza dell'1.3.2023 reso nel procedimento R.G. 860/19 il
Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale dell'8.5.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata dichiarata con sentenza dell'1.3.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
[...]
e in data 09/12/2006 annotato nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del comune di Caltagirone al 137 anno 2006 parte II serie a alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 9.5.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo