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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente rel dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 921/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13/12/2023, promossa da:
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., e P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui uffici sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._1 CP_4
, rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio Lorenzo
[...]
Garrisi, presso il cui studio in Cavallino (LE), Via Marconi 35, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATO
1 (C.F.: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi
Curto, ed elettivamente presso Filiale P.T. Lecce – Dislocazione
Affari Terrritoriali Sud 1, Via Lequile c/o CDM;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione innanzi al Tribuanle di Lecce, gli attori convenivano in giudizio , Controparte_5 [...]
, per Controparte_6
ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che gli attori hanno diritto alla riscossione del buono postale fruttifero emesso in data 24.1.2001 per la somma di lire 10.000.000, pari ad attuali € 5.164, 57, oltre interessi convenzionali nella misura del
5,83% annuo, calcolati dal 24.1.2001 al 24.1.2007, pari a € 1807,
60 complessivi, e così in totale € 6.972,17, nonché oltre interessi legali dal 25.1.2007 fino al soddisfo;
per effetto della precedente statuizione, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 6.972,17, oltre interessi legali dal
25.1.2007 fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento , nonché della fase relativa alla mediazione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2 Le convenute eccepivano l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso, mentre gli attori sostenevano la mancata maturazione non essendo indicata la data di scadenza del buono sul titolo stesso
e per non aver provveduto in altro modo ad Controparte_7
informarne il sottoscrittore.
Con sentenza n. 1805/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, il
Tribunale di Lecce condannava in solido Controparte_2
con . a rimborsare agli attori le somme riportate Controparte_5
nel buono postale fruttifero emesso in data 24.1.2001 per la somma di lire 10.000.000, pari ad attuali € 5.164,57, oltre interessi dal giorno della sottoscrizione del titolo, sino al soddisfo.
Riteneva il primo Giudice la infondatezza della eccezione di Contr prescrizione sollevata dalle convenute e Controparte_5
sostenendo che il termine di prescrizione dei buoni in argomento non potesse considerarsi decorso, nel caso di specie, non essendo stati gli attori posti nelle condizioni di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto, a causa dell'omissione da parte dell'intermediario, in sede di sottoscrizione dei buoni, ai doveri di trasparenza ed informazione specie con riferimento alla data di scadenza del titolo stesso.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il
[...]
, Controparte_6 chiedendone l'integrale riforma.
Con appello incidentale si è costituita in giudizio Controparte_5
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio e . Controparte_3 Controparte_4
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
3 Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello principale, rubricato
“INFONDATEZZA DELLA DOMANDA. ERRONEITA' DELLA
PRONUNCIA CHE HA DISATTESO L'ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE E DICHIARATO NON ESTINTO IL DIRITTO
AL RIMBORSO INVOCATO DA PARTE ATTRICE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8
COMMA 1 DM 19.12.2000; VIOLAZIONE DELL'ART. 2935 C.C”, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che il “BFP a termine risulterà prescritto al compimento del 10° anno dalla data di scadenza, da computarsi a partire dal
1°gennaio dell'anno successivo alla scadenza naturale del titolo”.
Ritengono gli appellanti che, in forza del regime prescrizionale vigente, in relazione al BFP de quo la prescrizione sia iniziata a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detto buono ha cessato di essere fruttifero e cioè dalla data di scadenza puntuale del titolo (sei anni dalla data di emissione).
Pertanto, alla data in cui gli odierni appellati hanno avanzato formare richiesta di rimborso – 4 marzo 2019- la prescrizione del BFP in esame risultava già ampiamente compiuta.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “ERRONEITA' DELA
SENTENZA PER AVER CONDANNATO ANCHE
[...]
E IL Controparte_2 [...]
ALA PAGAMENTO Controparte_6
DELLE SOMME, IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVATA
OMISSIONE DEI DOVERI DI INFORMAZIONE.
CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE.
ESTRANEITA' DAL LATO PASSIVO
DELL'AMMINISTRAZIONE ESPONENTE
ALL'OBBLIGAZIONE CONTROVERSA. LEGITTIMAZIONE
ESCLUSIVA IN CAPO A ITALIANE SPA CP_5
RESPONSABILE DEI DOVERI DI INFORMAZIONE E DELLE
CONSEGUENZE DELLA LORO OMISSIONE”, gli appellanti
4 lamentano l'erroneità e contraddittorietà della decisione gravata per aver posto, a carico del e di Controparte_6
in solido con , l'obbligo di Controparte_2 Controparte_5
pagamento delle somme per cui è condanna, ravvisando nella violazione dei doveri di informazione la causa ostativa del decorso del termine di prescrizione in danno degli odierni appellati.
A dire degli appellanti, la solidarietà non può sussistere, nel caso di specie, dal momento che essa è stata fatta erroneamente discendere Contr Contr dall'estensione, anche nei confronti del e di di una causa di responsabilità agli stessi non imputabile perché del tutto estranea dall'alveo dalle funzioni e dei compiti degli stessi.
Con il primo motivo d'appello incidentale, rubricato “ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI E DELLA POSIZIONE
DIFENSIVA ASSUNTA DA Controparte_5
Cont VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ”,
[...]
Contr
analogamente a quanto fatto dal e da Controparte_5
[...]
e Prestiti, impugna la sentenza nella parte in cui il primo CP_2
Giudice ha ritenuto prescritto (alla data del 31.12.2018) il buono relativo alla serie AA1, giudicandolo esigibile alla data della richiesta,
e quindi della domanda giudiziale.
Con il secondo motivo d'appello incidentale, rubricato “ERRONEA
CONDANNA DI ”, l'appellante censura la Controparte_5
sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha previsto la condanna di
, seppur in solido, nonostante i titoli siano stati Controparte_5
emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano.
Sostiene l'appellante che, avendo esaurito ogni sua Controparte_5
funzione con il collocamento del titolo per cui è causa, i contitolari del
Cont avrebbero dovuto rivolgere le proprie richieste unicamente nei confronti dell'ente emittente il titolo e quindi nei confronti di Cassa
Depositi e Prestiti.
Con il terzo motivo d'appello incidentale, rubricato “PRESUNTO
INADEMPIMENTO DEI DOVERI DI TRASPARENZA E
INFORMAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO
[...]
”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il CP_5
5 primo Giudice, accertata la mancata indicazione sul buono della durata del titolo, ha ritenuto responsabile delle Controparte_5
inadempienze relative alla mancata informazione circa le condizioni contrattuali del BFP, nonché della mancata consegna del foglio informativo e, quindi, anche delle conseguenze economiche di tali inadempimenti.
Sul punto l'appellante osserva che aldilà del fatto che sul Buono
Postale si individui o meno chiaramente la durata dello stesso,
l'indicazione della natura di buoni a “termine” rende applicabile la disciplina prevista dal Decreto Ministeriale di riferimento (D.M. 19 dicembre 2000): fonte normativa idonea a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
L'appello principale è fondato per quanto in appresso si espone.
Va, preliminarmente, osservato che i buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa, non sono titoli di credito né titoli di debito pubblico, ma documenti di legittimazione. Tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali e ha portato a ritenere che le modificazioni trovassero ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..
Venendo al caso di specie, con D.M. 19 dicembre 2000 pubblicato in
G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000, sono state emesse due nuove serie di buoni fruttiferi postali, serie ordinaria “A1” (che possono essere liquidati in linea capitale e interessi entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione) e serie a termine “AA1” (che possono essere liquidati, in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, art. 18 del D.M. 19 dicembre 2000).
Il buono postale n. 0179484514 serie “AA1”, oggetto del presente giudizio, è stato emesso dall'ufficio postale di Lecce in data 24 gennaio 2001, nella vigenza, dunque, del D.M. 19 dicembre 2000.
6 Orbene, in tema di prescrizione dei BFP appartenenti alle nuove serie istituite, il D.M. n. 19 dicembre 2000, all'art. 8 prevede espressamente che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” e, all'art. 18 che “i buoni fruttiferi postali della serie “AA1” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”.
Ciò ha condotto la Suprema Corte ad affermare che tali norme, se congiuntamente esaminate, consentono, evidentemente, di affermare, per un verso, che la scadenza (cfr. l'art. 4 del D.M. n. in esame, dove si afferma che “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, salvo il rimborso anticipato) dei buoni fruttiferi postali della serie “AA1” è fissata “al termine del sesto anno successivo a quello di emissione” e, per altro verso, che i diritti dei relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi si prescrivono una volta
“trascorsi dieci anni dalla data di scadenza” come sopra indicata.
Ritiene la Corte che tali norme, ove interpretate tanto alla luce del significato reso palese dalle parole utilizzate (“al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), quanto, e soprattutto, dell'intenzione del legislatore (quale emerge dalla differente formulazione delle disposizioni in esame rispetto a quella del testo normativo precedentemente in vigore, e cioè il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, il quale espressamente prevedeva che i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi “entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” e che, dopo tale data, e cioè “dall'1 gennaio successivo”, essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro “il termine di prescrizione di cinque anni”), inducono necessariamente a ritenere che: - “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie “AA1”, “al termine” di scadenza costituito dal “sesto anno successivo a quello di
7 emissione”, “termine”, cioè, corrispondente all'integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione;
- da “tale data di scadenza” inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”. La Corte ha proseguito escludendo la correttezza della differente interpretazione - sostenuta dal primo
Giudice- secondo la quale il termine di prescrizione dei BFP decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza. La Corte ha statuito, infatti, che l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev'essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla “fine del... (l') anno solare successivo a quello di emissione” e alla decorrenza del termine di prescrizione “dall'1 gennaio successivo”), quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali
(art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti (Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2023, n. 19243). Pertanto, alla luce di tale recente orientamento, il dies a quo del decorso del termine di prescrizione decennale dei BFP deve essere individuato nel giorno successivo alla scadenza, fissata dal D.M. 19 dicembre 2000 nel sesto anno successivo all'emissione, ovverosia nel caso di specie 24 gennaio
2007.
Nella specie, dunque, il buono (serie “AA1”), sottoscritto in data
24.1.2001, è scaduto in data 24.1.2007 e da quel momento era possibile
8 esercitare il diritto al rimborso (salva la disciplina del rimborso anticipato).
Ne consegue che avendo gli odierni convenuti chiesto per la prima volta nel 2019 il rimborso, per come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era già decorso a quel tempo il termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa regolante l'investimento.
Gli odierni appellati, nell'affermare la persistenza del diritto al rimborso, deducono, invero, di non essere stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, stante l'omessa indicazione nel titolo della data di scadenza e stante, altresì, l'omessa consegna del foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
L'avvenuta consegna del foglio informativo non è stata effettivamente dimostrata da onerata della relativa prova. Controparte_5
Da tale omissione, tuttavia, non può farsi discendere la conseguenza voluta dai contitolari, vale a dire la necessità di considerare come non decorso, nei loro confronti, il termine prescrizionale in virtù del principio secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Ed invero, è il provvedimento di emissione relativo alla serie che determina la scadenza del titolo, mentre il documento informativo ha solo una funzione informativa a favore del cliente e la mancata consegna può al più assumere rilevanza solo a fini risarcitori, non potendo giustificare la conclusione per cui l'accordo negoziale si sia perfezionato rispetto ad un prodotto diverso, per scadenza, da quello in concreto acquistato, come identificato attraverso l'indicazione della serie di appartenenza presente sul buono in oggetto.
Né può ritenersi che l'omissione informativa possa avere inciso sulla decorrenza della prescrizione: il comportamento del debitore, infatti, non interferisce, in generale, sul decorso della prescrizione se non nella specifica ipotesi di occultamento doloso del debito prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., ricorrente quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria
9 impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. 5413/2020).
Le condotte contestate a non valgono ad integrare Controparte_5
la fattispecie in questione, atteso che, anche assimilandosi la condotta meramente omissiva a quella di occultamento, la stessa inciderebbe sulla conoscenza non già della esistenza della obbligazione, come richiesto dalla norma, ma, piuttosto, della scadenza dei titoli (d'altra parte, parlando la norma di “occultamento doloso”, il requisito deve identificarsi con qualcosa di diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, con cui non può identificarsi).
All'ignoranza della scadenza dei titoli non può ricollegarsi neppure un impedimento all'esercizio del diritto al rimborso, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.: per come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22072/2018; Cass. n. 996/2022) l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientrano quelle che vengono, al più, in rilievo nel caso di specie, quali l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. n. 21026/2014; Cass., n. 22072/2018; Cass. n.
40104/2021) dovendosi ritenere che, pur in difetto del foglio illustrativo, la scadenza dei titoli potesse essere appresa aliunde, non risultando tempestivamente contestato che la relativa informazione fosse disponibile anche presso gli uffici postali ovvero attraverso la consultazione del D.M. di riferimento (i decreti ministeriali in materia, infatti, sono atti amministrativi di carattere generale, da considerarsi
10 fonti integrative della legge, e, pertanto, conoscibili per la solo loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 25583/2023).
Pertanto, nel caso che ci occupa, essendo maturata la prescrizione,
l'appello principale è fondato con assorbimento di ogni ulteriore motivo e deduzione.
L'accoglimento dell'appello principale risulta assorbente dell'appello incidentale e ne rende superflua la disamina.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da e;
Controparte_3 Controparte_4
2) Condanna quest'ultimi, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del
[...]
e della Controparte_6 Controparte_2
, da un lato, e delle ,
[...] Controparte_5
dall'altro, in euro 5.000,00 ciascuno per compensi relativi al primo grado ed in euro 4.000,00 ciascuno per compensi relativi al presente grado, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti.
Lecce, 7.3.25
11 IL PRESIDENTE EST.
(Dott. Maurizio Petrelli)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente rel dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 921/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 13/12/2023, promossa da:
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., e P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui uffici sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._1 CP_4
, rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio Lorenzo
[...]
Garrisi, presso il cui studio in Cavallino (LE), Via Marconi 35, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATO
1 (C.F.: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi
Curto, ed elettivamente presso Filiale P.T. Lecce – Dislocazione
Affari Terrritoriali Sud 1, Via Lequile c/o CDM;
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione innanzi al Tribuanle di Lecce, gli attori convenivano in giudizio , Controparte_5 [...]
, per Controparte_6
ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che gli attori hanno diritto alla riscossione del buono postale fruttifero emesso in data 24.1.2001 per la somma di lire 10.000.000, pari ad attuali € 5.164, 57, oltre interessi convenzionali nella misura del
5,83% annuo, calcolati dal 24.1.2001 al 24.1.2007, pari a € 1807,
60 complessivi, e così in totale € 6.972,17, nonché oltre interessi legali dal 25.1.2007 fino al soddisfo;
per effetto della precedente statuizione, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 6.972,17, oltre interessi legali dal
25.1.2007 fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento , nonché della fase relativa alla mediazione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2 Le convenute eccepivano l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso, mentre gli attori sostenevano la mancata maturazione non essendo indicata la data di scadenza del buono sul titolo stesso
e per non aver provveduto in altro modo ad Controparte_7
informarne il sottoscrittore.
Con sentenza n. 1805/2021, pubblicata il 15 giugno 2021, il
Tribunale di Lecce condannava in solido Controparte_2
con . a rimborsare agli attori le somme riportate Controparte_5
nel buono postale fruttifero emesso in data 24.1.2001 per la somma di lire 10.000.000, pari ad attuali € 5.164,57, oltre interessi dal giorno della sottoscrizione del titolo, sino al soddisfo.
Riteneva il primo Giudice la infondatezza della eccezione di Contr prescrizione sollevata dalle convenute e Controparte_5
sostenendo che il termine di prescrizione dei buoni in argomento non potesse considerarsi decorso, nel caso di specie, non essendo stati gli attori posti nelle condizioni di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto, a causa dell'omissione da parte dell'intermediario, in sede di sottoscrizione dei buoni, ai doveri di trasparenza ed informazione specie con riferimento alla data di scadenza del titolo stesso.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il
[...]
, Controparte_6 chiedendone l'integrale riforma.
Con appello incidentale si è costituita in giudizio Controparte_5
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio e . Controparte_3 Controparte_4
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
3 Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello principale, rubricato
“INFONDATEZZA DELLA DOMANDA. ERRONEITA' DELLA
PRONUNCIA CHE HA DISATTESO L'ECCEZIONE DI
PRESCRIZIONE E DICHIARATO NON ESTINTO IL DIRITTO
AL RIMBORSO INVOCATO DA PARTE ATTRICE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8
COMMA 1 DM 19.12.2000; VIOLAZIONE DELL'ART. 2935 C.C”, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha affermato che il “BFP a termine risulterà prescritto al compimento del 10° anno dalla data di scadenza, da computarsi a partire dal
1°gennaio dell'anno successivo alla scadenza naturale del titolo”.
Ritengono gli appellanti che, in forza del regime prescrizionale vigente, in relazione al BFP de quo la prescrizione sia iniziata a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detto buono ha cessato di essere fruttifero e cioè dalla data di scadenza puntuale del titolo (sei anni dalla data di emissione).
Pertanto, alla data in cui gli odierni appellati hanno avanzato formare richiesta di rimborso – 4 marzo 2019- la prescrizione del BFP in esame risultava già ampiamente compiuta.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “ERRONEITA' DELA
SENTENZA PER AVER CONDANNATO ANCHE
[...]
E IL Controparte_2 [...]
ALA PAGAMENTO Controparte_6
DELLE SOMME, IN CONSIDERAZIONE DELLA RILEVATA
OMISSIONE DEI DOVERI DI INFORMAZIONE.
CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE.
ESTRANEITA' DAL LATO PASSIVO
DELL'AMMINISTRAZIONE ESPONENTE
ALL'OBBLIGAZIONE CONTROVERSA. LEGITTIMAZIONE
ESCLUSIVA IN CAPO A ITALIANE SPA CP_5
RESPONSABILE DEI DOVERI DI INFORMAZIONE E DELLE
CONSEGUENZE DELLA LORO OMISSIONE”, gli appellanti
4 lamentano l'erroneità e contraddittorietà della decisione gravata per aver posto, a carico del e di Controparte_6
in solido con , l'obbligo di Controparte_2 Controparte_5
pagamento delle somme per cui è condanna, ravvisando nella violazione dei doveri di informazione la causa ostativa del decorso del termine di prescrizione in danno degli odierni appellati.
A dire degli appellanti, la solidarietà non può sussistere, nel caso di specie, dal momento che essa è stata fatta erroneamente discendere Contr Contr dall'estensione, anche nei confronti del e di di una causa di responsabilità agli stessi non imputabile perché del tutto estranea dall'alveo dalle funzioni e dei compiti degli stessi.
Con il primo motivo d'appello incidentale, rubricato “ERRONEA
RICOSTRUZIONE DEI FATTI E DELLA POSIZIONE
DIFENSIVA ASSUNTA DA Controparte_5
Cont VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ”,
[...]
Contr
analogamente a quanto fatto dal e da Controparte_5
[...]
e Prestiti, impugna la sentenza nella parte in cui il primo CP_2
Giudice ha ritenuto prescritto (alla data del 31.12.2018) il buono relativo alla serie AA1, giudicandolo esigibile alla data della richiesta,
e quindi della domanda giudiziale.
Con il secondo motivo d'appello incidentale, rubricato “ERRONEA
CONDANNA DI ”, l'appellante censura la Controparte_5
sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha previsto la condanna di
, seppur in solido, nonostante i titoli siano stati Controparte_5
emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano.
Sostiene l'appellante che, avendo esaurito ogni sua Controparte_5
funzione con il collocamento del titolo per cui è causa, i contitolari del
Cont avrebbero dovuto rivolgere le proprie richieste unicamente nei confronti dell'ente emittente il titolo e quindi nei confronti di Cassa
Depositi e Prestiti.
Con il terzo motivo d'appello incidentale, rubricato “PRESUNTO
INADEMPIMENTO DEI DOVERI DI TRASPARENZA E
INFORMAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO
[...]
”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il CP_5
5 primo Giudice, accertata la mancata indicazione sul buono della durata del titolo, ha ritenuto responsabile delle Controparte_5
inadempienze relative alla mancata informazione circa le condizioni contrattuali del BFP, nonché della mancata consegna del foglio informativo e, quindi, anche delle conseguenze economiche di tali inadempimenti.
Sul punto l'appellante osserva che aldilà del fatto che sul Buono
Postale si individui o meno chiaramente la durata dello stesso,
l'indicazione della natura di buoni a “termine” rende applicabile la disciplina prevista dal Decreto Ministeriale di riferimento (D.M. 19 dicembre 2000): fonte normativa idonea a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
L'appello principale è fondato per quanto in appresso si espone.
Va, preliminarmente, osservato che i buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa, non sono titoli di credito né titoli di debito pubblico, ma documenti di legittimazione. Tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali e ha portato a ritenere che le modificazioni trovassero ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..
Venendo al caso di specie, con D.M. 19 dicembre 2000 pubblicato in
G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000, sono state emesse due nuove serie di buoni fruttiferi postali, serie ordinaria “A1” (che possono essere liquidati in linea capitale e interessi entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione) e serie a termine “AA1” (che possono essere liquidati, in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, art. 18 del D.M. 19 dicembre 2000).
Il buono postale n. 0179484514 serie “AA1”, oggetto del presente giudizio, è stato emesso dall'ufficio postale di Lecce in data 24 gennaio 2001, nella vigenza, dunque, del D.M. 19 dicembre 2000.
6 Orbene, in tema di prescrizione dei BFP appartenenti alle nuove serie istituite, il D.M. n. 19 dicembre 2000, all'art. 8 prevede espressamente che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” e, all'art. 18 che “i buoni fruttiferi postali della serie “AA1” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”.
Ciò ha condotto la Suprema Corte ad affermare che tali norme, se congiuntamente esaminate, consentono, evidentemente, di affermare, per un verso, che la scadenza (cfr. l'art. 4 del D.M. n. in esame, dove si afferma che “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, salvo il rimborso anticipato) dei buoni fruttiferi postali della serie “AA1” è fissata “al termine del sesto anno successivo a quello di emissione” e, per altro verso, che i diritti dei relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi si prescrivono una volta
“trascorsi dieci anni dalla data di scadenza” come sopra indicata.
Ritiene la Corte che tali norme, ove interpretate tanto alla luce del significato reso palese dalle parole utilizzate (“al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”), quanto, e soprattutto, dell'intenzione del legislatore (quale emerge dalla differente formulazione delle disposizioni in esame rispetto a quella del testo normativo precedentemente in vigore, e cioè il D.P.R. n. 156 del 1973, art. 176, il quale espressamente prevedeva che i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi “entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione” e che, dopo tale data, e cioè “dall'1 gennaio successivo”, essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro “il termine di prescrizione di cinque anni”), inducono necessariamente a ritenere che: - “i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie”, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie “AA1”, “al termine” di scadenza costituito dal “sesto anno successivo a quello di
7 emissione”, “termine”, cioè, corrispondente all'integrale decorso del periodo di sei anni dal giorno della loro emissione;
- da “tale data di scadenza” inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi”. La Corte ha proseguito escludendo la correttezza della differente interpretazione - sostenuta dal primo
Giudice- secondo la quale il termine di prescrizione dei BFP decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza. La Corte ha statuito, infatti, che l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) dev'essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono (come, peraltro, avrebbe dovuto essere, se la stessa norma avesse ribadito il riferimento, contenuto nella disciplina abrogata, alla scadenza costituita dalla “fine del... (l') anno solare successivo a quello di emissione” e alla decorrenza del termine di prescrizione “dall'1 gennaio successivo”), quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali
(art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti (Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2023, n. 19243). Pertanto, alla luce di tale recente orientamento, il dies a quo del decorso del termine di prescrizione decennale dei BFP deve essere individuato nel giorno successivo alla scadenza, fissata dal D.M. 19 dicembre 2000 nel sesto anno successivo all'emissione, ovverosia nel caso di specie 24 gennaio
2007.
Nella specie, dunque, il buono (serie “AA1”), sottoscritto in data
24.1.2001, è scaduto in data 24.1.2007 e da quel momento era possibile
8 esercitare il diritto al rimborso (salva la disciplina del rimborso anticipato).
Ne consegue che avendo gli odierni convenuti chiesto per la prima volta nel 2019 il rimborso, per come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era già decorso a quel tempo il termine di prescrizione decennale previsto dalla normativa regolante l'investimento.
Gli odierni appellati, nell'affermare la persistenza del diritto al rimborso, deducono, invero, di non essere stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, stante l'omessa indicazione nel titolo della data di scadenza e stante, altresì, l'omessa consegna del foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
L'avvenuta consegna del foglio informativo non è stata effettivamente dimostrata da onerata della relativa prova. Controparte_5
Da tale omissione, tuttavia, non può farsi discendere la conseguenza voluta dai contitolari, vale a dire la necessità di considerare come non decorso, nei loro confronti, il termine prescrizionale in virtù del principio secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Ed invero, è il provvedimento di emissione relativo alla serie che determina la scadenza del titolo, mentre il documento informativo ha solo una funzione informativa a favore del cliente e la mancata consegna può al più assumere rilevanza solo a fini risarcitori, non potendo giustificare la conclusione per cui l'accordo negoziale si sia perfezionato rispetto ad un prodotto diverso, per scadenza, da quello in concreto acquistato, come identificato attraverso l'indicazione della serie di appartenenza presente sul buono in oggetto.
Né può ritenersi che l'omissione informativa possa avere inciso sulla decorrenza della prescrizione: il comportamento del debitore, infatti, non interferisce, in generale, sul decorso della prescrizione se non nella specifica ipotesi di occultamento doloso del debito prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c., ricorrente quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria
9 impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. 5413/2020).
Le condotte contestate a non valgono ad integrare Controparte_5
la fattispecie in questione, atteso che, anche assimilandosi la condotta meramente omissiva a quella di occultamento, la stessa inciderebbe sulla conoscenza non già della esistenza della obbligazione, come richiesto dalla norma, ma, piuttosto, della scadenza dei titoli (d'altra parte, parlando la norma di “occultamento doloso”, il requisito deve identificarsi con qualcosa di diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, con cui non può identificarsi).
All'ignoranza della scadenza dei titoli non può ricollegarsi neppure un impedimento all'esercizio del diritto al rimborso, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.: per come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22072/2018; Cass. n. 996/2022) l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientrano quelle che vengono, al più, in rilievo nel caso di specie, quali l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. n. 21026/2014; Cass., n. 22072/2018; Cass. n.
40104/2021) dovendosi ritenere che, pur in difetto del foglio illustrativo, la scadenza dei titoli potesse essere appresa aliunde, non risultando tempestivamente contestato che la relativa informazione fosse disponibile anche presso gli uffici postali ovvero attraverso la consultazione del D.M. di riferimento (i decreti ministeriali in materia, infatti, sono atti amministrativi di carattere generale, da considerarsi
10 fonti integrative della legge, e, pertanto, conoscibili per la solo loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 25583/2023).
Pertanto, nel caso che ci occupa, essendo maturata la prescrizione,
l'appello principale è fondato con assorbimento di ogni ulteriore motivo e deduzione.
L'accoglimento dell'appello principale risulta assorbente dell'appello incidentale e ne rende superflua la disamina.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da e;
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2) Condanna quest'ultimi, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del
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e della Controparte_6 Controparte_2
, da un lato, e delle ,
[...] Controparte_5
dall'altro, in euro 5.000,00 ciascuno per compensi relativi al primo grado ed in euro 4.000,00 ciascuno per compensi relativi al presente grado, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, se dovuti.
Lecce, 7.3.25
11 IL PRESIDENTE EST.
(Dott. Maurizio Petrelli)
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