Sentenza 14 febbraio 1981
Massime • 4
La valutazione dell'opportunita di rinviare l'udienza di discussione, sia pure per dar modo alla parte di deferire il giuramento decisorio, e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito ed e percio incensurabile in Sede di legittimita.*
L'ammissibilita in appello dello stesso mezzo di prova esperimentato in primo grado e condizionata alla novita delle circostanze dedotte, che non devono essere ne in contrapposizione, ne in completamento di quelle gia oggetto della prova in primo grado. L'indagine del giudice di appello, volta ad identificare il contenuto obiettivo e le finalita dei mezzi istruttori dedotti per la prima volta nel giudizio di secondo grado, al fine di accertare se riguardino o meno fatti nuovi, importa un apprezzamento di fatto che, se congruamente motivato, e incensurabile in Sede di legittimita. ( Conf 6292/79, mass n 403025 sulla seconda parte).*
La parziale Mancanza di sottoscrizione di un organo collegiale, per la mancata sottoscrizione di uno solo dei componenti, ove non sia attribuibile al rifiuto di questi di apporre la propria firma al documento e sia certa la integra collegialita della decisione, non importa la nullita dell'atto ai sensi dell'art 161 capoverso cod proc civ, in quanto la Mancanza della firma, in tali condizioni, non e riferibile a dissenziente volonta del giudice ma piuttosto a dimenticanza o distrazione, con la conseguenza che l'elemento mancante e integrabile con la procedura di correzione di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ.*
Ove non sia possibile fondare la distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato sull'elemento della subordinazione del prestatore d'opera al potere direttivo dell'imprenditore, legittimamente tale distinzione e fondata su altri elementi, quali: a) la precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, che nel caso di contratto di lavoro subordinato e l'energia lavorativa esplicata secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte; b) l'accertamento concreto dell'esistenza di una organizzazione di impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, che non e rinvenibile nel lavoro subordinato, mentre esiste nel lavoro autonomo; C) la valutazione dell'incidenza del rischio attinente all'attivita produttiva che ricade sul creditore di lavoro nella ipotesi di lavoro subordinato, mentre incombe sul prestatore di opera nel lavoro autonomo. ( Conf 464/79, mass n 396583).*
Commentario • 1
- 1. Sentenze digitali nel processo tributario: la firma digitale tra nullità e intellegibilitàAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 17 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/1981, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1981 |
Testo completo
La parziale Mancanza di sottoscrizione di un organo collegiale, per la mancata sottoscrizione di uno solo dei componenti, ove non sia attribuibile al rifiuto di questi di apporre la propria firma al documento e sia certa la integra collegialita della decisione, non importa la nullita dell'atto ai sensi dell'art 161 capoverso cod proc civ, in quanto la Mancanza della firma, in tali condizioni, non e riferibile a dissenziente volonta del giudice ma piuttosto a dimenticanza o distrazione, con la conseguenza che l'elemento mancante e integrabile con la procedura di correzione di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ.*