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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6165 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24753/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NN GI RB, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24753/2019 R.G. promossa da:
( , in persona del suo procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, e (C.F.: ) in persona del suo legale Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Federica AN ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Padova, via Tiziano Aspetti, 147.
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4 rappresentate dall'avv. Fabrizio Leoni, elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Milano, via Delle Asole n. 2.
CONVENUTA
e con l'intervento di
(P.IVA: , in persona di CP_6 P.IVA_5 Controparte_7
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti bilingue, depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Karl Reiterer del Foro di Bolzano, con domicilio digitale eletto ai sensi dell'art. 16 sexies, D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche in Legge n. 221/2012, all'indirizzo PEC: e con domicilio ordinario Email_1 eletto presso lo studio legale del medesimo in I – 39100 Bolzano, via Leonardo da Vinci 20/B.
pagina 1 di 49 RZ AM
OGGETTO:
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“nel merito previa, se ritenuto, modifica dell'ordinanza 6 maggio 2021 e previa riunione al presente procedimento di quello 5660/2021 RG: accertata e dichiarata la responsabilità di e di Controparte_5 Controparte_4 in relazione al verificarsi dell'incendio che in data 2.1.16 ha colpito la sede di Campo San Martino di
IC , accertato e dichiarato il diritto di e a Parte_1 CP_3 Controparte_1 surrogarsi nei diritti di nei confronti di e di Parte_2 Controparte_5 CP_4
condannarsi e in solido tra loro,
[...] Controparte_5 Controparte_4 al pagamento in favore di e di ciascuna per la quota di sua competenza, della somma CP_3 CP_1 di €.
4.901.425 o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta spettante all'esito degli accertamenti di causa sia in punto an debeatur che in punto quantum debeatur (anche eventualmente ex art. 1226 cc), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo. Spese di lite rifuse.
In via istruttoria
Si chiede:
a. disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accerta-mento tecnico preventivo ex art. 696 cpc promosso da innanzi al Tribunale di Padova, 1170/2016 R.G., Parte_3
Dott. Si ritiene che le risultanze di cui alla CTU espletata in sede di accertamento tecnico Pt_4 preventivo valgano ad accertare in modo chiaro ed incontrovertibile quale sia stata la causa dell'incendio, nonché le conseguenti responsabilità delle convenute in ordine al verificarsi dell'incendio medesimo.
b. Per la sola denegata ipotesi in cui diversamente venisse ritenuto e subordinatamente al rilievo ora svolto, si chiede disporsi CTU volta ad accertare:
-quali siano le cause del verificarsi dell'incendio e quali le conseguenti responsabilità;
-per l'ipotesi in cui i rilievi avversariamente svolti in ordine alle pretese inadempienze di Parte_2 in relazione all'altrettanto preteso mancato rispetto della normativa antincendio venissero in astratto
pagina 2 di 49 ritenuti meritevoli di accoglimento, quali siano le conseguenze in termini di danno legate alle inadempienze di che venissero accertate come sussistenti. Parte_2
c. Premessa e ribadita la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso da , ivi compresa, dunque, la CTU con tutti i Parte_2 relativi allegati, quanto a tale doc.31, data la quantità dei files dai quali il documento medesimo è composto (files di non immediata lettura anche per come suddivisi dall'Ing. ), si chiede al Per_1
Giudice di essere autorizzati al deposito dei CD contenenti i files che si depositano sin d'ora in forma completa e in formato compatibile con il pct non modificabile come allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, e questo in modo tale che sia più fruibile la lettura dei medesimi anche da parte del
Giudice.
d. Alla luce delle contestazioni svolte dalle convenute e dalla terza chiamata in punto quantum debeatur, si chiede disporsi CTU volta ad individuare e quantificare i danni patiti da in Pt_2 conseguenza dell'incendio per cui è causa, nonché la congruità delle somme corrisposte a titolo di indennizzo dalle attrici anche alla luce dei criteri di liquidazione di cui alla polizza 48316507 agli atti di causa. Se i rilievi avversari in merito al mancato rispetto della normativa antincendio venissero ritenuti in qualche misura fondati, si chiede che la CTU valuti anche l'incidenza di tale mancato rispetto sui danni verificatisi, nel senso di chiarire quali sarebbero stati i danni che si sarebbero verificati se il fabbricato fosse stato perfettamente a norma.
e. Se ritenuto, si chiede disporsi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nella sede principale di sita in Marsango di Campo San Martino, Padova, via Parte_2
Venezia n. 30, nel gennaio 2016 come oggi, erano collocati gli uffici direzionali ed amministrativi,
l'area ricerca e sviluppo e lì veniva realizzato l'intero ciclo produttivo dell'impresa (attività di progetta- zione dei sistemi, approvvigionamenti materie prime, produzione logistica imballaggio e spedizione merci).
2. Vero che progetta e realizza soluzioni tecnologiche su mi-sura per la produzione di Parte_2 impianti avicoli e attrezzature avicole.
3. Vero che nella notte tra l'1 e il 2 gennaio 2016 nella sede di di Campo San Martino Parte_2
(PD) si sviluppava un incendio;
4. Vero che i Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza rilevavano che l'incendio aveva avuto origine nell'area di ricarica dei muletti situata in una zona coperta, ma aperta dello stabilimento e che
pagina 3 di 49 la causa doveva rinvenirsi in un guasto elettrico riconducibile al quadro ricarica di un muletto
(carrello matricola FN472165); CP_5
5. Vero che la manutenzione dei carrelli incombeva sulle società convenute.
6. Vero che, come risulta dal libretto di manutenzione dei carrelli elevatori allegato sub documento 22, tra gli obblighi relativi alla manutenzione erano previsti: -controllo dell'integrità del cablaggio elettrico, -verifica del corretto fissaggio dei collegamenti del cavo della batteria, -smaltimento dell'acido della batteria.
7. Vero che le conseguenze dirette dell'incendio interessavano una parte ingente dello stabilimento.
8. Vero che le fiamme colpivano la zona magazzino (zona nella quale erano ricomprese le zone stoccaggio del materiale di acquisto, delle materie prime, dei prodotti finiti, degli imballaggi, degli utensili, nonché il magazzino minuteria), la pensilina della zona di carico e scarico, l'area uffici nella porzione de-stinata ad archivio, sala CED e sala riunioni.
9. Vero che le aree indicate al capitolo 8 sono risultate interamente distrutte. 10. Vero che venivano colpiti dai fumi scaturiti dall'incendio e dalle ossida-zioni derivanti dall'utilizzo dell'acqua da parte dei
Vigili del Fuoco gli altri lo-cali adibiti alla produzione al magazzino, ad uffici archivi e amministrativi
e la restante porzione del capannone.
11. Vero che veniva colpita dai fumi di combustione anche la zona definita ex Alit, che costituiva un'ulteriore area di magazzino sita in via Venezia nu-mero 32 di proprietà di , separata Parte_2 dalle zone di cui sopra da un muro e da un portone.
12. Vero che, per quanto riguarda il fabbricato, venivano danneggiati con conseguente necessità di demolizione e ricostruzione i seguenti componenti: pilastri verticali travature orizzontali, parete perimetrale dell'area magazzino, parete esterna del ricovero carrelli, ricovero oli e solventi, pavimentazione della zona di deposito esterna e dell'ingresso magazzino, pavimentazione del magazzino, intelaiatura e rivestimento del tetto del magazzino, tettoia esterna, infissi, pareti perimetrali e divisorie nell'area di produzione, pareti divisorie in reparto uffici, solai e pavimentazione nel reparto uffici.
13. Vero che, per quanto riguarda i danni agli impianti, gli stessi hanno comportato la perdita totale degli impianti elettrici nelle zone di ricarica carrelli, in magazzino, nella zona uffici;
la perdita parziale: degli impianti elettrici in area produzione;
dell'impianto di produzione convogliamento aria compressa;
dell'impianto di areazione in magazzino;
dell'impianto idrico;
degli scarichi idrici;
degli impianti di trasmissione dati.
pagina 4 di 49 14. Vero che, per quanto riguarda i danni ai materiali, sono stati danneggiati con conseguente necessità di sostituzione: materiali metallici (tubetti alluminio, profilati in ferro in ferro zincato, filo in acciaio, minuterie metalliche va-rie), materiali elettrici, scaffalature metalliche di deposito, scala metallica di accesso ai vari livelli di deposito in magazzino, pallet in legno e ferro, casse contenitori della minuteria in deposito, estintori idranti ed altri presidi antincendio interni, materie prime come coils di lamiere, bobini di filo metallico minuteria materiali d'acquisto, prodotti finiti, imballaggi tali materiali.
15. Vero che sono stati danneggiati i macchinari indicati nell'allegato 2 di cui alla perizia di stima prodotta quale doc. 25 (saldatrice ric 451, cesoia Colgar, scantonatrice Reier, punzonatrice Omera, piegatrice chiavi, punzonatrice Omera, piegatrice Schiavi, punzonatrice Rainer, trapano radiale, sega circo-lare da 1500, puntatrice pneumatica, tornio Saimp, fresa Fias, puntatrice Sippe, carteggiatrice a nastro Felisatti, calandra verticale, calandra orizzontale, sega circolare per legno, laser, scaffalature e cavalletti, attrezzature va-rie e utensili, profilatrice, robot e lancia, raddrizzatrice e kit adeguamento sicurezza, bilancia Polacco, linea rete MG 24, linee divisorie MG 12, profilatrice, robot e trancia, saldatrice di testa), nonché furgone centinato, carrelli elevatori, due gru a trave, una linea di produzione della rete metallica, due diffusori ad aria collocati all'ingresso del magazzino, sistemi informatici in sa-la server, sistema di climatizzazione in sala server e in sala uffici, arreda-mento e mobilio (postazioni di lavoro, armadi, scaffali, plotter, stampanti, pc, scaffalature, cancelleria e materiali da ufficio).
16. Vero che subirono danni parziali con obbligo di conseguenti interventi di manutenzione straordinaria: linee di produzione di profilato metallico, automatismi e robot di manipolazione in area produzione.
17. Vero che sono state danneggiate le merci di cui all'allegato uno della perizia di stima prodotta a quale documento 25 ivi specificamente dettagliate (merci varie, materie prime, semilavorati, prodotti finiti).
18. Vero che, dopo il verificarsi dell'incendio, richiedeva l'intervento di per le Parte_2 CP_8 opere di bonifica.
Si indicano a testi: Ing. e (presso Alfacincotti spa, Largo Testimone_1 Testimone_2
Pedarzana n. 16, Villanova di Castenaso, BO), Ing. (presso Studio Tasca, vicolo Testimone_3
Mazzini n. 18 -PD-), Ing. (presso Gara Perizie, Piazza della Vittoria n. 11 Brescia); Testimone_4
Ing. (via Temanza n. 9, PD), (via Venezia n. 30, Marsango di Campo Persona_2 Persona_3
pagina 5 di 49 San Martino), e (presso Comando dei Vigili del Fuoco di Padova), Ing. Persona_4 Persona_5
(via dei Belludi n. 34, Piazzola sul Brenta, PD). Persona_6
f. Quanto alle istanze istruttorie di e di come Controparte_5 Controparte_9 da memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc e, dunque:
1. ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti avendo gli stessi ad oggetto: - circostanze che contrastano con i dati oggetti-vi agli atti di causa -sia quanto la ricostruzione degli accadimenti sia quanto ai luoghi- e che, se anche venissero confermate, non varrebbero a superare le risultanze di cui alla CTU (capp. 1-8), -circostanze documentali e/o comunque non demandabili a testi
e/o comunque contenenti valutazioni (capp. 9-16).
Per la denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta.
2. Ci si oppone alla richiesta di esibizione del fascicolo penale relativo alle indagini promosso dai vigili del fuoco in quanto formulata in modo generico e non accompagnata dalla dimostrazione dell'impossibilità per controparte di accedere a tale non meglio identificato fascicolo.
3. Ci si associa alla richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam innanzi al Tribunale di Padova.
4. Quanto alla richiesta di rinnovazione della CTU, nel ribadire che la CTU dell'Ing. ha già Per_1 chiarito quale sia la causa dell'incendio, si richiamano le considerazioni e le istanze svolte sul punto nella memoria ex art. 183 VI comma cpc.
g. Quanto alle istanze istruttorie di , come da memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc e, CP_6 dunque:
1. ci si oppone alla richiesta di declaratoria di nullità della CTU richiamando le considerazioni anche sopra svolte. Si evidenzia che l'affermazione avversaria (contestata alla pagina 14 della memoria ex art.
183 VI comma cpc) è indimostrata e, comunque, la CTU espletata esclude che vi sia un nesso di causa tra durata della carica e scoppio dell'incendio.
2. La richiesta di accertare la presenza di un 'grandissimo quantitativo' di generico 'materiale infiammabile' è generica e basata su circostanza indimostrata.
3. Quanto alla richiesta di acquisizioni del fascicolo penale instaurato a cari-co di valga quanto Pt_2 rilevato al punto 2 di pagina 7 della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc.
4. Ci si oppone alla ammissione delle dedotte prove orali, trattandosi di circostanze che, se anche confermate, sarebbero inidonee a superare gli accertamenti oggettivi effettuati in sede di CTU. Per
pagina 6 di 49 l'ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Giudice Unico del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare.
In via preliminare – carenza di legittimazione:
A) Accertare e conseguentemente dichiarare, per le causali espresse in atti, la carenza di legittimazione attiva delle attrici e/o passiva delle convenute, tenuto conto della rinuncia alla rivalsa/regresso prevista in polizza e nelle c.g.a., ovvero ed in via gradata in relazione alla sola Controparte_4 poiché terza rispetto al contratto di noleggio relativo al carrello individuato quale origine dell'evento indennizzato.
Con rifusione delle spese e competenze professionali relative sia alla fase di A.T.P., che a quella sommaria e successiva di merito.
Nel merito:
B) Accertare e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimatio ad causam, delle attrici, mandando per l'effetto assolte le convenute da qualsiasi obbligazione patrimoniale nei confronti di
e/o di Controparte_10 Controparte_11
C) Rigettare in ogni caso integralmente, tutte le richieste ex adverso svolte, poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché prive del necessario riscontro probatorio;
D) In via strettamente gradata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse configurabile una responsabilità in capo ad una o entrambe le convenute, anche solo in misura parziale, voglia lo stesso contenere l'obbligazione patrimoniale disposta in favore delle attrici nei limiti strettamente emersi e provati, previa applicazione delle necessarie diminuenti ex art. 1227 co. I e/o II c.c.;
E) Per l'effetto, accertare e conseguentemente dichiarare l'operatività delle garanzie assicurative di cui alle polizze n.110-01585091 e n. 20000435301011, stipulate con la terza chiamata, condannando la stessa a manlevare e tenere indenni le rispettive assicurate con riferimento alle somme poste a loro carico dal Tribunale, in relazione ai fatti per cui è causa;
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento, ivi compresa la fase di mediazione, nonché al procedimento per A.T.P. celebratosi avanti il Tribunale di Padova.
Le singole resistenti riservano ogni rispettivo diritto nei confronti dei responsabili che fossero individuati all'esito del presente procedimento.
In Via Istruttoria.
pagina 7 di 49 Previa rimessione della causa sul ruolo, si reiterano le istanze di ammissione dei mezzi di prova ed istruttori già articolati in sede di memoria istruttoria, che di seguito si ribadiscono.
a) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero è che”, eventualmente epurati dalle espressioni ritenute valutative:
1) la notte tra l'1 e il 2.1.2016, ad ore 03,50 circa, si verificava un incendio presso il complesso industriale sito in Marsango di Campo San Martino, che interessava parte Parte_3 dell'edificio aziendale ubicata a nord/est, di estensione pari a circa 2.500 mq;
2) l'evento era segnalato ai Vigili del Fuoco con telefonata delle ore 03,59 dalle sig.re Persona_7
e quest'ultima residente nell'immobile sito in v. Venezia n. 63, ubicato di fronte al
[...] Parte_5 complesso industriale, con affaccio diretto verso quest'ultimo, come da fotografie che si rammostrano e traccia audio che si sottopone in ascolto al teste;
3) le sig.re e AN, nella predetta circostanza, vedevano le fiamme fuoriuscire dalla parte Pt_2 centrale del tetto del capannone, in corrispondenza del secondo e terzo tetto spiovente, come riferito dalla sig.ra sia in occasione della richiesta di intervento rivolta nell'immediatezza ai VVFF, sia Pt_2 in occasione delle s.i.t. rese ai C.C. in data 2.1.2016, che si rammostrano;
4) la sig.ra alle ore 04,05, inoltrava ai VVFF, che non erano ancora giunti, una seconda Pt_2 chiamata per segnalare che le fiamme stavano avanzando rapidamente verso l'esterno e stavano per interessare anche dei materiali depositati sotto una tettoia posizionata di fronte alla propria abitazione, di cui si rammostrano relative fotografie, come dichiarato in occasione delle s.i.t. rese ai C.C. in data
2.1.2016, che si rammostrano e come da traccia audio che si sottopone in ascolto al teste;
5) la sig.ra in occasione delle s.i.t. rese ai C.C. in data 2.1.2016, che si rammostrano, escludeva Pt_2 che le fiamme viste inizialmente all'interno del capannone fossero in atto anche all'esterno, confermando che il loro propagarsi alla parte esterna fosse da collocarsi a circa 10-15 minuti di distanza dalla prima chiamata ai VVFF;
6) i VVFF, giunti in loco, interrompevano l'alimentazione elettrica e mettevano in sicurezza i materiali infiammabili rinvenuti, come da verbale di intervento che si rammostra;
7) all'arrivo degli operanti, ad ore 04,16 circa, le fiamme avevano già raggiunto il vano chiuso adibito a ricarica dei carrelli elevatori e l'area finitima sormontata da tettoia di fronte all'abitazione della sig.ra
ove erano staggite bombole contenenti gas infiammabili quali GPL, Argon, Ossigeno ed Pt_2
Acetilene, che venivano raffreddate, monitorate con termocamera e successivamente portate all'esterno, come da verbale di intervento steso dal responsabile dell'automezzo 20893 APS, che si rammostra;
pagina 8 di 49 8) tali bombole erano collocate in adiacenza al muro ed alla finestra del locale ricarica dei muletti, ove erano rinvenuti anche rotoli di polietilene e bancali, come da relazione stesa dall'equipaggio dell'automezzo 23958 APS, che si rammostra;
9) in data 2.4.2014 UN Fleet Service e formalizzavano i contratti di Parte_3 noleggio ComFleet-Rental n. CF1424596 e n. CF1424599, per un totale di 22 carrelli elevatori, individuati nell'allegato B, per una durata di mesi 72, come da documenti che si rammostrano;
10) la clausola G.2 del contratto di noleggio prevedeva che formasse proprio personale per le Pt_2 attività di manutenzione sulla stessa incombenti, meglio specificate nel prospetto contenuto a pag. 214 del libretto di istruzioni, che si rammostra;
Co
11) in relazione ai carrelli EFG 316-320 noleggiati da per effetto dei richiamati contratti, Pt_2 assumeva l'obbligo di manutenzione programmata settimanale afferente “Alimentazione di energia” specificata a pag. 214 del libretto di istruzioni, come da documenti che si rammostrano;
12) UN Fleet Service, per il tramite di , in relazione ai carrelli EFG 316- Controparte_4
Co 320 noleggiati da per effetto dei richiamati contratti, assumeva l'obbligo di manutenzione programmata annuale afferente “Alimentazione di energia” specificato a pag. 218 del libretto di istruzioni, come da documenti che si rammostrano;
13) in data 23.4.2015 il sig. eseguiva sul carrello FN 472165 interventi di Parte_6 manutenzione ordinaria di cui al dettaglio del manuale di istruzioni pag. 218, che si rammostra, come da report cumulativo indicizzato ai n. 15 e 16 del fascicolo convenute, che si esibiscono;
14) in data 4.12.2015 il sig. eseguiva sul carrello FN 472165 interventi di Parte_6 manutenzione ordinaria di cui al dettaglio del manuale di istruzioni pag. 218, che si rammostra, come da report cumulativo indicizzato ai n. 15 e 16 del fascicolo convenute, che si esibiscono;
15) incaricava la società Elettra S.r.l., con sede operativa in Loreggia (Pd), v. dell'Artigianato n. Pt_2
23 della progettazione della stazione di ricarica e l'installazione dei caricabatterie, unitamente all'adeguamento dell'impiantistica elettrica, come da docc. n. 10 e 34 delle convenute, che si rammostrano;
16) La prima accensione di collaudo della flotta di carrelli per cui è causa aveva luogo in data
13.5.2014, presso lo stabilimento di Campo San Martino, e, nella circostanza, Pt_2 CP_5 mostrava alla conduttrice le modalità di accensione, spegnimento e corretta connessione del pacco batterie al caricabatterie installato dalla stessa Pt_2
Indica a teste sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 8:
pagina 9 di 49 - 1 e 2) Sig.re e residenti in [...]di Campo San Martino, Parte_5 Persona_7
v. Venezia n. 63 e v. Venezia n. 35;
Con richiesta di loro escussione nelle modalità della prova delegata, ex art. 203 c.p.c., previe le più opportune declaratorie, indicando nel Tribunale di Padova l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.
Indica a teste sui capitoli di prova dal n. 9 al n. 12:
- 3) Sig.ra responsabile ufficio legale e contratti di JFS S.r.l., c/o la sede di quest'ultima, Testimone_5 sita in Rosate, v. Amburgo n. 1; 4) Sig. responsabile area tecnica JFS S.r.l., c/o la sede Testimone_6 di quest'ultima, sita in Rosate, v. Amburgo n. 1.
Indica a teste sui capitoli di prova dal n. 13 al n. 16:
- 5) Sig, c/o filiale di Padova, via Salvo D'Acquisto, 7 Parte_6 Controparte_4
– NC, AF PA (PD).
Con richiesta di sua escussione nelle modalità della prova delegata, ex art. 203 c.p.c., previe le più opportune declaratorie, indicando nel Tribunale di Padova l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.
Indica a teste sui capitoli di prova n. 15 e 16:
- 6) Sig. responsabile servizio tecnico formazione JI, c/o la sede di quest'ultima, sita in Testimone_6
Rosate, v. Amburgo n. 1; 7) Ing. c/o AN S.r.l., v. Bertona n. 63/1, Poviglio (Re). Controparte_13
Con richiesta di escussione del teste nelle modalità della prova delegata, ex art. 203 c.p.c., CP_13 previe le più opportune declaratorie, indicando nel Tribunale di Reggio Emilia l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.
b) Disporsi ex art. 210 c.p.c., a carico del sig. nato a [...] il [...], ivi Persona_3 residente in v. Umberto I° n. 36, quale legale rappresentante di alla data Parte_3 dell'incendio, l'esibizione di copia del fascicolo penale relativo all'indagine promossa nei suoi confronti per effetto della CNR inoltrata dai VVFF in data 7.1.2015 – a firma ing. - alla Procura della Per_4
Repubblica presso il Tribunale di Padova, a seguito dell'esito delle verifiche effettuate in relazione all'incendio per cui è causa.
In via alternativa o cumulativa, voglia il Tribunale, ex art. 213 c.p.c., richiedere alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Padova e al Tribunale Penale di Padova informazioni scritte e/o copia del fascicolo e dell'eventuale provvedimento di definizione del processo incardinato nei confronti del sig.
nato a [...] il [...], ivi residente in v. Umberto I° n. 36, quale legale Persona_3
pagina 10 di 49 rappresentante di alla data dell'incendio per cui è causa, per effetto della CNR Parte_3 inoltrata dai VVFF, nella persona dell'ing. in sede di relazione datata 7.1.2015. Per_4
c) Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per A.T.P. celebrato avanti il
Tribunale di Padova, r.g. n. 1170/16, G.U. Dott. Pt_4
d) Disporsi l'integrale rinnovazione della c.t.u. al fine di accertare gradatamente:
- quale sia stata la causa e/o concausa dell'incendio verificatosi la notte tra l'1 e il 2.1.2016 presso
l'impianto produttivo di proprietà di sito in Marsango di Campo San Parte_3
Martino, Via Venezia n. 30, tenuto altresì conto dello stato dei luoghi, dei segni di cortocircuito palesati da una delle blindosbarre presenti nel magazzino minuteria, delle condizioni del locale Parte_7
dell'area sormontata da tettoia finitima al predetto locale, dei materiali infiammabili ivi
[...] rinvenuti e dello stato in cui dette aree erano rinvenuti;
- se ed in che termini l'evento sia stato causato o concausato dall'inosservanza e/o dal mancato adeguamento dello stabilimento alla normativa di prevenzione incendi alla data del sinistro, con particolare riguardo al D.P.R. n. 151/2011, nonché se ed in che misura le accertate inosservanze abbiano aggravato gli effetti e le conseguenze dell'evento;
- previa acquisizione delle schede afferenti i materiali e le sostanze infiammabili rinvenute dai VVFF presso lo stabilimento in occasione del loro intervento, meglio dettagliate nei relativi verbali, se Pt_2 gli stessi siano compatibili con i luoghi e l'attività ivi esercitata e se il loro stoccaggio fosse conforme alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- se le caratteristiche realizzative delle batterie in dotazione ai carrelli , unitamente a CP_5 quelle proprie del carica batteria, alle tracce rinvenute sul luogo dell'incendio ed allo stato dei luoghi, siano compatibili rispetto alla dinamica dell'evento ricostruita dall'ing. , con particolare Per_1 riguardo alla sequenza di cortocircuiti a suo dire all'origine dell'evento.
Sin da ora si dichiara di nominare propri c.t.p. gli ing. e Persona_8 Per_9 [...]
con riserva di loro sostituzione o revoca sino all'inizio delle operazioni peritali”. Per_10
Per la terza chiamata:
“Voglia l´Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis:
Nel merito:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presentato dalle ricorrenti e per difetto di legittimazione attiva delle stesse e/o di legittimazione CP_3 CP_1 passiva di e per i motivi meglio esposti in parte narrativa;
Controparte_4 Controparte_5
pagina 11 di 49 In via preliminare subordinata: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
, per i motivi meglio esposti in parte narrativa;
Controparte_4
- 2 -
In via principale: dichiarata nulla o comunque non utilizzabile la CTU assunta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto presso il Tribunale di Padova al n.
1170/2016 R.G. e posta dalle parti ricorrenti a fondamento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del
16.04.2019, rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, tutte le pretese avanzate da e CP_3
CP_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti delle società e/o escludere e/o ridurre ex art. 1227 Controparte_4 Controparte_5 comma 2 e/o comma 1 c.c., e nella seconda ipotesi, previo accertamento delle quote di responsabilità di tutte le parti in causa – inclusa la società – nella causazione / propagazione dell'evento Parte_2 dannoso verificatosi nello stabilimento industriale di quest'ultima la notte del 02.01.2016, l'entità dell'importo da riconoscersi alle parti ricorrenti, a carico dell'assicurata, contestualmente dichiarando la terza chiamata HDI-Global SE tenuta a manlevare le stesse società assicurate, nei limiti e secondo le condizioni di polizza;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, anche con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto sub n. 1170/2016 R.G. dinnanzi al Tribunale di Padova;
In via istruttoria:
1. Dichiarare la nullità o comunque l'inutilizzabilità della CTU assunta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto sub n. 1170/2016 R.G. dinnanzi al Tribunale di Padova e posta dalle ricorrenti a fondamento del ricorso, per i motivi dedotti;
2. Disporre l'acquisizione al presente procedimento dei due fascicoli penali relativi rispettivamente al procedimento n. 09/2016 R.G.N.R. iscritto presso il Tribunale di Padova, nonché al procedimento scaturito dallo accertamento effettuato dai VV.F. di Padova in ordine alle violazioni delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011 ed al D.lgs. n. 139/2006;
3. Ammettere i mezzi di prova richiesti rispettivamente in seno alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma
6 c.p.c. di data 02.07.2021 e 22.07.2021 (in particolare le prove orali articolate alle pagine 3 e 4 della memoria n. 2, ivi compresa la prova contraria richiesta a pag. 4, nonché le richieste di CTU articolate alle pagine 2 e 3 della medesima memoria n. 2), rigettando contestualmente quelli richiesti da parte ricorrente, per i motivi ivi indicati nella memoria n. 3.
pagina 12 di 49 - 3 - Contr 4. ibadisce l'eccezione per la quale – considerato il rito scelto – alle ricorrenti è preclusa la facoltà di formulare mezzi istruttori nuovi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 22.07.2019, le compagnie di assicurazione ed CP_3 [...]
adivano questo Tribunale chiedendo la condanna di Controparte_1 Controparte_5
e in solido tra loro, al pagamento in favore delle
[...] Controparte_4
ricorrenti della somma di € 4.901.425,00 oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento della responsabilità delle resistenti, ciascuna per la quota di sua competenza in relazione al verificarsi dell'incendio verificatosi in data 2.1.2016 nella sede di Campo San Martino di
IC CO & C. spa e previo accertamento del diritto delle ricorrenti di surrogarsi nei diritti di nei confronti di e di Parte_2 Controparte_5 [...]
Controparte_4
A fondamento delle loro pretese, le ricorrenti esponevano che:
➢ in data 22.1.03 (oggi ), società che svolge Parte_3 Parte_3
l'attività industriale di produzione e commercializzazione di impianti e attrezzature per allevamenti avicoli, stipulava con (oggi ) la polizza incendio n. CP_14 CP_3
48.316.507 a garanzia dei fabbricati di sua proprietà siti in Campo San Martino
(frazione Marsango, viale Venezia n. 30) e in OL (via Vanoni n. 2 e via Caduti di
Russia n. 17);
➢ nella notte del 2.1.16 presso la sede di di Campo San Martino si Parte_2
verificava un incendio che causava ingenti danni;
➢ l'incendio aveva interessato l'area sita a nord/est del capannone di circa 2.500 mq di superficie ed, in particolare, i reparti stoccaggio del materiale di acquisto e della materia prima, il magazzino minuteria e prodotti finiti, gli uffici, l'archivio amministrativi, l'area tettoia adibita anche a carico e scarico delle merci e deposito temporaneo per le merci in arrivo e l'edificio veniva colpito dal fumo propagatosi dalle fiamme. Tra i macchinari danneggiati vi erano anche otto carrelli elevatori
, uno dei quali (matricola FN472165) rimaneva completamente distrutto;
CP_5 pagina 13 di 49 ➢ quanto alle cause di tale incendio, già nel verbale di sequestro redatto dai Carabinieri di Piazzola sul Brenta all'esito dei primi accertamenti veniva rilevato: 'Al momento non
è stato possibile determinare le cause dell'incendio e, sentiti i responsabili dei VV.FF intervenuti si apprendeva che non erano state rilevati sul posto segni di effrazione agli infissi
e/o vari accessi allo stabili-mento e non si esclude che le stesse possano avere avuto origine per cause accidentali provocati da un possibile corto circuito nella zona dove erano parcheggiati i vari carrelli elevatori, poi andati distrutti/danneggiati, che erano stati messi sotto carica elettrica per essere utilizzabili alla riapertura dell'azienda';
➢ anche la relazione tecnica sulle cause d'incendio redatta dai Vigili del Fuoco individuava la medesima causa: 'Da una prima analisi dell'evento l'origine dell'incendio sembra scaturita da un quadro di ricarica posto sotto la tettoia identificata al punto 45 vicino al pilastro […] Si può pertanto ragionevolmente affermare che la causa dell'evento sia dovuta ad un guasto elettrico nel quadro carica muletti';
➢ il quadro di ricarica individuato quale causa dell'incendio costituiva una componente dei carrelli elevatori forniti in locazione a da Parte_2 Controparte_5
➢ con ricorso ex art. 696 c.p.c., depositato in data 11.2.16, aveva promosso Parte_2
un accertamento tecnico preventivo- n. R.G. 1170/2016, nei confronti di
[...]
e nonché di , Controparte_5 Controparte_4 CP_3 [...]
e , al fine di accertare le cause Controparte_15 Controparte_16 dell'incendio;
➢ la CTU svolta nell'ambito di tale accertamento accertava che la causa dell'incendio andava individuata in un malfunzionamento del carica batterie dei carrelli elevatori forniti in locazione a da;
Parte_2 CP_5
➢ nel 2017 e in virtù della polizza 48.316.507-0, corrispondevano le CP_3 CP_1
seguenti somme: €.
4.743.038 a;
€.221.563,00 a società Parte_2 Controparte_17
che aveva effettuato le opere di bonifica e alla quale aveva ceduto il relativo Pt_2
credito per l'ammontare di € 250.000,00 – aveva corrisposto l'importo di € CP_1
1.637.951,70, mentre aveva corrisposto la somma di € 3.326.649,30-; CP_3
➢ alla luce delle risultanze di cui all'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam,
e manifestavano a e CP_3 CP_1 Controparte_5 Controparte_4 la volontà di surrogarsi nei diritti della propria assicurata ex art. 1916 c.c.; pagina 14 di 49 ➢ tale tentativo stragiudiziale non sortiva esito positivo, con la conseguenza che le suddette compagnie agivano in giudizio, al fine di ottenere la rifusione di quanto pagato in favore di e Parte_2 Controparte_17
In diritto le ricorrenti, essendo stata la causa dell'incendio accertata dall'ing. Per_11
CTU nominato nel procedimento di ATP, nel “surriscaldamento del cavo elettrico e del relativo isolante che collegava il carica batterie al carrello elevatore” e nel “degrado dei materiali causato da incompleta prevenzione manutentiva”, ravvisavano la responsabilità delle resistenti nel verificarsi del sinistro per avere le stesse fornito, installato e manutenuto i carrelli elevatori, i carica batterie e i cavi di collegamento ed escludendo qualsiasi responsabilità in capo alle atteso che non era stata violata la normativa antincendio. Parte_2
Inoltre, le ricorrenti individuavano i presupposti dell'azione nella efficacia della polizza stipulata in coassicurazione con (oggi con ripartizione delle quote del Parte_8 CP_1
65% in capo ad e 35% in capo a nella conformità dei pagamenti CP_3 CP_1
effettuati dalle compagnie di cui erano state rilasciate quietanze di pagamento alle previsioni di polizza. Precisavano, inoltre, che l'individuazione e quantificazione dei danni era stata effettuata dal perito della compagnia e da quello incaricato da Parte_2
e sottoscrivendo le quietanze di pagamento e cessionaria –
[...] Parte_2 CP_8
dichiaravano di cedere ad e alle coassicuratrici ogni loro diritto azione e ragione CP_3
contro i responsabili del danno e contro chiunque altro. Infine, le ricorrenti dichiaravano di agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. per ottenere dalle resistenti il recupero delle somme pagate in forza della polizza e riconducibili a responsabilità delle resistenti in relazione all'innesco dell'incendio e la quantificazione dei danni era desumibile dal processo verbale di perizia e dai dettagli di stima sottoscritti per dal perito Ing. e Pt_2 Tes_4
per dall'ing. inoltre, dall'importo pagato che ammontava ad € 4.964.601 CP_3 Tes_1 doveva essere detratto l'importo di € 63.176,00 corrisposto a titolo di supplemento di indennità per valore a nuovo.
Con comparsa di costituzione e contestuale istanza di chiamata di terzo depositata in data
20.12.2019, si costituivano in giudizio tramite il medesimo difensore e Controparte_5
, eccependo preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva delle Controparte_4
ricorrenti che avendo rinunciato al diritto di surroga ai sensi dell'art. 62 delle Condizioni
pagina 15 di 49 Generali di contratto e le società resistenti sarebbero da considerare “assicurate”, mentre la surroga avrebbe potuto essere esercitata solo nei confronti dei terzi, oltre ad essere le resistenti dei “fornitori” nei cui confronti la compagnia aveva rinunciato alla surroga. Inoltre, le convenute, non ritenevano esistenti nel caso di specie i presupposti per l'esperimento dell'azione di surroga ex art. 1916 c.c. e, nel merito, contestavano integralmente la ricostruzione dell'origine dell'incendio come ipotizzata dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo di cui chiedevano la rinnovazione. Quanto alla manutenzione delle batterie, questa spettava ad che avendo ricevuto in Parte_2 locazione da UN Fleet Service non era proprietaria del bene, ma era obbligata a custodirlo. Inoltre, le convenute contestavano il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte delle attrici con riferimento alla quantificazione dei danni, deducevano plurime omissioni in tema di normativa antincendio ed eccepivano la responsabilità esclusiva delle riconducibile a plurime negligenze nell'organizzazione aziendale che avevano Parte_2
concorso in modo esclusivo alla determinazione dell'evento.
In via preliminare, le convenute chiedevano, disporsi la conversione del rito sommario in Contro quello ordinario, l'autorizzazione alla chiamata in causa di in qualità di assicuratrice delle stesse, per essere manlevate di quanto eventualmente tenute a pagare alle ricorrenti all'esito del giudizio, nella denegata ipotesi di un accertamento di responsabilità a loro carico e concludevano per il rigetto delle domande attoree ed in caso di accoglimento delle domande attoree chiedevano che fosse contenuta l'obbligazione patrimoniale in applicazione dell'art. 1227 I e II comma c.c..
Autorizzata la chiamata in causa del terzo con correlato differimento della prima udienza di comparizione, con comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza di conversione Contro del rito del 24.09.2020, si costituiva la terza che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle compagnie assicuratrici e passiva delle convenute e, nel merito, contestava sotto ogni profilo l'an ed il quantum delle pretese risarcitorie avanzate, chiedendo il rigetto delle domande formulate nell'interesse di e CP_3 CP_1
Disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. da quello sommario in quello ordinario ed avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava pagina 16 di 49 udienza di precisazione delle conclusioni. Esperito tale onere processuale, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 15.11.2022 il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire il fascicolo relativo al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo celebrato avanti il Tribunale di Padova unitamente alla relazione del CTU con tutti i relativi allegati R.G. n. 1170/16, G.U. Dott. e veniva espletata una CTU estimativa volta a Pt_4 quantificare i danni conseguenti all'incendio e a valutare la congruità dell'indennizzo.
Rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e all'esito del decorso dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
2. eccezione di nullità e richiesta di rinnovazione della CTU
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione sollevata dalla terza chiamata di nullità delle operazioni peritali svolte nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo per inadeguatezza professionale del CTU ing. ritenuto privo di Persona_2
competenze tecniche, atteso che le censure di nullità della consulenza devono avere ad oggetto specificamente le violazioni in concreto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che, nel caso in esame, non ricorrono. Peraltro l'ing. con il proprio Per_1
accertamento tecnico ha dato prova di essere estremamente competente professionalmente e nessun dubbio sulla propria professionalità può incrinare gli esiti degli accertamenti svolti.
Inoltre, tenuto conto dell'istanza depositata in data 9.5.2016 dall'ing. nominato dal Per_1
Tribunale di Padova CTU nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.
R.G. 1170/2016 e del verbale di udienza del 17.5.2016 svolta innanzi al Tribunale di Padova alla presenza delle parti e del CTU ing. nominato non emerge alcuna Persona_2 discussione in merito alla “inadeguatezza professionale del CTU” né tantomeno veniva avanzata in quella sede istanza di sostituzione del CTU, valutazione, questa, peraltro, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere respinte le eccezioni di nullità dell'accertamento tecnico preventivo.
Considerato che in sede di precisazione delle conclusioni sono state ribadite le istanze istruttorie formulate in corso di causa e ritenute superflue ai fini della decisione, occorre in pagina 17 di 49 questa sede confermare l'inammissibilità delle istanze di prova orale dedotte dalle parti in quanto dedotte su circostanze documentali o valutative, ininfluenti ai fini della decisione alla luce delle contestazioni sollevate dalle parti e della documentazione prodotta in giudizio.
Quanto alla richiesta avanzata da parte attrice di rimessione della causa in istruttoria e di rinnovazione della CTU per far ricostruire la causa dell'incendio, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, non si ritiene possa essere accoglibile.
In tal senso basti osservare che, dato il decorso del tempo rispetto al sinistro di cui la
CTU dovrebbe ricostruire dinamica e cause (l'incendio risale infatti al 2.1.2016) una ulteriore
CTU espletata ex novo a distanza di ben nove anni dagli eventi, altro non potrebbe essere che l'espressione di mere ipotesi ricostruttive fondate soltanto su documenti già acquisiti agli atti e sulle precedenti CTU. Si ritiene dunque che una ulteriore CTU non potrebbe per definizione fondarsi sull'osservazione diretta dei luoghi, né delle strutture coinvolte e, pertanto, non potrebbe aggiungere ulteriori elementi utili rispetto alle molteplici verifiche tecniche già espletate (solo nella presente causa ne è stata fatta una, cui deve aggiungersi quella effettuata in sede di ATP ante causam), risolvendosi necessariamente ogni ulteriore CTU in una mera operazione critica degli scenari in precedenza già ipotizzati da altri.
Fatte queste premesse occorre qualificare la domanda attorea al fine di individuarne gli elementi costitutivi e poi esaminare le eccezioni sollevate dalle convenute.
3. Domanda di surroga dell'assicurazione
Passando all'esame della domanda attorea, come già sommariamente esposto nella superiore premessa, va osservato che il presente giudizio, instaurato da e da CP_3 ex art. 1916 c.c., ha ad oggetto il legittimo esercizio del diritto di Controparte_18
surroga ad opera dell'assicuratore nei diritti vantati dal proprio assicurato nei riguardi del responsabile del danno causatogli.
Sotto il profilo squisitamente giuridico la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916
c.c. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio vantato dal danneggiato/assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo corrispostogli, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato in favore del proprio contraente, così esprimendo la volontà di pagina 18 di 49 avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili a tale data nei confronti dell'assicurato per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione giuridica dell'altro (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 11457/2007).
Infatti, la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., comporta l'acquisto di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all'assicurato (Cass. 25182/07), in quanto il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile (Cass. 4347/09).
L'assicuratore che intende agire ex art. 1916 c.c. deve provare la sussistenza dei presupposti dell'azione, e quindi dimostrare l'esistenza del contratto assicurativo, il pagamento dell'indennizzo e la comunicazione al terzo di voler surrogarsi all'assicurato ( Cass. Civ.
20901/2013)
I presupposti per il riconoscimento del diritto in esame sono l'esistenza del contratto di assicurazione n.48.316.570-0 22.1.2003 da con Parte_9 Parte_3 CP_14
(oggi ) a copertura del rischio “incendio” ( doc. n. 1 fascicolo attoreo) a garanzia dei CP_3 fabbricati di proprietà dell'assicurato siti nel Comune di Campo San Martino- Frazione di
Masnago, il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore e la comunicazione della volontà di surrogarsi in qualsiasi forma, non esclusa la citazione in giudizio, requisiti pienamente integrati nel caso di specie (vedi doc. n. 4 fascicolo attoreo, quietanza di pagamento e doc. n. 8 comunicazione diritto di surroga).
È, inoltre, opportuno precisare che per effetto della surroga "l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicurato delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione" (cfr. in tal senso Corte d'Appello Roma, 7 febbraio 2008 n. 500).
Così delineati i presupposti ed i confini dell'azione di surroga, si ritiene valida ed opponibile l'intervenuta surroga di nei diritti assicurativi vantati dalle parti attrici nei confronti di e . Controparte_5 Controparte_4 pagina 19 di 49 In linea di principio, subentrando l'assicuratore nei diritti dell'assicurato, nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore il terzo responsabile può opporre all'assicuratore tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare all'assicurato-danneggiato, purché si tratti di fatti preesistenti alla surroga e per converso l'assicuratore assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato (Cass.civ. 21218/2022). Ne consegue che l'eccezione del concorso di colpa del danneggiato sollevata dalle terze responsabili è ammissibile e sarà esaminata nel prosieguo.
Il terzo, però, non può opporre le eccezioni inerenti il contratto assicurativo stipulato tra la compagnia assicurativa e le che invece potranno entrare in gioco nel caso di Parte_2
azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.
Tale premessa consente di ritenere inammissibili in quanto relative al rapporto contrattuale assicurativo intercorso fra e e la le eccezioni sollevate da CP_3 CP_19 Parte_3
parte convenuta con riferimento alle dichiarazioni non veritiere che avrebbero Parte_2
reso al momento della conclusione del contratto in relazione all'utilizzo di sostanze combustibili in misura non superiore al 10% ed alla garanzia relativa a processi di lavorazione conformi alla migliore tecnica. Inoltre, deve essere ritenuta non opponibile dalle convenute anche l'eccezione relativa al rifiuto che la compagnia avrebbe dovuto opporre avverso la richiesta di indennizzo da parte di stante la mancata comunicazione Parte_2
dell'incremento del rischio per effetto dell'installazione di una stazione di ricarica di accumulatori al piombo, in considerazione, peraltro, dell'individuazione della fonte dell'innesco dell'incendio in una batteria.
3. Difetto di legittimazione attiva e passiva
Sia le convenute che la terza chiamata sollevano, preliminarmente, eccezione di difetto di legittimazione attiva delle compagnie di assicurazione e difetto di legittimazione passiva di e di . Controparte_5 Controparte_4
Con riferimento a tale eccezione le convenute sostengono di rivestire la qualifica di
“Assicurate” ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza in quanto la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia essendo estesa ai “beni appartenenti a terzi” ai sensi dell'art. 5 è una “assicurazione per conto di chi spetta”, conseguentemente l'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. non avrebbe potuto essere proposta nei confronti delle pagina 20 di 49 convenute che non sono “terzi” estranei al rapporto assicurativo, ma sono “assicurati” ai sensi delle definizioni di polizza.
Inoltre, sia le convenute che la terza chiamata hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e passiva anche sotto il profilo della espressa preventiva rinuncia alla rivalsa pattuita dall'art. 62 delle condizioni generali formulata dalla compagnia che, quindi, non avrebbe potuto agire nei confronti dei “fornitori” dei carrelli elevatori che, sebbene di proprietà della CP_5
e nella disponibilità delle in forza dei contratti di noleggio stipulati nel corso Parte_2
degli anni fra le convenute e la danneggiata/assicurata, rientravano fra le “cose assicurate” ai sensi dei polizza.
Le società attrici replicavano a tali eccezioni richiamando l'art. 14 delle condizioni generali di polizza e ritenendo che solo il contraente e la società possono esercitare le azioni ed i diritti nascenti dalla polizza ed affermando che la garanzia del bene non implica anche l'estensione della garanzia al proprietario del bene che non è il contraente.
Orbene, nel caso di specie parti attrici, alla stregua della fattispecie giuridica prospettata mediante la propria azione, sono titolari del diritto di ottenere dal giudice una decisione di merito e, dunque, legittimate attive nel giudizio per cui è causa.
Infatti, l'esame delle condizioni generali di polizza evidenzia che, sebbene il carrello elevatore che ha causato il danno sia da qualificarsi come “bene assicurato”, questo non può di certo significare che la garanzia assicurativa copra anche la colpa di , proprietaria del CP_5 carrello, che non può essere considerata “assicurata” in quanto proprietaria del bene.
Il contratto di assicurazione estende la copertura anche ai beni di proprietà di terzi come emerge dall'art. 11 delle condizioni generali di polizza rubricato “oggetto dell'assicurazione” che prevede “La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da: incendio…” , ma non prevede che sia coperta dall'assicurazione anche la responsabilità di tali terzi proprietari del bene.
Inoltre, l'art. 58 delle condizioni generali prevede la copertura per gli eventi assicurati causati da colpa grave dell' “Assicurato/Contraente” e, dunque, di e non la estende alla Parte_2 colpa grave dei terzi.
Infine, ai sensi dell'art. 14 delle condizioni di polizza, si prevede espressamente che “Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società”, ciò ad ulteriore conferma che le attrici in quanto “Società” correttamente hanno pagina 21 di 49 instaurato il presente giudizio surrogandosi nei diritti delle , Parte_2
contraente/assicurato/ danneggiato, vantati verso le convenute che non sono il soggetto assicurato e sono estranee al rapporto assicurativo concluso tra e e CP_3 Parte_2 ritenute responsabili dell'incendio evento assicurato.
I terzi responsabili, ai sensi del terzo comma dell'art. 1916 c.c. sono coloro che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione sono tenuti a rispondere dell'evento concretante il rischio assicurato. Quindi, il terzo responsabile del danno di cui all' art. 1916 c.c. non si identifica in colui il quale è tenuto ad una prestazione corrispondente a quella effettuata in via di indennizzo dall'assicuratore; indica, invece, i soggetti estranei al rapporto assicurativo che per contratto, fatto illecito o altra legittima causa sono tenuti a rispondere di un evento imputabile ad essi od a persone del cui operato devono rispondere.
Nel caso in esame le attrici ravvisano una responsabilità delle convenute nella causazione dell'incendio conseguente alla inadeguata manutenzione delle batterie dei carrelli elevatori in noleggio;
pertanto, le convenute non possono essere qualificate come “assicurate”.
Inoltre, le convenute e la terza chiamata, qualificando la domanda giudiziale come azione di rivalsa della compagnia nei confronti del responsabile del sinistro, richiamano la “rinuncia alla rivalsa” prevista dall'art. 62 delle condizioni generali di polizza per escludere il diritto delle attrici di agire in rivalsa nei confronti delle convenute che rientrerebbero nella categoria dei
“fornitori” dell'assicurato per avere stipulato i contratti di noleggio dei carrelli. Ma nel caso in esame è esclusa l'applicabilità dell'art. 62 delle condizioni generali di polizza che prevede la rinuncia al diritto di surroga “purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile civile” in quanto sono state promosse due azioni giudiziali dalle nei Parte_2 confronti dei terzi responsabili e, nello specifico, il procedimento per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Padova di cui al n. R.G. 1170/2016 ed il giudizio di cui al n. R.G. 5660/2021 introdotto innanzi al Tribunale di Milano da nei confronti di Parte_2
e avente ad oggetto l'accertamento Controparte_5 Controparte_4
della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute e del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incendio del 02.01.2016 a titolo di danni emergenti, di lucro cessante e di perdita di chance per complessivi € 37.199.157,00 dai quali detrarre pagina 22 di 49 l'indennizzo versato ad dagli assicuratori e Parte_3 CP_3 [...]
pari ad Euro 4.964.704,00. Controparte_1
4. difetto di legittimazione passiva – difetto di titolarità del diritto
Le convenute e la terza chiamata sollevavano, altresì, eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto del tutto estranea alle vicende dell'incendio Controparte_4
sostenendo che la batteria individuata dal perito incaricato dal Tribunale di Padova in sede di
A.T.P. quale causa dell'incendio era in dotazione ad un carrello elevatore oggetto di un contratto a lungo termine stipulato con UN Fleet Service.
Anche tale eccezione deve ritenersi infondata.
E' pacifico, in quanto ammesso da tutte le parti (vedi anche pag. 24 della comparsa della terza Contro chiamata ) che il carrello elevatore contrassegnato dal numero di serie FN472165 CP_20
era quello che aveva in dotazione la batteria individuata come causa dell'incendio dall'ing.
nominato CTU nell'accertamento tecnico Preventivo R.G. 1170/2016. Per_1
Alla luce della documentazione contrattuale, infatti, emerge che “alla stipula del contratto” di noleggio CF 1424596 concluso da in data 2.4.2014 con Controparte_5 Parte_2
ed avente ad oggetto, fra gli altri, anche il carrello dalla cui batteria era scaturito
[...]
l'incendio ( vedi elenco parte integrante del contratto di noleggio CF1424596- - doc. 10 fascicolo attoreo) “ agisce in qualità di rappresentante di Parte_10 Controparte_21
Durante l'esecuzione del contratto , JI rappresenterà il referente del cliente agendo in
[...]
Co nome e per conto di ” ( art. 3 dell'Allegato A Condizioni generali di contratto ComFLEET
Rental della UN Fleet Service” doc. n. 10 fascicolo attoreo). Inoltre il “contratto di assistenza con formula di manutenzione preventiva” (doc. 11 fascicolo attoreo) veniva stipulato da con che risultava, altresì, la società che aveva effettuato Parte_2 Controparte_4
l'intervento di manutenzione sul carrello n. FN472165 in data 4.12.2015 (doc. n. 13 fascicolo attoreo) conformemente alla previsione della clausola H.1 delle condizioni generali del Co contratto di noleggio secondo cui: ” si obbliga a fornire al Cliente, che accetta, il servizio di assistenza descritto al n. 2 relativo ai beni contrattuali concessi in uso al Cliente e sinteticamente descritti nel presente contratto che sarà fornito da JI o da terzi dalla stessa indicata”.
Dunque, dal contratto di noleggio emerge che aveva l'obbligo di Controparte_5 fornire il servizio di assistenza che poteva essere fornito anche da , Controparte_4 pagina 23 di 49 mentre il contratto di assistenza con manutenzione preventiva era stato stipulato con
, nonché dalle mail e dal report di manutenzione prodotti (doc.ti 12 e 13 Controparte_4
di provenienza di ), emerge che l'intervento di manutenzione in data Controparte_4
4.12.2015 era stato effettuato da . Controparte_4
Tali argomentazioni inducono la giudicante a ritenere infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta considerato che correttamente le compagnie di assicurazioni hanno agito nei confronti di entrambe le società ritenute entrambe responsabili per la causazione dell'incendio.
5. Cause dell'incendio
È pacifico in quanto non contestato, oltre che documentalmente provato, che in data 2.1.2016 verso le ore 4,00 si verificò nel Comune di Campo san Martino un incendio di vaste proporzioni presso lo stabilimento aziendale delle che, come accertato dal Parte_2
Comando Provinciale dei Carabinieri di Cittadella, dai Vigili del Fuoco giunti in loco, interessava circa 2500 mq dell'area sita a Nord Est dell'edifico aziendale (pag. 11 doc. 2 attore).
I Vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'incendio evidenziavano ad una prima analisi dell'evento che “l'origine dell'incendio sembra scaturita da un quadro di ricarica muletti posto sotto la tettoia identificata al punto 45 vicino al pilastro al fine di escludere qualsiasi presenza di incendio doloso si è proseguito anche all'interno del fabbricato” poi a seguito di ulteriori accertamenti strumentali e come evidenziato dal verbale di accertamenti urgenti “al punto 25 della planimetria un solo strumento segnalava per due volte un picco prima di asportare il materiale e dopo avere asportato il materiale ferroso che copriva l'area si effettuava un prelievo dei combusti e si inviava nel nostro laboratorio per l'identificazione di acceleranti. In data 5.1.2025 il Comando di
Venezia invia il report delle analisi riscontrate le quali non possono escludere al 100% la presenza di acceleranti ma vista la presenza di altri liquidi lubrificati e di origine idrocarburica tale sostanze possono svilupparsi anche dai liquidi contenuti nei motoriduttori e transitati nella zona per dilavamento”. Infine, i Vigili del Fuoco evidenziavano come non vi era stata dispersione di infiammabile negli ultimi scaffali e che le temperature raggiunte e i danni termici sia sulle strutture in calcestruzzo che sulle strutture metalliche erano dovute a tempi di combustione pagina 24 di 49 maggiori per cui affermavano che “la causa dell'evento era dovuta ad un guasto elettrico nel quadro carica muletti.”
La ricostruzione delle cause dell'incendio è stata affidata al CTU nominato Ing.
[...]
nominato nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo n. Per_2
R.G. 1170/2016 introdotto su ricorso delle ed a cui hanno Parte_3
partecipato sia le convenute che la terza chiamata. Nell'elaborato il CTU evidenzia come non sia stato possibile indicare con “assoluta precisione le effettive cause dell'innesco” non disponendo di elementi probatori sufficienti in quanto “l'incendio stesso distrusse molti degli indizi e degli indicatori che potevano ricondurre all'effettiva sequenza di eventi che causò l'incendio” e questa premessa ha comportato una serie di analisi che hanno condotto alla determinazione di una serie di ipotesi vagliate in un contesto probabilistico.
Nella relazione tecnica a firma dell'ing. si legge che: “l'origine dell'incendio sembra Per_1 scaturita da un quadro di ricarica muletti posto sotto la tettoia usata per carico/scarico della merce e la causa dell'evento è dovuta ad un guasto elettrico nel quadro ricarica muletti”. In particolare, la prima ricostruzione del collegio peritale, coerente con gli accertamenti svolti dai Vigili del
Fuoco, portava ad indicare che “il fuoco si fosse innescato nel locale carrelli per poi propagarsi rapidamente verso l'esterno dell'edificio, a causa della presenza di materiali facilmente attaccabili dal fuoco (parti di imballaggi) e successivamente verso l'interno (probabilmente sospinto da correnti d'aria.
Questa ipotesi giustificherebbe: 1) che il locale sia stato toccato solo parzialmente – Pt_7 considerando soprattutto che i carrelli più danneggiati si trovano presso l'apertura del locale di ricarica dove si suppose fosse avvenuto il primo innesco, e che gli altri erano in qualche modo “protetti” dalle correnti d'aria 2) la progressione del percorso dell'incendio, tenuto conto del contributo momentaneo dato dall'aria e delle specifiche di materiali in deposito;
3) la forma delle deformazioni degli elementi metallici della struttura edilizia;
4) le tracce di esposizione a fiamma rinvenute sul lato interno della parete perimetrale, presso il pilastro portante, a quota oltre altezza umana un'ipotesi plausibile
(peraltro bisognosa di verifica tecnica) consistette nell'immaginare un innesco localizzato o sul carrello stesso oppure sul caricabatterie, propagatosi poi ai cavi e alle parti in plastica del carrello (che fornirono il combustibile iniziale), per poi intaccare gli imballaggi e gli altri materiali combustibili nelle immediate vicinanze e progressivamente incontrati sul percorso. Un possibile secondo elemento
d'innesco ipoteticamente poteva essere costituito da un faro appeso al traverso metallico della tettoia in corrispondenza dell'ingresso al vano ricarica carrelli”.
pagina 25 di 49 Tale ricostruzione è stata avvalorata dagli accertamenti tecnici svolti dal CTU che ha potuto appurare come l'innesco dell'incendio non sia attribuibile a dolo o intenzione e come abbia origine quasi sicuramente elettrica, mentre l'innesco elettrico primario “molto probabilmente” avvenne per surriscaldamento del cavo elettrico e del relativo isolante che collegava il carica batterie al carrello elevatore.
Il CTU dopo avere dettagliatamente descritto la successione degli eventi per come evolutisi individuava in primo luogo che dalla batteria per i normali scuotimenti dovuti all'uso erano fuoriuscite ripetutamente piccole quantità di acido le quali, accumulatesi sulle parti metalliche della treccia del cavo in rame , erano penetrate lungo il cavo elettrico di collegamento posto sotto l'isolante provocando un'azione chimica che corrose il metallo gonfiando così la treccia e mettendo sotto tensione meccanica l'isolante esterno.
Durante l'uso nei tratti del cavo attaccati dall'acido si sviluppò una maggiore dissipazione di potenza fino al momento nel quale queste proprietà vennero meno. Nel momento in cui l'isolante cedette la corrente passò e si creò corto circuito. L'enorme corrente compromise rapidamente il resto del circuito surriscaldando ulteriormente gli altri tratti del cavo e coinvolgendo a ritroso altri elementi della batteria. Il carica batterie, avvertendo il calo di tensione dopo il primo corto circuito, entrò in modalità ricarica erogando per qualche istante la massima corrente che poteva emettere;
in questo momento probabilmente può essere posto il secondo corto circuito avvenuto all'altezza del carica batterie. La batteria in cortocircuito aumentò notevolmente la sua temperatura riscaldando l'isolante degli altri cavi e quando il corto circuito si manifestò al punto di ingresso del cavo positivo in batteria il cavo si spezzò cadendo a terra. Il carrello ormai stava già bruciando come una torcia fornendo energia sufficiente all'accensione di altri materiali in adiacenza. Le fiamme investirono il caricabatterie poi coinvolsero in tempo successivo i materiali in deposito nelle prossimità del carrello, distrussero i dispositivi fissati alla colonna portante e si propagarono rapidamente fuori sull'area esterna probabilmente per contatto diretto e non per spinta atmosferica. Le fiamme ed i fumi dal magazzino minuterie si diffusero nell'area uffici e verso la zona produzione.
In particolare, in sede di ATP, l'ing ha accertato che: “l'innesco elettrico Persona_2
primario, molto probabilmente (occorre sempre parlare in termini probabilistici), avvenne per surriscaldamento del cavo elettrico e del relativo isolante che collegava il carica batterie al carrello pagina 26 di 49 elevatore. Questo cavo, nella sua parte che correva sulla superficie della batteria, provocò un primo corto circuito franco nell'ambito del sistema della batteria di celle di accumulatori, tra il cavo stesso e uno dei ponticelli di interconnessione tra gli elementi dell'accumulatore. In seguito, per il surriscaldamento provocato dall'eccessivo passaggio di corrente (alimentato dagli elementi della batteria stessa) l'isolante del suddetto cavo cedette poi in altri punti causando una serie di altri corto circuiti, fino a che il cavo si spezzò anche al punto di ingresso, staccandosi definitivamente dalla batteria, separandola fisicamente dal carica batterie. Assodato che tutti i componenti elettrici ed elettronici, pur avendo gli involucri isolanti costituiti da materiali classificati “autoestinguenti”, (i quali, tuttavia, in caso di mantenimento della sorgente di ignizione, bruciano facilmente, sviluppando elevate energie e trasmettendo rapidamente il fuoco ai materiali che si trovano vicino ad essi) e constatato che il carrello elevatore stesso è costituito da molti materiali plastici che bruciano con grande sviluppo di calore si conclude che l'insieme formato da questi elementi è potenzialmente in grado di bruciare sviluppando fiamme di elevata energia, capaci di propagarsi facilmente ai materiali collocati nelle immediate adiacenze”.
E, ancora, emerge che: “Come descritto nei paragrafi qui sopra, il primo innesco fu plausibilmente causato da un cedimento da surriscaldamento dell'isolante del conduttore positivo che portava la corrente di carica all'accumulatore, nel suo tratto passante sulla superficie dell'accumulatore stesso: ne
è prova il fatto che detto cavo appare completamente scoperto, sfilacciato e tagliato di netto, con i bordi di taglio e la gola nel corrispondente ponte sottostante che presentano i tipici segni di arco elettrico;
inoltre, i segni di corrosione da acido del cavo positivo, che si trovano in diretta corrispondenza nella zona dell'incrocio dei cavi (segni che risalgono a tempi precedenti all'evento incendio, e non invece causati da una esposizione all'acido coincidente con l'evento stesso) indicano con chiarezza che fu il danno da corrosione al conduttore stesso che ne provocò un degrado delle caratteristiche elettriche, provocando un surriscaldamento anomalo del conduttore e dell'isolante sia durante il normale funzionamento, sia durante le fasi di ricarica. L'isolante perse progressivamente le sue proprietà, fino a portare al primo corto circuito (e da quello, in rapida successione, si generarono gli altri). La scarica elettrica e la fiammata generati dal primo corto circuito intaccarono dapprima i materiali plastici della batteria e del carrello, incendiandoli, e, successivamente si susseguirono altri corto circuiti, alimentati dall'energia della batteria, localizzati su altri spezzoni del cavo che scavalcavano i ponticelli della batteria i quali progressivamente deterioravano le loro proprietà isolanti a causa della forte corrente e del surriscaldamento conseguente. Il mezzo si incendiò, bruciarono dapprima i cavi di collegamento
pagina 27 di 49 verso il carica batterie e il dispositivo di ricarica stesso………l'origine di questo evento è parzialmente riconducibile a carenze e/o mancanza di passaggi specifici nella manutenzione programmata e periodica, con particolare riferimento all'accumulatore stesso ed ai suoi accessori: si tratta di un evento dovuto a degrado dei materiali causato da incompleta prevenzione manutentiva. Rimangono sicuramente da rimarcare le negligenze evidenziate dalla presenza di materiali depositati presso la sala
carrelli (ed entro la stessa) a distanze eccessivamente brevi dalle potenziali sorgenti Pt_7 dell'incendio, nonché il deposito di materiali infiammabili non reciprocamente separati (deposito oli e imballaggi, in area esterna).” (pagg. 51 e 52 relazione peritale).
La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione tecnica e fotografica prodotta, nonché in quanto esaurienti, complete ed analitiche anche con riferimento alle censure svolte dai
CTP, a firma dell'ing. , ha consentito dunque di ravvisare le cause Persona_2 dell'incendio che possono essere ricondotte al quadro di ricarica muletti posto sotto la tettoia usata per carico/scarico della merce e la causa dell'evento sia “parzialmente riconducibile a carenze e/o mancanza di passaggi specifici nella manutenzione programmata e periodica, con particolare riferimento all'accumulatore stesso ed ai suoi accessori: si tratta di un evento dovuto a degrado dei materiali causato da incompleta prevenzione manutentiva.
Rimangono sicuramente da rimarcare le negligenze evidenziate dalla presenza di materiali depositati presso la sala carrelli (ed entro la stessa) a distanze eccessivamente brevi dalle potenziali Pt_7 sorgenti dell'incendio, nonché il deposito di materiali infiammabili non reciprocamente separati
(deposito oli e imballaggi, in area esterna)”.
L'ing. ha escluso la seconda ricostruzione dell'incendio, sostenuta dalle convenute Per_1
e basata sulle dichiarazioni dei testimoni che segnalarono l'incendio ma non confermata dai riscontri eseguiti dai Vigili del Fuoco, che indicava come zona di innesco il magazzino deposito dal quale il fuoco si sarebbe propagato all'area di ricarica carrelli. Infatti, l'analisi dello stato degli ambienti nel magazzino minuterie dopo l'incendio (all'inizio delle operazioni peritali) non permetteva una verifica (al di là di ogni ragionevole dubbio) delle ipotesi che presupponevano un innesco in quella sede, soprattutto perché le prove di ciò andarono o distrutte o quantomeno alterate profondamente nel corso dell'evento stesso.
pagina 28 di 49 In particolare, il CTU con valutazione tecnica accurata nel ricostruire la sequenza logica di sviluppo dell'incendio aveva escluso che la causa dell'incendio fosse riconducibile al corto circuito della parte di impianto facente capo alla blindo sbarra in quanto plurimi elementi non conducevano all'ipotesi prospettata dalle convenute. In primo luogo il CTU afferma che se l'innesco dell'incendio fosse avvenuto nel magazzino plausibilmente “il fronte di fiamma verso il locale carrelli sarebbe stato piuttosto ampio (almeno di qualche metro) e la sua propagazione verso il locale carrelli era poco probabile che si limitasse al solo percorso in linea diretta verso il carrello più esterno ed avrebbe di certo coinvolto altri mezzi presenti nel locale….ipotizzando la propagazione per lapilli si sarebbero dovute trovare tracce di ceneri o principi di incendio in vari punti del locale ricarica, anche senza volere ad ogni costo pensare che si sarebbero dovuti coinvolgere altri carrelli.
Invece può essere molto plausibile che del materiale incandescente lanciato in quota dalle correnti ascendenti provocate dalle fiamme e ricadente sul piazzale esterno abbia innescato i materiali ivi depositati, ma questo in un secondo tempo come confermato dai testimoni….. qualora l'incendio fosse effettivamente innescato e sviluppato in magazzino, plausibilmente il fronte di fiamma verso il locale carrelli sarebbe stato piuttosto ampio (almeno di qualche metro) e di conseguenza la sua propagazione verso il locale carrelli era poco probabile che si limitasse al solo percorso in linea diretta verso il carrello più esterno (il quale, tra l'altro mostra danni prevalenti dal lato opposto rispetto al magazzino), ed avrebbe di certo coinvolto anche altri mezzi presenti nel locale. Anche ammettendo che la propagazione dal magazzino fosse stata causata dal getto di lapilli dal focolaio principale, appare quantomeno improbabile che essi partissero tutti nella medesima direzione, inoltre, anche la supposizione che ne fosse partito uno solo si presenta una ipotesi poco consistente. Ipotizzando la propagazione per lapilli, si sarebbero dovute trovare tracce di ceneri o principi di incendio in vari punti del locale di ricarica, anche senza voler ad ogni costo pensare che si sarebbero dovuti coinvolgere altri carrelli”.
Il CTU in particolare evidenziava come: “ residui dei cavi e del quadro elettrico di distribuzione rinvenuti presso la scala di salita, pur potendo a primo acchito orientare verso un potenziale innesco, mettono in luce particolari (gocciolamenti metallici dei cavi interrotti, ubicazione e materiali in adiacenza) che poco si attagliano con una origine d'incendio – il quadro, inoltre, si trovava collocato in una posizione sfavorevole per consentire una eventuale propagazione verso materiali in deposito aventi caratteristiche di infiammabilità sufficiente la e i tratti di conduttura elettrica che da Parte_11 essa prendevano origine mostravano evidenti segni di danno da esposizione a fuoco e calore, (le deformazioni degli isolanti dei fusibili nelle scatole di derivazione, lo stato dei conduttori interni della
pagina 29 di 49 e dei supporti isolanti, lo stato dell'isolante della linea in cavo che alimentava i carica Parte_11 batterie, lo stato interno delle scatole di derivazione stesse) ma i tratti a valle apparivano ben poco danneggiati (in seguito a problemi elettrici) e dalle fotografie in opera scattate prima dello smontaggio, sembra che i conduttori fossero stati danneggiati quasi uniformemente e non già in modo selettivo.
➢ l'immediata prossimità all'area del crollo del tetto di scaffali sui quali stavano materiali solo marginalmente coinvolti nell'incendio;
➢ la distribuzione logistica delle zone del magazzino coinvolte nell'incendio e il livello di partecipazione di ciascuna di esse all'evento, depone per un percorso di propagazione che non si attaglia ad un innesco primario originatosi nell'ambiente magazzino;
➢ l'ipotesi di innesco primario in magazzino non si attagliava con i riscontri rilevati in sala ricarica, le tracce di incendio erano localizzate in prevalenza presso il pilastro portante e i loro effetti si protraevano solo per pochi metri, scemando rapidamente, verso l'interno; come si evinceva anche dallo stato dei dispositivi carica batterie e dei quadri elettrici, rimasti del tutto integri già da circa m 3 dal pilastro.
Questi riscontri tecnici e logici permisero di scartare con buona approssimazione l'ipotesi di un innesco originatosi in magazzino, ulteriori commenti e dettagli fotografici sono esposti nei documenti
Allegati”.
Il CTU, sollecitato dalle osservazioni del CTP delle convenute che individuavano con assoluta certezza la causa dell'incendio nel corto circuito a valle del blindo sbarra, riconduceva le elaborazioni teoriche del CTP ai riscontri reali che gli oggetti prelevati evidenziavano, come emerge chiaramente dai fotogrammi prodotti alle pag.da 35 a 38 dell'elaborato peritale dell'ing. , il quale con osservazioni tecniche ineccepibili basate sull'accertamento dei Per_1
reperti e sullo stato del cavo che sebbene esposto al calore esterno non fu degradato, vengono fatte proprie dalla giudicante che si riporta alle valutazioni del CTU (pagg. da 35 a 41 dell'elaborato peritale).
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, la giudicante condivide le conclusioni raggiunte dal
CTU che ha scartato l'ipotesi del corto circuito innescante nel magazzino ed ha ravvisato l'innesco elettrico primario “per surriscaldamento del cavo elettrico e del relativo isolante che collegava il carica batterie al carrello elevatore”. Peraltro le dichiarazioni dei testimoni che videro
“fiamme sul tetto” sono compatibili con la ricostruzione effettuata dal CTU in quanto le fiamme dapprima interessarono il carrello, il carica batterie e poi salirono verso l'alto, furono pagina 30 di 49 “deviate” dal soffitto, scorrendo al di sotto di esso investirono prima il faro poi i pannelli traslucidi in policarbonato che davano luce al magazzino minuterie;
i pannelli traslucidi posti in alto volatilizzarono e le gocce di policarbonato infuocato assieme alle lingue di fuoco penetrarono in magazzino minuterie propagando da esso l'incendio, poi fu staurato da densi fumi che si diffusero verso le aree di produzione;
le fiamme coinvolsero in un tempo successivo i materiali in deposito nelle prossimità del carrello distrussero i dispositivi fissati alla colonna portante e si propagarono rapidamente fuori sull'area esterna probabilmente per contatto diretto e non per spinta atmosferica;
in una fase successiva sotto la spinta dell'aria e convogliate dalla copertura le fiamme ed i fumi dal magazzino minuterie si diffusero nell'area uffici e verso la zona produzione. Quando i testimoni videro le fiamme sul tetto l'incendio si stava propagando già da qualche minuto in quanto non era scattato alcun allarme antincendio.
Ricostruito nei termini sopra indicati la causa dell'incendio ed esaminata la sua rapida propagazione, occorre esaminare le condotte omissive e commissive dei soggetti a vario titolo hanno concorso a causare l'incendio al fine di verificare se, come prospettato dalle convenute, sussista una responsabilità esclusiva delle che se avesse svolto una corretta Parte_2 manutenzione delle batterie dei carrelli elevatori, se avesse realizzato compartimentazioni anticendio fra i locali e se avesse posizionato a distanza maggiore i carrelli, avrebbe evitato l'incendio o se, al contrario vi sia una responsabilità esclusiva o concorrente delle società di noleggio e manutenzione dei carrelli elevatori che avrebbero omesso di eseguire una manutenzione adeguata delle batterie dei carrelli sebbene contrattualmente prevista, come prospettato da parte attrice.
6. Responsabilità nella causazione dell'incendio
Le attrici hanno dedotto la responsabilità esclusiva delle convenute imputandola alla condotta di omessa manutenzione dei carrelli elevatori dei carica batterie e dei cavi di collegamento, attività di manutenzione che in forza dei contratti di noleggio e manutenzione preventiva spettava alle convenute.
Le convenute contestavano le deduzioni avversarie affermando di avere regolarmente adempiuto agli obblighi di periodica verifica, spettando, piuttosto a un obbligo di Pt_2 pagina 31 di 49 provvedere agli interventi di manutenzione previsti espressamente nel libretto delle istruzioni e ravvisavano la responsabilità esclusiva dell'incendio nella condotta omissiva delle consistita anche nella omessa predisposizione di presidi antincendio. Parte_2
L'esame della documentazione prodotta evidenzia come e Parte_2 CP_5
avessero stipulato in data 2.4.2014 il contratto di noleggio dei carrelli elevatori n. CF1424596, elencati nell'allegato B, sotto la voce “elenco carrelli”, in cui rientra al n. 8 il carrello FN 472165 dal cui filo della batteria sarebbe scaturito l'incendio (doc. 10 attori - doc. 11 convenute).
Il noleggio dei carrelli elevatori includeva altresì il servizio di assistenza. In particolare, l'art. Co H comma 1 delle clausole generali del contratto così prevedeva: “ si obbliga a fornire al
Cliente, che accetta, il servizio di assistenza descritto al successivo numero 2 relativo ai beni contrattuali concessi in uso al cliente e sinteticamente descritti nel presente contratto, che sarà fornito dalla JI o da terzi dalla stessa indicata”. Il servizio comprendeva, come stabilito dal comma 2, tutte le manutenzioni necessarie al buon funzionamento dei prodotti e tutte le riparazioni, i ricambi originali necessari – con la limitazione di un treno di gomme all'anno –, il materiale e la minuteria impiegata, lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'intervento del personale di , nonché le verifiche di sicurezza annuali previste, per le Controparte_4
apparecchiature/macchine antideflagranti, dalla direttiva 1999/92 C.E. D.L. 12 giugno 2003 n.
233. Il contratto prevedeva altresì che tutti gli interventi di assistenza tecnica sui carrelli elevatori – anche se non inclusi nel servizio di assistenza, e pertanto da pagarsi separatamente
– dovevano essere effettuati esclusivamente da personale di (cfr. doc. 5, Controparte_4 art. H comma 7).
Inoltre, e stipulavano un contratto di assistenza con Parte_2 Controparte_4
formula di manutenzione preventiva (doc. n. 11 fascicolo attoreo) dal 1.10.2015, con durata di
5 anni.
Nelle condizioni generali del contratto, alla lettera H rubricato: “Manutenzione, cura e Co riparazione” si legge che: “ si obbliga a fornire al cliente che accetta il servizio di assistenza descritto al successivo n. 2 relativo ai beni contrattuali concessi in uso al cliente e sinteticamente descritti nel presente contratto, che sarà fornito dalla JI ( ) o da terzi dalla stessa Controparte_4 indicati. Il servizio comprende per tutti i beni oggetto del contratto: tutte le manutenzioni necessarie al buon funzionamento del prodotto come indicato dal libretto di istruzioni d'uso e tutte le CP_5 riparazioni, restando però esclusa qualsiasi responsabilità...”. pagina 32 di 49 Pertanto, alla luce della documentazione richiamata, deve ritenersi che Controparte_4
fosse obbligata a fornire il servizio di manutenzione dei beni oggetto del contratto consistente, fra gli altri, in: a) manodopera necessaria per eseguire le manutenzioni preventive ordinarie utili al buon funzionamento del prodotto (pag. 9 doc. 11 fascicolo attoreo).
E, ancora, dalla mail del 12.5.2014 emerge che, in seguito alla comunicazione da parte della relativa alla consegna dei carrelli, la società chiedeva di Controparte_4 Parte_2 mettere in contatto un tecnico della società di manutenzione con l'elettricista della società per il “dimensionamento Linea Carica Batterie” e la società di manutenzione rispondeva con mail dello stesso giorno (doc. n. 12 fascicolo attoreo) affermando che il proprio tecnico, Sig.
, sarebbe stato disponibile per chiarimenti sulle linee carica batterie e Parte_6
avrebbe provveduto alla messa in funzione dei carrelli già consegnati.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio (vedi doc. n. 13) emerge che in data
4.12.2015 la effettuò un intervento di manutenzione sulla macchina FN Controparte_4
472165, ma le convenute non hanno dimostrato quali attività fossero state svolte non avendo prodotto, nonostante le plurime richieste da parte del CTU dott. , i protocolli di Per_1
manutenzione nei quali dovevano essere indicate le attività poste in essere durante l'intervento.
Tanto premesso, i carrelli elevatori, i carica batterie e i cavi di collegamento dei carrelli elevatori sono stati forniti, installati e manutenuti, così come contrattualmente previsto, dalle convenute (docc. 10, 11, 12, 13 fascicolo attoreo).
In base agli elementi accertati dall'ausiliario del giudice confortati dalla documentazione acquisita risulta che l'installazione dei “dispositivi utilizzatori” fu curata direttamente dall'azienda fornitrice, come si legge a pag. 23 della relazione del CTU, “Per dovere di cronaca, durante l'indagine si è avuta conferma che l'installazione di detti dispositivi di ricarica fu curata direttamente dalla azienda fornitrice (JUNGHEINRICH FLEET SERVICE), come deducibile dalle comunicazioni di posta elettronica allora scambiate tra il committente ed il fornitore e qui allegate
(allegatoAA_Z02)” ed in risposta alle osservazioni del CTP di AN al capitolo n. 6 (pag. 62 di
93 dell'elaborato peritale dell'Ing. ) il CTU afferma che AN fornì i carica batterie, Per_1
alla JUNGHEINRICH FLEET SERVICE la quale provvide con il proprio personale ad effettuare successiva installazione degli stessi presso la e prese in carico anche la Parte_3 loro manutenzione. Inoltre il CTU, in risposta alle osservazioni svolte dal CTP della pagina 33 di 49 che aveva evidenziato come durante la manutenzione del 4.12.2015 CP_4
effettuata da non erano stati rilevati sversamenti di acido della batteria, per cui CP_5
gli sversamenti effettuati successivamente all'intervento di manutenzione avrebbero dovuto essere attribuiti esclusivamente ad “errori commessi in fase di rabbocco da parte del personale Pt_2
P che avrebbe dovuto rilevarli e chiedere un intervento a ” ha avuto modo di sottolineare come “i primi segni di questi attacchi chimici sono molto poco visibili esternamente e per essere individuati richiedono azioni eseguibili esclusivamente da un tecnico specialista: l'utente finale non può intervenire a quel livello dati i rischi associati all'intervento e alle nozioni tecniche che l'esecutore deve avere. L'utente avrebbe la percezione di questi fattori solo dopo che gli effetti assumessero evidenze macroscopiche.”
Pertanto, la condotta tenuta da risulta altresì in linea con quanto delineato dal Parte_2
manuale d'uso dei carrelli, a pagina 49 del manuale d'uso (doc.22), sono delineate le “norme di sicurezza per l'uso di batterie ad acido - Personale di manutenzione”, ove è previsto che “Gli interventi di ricarica, manutenzione e sostituzione delle batterie devono essere eseguiti esclusivamente da personale appositamente addestrato. Durante tali lavori vanno osservate le presenti Istruzioni per
l'uso nonché le disposizioni previste dal costruttore della batteria e della stazione di ricarica della batteria pag. 166 Il servizio di assistenza clienti del Costruttore dispone di tecnici appositamente addestrati per queste mansioni. La stipula di un contratto di manutenzione con il costruttore concorre
a garantire un funzionamento esente da anomalie. I lavori di manutenzione e sezione dei veicoli di movimentazione interna devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato. Le attività lavorative da svolgere devono essere suddivise nei seguenti gruppi target”.
Peraltro, i suddetti controlli manutentivi sul carrello in questione venivano effettuati nel mese di dicembre 2015, ovvero il mese precedente alla data del sinistro. Sul punto, il CTU evidenzia che sebbene avesse più volte richiesto ufficialmente ad di esibire i CP_5
protocolli di manutenzione nei quali dovevano essere indicate le attività poste in essere durante l'intervento del 4.12.2015 in esecuzione dei protocolli, le convenute non hanno ottemperato alla richiesta. State la rilevanza determinante di tali aspetti connessi ad eventuali carenze nelle procedure di manutenzione, essendo l'evento precursore da cui scaturì l'innesco stesso, può ragionevolmente ritenersi che ove correttamente posta in essere tale attività, questa avrebbe consentito di verificare che il cavo del carrello FN 472165 fosse danneggiato e comunque avrebbe imposto la pulizia della batteria mediante eliminazione degli acidi pagina 34 di 49 fuoriusciti dalla stessa a causa degli scuotimenti e accumulatesi sulle parti metalliche della treccia del cavo in rame.
Sul punto, infatti, come confermato dalla CTU effettuata in sede di ATP, evidenzia che “gli effetti di attacco chimico che funsero da precursori all'evento, possono essere attribuiti a carenze nelle specifiche dei protocolli di manutenzione programmata e periodica dei carrelli, che, a quanto è stato possibile constatare, non prevedevano interventi alla batteria di accumulatori, quali la pulizia dai residui acidi dalla superficie della batteria stessa e l'aspirazione degli stessi dal fondo del cassone di contenimento. In aggiunta, va doverosamente osservato a margine che il cavo positivo di alimentazione in quel tipo di accumulatore è installato in modo da attraversare tutta la superficie della batteria, scavalcando vari ponti di collegamento tra gli elementi della stessa;
ciò, essendo un elemento precursore di guasti non trascurabile, solamente considerando le temperature raggiunte dai cavi durante il funzionamento, imporrebbe l'applicazione di adeguati distanziatori isolanti in sede di assemblaggio della batteria stessa;
in più, il montaggio al punto di ingresso in batteria vede l'incrocio con sormonto del cavo positivo col cavo negativo, altro elemento precursore che potrebbe essere facilmente evitato mediante un montaggio più accorto” (pag. 47, doc. n. 5 fascicolo attoreo).
Tali controlli non potevano essere effettuati dall'utente finale, ovvero da , bensì Parte_2
dovevano essere effettuati da personale specializzato e le conseguenti carenze non potevano essere percepite da , ma solo da tecnici (si vedano pagg. 76 e 77 della relazione Parte_2
peritale).
In particolare, ad ulteriore conferma, il CTU sottolinea che “le altre operazioni, di carattere essenzialmente visivo, con qualche aspetto di controllo di corretto funzionamento da parte del conducente ad inizio e fine servizio, non sono tali da permettere all'utente finale di rendersi conto di eventuali problematiche tecniche interne del mezzo. In dette operazioni non sembra sia riportato con evidenza il punto “pulizia e lavaggio della superficie della batteria”. Inoltre, sollecitato dalle osservazioni del CTP di (pag. 89 elaborato dell'ing. ) il CTU evidenziava Pt_2 Per_1 come “dai riscontri ricavati talune operazioni che risultano essenziali e rilevabili in analoghe procedure manutentive (suggerite da primari costruttori di quel tipo di accumulatori) risulta evidentemente che non furono eseguite sul carrello in esame;
come detto in precedenza, le operazioni di indagine ed eventuale pulizia di residui sulla superficie dell'accumulatore implicano nozioni, metodi, strumenti che eccedono da quanto disponibile all'operatore o al personale manutentivo dell'utilizzatore
pagina 35 di 49 e devono pertanto essere inserite nel protocollo utilizzato dall'azienda incaricata della manutenzione stessa.”
Parte convenuta, peraltro, per contrastare l'eccepito difetto di manutenzione dedotto da parte attrice ha accennato ad altri quattro interventi ( a pag. 33 della comparsa di costituzione) effettuati da fra l'11 ed il 24 dicembre senza produrre, a sostegno dell'allegazione in Pt_2 fatto, tali verbali e senza neanche allegare in cosa sarebbero consistiti gli interventi.
L'analisi della documentazione richiamata, nonché le circostanze di fatto sopra esposte, alla luce delle accertate cause dell'incendio, rafforzano il convincimento del giudice circa l'imputabilità dell'incendio alla mancata o carente attività manutentiva contrattualmente demandata alle convenute, non potendosi ravvisare alcuna carenza manutentiva in capo alle
. Parte_2
7. Cause di esclusione della responsabilità delle convenute
Le società convenute e la terza chiamata al fine di ottenere il rigetto della domanda attorea hanno affermato che i danni subiti da fossero riconducibili esclusivamente alla Parte_2
responsabilità dell'assicurato che esercitava la propria attività di impresa in violazione della normativa antincendio. In particolare deducevano le convenute che le Parte_2
esercitavano l'attività di impresa all'interno di uno stabilimento che non aveva ottenuto il rilascio di un certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) né risultava presentata alcuna S.C.I.A.
e l'assenza dei presidi antincendio, unitamente alla presenza di sostanze infiammabili in adiacenza al carica batterie senza l'adozione di alcuna cautela, oltre all'assenza di compartimentazione dell'impianto, ed alla presenza di finestre realizzate in materiale inidoneo e alla inidoneità del locale , avevano rappresentato le cause esclusive della Pt_7
verificazione dell'incendio. Le convenute escludevano la sussistenza del nesso causale tra l'incendio e i danni verificatisi in quanto le “plurime gravi negligenze nell'organizzazione aziendale di avevano concorso in modo assorbente alla determinazione dell'evento ed alla sua Pt_2 gravità ed estensione” e citavano l'art. 1227 c.c. invocando il rilievo officioso del fatto colposo del creditore.
Le attrici nel replicare alla contestazione di attribuzione in capo alla della Parte_2 responsabilità esclusiva del sinistro hanno osservato come l'omesso rilascio del certificato di pagina 36 di 49 prevenzione incendi ed il mancato rispetto della normativa antincendio, oltre alla presenza di materiale infiammabile nelle immediate vicinanze del locale di ricarica dei carrelli elevatori non poteva essere ritenuta causa dell'innesco primario dell'incendio, così come la mancata compartimentazione dei locali non aveva rilievo per il locale di ricarica dei carrelli che si trovava all'aperto, mentre le distanze minime tra i caricabatterie erano addebitabili a che li aveva installati. CP_5
La questione controversa tra le parti relativa alla sussistenza di una responsabilità esclusiva dell'assicurato/danneggiato nella causazione dell'incendio e dei danni conseguenti o della configurabilità di un concorso di colpa dell'assicurato/danneggiato dal sinistro in grado di influire sulla quantificazione dei danni con conseguente riduzione degli stessi deve essere esaminata alla luce delle risultanze istruttorie consistite nelle valutazioni tecniche sia del dott.
in sede di accertamento tecnico preventivo che dalla dott.ssa nominata Per_1 Per_12
CTU nel presente giudizio al fine di verificare la causa dell'incendio e l'incidenza nella determinazione dei danni dell'assenza dei presidi antincendio.
Ripercorrere brevemente le cause dell'incendio, le tempistiche di divulgazione delle fiamme ed i locali coinvolti consente alla giudicante di verificare se il rispetto della normativa antincendio avrebbe evitato l'incendio o ridimensionato i danni conseguenti.
Come sopra descritto, l'innesco dell'incendio è da ravvisare in una serie di corto circuiti originati da un accumulo di liquidi acidi fuoriusciti dalla batteria che penetrarono attraverso microporosità dell'isolante provocando una reazione chimica che corrose il metallo con conseguente sviluppo di dissipazione di potenza maggiore fino al cedimento dell'isolante con erogazione della massima corrente possibile che, producendo una lunga scintilla, costituì il primo innesco. Poi la corrente enorme generata surriscaldò gli altri tratti del cavo provocando altri corto circuiti. Il carica batterie avvertendo il calo di tensione dopo il primo corto circuito entrò in modalità ricarica erogando la massima corrente che poteva emettere, la batteria in corto circuito aumentò notevolmente la sua temperatura riscaldando l'isolante degli altri cavi e quando il corto circuito si manifestò anche al punto di ingresso del cavo positivo in batteria il cavo stesso si spezzò, cadendo a terra;
il carrello stava già bruciando come una torcia, le fiamme investirono il carica batterie mettendo in corto circuito la parte di alimentazione che era la più esposta alle fiamme che salirono verso l'alto, furono “deviate” dal soffitto,
pagina 37 di 49 scorrendo al di sotto di esso investirono prima il faro poi i pannelli traslucidi in policarbonato che davano luce al magazzino minuterie;
i pannelli traslucidi posti in alto volatilizzarono e le gocce di policarbonato infuocato assieme alle lingue di fuoco penetrarono in magazzino minuterie propagando da esso l'incendio , poi fu staurato da densi fumi che si diffusero verso le aree di produzione;
le fiamme coinvolsero in un tempo successivo i materiali in deposito nelle prossimità del carrello distrussero i dispositivi fissati alla colonna portante e si propagarono rapidamente fuori sull'area esterna probabilmente per contatto diretto e non per spinta atmosferica;
in una fase successiva sotto la spinta dell'aria e convogliate dalla copertura le fiamme ed i fumi dal magazzino minuterie si diffusero nell'area uffici e verso la zona produzione.
La presenza dei liquidi acidi sulla superficie della batteria avrebbero dovuto essere eliminati in sede di manutenzione programmata e periodica da parte della che, come CP_5
osservato in precedenza, aveva effettuato l'intervento di manutenzione in data 4.12.2015 per mezzo dei propri tecnici che per la loro esperienza ben avrebbero potuto evidenziare anche la necessità di applicare dei distanziatori isolanti.
Inoltre, va osservato che non ha né allegato né dimostrato di avere CP_5 correttamente adempiuto alla manutenzione programmata periodica sui carrelli come previsto nei contratti stipulati da non avendo specificamente chiarito le attività Parte_2
poste in essere durante gli interventi e, per il principio di vicinanza della prova, tale dimostrazione di esonero da responsabilità, era a suo carico. Infatti, nei report prodotti non è indicata alcuna attività di manutenzione. Inoltre, il CTU durante le operazioni peritali in sede di accertamento tecnico preventivo in più occasioni aveva chiesto alle convenute, contrattualmente tenute alla manutenzione programmata periodica dei carrelli elevatori, di produrre il protocollo delle operazioni eseguite durante la manutenzione stessa, ma a questa richiesta non è mai seguita risposta da parte della società convenuta. Tale inerzia ha impedito al CTU di verificare le operazioni eseguite durante gli interventi di manutenzione che avrebbe potuto rappresentare una adeguata dimostrazione di esatto adempimento da parte delle convenute delle attività manutentive oggetto dei contratti di noleggio e di assistenza con manutenzione preventiva. Né la documentazione prodotta dalle convenute (docc. 15 e 16) relativa agli interventi manutentivi eseguiti in data 23.4.2015 e 4.12.2015 è idonea a pagina 38 di 49 dimostrare la corretta esecuzione dell'attività di manutenzione sul carrello atteso che in tali
“Report” si fa rinvio ad un “Rapporto verifica sicurezza” che non è stato prodotto in giudizio e che avrebbe consentito di verificare le specifiche attività manutentive poste in essere e, qualora fosse stata effettuata la pulizia delle batterie e l'eliminazione degli acidi, si sarebbe potuto escludere un coinvolgimento delle convenute nella causazione dell'incendio.
Il CTU con valutazione ineccepibile fondata sull'osservazione dei luoghi e sull'accertamento della sequenza delle fasi dell'incendio ricostruite alla luce delle ispezioni suoi luoghi ha appurato come l'origine dell'incendio sia riconducibile, in parte, a carenze e mancanze di passaggi specifici nella manutenzione programmata e periodica con specifico riferimento all'accumulatore stesso e ai suoi accessori ed escludeva negligenze o carenze formative del personale interno aziendale. In particolare il CTU evidenziava come “gli effetti di attacco chimico che funsero da precursori all'evento, possono essere attribuiti a carenze nelle specifiche dei protocolli di manutenzione programmata e periodica dei carrelli che, a quanto è stato possibile constatare, non prevedevano interventi alla batteria di accumulatori quali la pulizia dai residui acidi dalla superficie della batteria stessa e l'aspirazione degli stessi dal fondo del cassone di contenimento. In aggiunta ….il cavo positivo di alimentazione è installato in modo da attraversare tutta la superficie della batteria scavalcando vari ponti di collegamento tra gli elementi della stessa;
ciò essendo un elemento precursore di guasti non trascurabile imporrebbe l'applicazione di adeguati distanziatori isolanti in sede di assemblaggio della batteria;
in più il montaggio al punto di ingresso in batteria vede
l'incrocio del cavo positivo con il cavo negativo altro elemento precursore che potrebbe essere facilmente evitato mediante un montaggio più accorto”.
Peraltro, come hanno evidenziato le ricorrenti, a pag. 49 del manuale di istruzione del carrello elevatore emerge che “gli interventi di ricarica, manutenzione e sostituzione delle batterie devono essere eseguiti esclusivamente da personale appositamente addestrato. Durante tali lavori vanno osservate le presenti istruzioni per l'uso nonché le disposizioni previste dal costruttore della batteria e della stazione di ricarica della batteria”. A pag. 166 del manuale si legge: “ il servizio di assistenza clienti del costruttore dispone di tecnici appositamente addestrati per queste mansioni. La stipula di un contratto di manutenzione con il costruttore concorre a garantire un funzionamento esente da anomalie”.
Appurata, quindi, una responsabilità esclusiva delle convenute con riferimento all'inosservanza degli obblighi di manutenzione, il CTU evidenziava, inoltre, una serie di pagina 39 di 49 criticità che devono essere esaminate al fine di accertare un concorso di colpa dell'assicurato/danneggiato.
In particolare, il CTU rimarcava come l'omesso rispetto delle prescrizioni minime per la compartimentazione di ambienti a diversa destinazione d'uso, il mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti le distanze minime tra i carica batterie ed i carrelli elevatori e tra i carrelli in ricarica e i depositi di materiale sebbene non potessero rappresentare una causa diretta dell'incendio al più potevano essere “un elemento aggravante in quanto in seguito alla loro attuazione l'incendio avrebbe assunto dimensioni assai minori con danni molto più limitati”. Nel descrivere la situazione in tema di prevenzione incendi nei singoli locali coinvolti il CTU evidenziava come nel “Locale di ricarica carrelli non vi fossero evacuatori di fumi e calore e la distanza dei mezzi in stazionamento e la distanza fra i mezzi e gli elementi di impianto fosse
“insufficiente”, così come i materiali in deposito “non ammissibili” fossero presenti a distanza insufficiente, mentre erano “assenti” i sistemi di rilevazione/estinzione automatici” ( vedi pag. 21 elaborato CTU doc. 5 fascicolo attoreo).
A queste specifiche omissioni occorre osservare che, come emerge dalla Relazione di intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, “Le porte, le finestre i muri e gli impianti che dal reparto lavorazione passavano al reparto direzionale non presentavano nessun tipo di compartimentazione REI” pertanto il sito industriale di proprietà delle non Parte_2
presentava “compartimenti antincendio”, che consistono in elementi costruttivi, tipo porte e pareti che suddividono un edificio in compartimenti separati. Tale compartimentazione “oltre che evitare per un dato intervallo di tempo l'estendersi dell'incendio fuori dal compartimento, ha lo scopo di evitare che il fumo e il calore si diffondano nell'edificio. Il fumo, infatti, rappresenta un pericolo per la vita umana in quanto tossico ed, inoltre, avendo temperature molto elevate trasporta calore che può innescare la combustione in altri punti dell'edificio e, nella migliore delle ipotesi, può limitarsi a danneggiare dei beni”, come ha osservato la dott.ssa nominata CTU, la Per_12
quale ha evidenziato come “la mancanza di compartimentazioni ha fatto sì che l'incendio, sebbene localizzato ad una porzione relativamente contenuta rispetto all'intero complesso industriale, ha interessato l'intera superficie del capannone al civico n.30 ed i capannoni al civico n.32, causando moltissimi danni non con il fuoco ma con il fumo che si è diffuso ovunque, come indicato nella planimetria prodotta in atti di cui si riporta un estratto in fig.3”.
pagina 40 di 49 La mancanza di compartimentazione antincendio ha agevolato la diffusione del fuoco in tutti gli ambienti in tempi più rapidi rispetto a quanto sarebbe accaduto in presenza di adeguate compartimentazioni;
infatti, il CTU evidenzia come l'adozione di misure di prevenzione avrebbe contribuito a ridurre le probabilità di innesco dell'incendio, mentre l'adozione di misure di protezione avrebbe ridotto il danno.
Di certo un ruolo significativo, in termini di rapidità della segnalazione dell'allarme e quindi di contenimento della rapida propagazione delle fiamme, avrebbe potuto avere l'impianto di rilevazione incendio e segnalazione allarme (IRAI) il cui compito era quello di rivelare un incendio quanto prima possibile e di segnalare l'allarme. In mancanza di tale impianto, poi realizzato nel mese di luglio 2016 dopo l'incendio come emerge dalle fatture doc. 35 c) prodotte dalle attrici, come accertato dal CTU, risulta che i vigili del Fuoco siano intervenuti grazie alla chiamata della signora svegliata dall'abbaiare del cane. Parte_5
Come ha avuto modo di accertare il CTU Ing. le tempistiche di propagazione Per_11
delle fiamme furono molto rapide.
Infatti si legge nella relazione che “ La successione iniziale di eventi (innesco e inizio dell'incendio del carrello plausibilmente ebbe una durata stimabile inferiore al minuto, mentre la prima propagazione verso il magazzino richiese un massimo di due, tre minuti . Tempo breve ma sufficiente per avere una diffusione significativa dell'incendio. Fino al momento nel quale i testimoni ne ebbero sentore e dettero
l'allarme (dopo ulteriori minuti) il fuoco ebbe tempo per propagarsi al magazzino minuterie ai materiali in deposito e così via fino all'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco – con buona probabilità il tetto del magazzino era già crollato al momento delle segnalazioni di allarme e ciò Pt_13 spiegherebbe bene come mai i testimoni indicassero le fiamme come uscenti dal tetto “.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, si deve ritenere che se avessero Parte_2 predisposto le compartimentazioni antincendio ci sarebbe stata una minore propagazione dell'incendio e dei danneggiamenti da fumo, con conseguente concorso di colpa dell'assicurato con riferimento a tale specifica omissione. Sebbene non fosse prevista per
“l'attività 70” nel cui ambito la CTU ha inserito l'attività svolta da , una Parte_2
specifica normativa antincendio, questo non significa che la società assicurata non fosse tenuta al rispetto di alcuna norma;
al contrario, come osserva la CTU “La normativa, infatti, prevede che per le attività soggette a controlli dei VV.F., valgono le norme specifiche di ciascuna attività (se emanate), mentre per le attività prive di norma specifica, per la redazione dei progetti di pagina 41 di 49 prevenzione incendi da sottoporre alla valutazione dei VV.F., possono essere utilizzati i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” dettati dal D.M.
10.03.1998 (22), ovvero l'approccio ingegneristico di cui al D.M. 9.05.2007”.
Inoltre, sia l'ing. che la dott.ssa , con un accertamento ineccepibile le Per_1 Per_12
cui conclusioni sono condivise dalla giudicante che le fa proprie, hanno evidenziato che Contr l' al momento dell'incendio non era in possesso del ma aveva avviato una CP_22
pratica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco finalizzata all'ottenimento del
Certificato prevenzione incendi (CPI) e tale procedimento prevedeva la presentazione di un progetto prevenzione incendi da sottoporre a valutazione dei Vigili del Fuoco ed il rilascio Contr del arebbe intervenuto soltanto dopo il parere favorevole da parte dei Vigili del Fuoco, il sopralluogo per la verifica della corrispondenza dello stato dei luoghi al progetto e l'attestazione di rispetto della normativa di prevenzione incendio, misure che in parte sono state eseguite solo dopo l'incendio. Peraltro, già i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di
Padova avevano accertato (vedi relazione del 7.1.2016 nell'ambito del procedimento penale) che, seppure le fossero soggette a D.P.R. 151/11 svolgevano l'attività Parte_2
sprovvisti di Certificato di Prevenzione incendi e senza avere attivato la SCIA di cui all'art. 4 del D.P:R. 151/2011 e tale inadempienze aveva comportato l'avvio di un procedimento sanzionatorio.
Stante i diversi profili di negligenza ravvisabili anche nella condotta delle , si Parte_2 reputa equa una riduzione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del risarcimento liquidabile in suo favore nella misura del 50% per cui l'eccezione sollevata dalle convenute responsabili del danno di concorso della responsabilità dell'assicurato nella causazione del sinistro correttamente è stata opposta alle compagnie di assicurazioni che agiscono ai sensi dell'art. 1916 c.c. sostituendosi nei diritti vantati dal proprio assicurato nei riguardi del responsabile del danno causatogli.
8. Quantificazione dei danni
La compagnia assicuratrice ed il contraente assicurato al CP_3 Parte_3 fine di determinare i danni conseguenti all'incendio hanno attivato la procedura per la valutazione del danno dando mandato ai periti che sono stati nominati, uno dalla società e pagina 42 di 49 uno dall'Assicurato, secondo le disposizioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 delle condizioni generali di assicurazione.
Nel processo verbale di perizia oltre ad indagare sulle cause e modalità del sinistro, le parti hanno stimato i danni relativi al fabbricato, alle merci, ai macchinari ed alle attrezzature quantificandolo in complessivi € 10.663.589,87 ma la compagnia ha liquidato l'importo inferiore di € 4.949.600.000 in quanto per tutte le partite di polizza colpite dal sinistro è emersa una consistente scopertura assicurativa per cui la liquidazione del danno a termini contrattuali è stata effettuata applicando quanto previsto dall'art. 1907 c.c..
La stima dei danni effettuata collegialmente dai periti della compagnia e dell'assicurato si è basata, quanto alle merci e ai macchinari e alle attrezzature, arredamento, su controlli e rilievi fisici oltre che sull'esame della documentazione contabile e dei libri di carico e scarico esibiti dalla società assicurata, che hanno consentito la ricostruzione di qualità e quantità degli enti preesistenti al sinistro rimasti illesi e/o danneggiati, mediante esecuzione di inventari fisici e attraverso operazioni di selezione, cernita e controllo della merce, anche mediante la consultazione di fatture di acquisto.
Inoltre, tale stima, eseguita a pochi mesi di distanza dall'evento assicurato, sulla base della documentazione contabile fornita dall'assicurato, è stata concordata con la compagnia che non aveva alcun interesse a sopravvalutare i danni né avrebbe mai consentito un accordo fraudolento fra i periti ai suoi danni e che, pertanto, risulta essere maggiormente attendibile rispetto all'accertamento tecnico svolto dal CTU in corso di causa a distanza di otto anni dal sinistro.
Infatti, la dott.ssa , alla quale era stata chiesta una valutazione di congruità della Per_12 stima effettuata dai periti non ha potuto effettuare una stima di congruità con riferimento alle merci in quanto ha dichiarato di non aver rinvenuto “prove a supporto dell'esistenza, della consistenza e della natura delle merci presenti e danneggiate”; mentre con riferimento ai danni al fabbricato il Ctu ha riconosciuto congrui i costi stimati dai periti fatta eccezione per il
“rifacimento dei controsoffitti del capannone” per i quali riferisce di “non disporre di elementi sufficienti per poterne riconoscere la sussistenza, la consistenza e, dunque la congruità”. Inoltre, la dott.ssa ha evidenziato come lo stato dei luoghi ed i magazzini, a distanza di Per_12
circa otto anni dall'incendio, fossero oramai del tutto modificati al punto che non fosse pagina 43 di 49 possibile svolgere verifiche a campione della merce né fosse possibile procedere ad una verifica meramente documentale. In risposta alle osservazioni formulate dal CTP delle convenute la CTU ha chiarito che non è corretta l'affermazione dei CTP in quanto il CTU non ha quantificato in € 1.475.399,50 i danni materiali causati dall'incendio, ma “sulla base dei dati disponibili e delle allegazioni agli atti ha potuto esprimere un giudizio di congruità sui danni lamentati per un importo di €1.475.399,50. Il fatto che non sia più possibile effettuare accertamenti dei danni sui luoghi e che sulla base dei documenti in atti, non si abbiano elementi sufficienti per poter esprimere dei giudizi di congruità su alcuni dei danni lamentati (vedi ad esempio i danni alle merci) non significa che questi non vi siano stati.” E che tali danni alle merci vi siano stati emerge con evidenza dai fotogrammi allegati all'ATP e dalle descrizioni sullo stato dei luoghi effettuate dai Vigili del
Fuoco nel rapporto di intervento nell'immediatezza dell'incendio.
La sussistenza dei danni alle merci ne impone una quantificazione per cui la risposta del CTU di essere impossibilitato a svolgere una valutazione sulla congruità della stima dei periti per non disporre di “prove a supporto dell'esistenza, della consistenza e della natura delle merci presenti
e danneggiate” se appare plausibile, atteso il lungo decorso di tempo dalla verificazione dell'incendio che non consente un esame visivo né rilievi fisici della merce danneggiata, non è una risposta soddisfacente per la giudicante se si considera la copiosa documentazione contabile depositata dalle parti il cui esame accurato avrebbe consentito di risalire alle giacenze di magazzino delle all'epoca dell'incendio. Infatti alla luce della Parte_2
documentazione versata in atti dalle parti è possibile affermare che la valutazione di stima effettuata dai periti della compagnia e dell'assicurato è coerente e congrua se raffrontata da un lato con la descrizione dello stato dei luoghi al momento del sinistro e dall'altro con il bilancio al 31.12.2015 della che presentava, due giorni prima dell'incendio Parte_2 avvenuto il 2.1.2016, “rimanenze” per “materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti e merci” che ammontava ad
€ 48.821.169 di cui € 10.436.707 per “prodotti finiti e merci”. Tale dato rende congruo l'accertamento del danno alle merci effettuato dai periti delle parti per l'ammontare di €
7.539.934,51 se si considera la rapida propagazione dell'incendio che ha distrutto le merci posizionate nei plurimi locali dell'edificio interessati dalle fiamme.
Inoltre, alla luce delle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice si ritiene che tra i danni al fabbricato non debba essere esclusa, come sostiene il CTU, la voce “controsoffitti in lamiera pagina 44 di 49 zincata per capannone e relativa coibentazione in materassino minerale” in quanto dai fotogrammi prodotti in giudizio in allegato all'ATP e dalla descrizione dei danni causati dall'incendio contenuta, sia nel rapporto dei Vigili del Fuoco che nell'elaborato peritale dell' ing. Per_1 in sede di ATP, emerge che anche tali beni siano stati danneggiati. Peraltro, il CTU ammette che “tale voce potrebbe essere solo relativa a danni causati dal fumo” che possono essere considerati danni diretti causati dall'incendio.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, la giudicante, esaminata la documentazione contabile prodotta (docc.40,41,45,47 e 54 fascicolo attoreo) ritiene congruo l'ammontare di €
10.663.589,87 dei danni complessivi derivanti dall'incendio, così come quantificati dai periti della compagnia e dell'assicurato sulla base di documentazione pubblica (bilanci della e della documentazione contabile dell'assicurato (libri di carico e Parte_3 scarico, libro inventari, fatture di acquisto per valorizzare le preesistenze).
L'accertamento del concorso di colpa dell'assicurato nella misura del 50%, calcolato sulla somma complessiva del danno di € 10.663.589,87, consente di accogliere la domanda attorea di accertamento della responsabilità delle convenute che deve essere, però, limitata alla misura del 50% nella causazione dell'incendio tenuto conto del concorso di colpa dell'assicurato danneggiato, di accertamento del diritto delle attrici di surrogarsi ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato e di condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di e di ciascuna per la quota di sua competenza, della CP_3 CP_1 somma di €.4.901.425,00 che corrisponde all'importo corrisposto a titolo di indennizzo all'assicurato, in quanto inferiore al 50% del danno subito dall'assicurato.
9. Domanda di manleva
Meritevole di accoglimento è anche la domanda di manleva avanzata dai convenuti e nei confronti della propria Controparte_5 Controparte_4
compagnia di assicurazioni in quanto quest'ultima non ha contestato il CP_6 proprio obbligo assicurativo derivante dalle polizze in qualità di assicuratrice delle stesse in forza delle polizze n. 110-01585091 e n. 2000435301011, così come previsto nei relativi contratti in atti.
pagina 45 di 49 , pertanto, deve essere condannata a tenere indenne il proprio CP_6
assicurato di quanto il medesimo sarà condannato a pagare agli attori in virtù della presente sentenza per capitale, interessi e spese.
10. Rivalutazione ed interessi
Le attrici hanno, infine, domandato che la somma dovuta dalla convenuta fosse maggiorata di interessi e rivalutazione. Deve al riguardo osservarsi che, secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte "All'ente assicuratore che si surroga ( art. 1916 c.c. ), nei diritti spettanti all'assicurato e agisce per il rimborso delle prestazioni erogategli ... spetta la svalutazione monetaria, perché la natura del credito resta di valore, non incidendo la modifica soggettiva del creditore sulla natura ex delicto della responsabilità del danneggiante" ( Cass.civ. n. 12725 del 1997). Infatti, "ha natura di credito di valore quello dell'assicuratore che, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile, ex art. 1916 c.c.. Detto pagamento attiene, infatti, al rapporto tra l'istituto assicuratore e il danneggiato-assicurato, non a quello fra quest'ultimo e il terzo responsabile, la cui obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento;
e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede al titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto, quindi, di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio (v. sent. S.U. n. 2639 del 1987 e, con specifico riferimento agli enti di assicurazione sociale, sent. n.
7747 e 10087 dei 1992)". ( Cass. Civ. 11112 del 1994; in termini anche Cass. Civ. n. 1336 del
2009). Analogamente, nel caso che occupa, l'obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto del pagamento effettuato dall'assicuratore, il quale ha pagato un debito non proprio ma dell'assicurato.
Ne consegue che spetta ad e ad ciascuna per la CP_3 Controparte_1
quota di sua competenza e precisamente per il 65% ed per CP_3 Controparte_24 la quota del 35%, il rimborso delle somme erogate al proprio assicurato danneggiato per l'ammontare di € 4.901.425,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento avvenuto il 24.2.2017; tale somma– che integra un debito di valore, avendo il credito dell'attore che agisce in rivalsa le medesime caratteristiche del credito risarcitorio che ne pagina 46 di 49 costituisce il fondamento - va rivalutata all'attualità, risultando quindi pari ad euro €
5.886.611,43.
Le convenute devono, quindi, essere condannate al pagamento, in favore di CP_3 nella quota del 65% e di nella quota del 35%, dell'importo di € Controparte_1
5.886.611,43, oltre interessi legali di cui all'art. 1284, I comma c.c. sulla somma originaria di €
4.901.425,00 euro di anno in anno rivalutata secondo indici Istat a far data dal 24.2.2017 – data del pagamento- fino alla data della sentenza e sull'importo come determinato all'attualità sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
11. Spese legali
Quanto alle spese di giudizio, tra le attrici e CP_3 Controparte_1
e le convenute e sebbene sia
[...] Controparte_5 Controparte_4 stato ravvisato un concorso di colpa dell'assicurato, considerato che le compagnie assicuratrici attrici sono risultate vittoriose per la totalità dell'importo corrisposto a titolo di indennizzo all'assicurato e oggetto della domanda giudiziale, le stesse seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n.
127/2022, tenendo conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 d.m. citato nonché considerando le questioni trattate, l'attività effettivamente svolta e l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 d.m. citato, da valutare tuttavia in relazione alla sostanziale identità delle posizioni dei soggetti difesi. Va, inoltre, precisato che alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di spese stragiudiziali di mediazione, attesa l'assenza di prova dei costi sostenuti. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni deve essere riconosciuto in favore delle attrici e un importo corrispondente alla nota spese di CP_3 Controparte_1 parte attrice che ha applicato i parametri medi che appaiono congrui alla luce dell'attività istruttoria svolta.
In merito al regolamento delle spese di lite tra le convenute Controparte_5
Contro e e la terza chiamata in causa dalle
[...] Controparte_4 CP_6
convenute in manleva si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti tenuto conto che la terza chiamata ha assunto difese coincidenti ed identiche a quelle svolte dalle convenute che sono risultate soccombenti e considerato il rapporto contrattuale che lega le convenute alla compagnia di assicurazioni. pagina 47 di 49 La soccombenza delle convenute e della terza chiamata che avevano chiesto la liquidazione delle spese della fase di istruzione preventiva – accertamento tecnico d'ufficio- impone il rigetto di tale richiesta.
Le spese di C.T.U., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico delle convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa NN GI RB, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da CP_3
e nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_5
con l'intervento di così provvede: Controparte_4 CP_6
a. accertato il diritto di e di a surrogarsi nei CP_3 Controparte_1
diritti di nei confronti di e di Parte_2 Controparte_5
ed accertata la concorrente responsabilità, nella misura del Controparte_4
50%, dei convenuti e Controparte_4 Controparte_5
nella determinazione dell'incendio oggetto di causa;
b. accertato e dichiarato il diritto di e a CP_3 Controparte_1
surrogarsi nei diritti di nei confronti di e Parte_2 Controparte_5
di condannarsi e Controparte_4 Controparte_5 CP_4
in solido tra loro, al pagamento in favore di nella quota del
[...] CP_3
65% e di nella quota del 35%, della somma complessiva Controparte_1
di € 5.886.611,43 in moneta attuale, oltre interessi come indicati in motivazione;
c. in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Controparte_5
[... e di nei confronti di condanna Controparte_4 CP_6 quest'ultima a tenere indenne e di Controparte_5 Controparte_4
[...
di quanto questi ultimi sono tenuti a pagare agli attori a titolo di capitale, interessi e spese di giudizio;
d. condanna i convenuti e di in Controparte_5 Controparte_4
solido tra loro, al pagamento, in favore e , delle CP_3 Controparte_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 65.870,00 (di cui euro 870,00 per spese ed pagina 48 di 49 euro 65.000,00 per compenso di avvocato), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e C.P.A. come per legge, spese
e. dichiara integralmente compensate le spese processuali tra e CP_6
e di;
Controparte_5 Controparte_4
f. pone definitivamente a carico delle convenute soccombenti Controparte_5
[... e di il pagamento del compenso Controparte_4
CTU liquidato con separato decreto in corso di causa.
Milano, 24 luglio 2025
Il Giudice
NN GI RB
pagina 49 di 49
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NN GI RB, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24753/2019 R.G. promossa da:
( , in persona del suo procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, e (C.F.: ) in persona del suo legale Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'Avv. Federica AN ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Padova, via Tiziano Aspetti, 147.
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ) e Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4 rappresentate dall'avv. Fabrizio Leoni, elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Milano, via Delle Asole n. 2.
CONVENUTA
e con l'intervento di
(P.IVA: , in persona di CP_6 P.IVA_5 Controparte_7
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti bilingue, depositata telematicamente unitamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Karl Reiterer del Foro di Bolzano, con domicilio digitale eletto ai sensi dell'art. 16 sexies, D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche in Legge n. 221/2012, all'indirizzo PEC: e con domicilio ordinario Email_1 eletto presso lo studio legale del medesimo in I – 39100 Bolzano, via Leonardo da Vinci 20/B.
pagina 1 di 49 RZ AM
OGGETTO:
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“nel merito previa, se ritenuto, modifica dell'ordinanza 6 maggio 2021 e previa riunione al presente procedimento di quello 5660/2021 RG: accertata e dichiarata la responsabilità di e di Controparte_5 Controparte_4 in relazione al verificarsi dell'incendio che in data 2.1.16 ha colpito la sede di Campo San Martino di
IC , accertato e dichiarato il diritto di e a Parte_1 CP_3 Controparte_1 surrogarsi nei diritti di nei confronti di e di Parte_2 Controparte_5 CP_4
condannarsi e in solido tra loro,
[...] Controparte_5 Controparte_4 al pagamento in favore di e di ciascuna per la quota di sua competenza, della somma CP_3 CP_1 di €.
4.901.425 o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta spettante all'esito degli accertamenti di causa sia in punto an debeatur che in punto quantum debeatur (anche eventualmente ex art. 1226 cc), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo. Spese di lite rifuse.
In via istruttoria
Si chiede:
a. disporsi l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accerta-mento tecnico preventivo ex art. 696 cpc promosso da innanzi al Tribunale di Padova, 1170/2016 R.G., Parte_3
Dott. Si ritiene che le risultanze di cui alla CTU espletata in sede di accertamento tecnico Pt_4 preventivo valgano ad accertare in modo chiaro ed incontrovertibile quale sia stata la causa dell'incendio, nonché le conseguenti responsabilità delle convenute in ordine al verificarsi dell'incendio medesimo.
b. Per la sola denegata ipotesi in cui diversamente venisse ritenuto e subordinatamente al rilievo ora svolto, si chiede disporsi CTU volta ad accertare:
-quali siano le cause del verificarsi dell'incendio e quali le conseguenti responsabilità;
-per l'ipotesi in cui i rilievi avversariamente svolti in ordine alle pretese inadempienze di Parte_2 in relazione all'altrettanto preteso mancato rispetto della normativa antincendio venissero in astratto
pagina 2 di 49 ritenuti meritevoli di accoglimento, quali siano le conseguenze in termini di danno legate alle inadempienze di che venissero accertate come sussistenti. Parte_2
c. Premessa e ribadita la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso da , ivi compresa, dunque, la CTU con tutti i Parte_2 relativi allegati, quanto a tale doc.31, data la quantità dei files dai quali il documento medesimo è composto (files di non immediata lettura anche per come suddivisi dall'Ing. ), si chiede al Per_1
Giudice di essere autorizzati al deposito dei CD contenenti i files che si depositano sin d'ora in forma completa e in formato compatibile con il pct non modificabile come allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc, e questo in modo tale che sia più fruibile la lettura dei medesimi anche da parte del
Giudice.
d. Alla luce delle contestazioni svolte dalle convenute e dalla terza chiamata in punto quantum debeatur, si chiede disporsi CTU volta ad individuare e quantificare i danni patiti da in Pt_2 conseguenza dell'incendio per cui è causa, nonché la congruità delle somme corrisposte a titolo di indennizzo dalle attrici anche alla luce dei criteri di liquidazione di cui alla polizza 48316507 agli atti di causa. Se i rilievi avversari in merito al mancato rispetto della normativa antincendio venissero ritenuti in qualche misura fondati, si chiede che la CTU valuti anche l'incidenza di tale mancato rispetto sui danni verificatisi, nel senso di chiarire quali sarebbero stati i danni che si sarebbero verificati se il fabbricato fosse stato perfettamente a norma.
e. Se ritenuto, si chiede disporsi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nella sede principale di sita in Marsango di Campo San Martino, Padova, via Parte_2
Venezia n. 30, nel gennaio 2016 come oggi, erano collocati gli uffici direzionali ed amministrativi,
l'area ricerca e sviluppo e lì veniva realizzato l'intero ciclo produttivo dell'impresa (attività di progetta- zione dei sistemi, approvvigionamenti materie prime, produzione logistica imballaggio e spedizione merci).
2. Vero che progetta e realizza soluzioni tecnologiche su mi-sura per la produzione di Parte_2 impianti avicoli e attrezzature avicole.
3. Vero che nella notte tra l'1 e il 2 gennaio 2016 nella sede di di Campo San Martino Parte_2
(PD) si sviluppava un incendio;
4. Vero che i Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza rilevavano che l'incendio aveva avuto origine nell'area di ricarica dei muletti situata in una zona coperta, ma aperta dello stabilimento e che
pagina 3 di 49 la causa doveva rinvenirsi in un guasto elettrico riconducibile al quadro ricarica di un muletto
(carrello matricola FN472165); CP_5
5. Vero che la manutenzione dei carrelli incombeva sulle società convenute.
6. Vero che, come risulta dal libretto di manutenzione dei carrelli elevatori allegato sub documento 22, tra gli obblighi relativi alla manutenzione erano previsti: -controllo dell'integrità del cablaggio elettrico, -verifica del corretto fissaggio dei collegamenti del cavo della batteria, -smaltimento dell'acido della batteria.
7. Vero che le conseguenze dirette dell'incendio interessavano una parte ingente dello stabilimento.
8. Vero che le fiamme colpivano la zona magazzino (zona nella quale erano ricomprese le zone stoccaggio del materiale di acquisto, delle materie prime, dei prodotti finiti, degli imballaggi, degli utensili, nonché il magazzino minuteria), la pensilina della zona di carico e scarico, l'area uffici nella porzione de-stinata ad archivio, sala CED e sala riunioni.
9. Vero che le aree indicate al capitolo 8 sono risultate interamente distrutte. 10. Vero che venivano colpiti dai fumi scaturiti dall'incendio e dalle ossida-zioni derivanti dall'utilizzo dell'acqua da parte dei
Vigili del Fuoco gli altri lo-cali adibiti alla produzione al magazzino, ad uffici archivi e amministrativi
e la restante porzione del capannone.
11. Vero che veniva colpita dai fumi di combustione anche la zona definita ex Alit, che costituiva un'ulteriore area di magazzino sita in via Venezia nu-mero 32 di proprietà di , separata Parte_2 dalle zone di cui sopra da un muro e da un portone.
12. Vero che, per quanto riguarda il fabbricato, venivano danneggiati con conseguente necessità di demolizione e ricostruzione i seguenti componenti: pilastri verticali travature orizzontali, parete perimetrale dell'area magazzino, parete esterna del ricovero carrelli, ricovero oli e solventi, pavimentazione della zona di deposito esterna e dell'ingresso magazzino, pavimentazione del magazzino, intelaiatura e rivestimento del tetto del magazzino, tettoia esterna, infissi, pareti perimetrali e divisorie nell'area di produzione, pareti divisorie in reparto uffici, solai e pavimentazione nel reparto uffici.
13. Vero che, per quanto riguarda i danni agli impianti, gli stessi hanno comportato la perdita totale degli impianti elettrici nelle zone di ricarica carrelli, in magazzino, nella zona uffici;
la perdita parziale: degli impianti elettrici in area produzione;
dell'impianto di produzione convogliamento aria compressa;
dell'impianto di areazione in magazzino;
dell'impianto idrico;
degli scarichi idrici;
degli impianti di trasmissione dati.
pagina 4 di 49 14. Vero che, per quanto riguarda i danni ai materiali, sono stati danneggiati con conseguente necessità di sostituzione: materiali metallici (tubetti alluminio, profilati in ferro in ferro zincato, filo in acciaio, minuterie metalliche va-rie), materiali elettrici, scaffalature metalliche di deposito, scala metallica di accesso ai vari livelli di deposito in magazzino, pallet in legno e ferro, casse contenitori della minuteria in deposito, estintori idranti ed altri presidi antincendio interni, materie prime come coils di lamiere, bobini di filo metallico minuteria materiali d'acquisto, prodotti finiti, imballaggi tali materiali.
15. Vero che sono stati danneggiati i macchinari indicati nell'allegato 2 di cui alla perizia di stima prodotta quale doc. 25 (saldatrice ric 451, cesoia Colgar, scantonatrice Reier, punzonatrice Omera, piegatrice chiavi, punzonatrice Omera, piegatrice Schiavi, punzonatrice Rainer, trapano radiale, sega circo-lare da 1500, puntatrice pneumatica, tornio Saimp, fresa Fias, puntatrice Sippe, carteggiatrice a nastro Felisatti, calandra verticale, calandra orizzontale, sega circolare per legno, laser, scaffalature e cavalletti, attrezzature va-rie e utensili, profilatrice, robot e lancia, raddrizzatrice e kit adeguamento sicurezza, bilancia Polacco, linea rete MG 24, linee divisorie MG 12, profilatrice, robot e trancia, saldatrice di testa), nonché furgone centinato, carrelli elevatori, due gru a trave, una linea di produzione della rete metallica, due diffusori ad aria collocati all'ingresso del magazzino, sistemi informatici in sa-la server, sistema di climatizzazione in sala server e in sala uffici, arreda-mento e mobilio (postazioni di lavoro, armadi, scaffali, plotter, stampanti, pc, scaffalature, cancelleria e materiali da ufficio).
16. Vero che subirono danni parziali con obbligo di conseguenti interventi di manutenzione straordinaria: linee di produzione di profilato metallico, automatismi e robot di manipolazione in area produzione.
17. Vero che sono state danneggiate le merci di cui all'allegato uno della perizia di stima prodotta a quale documento 25 ivi specificamente dettagliate (merci varie, materie prime, semilavorati, prodotti finiti).
18. Vero che, dopo il verificarsi dell'incendio, richiedeva l'intervento di per le Parte_2 CP_8 opere di bonifica.
Si indicano a testi: Ing. e (presso Alfacincotti spa, Largo Testimone_1 Testimone_2
Pedarzana n. 16, Villanova di Castenaso, BO), Ing. (presso Studio Tasca, vicolo Testimone_3
Mazzini n. 18 -PD-), Ing. (presso Gara Perizie, Piazza della Vittoria n. 11 Brescia); Testimone_4
Ing. (via Temanza n. 9, PD), (via Venezia n. 30, Marsango di Campo Persona_2 Persona_3
pagina 5 di 49 San Martino), e (presso Comando dei Vigili del Fuoco di Padova), Ing. Persona_4 Persona_5
(via dei Belludi n. 34, Piazzola sul Brenta, PD). Persona_6
f. Quanto alle istanze istruttorie di e di come Controparte_5 Controparte_9 da memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc e, dunque:
1. ci si oppone alla ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti avendo gli stessi ad oggetto: - circostanze che contrastano con i dati oggetti-vi agli atti di causa -sia quanto la ricostruzione degli accadimenti sia quanto ai luoghi- e che, se anche venissero confermate, non varrebbero a superare le risultanze di cui alla CTU (capp. 1-8), -circostanze documentali e/o comunque non demandabili a testi
e/o comunque contenenti valutazioni (capp. 9-16).
Per la denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta.
2. Ci si oppone alla richiesta di esibizione del fascicolo penale relativo alle indagini promosso dai vigili del fuoco in quanto formulata in modo generico e non accompagnata dalla dimostrazione dell'impossibilità per controparte di accedere a tale non meglio identificato fascicolo.
3. Ci si associa alla richiesta di acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam innanzi al Tribunale di Padova.
4. Quanto alla richiesta di rinnovazione della CTU, nel ribadire che la CTU dell'Ing. ha già Per_1 chiarito quale sia la causa dell'incendio, si richiamano le considerazioni e le istanze svolte sul punto nella memoria ex art. 183 VI comma cpc.
g. Quanto alle istanze istruttorie di , come da memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc e, CP_6 dunque:
1. ci si oppone alla richiesta di declaratoria di nullità della CTU richiamando le considerazioni anche sopra svolte. Si evidenzia che l'affermazione avversaria (contestata alla pagina 14 della memoria ex art.
183 VI comma cpc) è indimostrata e, comunque, la CTU espletata esclude che vi sia un nesso di causa tra durata della carica e scoppio dell'incendio.
2. La richiesta di accertare la presenza di un 'grandissimo quantitativo' di generico 'materiale infiammabile' è generica e basata su circostanza indimostrata.
3. Quanto alla richiesta di acquisizioni del fascicolo penale instaurato a cari-co di valga quanto Pt_2 rilevato al punto 2 di pagina 7 della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc.
4. Ci si oppone alla ammissione delle dedotte prove orali, trattandosi di circostanze che, se anche confermate, sarebbero inidonee a superare gli accertamenti oggettivi effettuati in sede di CTU. Per
pagina 6 di 49 l'ipotesi di ammissione si chiede di essere abilitati a prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Giudice Unico del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così giudicare.
In via preliminare – carenza di legittimazione:
A) Accertare e conseguentemente dichiarare, per le causali espresse in atti, la carenza di legittimazione attiva delle attrici e/o passiva delle convenute, tenuto conto della rinuncia alla rivalsa/regresso prevista in polizza e nelle c.g.a., ovvero ed in via gradata in relazione alla sola Controparte_4 poiché terza rispetto al contratto di noleggio relativo al carrello individuato quale origine dell'evento indennizzato.
Con rifusione delle spese e competenze professionali relative sia alla fase di A.T.P., che a quella sommaria e successiva di merito.
Nel merito:
B) Accertare e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimatio ad causam, delle attrici, mandando per l'effetto assolte le convenute da qualsiasi obbligazione patrimoniale nei confronti di
e/o di Controparte_10 Controparte_11
C) Rigettare in ogni caso integralmente, tutte le richieste ex adverso svolte, poiché infondate in fatto ed in diritto, nonché prive del necessario riscontro probatorio;
D) In via strettamente gradata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse configurabile una responsabilità in capo ad una o entrambe le convenute, anche solo in misura parziale, voglia lo stesso contenere l'obbligazione patrimoniale disposta in favore delle attrici nei limiti strettamente emersi e provati, previa applicazione delle necessarie diminuenti ex art. 1227 co. I e/o II c.c.;
E) Per l'effetto, accertare e conseguentemente dichiarare l'operatività delle garanzie assicurative di cui alle polizze n.110-01585091 e n. 20000435301011, stipulate con la terza chiamata, condannando la stessa a manlevare e tenere indenni le rispettive assicurate con riferimento alle somme poste a loro carico dal Tribunale, in relazione ai fatti per cui è causa;
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente procedimento, ivi compresa la fase di mediazione, nonché al procedimento per A.T.P. celebratosi avanti il Tribunale di Padova.
Le singole resistenti riservano ogni rispettivo diritto nei confronti dei responsabili che fossero individuati all'esito del presente procedimento.
In Via Istruttoria.
pagina 7 di 49 Previa rimessione della causa sul ruolo, si reiterano le istanze di ammissione dei mezzi di prova ed istruttori già articolati in sede di memoria istruttoria, che di seguito si ribadiscono.
a) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero è che”, eventualmente epurati dalle espressioni ritenute valutative:
1) la notte tra l'1 e il 2.1.2016, ad ore 03,50 circa, si verificava un incendio presso il complesso industriale sito in Marsango di Campo San Martino, che interessava parte Parte_3 dell'edificio aziendale ubicata a nord/est, di estensione pari a circa 2.500 mq;
2) l'evento era segnalato ai Vigili del Fuoco con telefonata delle ore 03,59 dalle sig.re Persona_7
e quest'ultima residente nell'immobile sito in v. Venezia n. 63, ubicato di fronte al
[...] Parte_5 complesso industriale, con affaccio diretto verso quest'ultimo, come da fotografie che si rammostrano e traccia audio che si sottopone in ascolto al teste;
3) le sig.re e AN, nella predetta circostanza, vedevano le fiamme fuoriuscire dalla parte Pt_2 centrale del tetto del capannone, in corrispondenza del secondo e terzo tetto spiovente, come riferito dalla sig.ra sia in occasione della richiesta di intervento rivolta nell'immediatezza ai VVFF, sia Pt_2 in occasione delle s.i.t. rese ai C.C. in data 2.1.2016, che si rammostrano;
4) la sig.ra alle ore 04,05, inoltrava ai VVFF, che non erano ancora giunti, una seconda Pt_2 chiamata per segnalare che le fiamme stavano avanzando rapidamente verso l'esterno e stavano per interessare anche dei materiali depositati sotto una tettoia posizionata di fronte alla propria abitazione, di cui si rammostrano relative fotografie, come dichiarato in occasione delle s.i.t. rese ai C.C. in data
2.1.2016, che si rammostrano e come da traccia audio che si sottopone in ascolto al teste;
5) la sig.ra in occasione delle s.i.t. rese ai C.C. in data 2.1.2016, che si rammostrano, escludeva Pt_2 che le fiamme viste inizialmente all'interno del capannone fossero in atto anche all'esterno, confermando che il loro propagarsi alla parte esterna fosse da collocarsi a circa 10-15 minuti di distanza dalla prima chiamata ai VVFF;
6) i VVFF, giunti in loco, interrompevano l'alimentazione elettrica e mettevano in sicurezza i materiali infiammabili rinvenuti, come da verbale di intervento che si rammostra;
7) all'arrivo degli operanti, ad ore 04,16 circa, le fiamme avevano già raggiunto il vano chiuso adibito a ricarica dei carrelli elevatori e l'area finitima sormontata da tettoia di fronte all'abitazione della sig.ra
ove erano staggite bombole contenenti gas infiammabili quali GPL, Argon, Ossigeno ed Pt_2
Acetilene, che venivano raffreddate, monitorate con termocamera e successivamente portate all'esterno, come da verbale di intervento steso dal responsabile dell'automezzo 20893 APS, che si rammostra;
pagina 8 di 49 8) tali bombole erano collocate in adiacenza al muro ed alla finestra del locale ricarica dei muletti, ove erano rinvenuti anche rotoli di polietilene e bancali, come da relazione stesa dall'equipaggio dell'automezzo 23958 APS, che si rammostra;
9) in data 2.4.2014 UN Fleet Service e formalizzavano i contratti di Parte_3 noleggio ComFleet-Rental n. CF1424596 e n. CF1424599, per un totale di 22 carrelli elevatori, individuati nell'allegato B, per una durata di mesi 72, come da documenti che si rammostrano;
10) la clausola G.2 del contratto di noleggio prevedeva che formasse proprio personale per le Pt_2 attività di manutenzione sulla stessa incombenti, meglio specificate nel prospetto contenuto a pag. 214 del libretto di istruzioni, che si rammostra;
Co
11) in relazione ai carrelli EFG 316-320 noleggiati da per effetto dei richiamati contratti, Pt_2 assumeva l'obbligo di manutenzione programmata settimanale afferente “Alimentazione di energia” specificata a pag. 214 del libretto di istruzioni, come da documenti che si rammostrano;
12) UN Fleet Service, per il tramite di , in relazione ai carrelli EFG 316- Controparte_4
Co 320 noleggiati da per effetto dei richiamati contratti, assumeva l'obbligo di manutenzione programmata annuale afferente “Alimentazione di energia” specificato a pag. 218 del libretto di istruzioni, come da documenti che si rammostrano;
13) in data 23.4.2015 il sig. eseguiva sul carrello FN 472165 interventi di Parte_6 manutenzione ordinaria di cui al dettaglio del manuale di istruzioni pag. 218, che si rammostra, come da report cumulativo indicizzato ai n. 15 e 16 del fascicolo convenute, che si esibiscono;
14) in data 4.12.2015 il sig. eseguiva sul carrello FN 472165 interventi di Parte_6 manutenzione ordinaria di cui al dettaglio del manuale di istruzioni pag. 218, che si rammostra, come da report cumulativo indicizzato ai n. 15 e 16 del fascicolo convenute, che si esibiscono;
15) incaricava la società Elettra S.r.l., con sede operativa in Loreggia (Pd), v. dell'Artigianato n. Pt_2
23 della progettazione della stazione di ricarica e l'installazione dei caricabatterie, unitamente all'adeguamento dell'impiantistica elettrica, come da docc. n. 10 e 34 delle convenute, che si rammostrano;
16) La prima accensione di collaudo della flotta di carrelli per cui è causa aveva luogo in data
13.5.2014, presso lo stabilimento di Campo San Martino, e, nella circostanza, Pt_2 CP_5 mostrava alla conduttrice le modalità di accensione, spegnimento e corretta connessione del pacco batterie al caricabatterie installato dalla stessa Pt_2
Indica a teste sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 8:
pagina 9 di 49 - 1 e 2) Sig.re e residenti in [...]di Campo San Martino, Parte_5 Persona_7
v. Venezia n. 63 e v. Venezia n. 35;
Con richiesta di loro escussione nelle modalità della prova delegata, ex art. 203 c.p.c., previe le più opportune declaratorie, indicando nel Tribunale di Padova l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.
Indica a teste sui capitoli di prova dal n. 9 al n. 12:
- 3) Sig.ra responsabile ufficio legale e contratti di JFS S.r.l., c/o la sede di quest'ultima, Testimone_5 sita in Rosate, v. Amburgo n. 1; 4) Sig. responsabile area tecnica JFS S.r.l., c/o la sede Testimone_6 di quest'ultima, sita in Rosate, v. Amburgo n. 1.
Indica a teste sui capitoli di prova dal n. 13 al n. 16:
- 5) Sig, c/o filiale di Padova, via Salvo D'Acquisto, 7 Parte_6 Controparte_4
– NC, AF PA (PD).
Con richiesta di sua escussione nelle modalità della prova delegata, ex art. 203 c.p.c., previe le più opportune declaratorie, indicando nel Tribunale di Padova l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.
Indica a teste sui capitoli di prova n. 15 e 16:
- 6) Sig. responsabile servizio tecnico formazione JI, c/o la sede di quest'ultima, sita in Testimone_6
Rosate, v. Amburgo n. 1; 7) Ing. c/o AN S.r.l., v. Bertona n. 63/1, Poviglio (Re). Controparte_13
Con richiesta di escussione del teste nelle modalità della prova delegata, ex art. 203 c.p.c., CP_13 previe le più opportune declaratorie, indicando nel Tribunale di Reggio Emilia l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.
b) Disporsi ex art. 210 c.p.c., a carico del sig. nato a [...] il [...], ivi Persona_3 residente in v. Umberto I° n. 36, quale legale rappresentante di alla data Parte_3 dell'incendio, l'esibizione di copia del fascicolo penale relativo all'indagine promossa nei suoi confronti per effetto della CNR inoltrata dai VVFF in data 7.1.2015 – a firma ing. - alla Procura della Per_4
Repubblica presso il Tribunale di Padova, a seguito dell'esito delle verifiche effettuate in relazione all'incendio per cui è causa.
In via alternativa o cumulativa, voglia il Tribunale, ex art. 213 c.p.c., richiedere alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Padova e al Tribunale Penale di Padova informazioni scritte e/o copia del fascicolo e dell'eventuale provvedimento di definizione del processo incardinato nei confronti del sig.
nato a [...] il [...], ivi residente in v. Umberto I° n. 36, quale legale Persona_3
pagina 10 di 49 rappresentante di alla data dell'incendio per cui è causa, per effetto della CNR Parte_3 inoltrata dai VVFF, nella persona dell'ing. in sede di relazione datata 7.1.2015. Per_4
c) Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per A.T.P. celebrato avanti il
Tribunale di Padova, r.g. n. 1170/16, G.U. Dott. Pt_4
d) Disporsi l'integrale rinnovazione della c.t.u. al fine di accertare gradatamente:
- quale sia stata la causa e/o concausa dell'incendio verificatosi la notte tra l'1 e il 2.1.2016 presso
l'impianto produttivo di proprietà di sito in Marsango di Campo San Parte_3
Martino, Via Venezia n. 30, tenuto altresì conto dello stato dei luoghi, dei segni di cortocircuito palesati da una delle blindosbarre presenti nel magazzino minuteria, delle condizioni del locale Parte_7
dell'area sormontata da tettoia finitima al predetto locale, dei materiali infiammabili ivi
[...] rinvenuti e dello stato in cui dette aree erano rinvenuti;
- se ed in che termini l'evento sia stato causato o concausato dall'inosservanza e/o dal mancato adeguamento dello stabilimento alla normativa di prevenzione incendi alla data del sinistro, con particolare riguardo al D.P.R. n. 151/2011, nonché se ed in che misura le accertate inosservanze abbiano aggravato gli effetti e le conseguenze dell'evento;
- previa acquisizione delle schede afferenti i materiali e le sostanze infiammabili rinvenute dai VVFF presso lo stabilimento in occasione del loro intervento, meglio dettagliate nei relativi verbali, se Pt_2 gli stessi siano compatibili con i luoghi e l'attività ivi esercitata e se il loro stoccaggio fosse conforme alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- se le caratteristiche realizzative delle batterie in dotazione ai carrelli , unitamente a CP_5 quelle proprie del carica batteria, alle tracce rinvenute sul luogo dell'incendio ed allo stato dei luoghi, siano compatibili rispetto alla dinamica dell'evento ricostruita dall'ing. , con particolare Per_1 riguardo alla sequenza di cortocircuiti a suo dire all'origine dell'evento.
Sin da ora si dichiara di nominare propri c.t.p. gli ing. e Persona_8 Per_9 [...]
con riserva di loro sostituzione o revoca sino all'inizio delle operazioni peritali”. Per_10
Per la terza chiamata:
“Voglia l´Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis:
Nel merito:
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presentato dalle ricorrenti e per difetto di legittimazione attiva delle stesse e/o di legittimazione CP_3 CP_1 passiva di e per i motivi meglio esposti in parte narrativa;
Controparte_4 Controparte_5
pagina 11 di 49 In via preliminare subordinata: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
, per i motivi meglio esposti in parte narrativa;
Controparte_4
- 2 -
In via principale: dichiarata nulla o comunque non utilizzabile la CTU assunta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto presso il Tribunale di Padova al n.
1170/2016 R.G. e posta dalle parti ricorrenti a fondamento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del
16.04.2019, rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, tutte le pretese avanzate da e CP_3
CP_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti delle società e/o escludere e/o ridurre ex art. 1227 Controparte_4 Controparte_5 comma 2 e/o comma 1 c.c., e nella seconda ipotesi, previo accertamento delle quote di responsabilità di tutte le parti in causa – inclusa la società – nella causazione / propagazione dell'evento Parte_2 dannoso verificatosi nello stabilimento industriale di quest'ultima la notte del 02.01.2016, l'entità dell'importo da riconoscersi alle parti ricorrenti, a carico dell'assicurata, contestualmente dichiarando la terza chiamata HDI-Global SE tenuta a manlevare le stesse società assicurate, nei limiti e secondo le condizioni di polizza;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, anche con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto sub n. 1170/2016 R.G. dinnanzi al Tribunale di Padova;
In via istruttoria:
1. Dichiarare la nullità o comunque l'inutilizzabilità della CTU assunta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto sub n. 1170/2016 R.G. dinnanzi al Tribunale di Padova e posta dalle ricorrenti a fondamento del ricorso, per i motivi dedotti;
2. Disporre l'acquisizione al presente procedimento dei due fascicoli penali relativi rispettivamente al procedimento n. 09/2016 R.G.N.R. iscritto presso il Tribunale di Padova, nonché al procedimento scaturito dallo accertamento effettuato dai VV.F. di Padova in ordine alle violazioni delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011 ed al D.lgs. n. 139/2006;
3. Ammettere i mezzi di prova richiesti rispettivamente in seno alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma
6 c.p.c. di data 02.07.2021 e 22.07.2021 (in particolare le prove orali articolate alle pagine 3 e 4 della memoria n. 2, ivi compresa la prova contraria richiesta a pag. 4, nonché le richieste di CTU articolate alle pagine 2 e 3 della medesima memoria n. 2), rigettando contestualmente quelli richiesti da parte ricorrente, per i motivi ivi indicati nella memoria n. 3.
pagina 12 di 49 - 3 - Contr 4. ibadisce l'eccezione per la quale – considerato il rito scelto – alle ricorrenti è preclusa la facoltà di formulare mezzi istruttori nuovi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in data 22.07.2019, le compagnie di assicurazione ed CP_3 [...]
adivano questo Tribunale chiedendo la condanna di Controparte_1 Controparte_5
e in solido tra loro, al pagamento in favore delle
[...] Controparte_4
ricorrenti della somma di € 4.901.425,00 oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento della responsabilità delle resistenti, ciascuna per la quota di sua competenza in relazione al verificarsi dell'incendio verificatosi in data 2.1.2016 nella sede di Campo San Martino di
IC CO & C. spa e previo accertamento del diritto delle ricorrenti di surrogarsi nei diritti di nei confronti di e di Parte_2 Controparte_5 [...]
Controparte_4
A fondamento delle loro pretese, le ricorrenti esponevano che:
➢ in data 22.1.03 (oggi ), società che svolge Parte_3 Parte_3
l'attività industriale di produzione e commercializzazione di impianti e attrezzature per allevamenti avicoli, stipulava con (oggi ) la polizza incendio n. CP_14 CP_3
48.316.507 a garanzia dei fabbricati di sua proprietà siti in Campo San Martino
(frazione Marsango, viale Venezia n. 30) e in OL (via Vanoni n. 2 e via Caduti di
Russia n. 17);
➢ nella notte del 2.1.16 presso la sede di di Campo San Martino si Parte_2
verificava un incendio che causava ingenti danni;
➢ l'incendio aveva interessato l'area sita a nord/est del capannone di circa 2.500 mq di superficie ed, in particolare, i reparti stoccaggio del materiale di acquisto e della materia prima, il magazzino minuteria e prodotti finiti, gli uffici, l'archivio amministrativi, l'area tettoia adibita anche a carico e scarico delle merci e deposito temporaneo per le merci in arrivo e l'edificio veniva colpito dal fumo propagatosi dalle fiamme. Tra i macchinari danneggiati vi erano anche otto carrelli elevatori
, uno dei quali (matricola FN472165) rimaneva completamente distrutto;
CP_5 pagina 13 di 49 ➢ quanto alle cause di tale incendio, già nel verbale di sequestro redatto dai Carabinieri di Piazzola sul Brenta all'esito dei primi accertamenti veniva rilevato: 'Al momento non
è stato possibile determinare le cause dell'incendio e, sentiti i responsabili dei VV.FF intervenuti si apprendeva che non erano state rilevati sul posto segni di effrazione agli infissi
e/o vari accessi allo stabili-mento e non si esclude che le stesse possano avere avuto origine per cause accidentali provocati da un possibile corto circuito nella zona dove erano parcheggiati i vari carrelli elevatori, poi andati distrutti/danneggiati, che erano stati messi sotto carica elettrica per essere utilizzabili alla riapertura dell'azienda';
➢ anche la relazione tecnica sulle cause d'incendio redatta dai Vigili del Fuoco individuava la medesima causa: 'Da una prima analisi dell'evento l'origine dell'incendio sembra scaturita da un quadro di ricarica posto sotto la tettoia identificata al punto 45 vicino al pilastro […] Si può pertanto ragionevolmente affermare che la causa dell'evento sia dovuta ad un guasto elettrico nel quadro carica muletti';
➢ il quadro di ricarica individuato quale causa dell'incendio costituiva una componente dei carrelli elevatori forniti in locazione a da Parte_2 Controparte_5
➢ con ricorso ex art. 696 c.p.c., depositato in data 11.2.16, aveva promosso Parte_2
un accertamento tecnico preventivo- n. R.G. 1170/2016, nei confronti di
[...]
e nonché di , Controparte_5 Controparte_4 CP_3 [...]
e , al fine di accertare le cause Controparte_15 Controparte_16 dell'incendio;
➢ la CTU svolta nell'ambito di tale accertamento accertava che la causa dell'incendio andava individuata in un malfunzionamento del carica batterie dei carrelli elevatori forniti in locazione a da;
Parte_2 CP_5
➢ nel 2017 e in virtù della polizza 48.316.507-0, corrispondevano le CP_3 CP_1
seguenti somme: €.
4.743.038 a;
€.221.563,00 a società Parte_2 Controparte_17
che aveva effettuato le opere di bonifica e alla quale aveva ceduto il relativo Pt_2
credito per l'ammontare di € 250.000,00 – aveva corrisposto l'importo di € CP_1
1.637.951,70, mentre aveva corrisposto la somma di € 3.326.649,30-; CP_3
➢ alla luce delle risultanze di cui all'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam,
e manifestavano a e CP_3 CP_1 Controparte_5 Controparte_4 la volontà di surrogarsi nei diritti della propria assicurata ex art. 1916 c.c.; pagina 14 di 49 ➢ tale tentativo stragiudiziale non sortiva esito positivo, con la conseguenza che le suddette compagnie agivano in giudizio, al fine di ottenere la rifusione di quanto pagato in favore di e Parte_2 Controparte_17
In diritto le ricorrenti, essendo stata la causa dell'incendio accertata dall'ing. Per_11
CTU nominato nel procedimento di ATP, nel “surriscaldamento del cavo elettrico e del relativo isolante che collegava il carica batterie al carrello elevatore” e nel “degrado dei materiali causato da incompleta prevenzione manutentiva”, ravvisavano la responsabilità delle resistenti nel verificarsi del sinistro per avere le stesse fornito, installato e manutenuto i carrelli elevatori, i carica batterie e i cavi di collegamento ed escludendo qualsiasi responsabilità in capo alle atteso che non era stata violata la normativa antincendio. Parte_2
Inoltre, le ricorrenti individuavano i presupposti dell'azione nella efficacia della polizza stipulata in coassicurazione con (oggi con ripartizione delle quote del Parte_8 CP_1
65% in capo ad e 35% in capo a nella conformità dei pagamenti CP_3 CP_1
effettuati dalle compagnie di cui erano state rilasciate quietanze di pagamento alle previsioni di polizza. Precisavano, inoltre, che l'individuazione e quantificazione dei danni era stata effettuata dal perito della compagnia e da quello incaricato da Parte_2
e sottoscrivendo le quietanze di pagamento e cessionaria –
[...] Parte_2 CP_8
dichiaravano di cedere ad e alle coassicuratrici ogni loro diritto azione e ragione CP_3
contro i responsabili del danno e contro chiunque altro. Infine, le ricorrenti dichiaravano di agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. per ottenere dalle resistenti il recupero delle somme pagate in forza della polizza e riconducibili a responsabilità delle resistenti in relazione all'innesco dell'incendio e la quantificazione dei danni era desumibile dal processo verbale di perizia e dai dettagli di stima sottoscritti per dal perito Ing. e Pt_2 Tes_4
per dall'ing. inoltre, dall'importo pagato che ammontava ad € 4.964.601 CP_3 Tes_1 doveva essere detratto l'importo di € 63.176,00 corrisposto a titolo di supplemento di indennità per valore a nuovo.
Con comparsa di costituzione e contestuale istanza di chiamata di terzo depositata in data
20.12.2019, si costituivano in giudizio tramite il medesimo difensore e Controparte_5
, eccependo preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva delle Controparte_4
ricorrenti che avendo rinunciato al diritto di surroga ai sensi dell'art. 62 delle Condizioni
pagina 15 di 49 Generali di contratto e le società resistenti sarebbero da considerare “assicurate”, mentre la surroga avrebbe potuto essere esercitata solo nei confronti dei terzi, oltre ad essere le resistenti dei “fornitori” nei cui confronti la compagnia aveva rinunciato alla surroga. Inoltre, le convenute, non ritenevano esistenti nel caso di specie i presupposti per l'esperimento dell'azione di surroga ex art. 1916 c.c. e, nel merito, contestavano integralmente la ricostruzione dell'origine dell'incendio come ipotizzata dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo di cui chiedevano la rinnovazione. Quanto alla manutenzione delle batterie, questa spettava ad che avendo ricevuto in Parte_2 locazione da UN Fleet Service non era proprietaria del bene, ma era obbligata a custodirlo. Inoltre, le convenute contestavano il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte delle attrici con riferimento alla quantificazione dei danni, deducevano plurime omissioni in tema di normativa antincendio ed eccepivano la responsabilità esclusiva delle riconducibile a plurime negligenze nell'organizzazione aziendale che avevano Parte_2
concorso in modo esclusivo alla determinazione dell'evento.
In via preliminare, le convenute chiedevano, disporsi la conversione del rito sommario in Contro quello ordinario, l'autorizzazione alla chiamata in causa di in qualità di assicuratrice delle stesse, per essere manlevate di quanto eventualmente tenute a pagare alle ricorrenti all'esito del giudizio, nella denegata ipotesi di un accertamento di responsabilità a loro carico e concludevano per il rigetto delle domande attoree ed in caso di accoglimento delle domande attoree chiedevano che fosse contenuta l'obbligazione patrimoniale in applicazione dell'art. 1227 I e II comma c.c..
Autorizzata la chiamata in causa del terzo con correlato differimento della prima udienza di comparizione, con comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza di conversione Contro del rito del 24.09.2020, si costituiva la terza che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle compagnie assicuratrici e passiva delle convenute e, nel merito, contestava sotto ogni profilo l'an ed il quantum delle pretese risarcitorie avanzate, chiedendo il rigetto delle domande formulate nell'interesse di e CP_3 CP_1
Disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter c.p.c. da quello sommario in quello ordinario ed avviato il procedimento di mediazione obbligatoria, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava pagina 16 di 49 udienza di precisazione delle conclusioni. Esperito tale onere processuale, sulle conclusioni precisate dalle parti, all'udienza del 15.11.2022 il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire il fascicolo relativo al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo celebrato avanti il Tribunale di Padova unitamente alla relazione del CTU con tutti i relativi allegati R.G. n. 1170/16, G.U. Dott. e veniva espletata una CTU estimativa volta a Pt_4 quantificare i danni conseguenti all'incendio e a valutare la congruità dell'indennizzo.
Rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e all'esito del decorso dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
2. eccezione di nullità e richiesta di rinnovazione della CTU
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione sollevata dalla terza chiamata di nullità delle operazioni peritali svolte nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo per inadeguatezza professionale del CTU ing. ritenuto privo di Persona_2
competenze tecniche, atteso che le censure di nullità della consulenza devono avere ad oggetto specificamente le violazioni in concreto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio che, nel caso in esame, non ricorrono. Peraltro l'ing. con il proprio Per_1
accertamento tecnico ha dato prova di essere estremamente competente professionalmente e nessun dubbio sulla propria professionalità può incrinare gli esiti degli accertamenti svolti.
Inoltre, tenuto conto dell'istanza depositata in data 9.5.2016 dall'ing. nominato dal Per_1
Tribunale di Padova CTU nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.
R.G. 1170/2016 e del verbale di udienza del 17.5.2016 svolta innanzi al Tribunale di Padova alla presenza delle parti e del CTU ing. nominato non emerge alcuna Persona_2 discussione in merito alla “inadeguatezza professionale del CTU” né tantomeno veniva avanzata in quella sede istanza di sostituzione del CTU, valutazione, questa, peraltro, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere respinte le eccezioni di nullità dell'accertamento tecnico preventivo.
Considerato che in sede di precisazione delle conclusioni sono state ribadite le istanze istruttorie formulate in corso di causa e ritenute superflue ai fini della decisione, occorre in pagina 17 di 49 questa sede confermare l'inammissibilità delle istanze di prova orale dedotte dalle parti in quanto dedotte su circostanze documentali o valutative, ininfluenti ai fini della decisione alla luce delle contestazioni sollevate dalle parti e della documentazione prodotta in giudizio.
Quanto alla richiesta avanzata da parte attrice di rimessione della causa in istruttoria e di rinnovazione della CTU per far ricostruire la causa dell'incendio, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, non si ritiene possa essere accoglibile.
In tal senso basti osservare che, dato il decorso del tempo rispetto al sinistro di cui la
CTU dovrebbe ricostruire dinamica e cause (l'incendio risale infatti al 2.1.2016) una ulteriore
CTU espletata ex novo a distanza di ben nove anni dagli eventi, altro non potrebbe essere che l'espressione di mere ipotesi ricostruttive fondate soltanto su documenti già acquisiti agli atti e sulle precedenti CTU. Si ritiene dunque che una ulteriore CTU non potrebbe per definizione fondarsi sull'osservazione diretta dei luoghi, né delle strutture coinvolte e, pertanto, non potrebbe aggiungere ulteriori elementi utili rispetto alle molteplici verifiche tecniche già espletate (solo nella presente causa ne è stata fatta una, cui deve aggiungersi quella effettuata in sede di ATP ante causam), risolvendosi necessariamente ogni ulteriore CTU in una mera operazione critica degli scenari in precedenza già ipotizzati da altri.
Fatte queste premesse occorre qualificare la domanda attorea al fine di individuarne gli elementi costitutivi e poi esaminare le eccezioni sollevate dalle convenute.
3. Domanda di surroga dell'assicurazione
Passando all'esame della domanda attorea, come già sommariamente esposto nella superiore premessa, va osservato che il presente giudizio, instaurato da e da CP_3 ex art. 1916 c.c., ha ad oggetto il legittimo esercizio del diritto di Controparte_18
surroga ad opera dell'assicuratore nei diritti vantati dal proprio assicurato nei riguardi del responsabile del danno causatogli.
Sotto il profilo squisitamente giuridico la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916
c.c. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio vantato dal danneggiato/assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo corrispostogli, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato in favore del proprio contraente, così esprimendo la volontà di pagina 18 di 49 avvalersi della citata norma, ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili a tale data nei confronti dell'assicurato per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione giuridica dell'altro (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 11457/2007).
Infatti, la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., comporta l'acquisto di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all'assicurato (Cass. 25182/07), in quanto il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile (Cass. 4347/09).
L'assicuratore che intende agire ex art. 1916 c.c. deve provare la sussistenza dei presupposti dell'azione, e quindi dimostrare l'esistenza del contratto assicurativo, il pagamento dell'indennizzo e la comunicazione al terzo di voler surrogarsi all'assicurato ( Cass. Civ.
20901/2013)
I presupposti per il riconoscimento del diritto in esame sono l'esistenza del contratto di assicurazione n.48.316.570-0 22.1.2003 da con Parte_9 Parte_3 CP_14
(oggi ) a copertura del rischio “incendio” ( doc. n. 1 fascicolo attoreo) a garanzia dei CP_3 fabbricati di proprietà dell'assicurato siti nel Comune di Campo San Martino- Frazione di
Masnago, il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore e la comunicazione della volontà di surrogarsi in qualsiasi forma, non esclusa la citazione in giudizio, requisiti pienamente integrati nel caso di specie (vedi doc. n. 4 fascicolo attoreo, quietanza di pagamento e doc. n. 8 comunicazione diritto di surroga).
È, inoltre, opportuno precisare che per effetto della surroga "l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicurato delle indennità corrisposte in forza del contratto di assicurazione" (cfr. in tal senso Corte d'Appello Roma, 7 febbraio 2008 n. 500).
Così delineati i presupposti ed i confini dell'azione di surroga, si ritiene valida ed opponibile l'intervenuta surroga di nei diritti assicurativi vantati dalle parti attrici nei confronti di e . Controparte_5 Controparte_4 pagina 19 di 49 In linea di principio, subentrando l'assicuratore nei diritti dell'assicurato, nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore il terzo responsabile può opporre all'assicuratore tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare all'assicurato-danneggiato, purché si tratti di fatti preesistenti alla surroga e per converso l'assicuratore assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato (Cass.civ. 21218/2022). Ne consegue che l'eccezione del concorso di colpa del danneggiato sollevata dalle terze responsabili è ammissibile e sarà esaminata nel prosieguo.
Il terzo, però, non può opporre le eccezioni inerenti il contratto assicurativo stipulato tra la compagnia assicurativa e le che invece potranno entrare in gioco nel caso di Parte_2
azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.
Tale premessa consente di ritenere inammissibili in quanto relative al rapporto contrattuale assicurativo intercorso fra e e la le eccezioni sollevate da CP_3 CP_19 Parte_3
parte convenuta con riferimento alle dichiarazioni non veritiere che avrebbero Parte_2
reso al momento della conclusione del contratto in relazione all'utilizzo di sostanze combustibili in misura non superiore al 10% ed alla garanzia relativa a processi di lavorazione conformi alla migliore tecnica. Inoltre, deve essere ritenuta non opponibile dalle convenute anche l'eccezione relativa al rifiuto che la compagnia avrebbe dovuto opporre avverso la richiesta di indennizzo da parte di stante la mancata comunicazione Parte_2
dell'incremento del rischio per effetto dell'installazione di una stazione di ricarica di accumulatori al piombo, in considerazione, peraltro, dell'individuazione della fonte dell'innesco dell'incendio in una batteria.
3. Difetto di legittimazione attiva e passiva
Sia le convenute che la terza chiamata sollevano, preliminarmente, eccezione di difetto di legittimazione attiva delle compagnie di assicurazione e difetto di legittimazione passiva di e di . Controparte_5 Controparte_4
Con riferimento a tale eccezione le convenute sostengono di rivestire la qualifica di
“Assicurate” ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza in quanto la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia essendo estesa ai “beni appartenenti a terzi” ai sensi dell'art. 5 è una “assicurazione per conto di chi spetta”, conseguentemente l'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. non avrebbe potuto essere proposta nei confronti delle pagina 20 di 49 convenute che non sono “terzi” estranei al rapporto assicurativo, ma sono “assicurati” ai sensi delle definizioni di polizza.
Inoltre, sia le convenute che la terza chiamata hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e passiva anche sotto il profilo della espressa preventiva rinuncia alla rivalsa pattuita dall'art. 62 delle condizioni generali formulata dalla compagnia che, quindi, non avrebbe potuto agire nei confronti dei “fornitori” dei carrelli elevatori che, sebbene di proprietà della CP_5
e nella disponibilità delle in forza dei contratti di noleggio stipulati nel corso Parte_2
degli anni fra le convenute e la danneggiata/assicurata, rientravano fra le “cose assicurate” ai sensi dei polizza.
Le società attrici replicavano a tali eccezioni richiamando l'art. 14 delle condizioni generali di polizza e ritenendo che solo il contraente e la società possono esercitare le azioni ed i diritti nascenti dalla polizza ed affermando che la garanzia del bene non implica anche l'estensione della garanzia al proprietario del bene che non è il contraente.
Orbene, nel caso di specie parti attrici, alla stregua della fattispecie giuridica prospettata mediante la propria azione, sono titolari del diritto di ottenere dal giudice una decisione di merito e, dunque, legittimate attive nel giudizio per cui è causa.
Infatti, l'esame delle condizioni generali di polizza evidenzia che, sebbene il carrello elevatore che ha causato il danno sia da qualificarsi come “bene assicurato”, questo non può di certo significare che la garanzia assicurativa copra anche la colpa di , proprietaria del CP_5 carrello, che non può essere considerata “assicurata” in quanto proprietaria del bene.
Il contratto di assicurazione estende la copertura anche ai beni di proprietà di terzi come emerge dall'art. 11 delle condizioni generali di polizza rubricato “oggetto dell'assicurazione” che prevede “La società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da: incendio…” , ma non prevede che sia coperta dall'assicurazione anche la responsabilità di tali terzi proprietari del bene.
Inoltre, l'art. 58 delle condizioni generali prevede la copertura per gli eventi assicurati causati da colpa grave dell' “Assicurato/Contraente” e, dunque, di e non la estende alla Parte_2 colpa grave dei terzi.
Infine, ai sensi dell'art. 14 delle condizioni di polizza, si prevede espressamente che “Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società”, ciò ad ulteriore conferma che le attrici in quanto “Società” correttamente hanno pagina 21 di 49 instaurato il presente giudizio surrogandosi nei diritti delle , Parte_2
contraente/assicurato/ danneggiato, vantati verso le convenute che non sono il soggetto assicurato e sono estranee al rapporto assicurativo concluso tra e e CP_3 Parte_2 ritenute responsabili dell'incendio evento assicurato.
I terzi responsabili, ai sensi del terzo comma dell'art. 1916 c.c. sono coloro che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione sono tenuti a rispondere dell'evento concretante il rischio assicurato. Quindi, il terzo responsabile del danno di cui all' art. 1916 c.c. non si identifica in colui il quale è tenuto ad una prestazione corrispondente a quella effettuata in via di indennizzo dall'assicuratore; indica, invece, i soggetti estranei al rapporto assicurativo che per contratto, fatto illecito o altra legittima causa sono tenuti a rispondere di un evento imputabile ad essi od a persone del cui operato devono rispondere.
Nel caso in esame le attrici ravvisano una responsabilità delle convenute nella causazione dell'incendio conseguente alla inadeguata manutenzione delle batterie dei carrelli elevatori in noleggio;
pertanto, le convenute non possono essere qualificate come “assicurate”.
Inoltre, le convenute e la terza chiamata, qualificando la domanda giudiziale come azione di rivalsa della compagnia nei confronti del responsabile del sinistro, richiamano la “rinuncia alla rivalsa” prevista dall'art. 62 delle condizioni generali di polizza per escludere il diritto delle attrici di agire in rivalsa nei confronti delle convenute che rientrerebbero nella categoria dei
“fornitori” dell'assicurato per avere stipulato i contratti di noleggio dei carrelli. Ma nel caso in esame è esclusa l'applicabilità dell'art. 62 delle condizioni generali di polizza che prevede la rinuncia al diritto di surroga “purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile civile” in quanto sono state promosse due azioni giudiziali dalle nei Parte_2 confronti dei terzi responsabili e, nello specifico, il procedimento per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Padova di cui al n. R.G. 1170/2016 ed il giudizio di cui al n. R.G. 5660/2021 introdotto innanzi al Tribunale di Milano da nei confronti di Parte_2
e avente ad oggetto l'accertamento Controparte_5 Controparte_4
della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute e del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incendio del 02.01.2016 a titolo di danni emergenti, di lucro cessante e di perdita di chance per complessivi € 37.199.157,00 dai quali detrarre pagina 22 di 49 l'indennizzo versato ad dagli assicuratori e Parte_3 CP_3 [...]
pari ad Euro 4.964.704,00. Controparte_1
4. difetto di legittimazione passiva – difetto di titolarità del diritto
Le convenute e la terza chiamata sollevavano, altresì, eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto del tutto estranea alle vicende dell'incendio Controparte_4
sostenendo che la batteria individuata dal perito incaricato dal Tribunale di Padova in sede di
A.T.P. quale causa dell'incendio era in dotazione ad un carrello elevatore oggetto di un contratto a lungo termine stipulato con UN Fleet Service.
Anche tale eccezione deve ritenersi infondata.
E' pacifico, in quanto ammesso da tutte le parti (vedi anche pag. 24 della comparsa della terza Contro chiamata ) che il carrello elevatore contrassegnato dal numero di serie FN472165 CP_20
era quello che aveva in dotazione la batteria individuata come causa dell'incendio dall'ing.
nominato CTU nell'accertamento tecnico Preventivo R.G. 1170/2016. Per_1
Alla luce della documentazione contrattuale, infatti, emerge che “alla stipula del contratto” di noleggio CF 1424596 concluso da in data 2.4.2014 con Controparte_5 Parte_2
ed avente ad oggetto, fra gli altri, anche il carrello dalla cui batteria era scaturito
[...]
l'incendio ( vedi elenco parte integrante del contratto di noleggio CF1424596- - doc. 10 fascicolo attoreo) “ agisce in qualità di rappresentante di Parte_10 Controparte_21
Durante l'esecuzione del contratto , JI rappresenterà il referente del cliente agendo in
[...]
Co nome e per conto di ” ( art. 3 dell'Allegato A Condizioni generali di contratto ComFLEET
Rental della UN Fleet Service” doc. n. 10 fascicolo attoreo). Inoltre il “contratto di assistenza con formula di manutenzione preventiva” (doc. 11 fascicolo attoreo) veniva stipulato da con che risultava, altresì, la società che aveva effettuato Parte_2 Controparte_4
l'intervento di manutenzione sul carrello n. FN472165 in data 4.12.2015 (doc. n. 13 fascicolo attoreo) conformemente alla previsione della clausola H.1 delle condizioni generali del Co contratto di noleggio secondo cui: ” si obbliga a fornire al Cliente, che accetta, il servizio di assistenza descritto al n. 2 relativo ai beni contrattuali concessi in uso al Cliente e sinteticamente descritti nel presente contratto che sarà fornito da JI o da terzi dalla stessa indicata”.
Dunque, dal contratto di noleggio emerge che aveva l'obbligo di Controparte_5 fornire il servizio di assistenza che poteva essere fornito anche da , Controparte_4 pagina 23 di 49 mentre il contratto di assistenza con manutenzione preventiva era stato stipulato con
, nonché dalle mail e dal report di manutenzione prodotti (doc.ti 12 e 13 Controparte_4
di provenienza di ), emerge che l'intervento di manutenzione in data Controparte_4
4.12.2015 era stato effettuato da . Controparte_4
Tali argomentazioni inducono la giudicante a ritenere infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta considerato che correttamente le compagnie di assicurazioni hanno agito nei confronti di entrambe le società ritenute entrambe responsabili per la causazione dell'incendio.
5. Cause dell'incendio
È pacifico in quanto non contestato, oltre che documentalmente provato, che in data 2.1.2016 verso le ore 4,00 si verificò nel Comune di Campo san Martino un incendio di vaste proporzioni presso lo stabilimento aziendale delle che, come accertato dal Parte_2
Comando Provinciale dei Carabinieri di Cittadella, dai Vigili del Fuoco giunti in loco, interessava circa 2500 mq dell'area sita a Nord Est dell'edifico aziendale (pag. 11 doc. 2 attore).
I Vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'incendio evidenziavano ad una prima analisi dell'evento che “l'origine dell'incendio sembra scaturita da un quadro di ricarica muletti posto sotto la tettoia identificata al punto 45 vicino al pilastro al fine di escludere qualsiasi presenza di incendio doloso si è proseguito anche all'interno del fabbricato” poi a seguito di ulteriori accertamenti strumentali e come evidenziato dal verbale di accertamenti urgenti “al punto 25 della planimetria un solo strumento segnalava per due volte un picco prima di asportare il materiale e dopo avere asportato il materiale ferroso che copriva l'area si effettuava un prelievo dei combusti e si inviava nel nostro laboratorio per l'identificazione di acceleranti. In data 5.1.2025 il Comando di
Venezia invia il report delle analisi riscontrate le quali non possono escludere al 100% la presenza di acceleranti ma vista la presenza di altri liquidi lubrificati e di origine idrocarburica tale sostanze possono svilupparsi anche dai liquidi contenuti nei motoriduttori e transitati nella zona per dilavamento”. Infine, i Vigili del Fuoco evidenziavano come non vi era stata dispersione di infiammabile negli ultimi scaffali e che le temperature raggiunte e i danni termici sia sulle strutture in calcestruzzo che sulle strutture metalliche erano dovute a tempi di combustione pagina 24 di 49 maggiori per cui affermavano che “la causa dell'evento era dovuta ad un guasto elettrico nel quadro carica muletti.”
La ricostruzione delle cause dell'incendio è stata affidata al CTU nominato Ing.
[...]
nominato nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo n. Per_2
R.G. 1170/2016 introdotto su ricorso delle ed a cui hanno Parte_3
partecipato sia le convenute che la terza chiamata. Nell'elaborato il CTU evidenzia come non sia stato possibile indicare con “assoluta precisione le effettive cause dell'innesco” non disponendo di elementi probatori sufficienti in quanto “l'incendio stesso distrusse molti degli indizi e degli indicatori che potevano ricondurre all'effettiva sequenza di eventi che causò l'incendio” e questa premessa ha comportato una serie di analisi che hanno condotto alla determinazione di una serie di ipotesi vagliate in un contesto probabilistico.
Nella relazione tecnica a firma dell'ing. si legge che: “l'origine dell'incendio sembra Per_1 scaturita da un quadro di ricarica muletti posto sotto la tettoia usata per carico/scarico della merce e la causa dell'evento è dovuta ad un guasto elettrico nel quadro ricarica muletti”. In particolare, la prima ricostruzione del collegio peritale, coerente con gli accertamenti svolti dai Vigili del
Fuoco, portava ad indicare che “il fuoco si fosse innescato nel locale carrelli per poi propagarsi rapidamente verso l'esterno dell'edificio, a causa della presenza di materiali facilmente attaccabili dal fuoco (parti di imballaggi) e successivamente verso l'interno (probabilmente sospinto da correnti d'aria.
Questa ipotesi giustificherebbe: 1) che il locale sia stato toccato solo parzialmente – Pt_7 considerando soprattutto che i carrelli più danneggiati si trovano presso l'apertura del locale di ricarica dove si suppose fosse avvenuto il primo innesco, e che gli altri erano in qualche modo “protetti” dalle correnti d'aria 2) la progressione del percorso dell'incendio, tenuto conto del contributo momentaneo dato dall'aria e delle specifiche di materiali in deposito;
3) la forma delle deformazioni degli elementi metallici della struttura edilizia;
4) le tracce di esposizione a fiamma rinvenute sul lato interno della parete perimetrale, presso il pilastro portante, a quota oltre altezza umana un'ipotesi plausibile
(peraltro bisognosa di verifica tecnica) consistette nell'immaginare un innesco localizzato o sul carrello stesso oppure sul caricabatterie, propagatosi poi ai cavi e alle parti in plastica del carrello (che fornirono il combustibile iniziale), per poi intaccare gli imballaggi e gli altri materiali combustibili nelle immediate vicinanze e progressivamente incontrati sul percorso. Un possibile secondo elemento
d'innesco ipoteticamente poteva essere costituito da un faro appeso al traverso metallico della tettoia in corrispondenza dell'ingresso al vano ricarica carrelli”.
pagina 25 di 49 Tale ricostruzione è stata avvalorata dagli accertamenti tecnici svolti dal CTU che ha potuto appurare come l'innesco dell'incendio non sia attribuibile a dolo o intenzione e come abbia origine quasi sicuramente elettrica, mentre l'innesco elettrico primario “molto probabilmente” avvenne per surriscaldamento del cavo elettrico e del relativo isolante che collegava il carica batterie al carrello elevatore.
Il CTU dopo avere dettagliatamente descritto la successione degli eventi per come evolutisi individuava in primo luogo che dalla batteria per i normali scuotimenti dovuti all'uso erano fuoriuscite ripetutamente piccole quantità di acido le quali, accumulatesi sulle parti metalliche della treccia del cavo in rame , erano penetrate lungo il cavo elettrico di collegamento posto sotto l'isolante provocando un'azione chimica che corrose il metallo gonfiando così la treccia e mettendo sotto tensione meccanica l'isolante esterno.
Durante l'uso nei tratti del cavo attaccati dall'acido si sviluppò una maggiore dissipazione di potenza fino al momento nel quale queste proprietà vennero meno. Nel momento in cui l'isolante cedette la corrente passò e si creò corto circuito. L'enorme corrente compromise rapidamente il resto del circuito surriscaldando ulteriormente gli altri tratti del cavo e coinvolgendo a ritroso altri elementi della batteria. Il carica batterie, avvertendo il calo di tensione dopo il primo corto circuito, entrò in modalità ricarica erogando per qualche istante la massima corrente che poteva emettere;
in questo momento probabilmente può essere posto il secondo corto circuito avvenuto all'altezza del carica batterie. La batteria in cortocircuito aumentò notevolmente la sua temperatura riscaldando l'isolante degli altri cavi e quando il corto circuito si manifestò al punto di ingresso del cavo positivo in batteria il cavo si spezzò cadendo a terra. Il carrello ormai stava già bruciando come una torcia fornendo energia sufficiente all'accensione di altri materiali in adiacenza. Le fiamme investirono il caricabatterie poi coinvolsero in tempo successivo i materiali in deposito nelle prossimità del carrello, distrussero i dispositivi fissati alla colonna portante e si propagarono rapidamente fuori sull'area esterna probabilmente per contatto diretto e non per spinta atmosferica. Le fiamme ed i fumi dal magazzino minuterie si diffusero nell'area uffici e verso la zona produzione.
In particolare, in sede di ATP, l'ing ha accertato che: “l'innesco elettrico Persona_2
primario, molto probabilmente (occorre sempre parlare in termini probabilistici), avvenne per surriscaldamento del cavo elettrico e del relativo isolante che collegava il carica batterie al carrello pagina 26 di 49 elevatore. Questo cavo, nella sua parte che correva sulla superficie della batteria, provocò un primo corto circuito franco nell'ambito del sistema della batteria di celle di accumulatori, tra il cavo stesso e uno dei ponticelli di interconnessione tra gli elementi dell'accumulatore. In seguito, per il surriscaldamento provocato dall'eccessivo passaggio di corrente (alimentato dagli elementi della batteria stessa) l'isolante del suddetto cavo cedette poi in altri punti causando una serie di altri corto circuiti, fino a che il cavo si spezzò anche al punto di ingresso, staccandosi definitivamente dalla batteria, separandola fisicamente dal carica batterie. Assodato che tutti i componenti elettrici ed elettronici, pur avendo gli involucri isolanti costituiti da materiali classificati “autoestinguenti”, (i quali, tuttavia, in caso di mantenimento della sorgente di ignizione, bruciano facilmente, sviluppando elevate energie e trasmettendo rapidamente il fuoco ai materiali che si trovano vicino ad essi) e constatato che il carrello elevatore stesso è costituito da molti materiali plastici che bruciano con grande sviluppo di calore si conclude che l'insieme formato da questi elementi è potenzialmente in grado di bruciare sviluppando fiamme di elevata energia, capaci di propagarsi facilmente ai materiali collocati nelle immediate adiacenze”.
E, ancora, emerge che: “Come descritto nei paragrafi qui sopra, il primo innesco fu plausibilmente causato da un cedimento da surriscaldamento dell'isolante del conduttore positivo che portava la corrente di carica all'accumulatore, nel suo tratto passante sulla superficie dell'accumulatore stesso: ne
è prova il fatto che detto cavo appare completamente scoperto, sfilacciato e tagliato di netto, con i bordi di taglio e la gola nel corrispondente ponte sottostante che presentano i tipici segni di arco elettrico;
inoltre, i segni di corrosione da acido del cavo positivo, che si trovano in diretta corrispondenza nella zona dell'incrocio dei cavi (segni che risalgono a tempi precedenti all'evento incendio, e non invece causati da una esposizione all'acido coincidente con l'evento stesso) indicano con chiarezza che fu il danno da corrosione al conduttore stesso che ne provocò un degrado delle caratteristiche elettriche, provocando un surriscaldamento anomalo del conduttore e dell'isolante sia durante il normale funzionamento, sia durante le fasi di ricarica. L'isolante perse progressivamente le sue proprietà, fino a portare al primo corto circuito (e da quello, in rapida successione, si generarono gli altri). La scarica elettrica e la fiammata generati dal primo corto circuito intaccarono dapprima i materiali plastici della batteria e del carrello, incendiandoli, e, successivamente si susseguirono altri corto circuiti, alimentati dall'energia della batteria, localizzati su altri spezzoni del cavo che scavalcavano i ponticelli della batteria i quali progressivamente deterioravano le loro proprietà isolanti a causa della forte corrente e del surriscaldamento conseguente. Il mezzo si incendiò, bruciarono dapprima i cavi di collegamento
pagina 27 di 49 verso il carica batterie e il dispositivo di ricarica stesso………l'origine di questo evento è parzialmente riconducibile a carenze e/o mancanza di passaggi specifici nella manutenzione programmata e periodica, con particolare riferimento all'accumulatore stesso ed ai suoi accessori: si tratta di un evento dovuto a degrado dei materiali causato da incompleta prevenzione manutentiva. Rimangono sicuramente da rimarcare le negligenze evidenziate dalla presenza di materiali depositati presso la sala
carrelli (ed entro la stessa) a distanze eccessivamente brevi dalle potenziali sorgenti Pt_7 dell'incendio, nonché il deposito di materiali infiammabili non reciprocamente separati (deposito oli e imballaggi, in area esterna).” (pagg. 51 e 52 relazione peritale).
La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione tecnica e fotografica prodotta, nonché in quanto esaurienti, complete ed analitiche anche con riferimento alle censure svolte dai
CTP, a firma dell'ing. , ha consentito dunque di ravvisare le cause Persona_2 dell'incendio che possono essere ricondotte al quadro di ricarica muletti posto sotto la tettoia usata per carico/scarico della merce e la causa dell'evento sia “parzialmente riconducibile a carenze e/o mancanza di passaggi specifici nella manutenzione programmata e periodica, con particolare riferimento all'accumulatore stesso ed ai suoi accessori: si tratta di un evento dovuto a degrado dei materiali causato da incompleta prevenzione manutentiva.
Rimangono sicuramente da rimarcare le negligenze evidenziate dalla presenza di materiali depositati presso la sala carrelli (ed entro la stessa) a distanze eccessivamente brevi dalle potenziali Pt_7 sorgenti dell'incendio, nonché il deposito di materiali infiammabili non reciprocamente separati
(deposito oli e imballaggi, in area esterna)”.
L'ing. ha escluso la seconda ricostruzione dell'incendio, sostenuta dalle convenute Per_1
e basata sulle dichiarazioni dei testimoni che segnalarono l'incendio ma non confermata dai riscontri eseguiti dai Vigili del Fuoco, che indicava come zona di innesco il magazzino deposito dal quale il fuoco si sarebbe propagato all'area di ricarica carrelli. Infatti, l'analisi dello stato degli ambienti nel magazzino minuterie dopo l'incendio (all'inizio delle operazioni peritali) non permetteva una verifica (al di là di ogni ragionevole dubbio) delle ipotesi che presupponevano un innesco in quella sede, soprattutto perché le prove di ciò andarono o distrutte o quantomeno alterate profondamente nel corso dell'evento stesso.
pagina 28 di 49 In particolare, il CTU con valutazione tecnica accurata nel ricostruire la sequenza logica di sviluppo dell'incendio aveva escluso che la causa dell'incendio fosse riconducibile al corto circuito della parte di impianto facente capo alla blindo sbarra in quanto plurimi elementi non conducevano all'ipotesi prospettata dalle convenute. In primo luogo il CTU afferma che se l'innesco dell'incendio fosse avvenuto nel magazzino plausibilmente “il fronte di fiamma verso il locale carrelli sarebbe stato piuttosto ampio (almeno di qualche metro) e la sua propagazione verso il locale carrelli era poco probabile che si limitasse al solo percorso in linea diretta verso il carrello più esterno ed avrebbe di certo coinvolto altri mezzi presenti nel locale….ipotizzando la propagazione per lapilli si sarebbero dovute trovare tracce di ceneri o principi di incendio in vari punti del locale ricarica, anche senza volere ad ogni costo pensare che si sarebbero dovuti coinvolgere altri carrelli.
Invece può essere molto plausibile che del materiale incandescente lanciato in quota dalle correnti ascendenti provocate dalle fiamme e ricadente sul piazzale esterno abbia innescato i materiali ivi depositati, ma questo in un secondo tempo come confermato dai testimoni….. qualora l'incendio fosse effettivamente innescato e sviluppato in magazzino, plausibilmente il fronte di fiamma verso il locale carrelli sarebbe stato piuttosto ampio (almeno di qualche metro) e di conseguenza la sua propagazione verso il locale carrelli era poco probabile che si limitasse al solo percorso in linea diretta verso il carrello più esterno (il quale, tra l'altro mostra danni prevalenti dal lato opposto rispetto al magazzino), ed avrebbe di certo coinvolto anche altri mezzi presenti nel locale. Anche ammettendo che la propagazione dal magazzino fosse stata causata dal getto di lapilli dal focolaio principale, appare quantomeno improbabile che essi partissero tutti nella medesima direzione, inoltre, anche la supposizione che ne fosse partito uno solo si presenta una ipotesi poco consistente. Ipotizzando la propagazione per lapilli, si sarebbero dovute trovare tracce di ceneri o principi di incendio in vari punti del locale di ricarica, anche senza voler ad ogni costo pensare che si sarebbero dovuti coinvolgere altri carrelli”.
Il CTU in particolare evidenziava come: “ residui dei cavi e del quadro elettrico di distribuzione rinvenuti presso la scala di salita, pur potendo a primo acchito orientare verso un potenziale innesco, mettono in luce particolari (gocciolamenti metallici dei cavi interrotti, ubicazione e materiali in adiacenza) che poco si attagliano con una origine d'incendio – il quadro, inoltre, si trovava collocato in una posizione sfavorevole per consentire una eventuale propagazione verso materiali in deposito aventi caratteristiche di infiammabilità sufficiente la e i tratti di conduttura elettrica che da Parte_11 essa prendevano origine mostravano evidenti segni di danno da esposizione a fuoco e calore, (le deformazioni degli isolanti dei fusibili nelle scatole di derivazione, lo stato dei conduttori interni della
pagina 29 di 49 e dei supporti isolanti, lo stato dell'isolante della linea in cavo che alimentava i carica Parte_11 batterie, lo stato interno delle scatole di derivazione stesse) ma i tratti a valle apparivano ben poco danneggiati (in seguito a problemi elettrici) e dalle fotografie in opera scattate prima dello smontaggio, sembra che i conduttori fossero stati danneggiati quasi uniformemente e non già in modo selettivo.
➢ l'immediata prossimità all'area del crollo del tetto di scaffali sui quali stavano materiali solo marginalmente coinvolti nell'incendio;
➢ la distribuzione logistica delle zone del magazzino coinvolte nell'incendio e il livello di partecipazione di ciascuna di esse all'evento, depone per un percorso di propagazione che non si attaglia ad un innesco primario originatosi nell'ambiente magazzino;
➢ l'ipotesi di innesco primario in magazzino non si attagliava con i riscontri rilevati in sala ricarica, le tracce di incendio erano localizzate in prevalenza presso il pilastro portante e i loro effetti si protraevano solo per pochi metri, scemando rapidamente, verso l'interno; come si evinceva anche dallo stato dei dispositivi carica batterie e dei quadri elettrici, rimasti del tutto integri già da circa m 3 dal pilastro.
Questi riscontri tecnici e logici permisero di scartare con buona approssimazione l'ipotesi di un innesco originatosi in magazzino, ulteriori commenti e dettagli fotografici sono esposti nei documenti
Allegati”.
Il CTU, sollecitato dalle osservazioni del CTP delle convenute che individuavano con assoluta certezza la causa dell'incendio nel corto circuito a valle del blindo sbarra, riconduceva le elaborazioni teoriche del CTP ai riscontri reali che gli oggetti prelevati evidenziavano, come emerge chiaramente dai fotogrammi prodotti alle pag.da 35 a 38 dell'elaborato peritale dell'ing. , il quale con osservazioni tecniche ineccepibili basate sull'accertamento dei Per_1
reperti e sullo stato del cavo che sebbene esposto al calore esterno non fu degradato, vengono fatte proprie dalla giudicante che si riporta alle valutazioni del CTU (pagg. da 35 a 41 dell'elaborato peritale).
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, la giudicante condivide le conclusioni raggiunte dal
CTU che ha scartato l'ipotesi del corto circuito innescante nel magazzino ed ha ravvisato l'innesco elettrico primario “per surriscaldamento del cavo elettrico e del relativo isolante che collegava il carica batterie al carrello elevatore”. Peraltro le dichiarazioni dei testimoni che videro
“fiamme sul tetto” sono compatibili con la ricostruzione effettuata dal CTU in quanto le fiamme dapprima interessarono il carrello, il carica batterie e poi salirono verso l'alto, furono pagina 30 di 49 “deviate” dal soffitto, scorrendo al di sotto di esso investirono prima il faro poi i pannelli traslucidi in policarbonato che davano luce al magazzino minuterie;
i pannelli traslucidi posti in alto volatilizzarono e le gocce di policarbonato infuocato assieme alle lingue di fuoco penetrarono in magazzino minuterie propagando da esso l'incendio, poi fu staurato da densi fumi che si diffusero verso le aree di produzione;
le fiamme coinvolsero in un tempo successivo i materiali in deposito nelle prossimità del carrello distrussero i dispositivi fissati alla colonna portante e si propagarono rapidamente fuori sull'area esterna probabilmente per contatto diretto e non per spinta atmosferica;
in una fase successiva sotto la spinta dell'aria e convogliate dalla copertura le fiamme ed i fumi dal magazzino minuterie si diffusero nell'area uffici e verso la zona produzione. Quando i testimoni videro le fiamme sul tetto l'incendio si stava propagando già da qualche minuto in quanto non era scattato alcun allarme antincendio.
Ricostruito nei termini sopra indicati la causa dell'incendio ed esaminata la sua rapida propagazione, occorre esaminare le condotte omissive e commissive dei soggetti a vario titolo hanno concorso a causare l'incendio al fine di verificare se, come prospettato dalle convenute, sussista una responsabilità esclusiva delle che se avesse svolto una corretta Parte_2 manutenzione delle batterie dei carrelli elevatori, se avesse realizzato compartimentazioni anticendio fra i locali e se avesse posizionato a distanza maggiore i carrelli, avrebbe evitato l'incendio o se, al contrario vi sia una responsabilità esclusiva o concorrente delle società di noleggio e manutenzione dei carrelli elevatori che avrebbero omesso di eseguire una manutenzione adeguata delle batterie dei carrelli sebbene contrattualmente prevista, come prospettato da parte attrice.
6. Responsabilità nella causazione dell'incendio
Le attrici hanno dedotto la responsabilità esclusiva delle convenute imputandola alla condotta di omessa manutenzione dei carrelli elevatori dei carica batterie e dei cavi di collegamento, attività di manutenzione che in forza dei contratti di noleggio e manutenzione preventiva spettava alle convenute.
Le convenute contestavano le deduzioni avversarie affermando di avere regolarmente adempiuto agli obblighi di periodica verifica, spettando, piuttosto a un obbligo di Pt_2 pagina 31 di 49 provvedere agli interventi di manutenzione previsti espressamente nel libretto delle istruzioni e ravvisavano la responsabilità esclusiva dell'incendio nella condotta omissiva delle consistita anche nella omessa predisposizione di presidi antincendio. Parte_2
L'esame della documentazione prodotta evidenzia come e Parte_2 CP_5
avessero stipulato in data 2.4.2014 il contratto di noleggio dei carrelli elevatori n. CF1424596, elencati nell'allegato B, sotto la voce “elenco carrelli”, in cui rientra al n. 8 il carrello FN 472165 dal cui filo della batteria sarebbe scaturito l'incendio (doc. 10 attori - doc. 11 convenute).
Il noleggio dei carrelli elevatori includeva altresì il servizio di assistenza. In particolare, l'art. Co H comma 1 delle clausole generali del contratto così prevedeva: “ si obbliga a fornire al
Cliente, che accetta, il servizio di assistenza descritto al successivo numero 2 relativo ai beni contrattuali concessi in uso al cliente e sinteticamente descritti nel presente contratto, che sarà fornito dalla JI o da terzi dalla stessa indicata”. Il servizio comprendeva, come stabilito dal comma 2, tutte le manutenzioni necessarie al buon funzionamento dei prodotti e tutte le riparazioni, i ricambi originali necessari – con la limitazione di un treno di gomme all'anno –, il materiale e la minuteria impiegata, lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'intervento del personale di , nonché le verifiche di sicurezza annuali previste, per le Controparte_4
apparecchiature/macchine antideflagranti, dalla direttiva 1999/92 C.E. D.L. 12 giugno 2003 n.
233. Il contratto prevedeva altresì che tutti gli interventi di assistenza tecnica sui carrelli elevatori – anche se non inclusi nel servizio di assistenza, e pertanto da pagarsi separatamente
– dovevano essere effettuati esclusivamente da personale di (cfr. doc. 5, Controparte_4 art. H comma 7).
Inoltre, e stipulavano un contratto di assistenza con Parte_2 Controparte_4
formula di manutenzione preventiva (doc. n. 11 fascicolo attoreo) dal 1.10.2015, con durata di
5 anni.
Nelle condizioni generali del contratto, alla lettera H rubricato: “Manutenzione, cura e Co riparazione” si legge che: “ si obbliga a fornire al cliente che accetta il servizio di assistenza descritto al successivo n. 2 relativo ai beni contrattuali concessi in uso al cliente e sinteticamente descritti nel presente contratto, che sarà fornito dalla JI ( ) o da terzi dalla stessa Controparte_4 indicati. Il servizio comprende per tutti i beni oggetto del contratto: tutte le manutenzioni necessarie al buon funzionamento del prodotto come indicato dal libretto di istruzioni d'uso e tutte le CP_5 riparazioni, restando però esclusa qualsiasi responsabilità...”. pagina 32 di 49 Pertanto, alla luce della documentazione richiamata, deve ritenersi che Controparte_4
fosse obbligata a fornire il servizio di manutenzione dei beni oggetto del contratto consistente, fra gli altri, in: a) manodopera necessaria per eseguire le manutenzioni preventive ordinarie utili al buon funzionamento del prodotto (pag. 9 doc. 11 fascicolo attoreo).
E, ancora, dalla mail del 12.5.2014 emerge che, in seguito alla comunicazione da parte della relativa alla consegna dei carrelli, la società chiedeva di Controparte_4 Parte_2 mettere in contatto un tecnico della società di manutenzione con l'elettricista della società per il “dimensionamento Linea Carica Batterie” e la società di manutenzione rispondeva con mail dello stesso giorno (doc. n. 12 fascicolo attoreo) affermando che il proprio tecnico, Sig.
, sarebbe stato disponibile per chiarimenti sulle linee carica batterie e Parte_6
avrebbe provveduto alla messa in funzione dei carrelli già consegnati.
Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio (vedi doc. n. 13) emerge che in data
4.12.2015 la effettuò un intervento di manutenzione sulla macchina FN Controparte_4
472165, ma le convenute non hanno dimostrato quali attività fossero state svolte non avendo prodotto, nonostante le plurime richieste da parte del CTU dott. , i protocolli di Per_1
manutenzione nei quali dovevano essere indicate le attività poste in essere durante l'intervento.
Tanto premesso, i carrelli elevatori, i carica batterie e i cavi di collegamento dei carrelli elevatori sono stati forniti, installati e manutenuti, così come contrattualmente previsto, dalle convenute (docc. 10, 11, 12, 13 fascicolo attoreo).
In base agli elementi accertati dall'ausiliario del giudice confortati dalla documentazione acquisita risulta che l'installazione dei “dispositivi utilizzatori” fu curata direttamente dall'azienda fornitrice, come si legge a pag. 23 della relazione del CTU, “Per dovere di cronaca, durante l'indagine si è avuta conferma che l'installazione di detti dispositivi di ricarica fu curata direttamente dalla azienda fornitrice (JUNGHEINRICH FLEET SERVICE), come deducibile dalle comunicazioni di posta elettronica allora scambiate tra il committente ed il fornitore e qui allegate
(allegatoAA_Z02)” ed in risposta alle osservazioni del CTP di AN al capitolo n. 6 (pag. 62 di
93 dell'elaborato peritale dell'Ing. ) il CTU afferma che AN fornì i carica batterie, Per_1
alla JUNGHEINRICH FLEET SERVICE la quale provvide con il proprio personale ad effettuare successiva installazione degli stessi presso la e prese in carico anche la Parte_3 loro manutenzione. Inoltre il CTU, in risposta alle osservazioni svolte dal CTP della pagina 33 di 49 che aveva evidenziato come durante la manutenzione del 4.12.2015 CP_4
effettuata da non erano stati rilevati sversamenti di acido della batteria, per cui CP_5
gli sversamenti effettuati successivamente all'intervento di manutenzione avrebbero dovuto essere attribuiti esclusivamente ad “errori commessi in fase di rabbocco da parte del personale Pt_2
P che avrebbe dovuto rilevarli e chiedere un intervento a ” ha avuto modo di sottolineare come “i primi segni di questi attacchi chimici sono molto poco visibili esternamente e per essere individuati richiedono azioni eseguibili esclusivamente da un tecnico specialista: l'utente finale non può intervenire a quel livello dati i rischi associati all'intervento e alle nozioni tecniche che l'esecutore deve avere. L'utente avrebbe la percezione di questi fattori solo dopo che gli effetti assumessero evidenze macroscopiche.”
Pertanto, la condotta tenuta da risulta altresì in linea con quanto delineato dal Parte_2
manuale d'uso dei carrelli, a pagina 49 del manuale d'uso (doc.22), sono delineate le “norme di sicurezza per l'uso di batterie ad acido - Personale di manutenzione”, ove è previsto che “Gli interventi di ricarica, manutenzione e sostituzione delle batterie devono essere eseguiti esclusivamente da personale appositamente addestrato. Durante tali lavori vanno osservate le presenti Istruzioni per
l'uso nonché le disposizioni previste dal costruttore della batteria e della stazione di ricarica della batteria pag. 166 Il servizio di assistenza clienti del Costruttore dispone di tecnici appositamente addestrati per queste mansioni. La stipula di un contratto di manutenzione con il costruttore concorre
a garantire un funzionamento esente da anomalie. I lavori di manutenzione e sezione dei veicoli di movimentazione interna devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato. Le attività lavorative da svolgere devono essere suddivise nei seguenti gruppi target”.
Peraltro, i suddetti controlli manutentivi sul carrello in questione venivano effettuati nel mese di dicembre 2015, ovvero il mese precedente alla data del sinistro. Sul punto, il CTU evidenzia che sebbene avesse più volte richiesto ufficialmente ad di esibire i CP_5
protocolli di manutenzione nei quali dovevano essere indicate le attività poste in essere durante l'intervento del 4.12.2015 in esecuzione dei protocolli, le convenute non hanno ottemperato alla richiesta. State la rilevanza determinante di tali aspetti connessi ad eventuali carenze nelle procedure di manutenzione, essendo l'evento precursore da cui scaturì l'innesco stesso, può ragionevolmente ritenersi che ove correttamente posta in essere tale attività, questa avrebbe consentito di verificare che il cavo del carrello FN 472165 fosse danneggiato e comunque avrebbe imposto la pulizia della batteria mediante eliminazione degli acidi pagina 34 di 49 fuoriusciti dalla stessa a causa degli scuotimenti e accumulatesi sulle parti metalliche della treccia del cavo in rame.
Sul punto, infatti, come confermato dalla CTU effettuata in sede di ATP, evidenzia che “gli effetti di attacco chimico che funsero da precursori all'evento, possono essere attribuiti a carenze nelle specifiche dei protocolli di manutenzione programmata e periodica dei carrelli, che, a quanto è stato possibile constatare, non prevedevano interventi alla batteria di accumulatori, quali la pulizia dai residui acidi dalla superficie della batteria stessa e l'aspirazione degli stessi dal fondo del cassone di contenimento. In aggiunta, va doverosamente osservato a margine che il cavo positivo di alimentazione in quel tipo di accumulatore è installato in modo da attraversare tutta la superficie della batteria, scavalcando vari ponti di collegamento tra gli elementi della stessa;
ciò, essendo un elemento precursore di guasti non trascurabile, solamente considerando le temperature raggiunte dai cavi durante il funzionamento, imporrebbe l'applicazione di adeguati distanziatori isolanti in sede di assemblaggio della batteria stessa;
in più, il montaggio al punto di ingresso in batteria vede l'incrocio con sormonto del cavo positivo col cavo negativo, altro elemento precursore che potrebbe essere facilmente evitato mediante un montaggio più accorto” (pag. 47, doc. n. 5 fascicolo attoreo).
Tali controlli non potevano essere effettuati dall'utente finale, ovvero da , bensì Parte_2
dovevano essere effettuati da personale specializzato e le conseguenti carenze non potevano essere percepite da , ma solo da tecnici (si vedano pagg. 76 e 77 della relazione Parte_2
peritale).
In particolare, ad ulteriore conferma, il CTU sottolinea che “le altre operazioni, di carattere essenzialmente visivo, con qualche aspetto di controllo di corretto funzionamento da parte del conducente ad inizio e fine servizio, non sono tali da permettere all'utente finale di rendersi conto di eventuali problematiche tecniche interne del mezzo. In dette operazioni non sembra sia riportato con evidenza il punto “pulizia e lavaggio della superficie della batteria”. Inoltre, sollecitato dalle osservazioni del CTP di (pag. 89 elaborato dell'ing. ) il CTU evidenziava Pt_2 Per_1 come “dai riscontri ricavati talune operazioni che risultano essenziali e rilevabili in analoghe procedure manutentive (suggerite da primari costruttori di quel tipo di accumulatori) risulta evidentemente che non furono eseguite sul carrello in esame;
come detto in precedenza, le operazioni di indagine ed eventuale pulizia di residui sulla superficie dell'accumulatore implicano nozioni, metodi, strumenti che eccedono da quanto disponibile all'operatore o al personale manutentivo dell'utilizzatore
pagina 35 di 49 e devono pertanto essere inserite nel protocollo utilizzato dall'azienda incaricata della manutenzione stessa.”
Parte convenuta, peraltro, per contrastare l'eccepito difetto di manutenzione dedotto da parte attrice ha accennato ad altri quattro interventi ( a pag. 33 della comparsa di costituzione) effettuati da fra l'11 ed il 24 dicembre senza produrre, a sostegno dell'allegazione in Pt_2 fatto, tali verbali e senza neanche allegare in cosa sarebbero consistiti gli interventi.
L'analisi della documentazione richiamata, nonché le circostanze di fatto sopra esposte, alla luce delle accertate cause dell'incendio, rafforzano il convincimento del giudice circa l'imputabilità dell'incendio alla mancata o carente attività manutentiva contrattualmente demandata alle convenute, non potendosi ravvisare alcuna carenza manutentiva in capo alle
. Parte_2
7. Cause di esclusione della responsabilità delle convenute
Le società convenute e la terza chiamata al fine di ottenere il rigetto della domanda attorea hanno affermato che i danni subiti da fossero riconducibili esclusivamente alla Parte_2
responsabilità dell'assicurato che esercitava la propria attività di impresa in violazione della normativa antincendio. In particolare deducevano le convenute che le Parte_2
esercitavano l'attività di impresa all'interno di uno stabilimento che non aveva ottenuto il rilascio di un certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) né risultava presentata alcuna S.C.I.A.
e l'assenza dei presidi antincendio, unitamente alla presenza di sostanze infiammabili in adiacenza al carica batterie senza l'adozione di alcuna cautela, oltre all'assenza di compartimentazione dell'impianto, ed alla presenza di finestre realizzate in materiale inidoneo e alla inidoneità del locale , avevano rappresentato le cause esclusive della Pt_7
verificazione dell'incendio. Le convenute escludevano la sussistenza del nesso causale tra l'incendio e i danni verificatisi in quanto le “plurime gravi negligenze nell'organizzazione aziendale di avevano concorso in modo assorbente alla determinazione dell'evento ed alla sua Pt_2 gravità ed estensione” e citavano l'art. 1227 c.c. invocando il rilievo officioso del fatto colposo del creditore.
Le attrici nel replicare alla contestazione di attribuzione in capo alla della Parte_2 responsabilità esclusiva del sinistro hanno osservato come l'omesso rilascio del certificato di pagina 36 di 49 prevenzione incendi ed il mancato rispetto della normativa antincendio, oltre alla presenza di materiale infiammabile nelle immediate vicinanze del locale di ricarica dei carrelli elevatori non poteva essere ritenuta causa dell'innesco primario dell'incendio, così come la mancata compartimentazione dei locali non aveva rilievo per il locale di ricarica dei carrelli che si trovava all'aperto, mentre le distanze minime tra i caricabatterie erano addebitabili a che li aveva installati. CP_5
La questione controversa tra le parti relativa alla sussistenza di una responsabilità esclusiva dell'assicurato/danneggiato nella causazione dell'incendio e dei danni conseguenti o della configurabilità di un concorso di colpa dell'assicurato/danneggiato dal sinistro in grado di influire sulla quantificazione dei danni con conseguente riduzione degli stessi deve essere esaminata alla luce delle risultanze istruttorie consistite nelle valutazioni tecniche sia del dott.
in sede di accertamento tecnico preventivo che dalla dott.ssa nominata Per_1 Per_12
CTU nel presente giudizio al fine di verificare la causa dell'incendio e l'incidenza nella determinazione dei danni dell'assenza dei presidi antincendio.
Ripercorrere brevemente le cause dell'incendio, le tempistiche di divulgazione delle fiamme ed i locali coinvolti consente alla giudicante di verificare se il rispetto della normativa antincendio avrebbe evitato l'incendio o ridimensionato i danni conseguenti.
Come sopra descritto, l'innesco dell'incendio è da ravvisare in una serie di corto circuiti originati da un accumulo di liquidi acidi fuoriusciti dalla batteria che penetrarono attraverso microporosità dell'isolante provocando una reazione chimica che corrose il metallo con conseguente sviluppo di dissipazione di potenza maggiore fino al cedimento dell'isolante con erogazione della massima corrente possibile che, producendo una lunga scintilla, costituì il primo innesco. Poi la corrente enorme generata surriscaldò gli altri tratti del cavo provocando altri corto circuiti. Il carica batterie avvertendo il calo di tensione dopo il primo corto circuito entrò in modalità ricarica erogando la massima corrente che poteva emettere, la batteria in corto circuito aumentò notevolmente la sua temperatura riscaldando l'isolante degli altri cavi e quando il corto circuito si manifestò anche al punto di ingresso del cavo positivo in batteria il cavo stesso si spezzò, cadendo a terra;
il carrello stava già bruciando come una torcia, le fiamme investirono il carica batterie mettendo in corto circuito la parte di alimentazione che era la più esposta alle fiamme che salirono verso l'alto, furono “deviate” dal soffitto,
pagina 37 di 49 scorrendo al di sotto di esso investirono prima il faro poi i pannelli traslucidi in policarbonato che davano luce al magazzino minuterie;
i pannelli traslucidi posti in alto volatilizzarono e le gocce di policarbonato infuocato assieme alle lingue di fuoco penetrarono in magazzino minuterie propagando da esso l'incendio , poi fu staurato da densi fumi che si diffusero verso le aree di produzione;
le fiamme coinvolsero in un tempo successivo i materiali in deposito nelle prossimità del carrello distrussero i dispositivi fissati alla colonna portante e si propagarono rapidamente fuori sull'area esterna probabilmente per contatto diretto e non per spinta atmosferica;
in una fase successiva sotto la spinta dell'aria e convogliate dalla copertura le fiamme ed i fumi dal magazzino minuterie si diffusero nell'area uffici e verso la zona produzione.
La presenza dei liquidi acidi sulla superficie della batteria avrebbero dovuto essere eliminati in sede di manutenzione programmata e periodica da parte della che, come CP_5
osservato in precedenza, aveva effettuato l'intervento di manutenzione in data 4.12.2015 per mezzo dei propri tecnici che per la loro esperienza ben avrebbero potuto evidenziare anche la necessità di applicare dei distanziatori isolanti.
Inoltre, va osservato che non ha né allegato né dimostrato di avere CP_5 correttamente adempiuto alla manutenzione programmata periodica sui carrelli come previsto nei contratti stipulati da non avendo specificamente chiarito le attività Parte_2
poste in essere durante gli interventi e, per il principio di vicinanza della prova, tale dimostrazione di esonero da responsabilità, era a suo carico. Infatti, nei report prodotti non è indicata alcuna attività di manutenzione. Inoltre, il CTU durante le operazioni peritali in sede di accertamento tecnico preventivo in più occasioni aveva chiesto alle convenute, contrattualmente tenute alla manutenzione programmata periodica dei carrelli elevatori, di produrre il protocollo delle operazioni eseguite durante la manutenzione stessa, ma a questa richiesta non è mai seguita risposta da parte della società convenuta. Tale inerzia ha impedito al CTU di verificare le operazioni eseguite durante gli interventi di manutenzione che avrebbe potuto rappresentare una adeguata dimostrazione di esatto adempimento da parte delle convenute delle attività manutentive oggetto dei contratti di noleggio e di assistenza con manutenzione preventiva. Né la documentazione prodotta dalle convenute (docc. 15 e 16) relativa agli interventi manutentivi eseguiti in data 23.4.2015 e 4.12.2015 è idonea a pagina 38 di 49 dimostrare la corretta esecuzione dell'attività di manutenzione sul carrello atteso che in tali
“Report” si fa rinvio ad un “Rapporto verifica sicurezza” che non è stato prodotto in giudizio e che avrebbe consentito di verificare le specifiche attività manutentive poste in essere e, qualora fosse stata effettuata la pulizia delle batterie e l'eliminazione degli acidi, si sarebbe potuto escludere un coinvolgimento delle convenute nella causazione dell'incendio.
Il CTU con valutazione ineccepibile fondata sull'osservazione dei luoghi e sull'accertamento della sequenza delle fasi dell'incendio ricostruite alla luce delle ispezioni suoi luoghi ha appurato come l'origine dell'incendio sia riconducibile, in parte, a carenze e mancanze di passaggi specifici nella manutenzione programmata e periodica con specifico riferimento all'accumulatore stesso e ai suoi accessori ed escludeva negligenze o carenze formative del personale interno aziendale. In particolare il CTU evidenziava come “gli effetti di attacco chimico che funsero da precursori all'evento, possono essere attribuiti a carenze nelle specifiche dei protocolli di manutenzione programmata e periodica dei carrelli che, a quanto è stato possibile constatare, non prevedevano interventi alla batteria di accumulatori quali la pulizia dai residui acidi dalla superficie della batteria stessa e l'aspirazione degli stessi dal fondo del cassone di contenimento. In aggiunta ….il cavo positivo di alimentazione è installato in modo da attraversare tutta la superficie della batteria scavalcando vari ponti di collegamento tra gli elementi della stessa;
ciò essendo un elemento precursore di guasti non trascurabile imporrebbe l'applicazione di adeguati distanziatori isolanti in sede di assemblaggio della batteria;
in più il montaggio al punto di ingresso in batteria vede
l'incrocio del cavo positivo con il cavo negativo altro elemento precursore che potrebbe essere facilmente evitato mediante un montaggio più accorto”.
Peraltro, come hanno evidenziato le ricorrenti, a pag. 49 del manuale di istruzione del carrello elevatore emerge che “gli interventi di ricarica, manutenzione e sostituzione delle batterie devono essere eseguiti esclusivamente da personale appositamente addestrato. Durante tali lavori vanno osservate le presenti istruzioni per l'uso nonché le disposizioni previste dal costruttore della batteria e della stazione di ricarica della batteria”. A pag. 166 del manuale si legge: “ il servizio di assistenza clienti del costruttore dispone di tecnici appositamente addestrati per queste mansioni. La stipula di un contratto di manutenzione con il costruttore concorre a garantire un funzionamento esente da anomalie”.
Appurata, quindi, una responsabilità esclusiva delle convenute con riferimento all'inosservanza degli obblighi di manutenzione, il CTU evidenziava, inoltre, una serie di pagina 39 di 49 criticità che devono essere esaminate al fine di accertare un concorso di colpa dell'assicurato/danneggiato.
In particolare, il CTU rimarcava come l'omesso rispetto delle prescrizioni minime per la compartimentazione di ambienti a diversa destinazione d'uso, il mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti le distanze minime tra i carica batterie ed i carrelli elevatori e tra i carrelli in ricarica e i depositi di materiale sebbene non potessero rappresentare una causa diretta dell'incendio al più potevano essere “un elemento aggravante in quanto in seguito alla loro attuazione l'incendio avrebbe assunto dimensioni assai minori con danni molto più limitati”. Nel descrivere la situazione in tema di prevenzione incendi nei singoli locali coinvolti il CTU evidenziava come nel “Locale di ricarica carrelli non vi fossero evacuatori di fumi e calore e la distanza dei mezzi in stazionamento e la distanza fra i mezzi e gli elementi di impianto fosse
“insufficiente”, così come i materiali in deposito “non ammissibili” fossero presenti a distanza insufficiente, mentre erano “assenti” i sistemi di rilevazione/estinzione automatici” ( vedi pag. 21 elaborato CTU doc. 5 fascicolo attoreo).
A queste specifiche omissioni occorre osservare che, come emerge dalla Relazione di intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, “Le porte, le finestre i muri e gli impianti che dal reparto lavorazione passavano al reparto direzionale non presentavano nessun tipo di compartimentazione REI” pertanto il sito industriale di proprietà delle non Parte_2
presentava “compartimenti antincendio”, che consistono in elementi costruttivi, tipo porte e pareti che suddividono un edificio in compartimenti separati. Tale compartimentazione “oltre che evitare per un dato intervallo di tempo l'estendersi dell'incendio fuori dal compartimento, ha lo scopo di evitare che il fumo e il calore si diffondano nell'edificio. Il fumo, infatti, rappresenta un pericolo per la vita umana in quanto tossico ed, inoltre, avendo temperature molto elevate trasporta calore che può innescare la combustione in altri punti dell'edificio e, nella migliore delle ipotesi, può limitarsi a danneggiare dei beni”, come ha osservato la dott.ssa nominata CTU, la Per_12
quale ha evidenziato come “la mancanza di compartimentazioni ha fatto sì che l'incendio, sebbene localizzato ad una porzione relativamente contenuta rispetto all'intero complesso industriale, ha interessato l'intera superficie del capannone al civico n.30 ed i capannoni al civico n.32, causando moltissimi danni non con il fuoco ma con il fumo che si è diffuso ovunque, come indicato nella planimetria prodotta in atti di cui si riporta un estratto in fig.3”.
pagina 40 di 49 La mancanza di compartimentazione antincendio ha agevolato la diffusione del fuoco in tutti gli ambienti in tempi più rapidi rispetto a quanto sarebbe accaduto in presenza di adeguate compartimentazioni;
infatti, il CTU evidenzia come l'adozione di misure di prevenzione avrebbe contribuito a ridurre le probabilità di innesco dell'incendio, mentre l'adozione di misure di protezione avrebbe ridotto il danno.
Di certo un ruolo significativo, in termini di rapidità della segnalazione dell'allarme e quindi di contenimento della rapida propagazione delle fiamme, avrebbe potuto avere l'impianto di rilevazione incendio e segnalazione allarme (IRAI) il cui compito era quello di rivelare un incendio quanto prima possibile e di segnalare l'allarme. In mancanza di tale impianto, poi realizzato nel mese di luglio 2016 dopo l'incendio come emerge dalle fatture doc. 35 c) prodotte dalle attrici, come accertato dal CTU, risulta che i vigili del Fuoco siano intervenuti grazie alla chiamata della signora svegliata dall'abbaiare del cane. Parte_5
Come ha avuto modo di accertare il CTU Ing. le tempistiche di propagazione Per_11
delle fiamme furono molto rapide.
Infatti si legge nella relazione che “ La successione iniziale di eventi (innesco e inizio dell'incendio del carrello plausibilmente ebbe una durata stimabile inferiore al minuto, mentre la prima propagazione verso il magazzino richiese un massimo di due, tre minuti . Tempo breve ma sufficiente per avere una diffusione significativa dell'incendio. Fino al momento nel quale i testimoni ne ebbero sentore e dettero
l'allarme (dopo ulteriori minuti) il fuoco ebbe tempo per propagarsi al magazzino minuterie ai materiali in deposito e così via fino all'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco – con buona probabilità il tetto del magazzino era già crollato al momento delle segnalazioni di allarme e ciò Pt_13 spiegherebbe bene come mai i testimoni indicassero le fiamme come uscenti dal tetto “.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, si deve ritenere che se avessero Parte_2 predisposto le compartimentazioni antincendio ci sarebbe stata una minore propagazione dell'incendio e dei danneggiamenti da fumo, con conseguente concorso di colpa dell'assicurato con riferimento a tale specifica omissione. Sebbene non fosse prevista per
“l'attività 70” nel cui ambito la CTU ha inserito l'attività svolta da , una Parte_2
specifica normativa antincendio, questo non significa che la società assicurata non fosse tenuta al rispetto di alcuna norma;
al contrario, come osserva la CTU “La normativa, infatti, prevede che per le attività soggette a controlli dei VV.F., valgono le norme specifiche di ciascuna attività (se emanate), mentre per le attività prive di norma specifica, per la redazione dei progetti di pagina 41 di 49 prevenzione incendi da sottoporre alla valutazione dei VV.F., possono essere utilizzati i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” dettati dal D.M.
10.03.1998 (22), ovvero l'approccio ingegneristico di cui al D.M. 9.05.2007”.
Inoltre, sia l'ing. che la dott.ssa , con un accertamento ineccepibile le Per_1 Per_12
cui conclusioni sono condivise dalla giudicante che le fa proprie, hanno evidenziato che Contr l' al momento dell'incendio non era in possesso del ma aveva avviato una CP_22
pratica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco finalizzata all'ottenimento del
Certificato prevenzione incendi (CPI) e tale procedimento prevedeva la presentazione di un progetto prevenzione incendi da sottoporre a valutazione dei Vigili del Fuoco ed il rilascio Contr del arebbe intervenuto soltanto dopo il parere favorevole da parte dei Vigili del Fuoco, il sopralluogo per la verifica della corrispondenza dello stato dei luoghi al progetto e l'attestazione di rispetto della normativa di prevenzione incendio, misure che in parte sono state eseguite solo dopo l'incendio. Peraltro, già i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di
Padova avevano accertato (vedi relazione del 7.1.2016 nell'ambito del procedimento penale) che, seppure le fossero soggette a D.P.R. 151/11 svolgevano l'attività Parte_2
sprovvisti di Certificato di Prevenzione incendi e senza avere attivato la SCIA di cui all'art. 4 del D.P:R. 151/2011 e tale inadempienze aveva comportato l'avvio di un procedimento sanzionatorio.
Stante i diversi profili di negligenza ravvisabili anche nella condotta delle , si Parte_2 reputa equa una riduzione, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del risarcimento liquidabile in suo favore nella misura del 50% per cui l'eccezione sollevata dalle convenute responsabili del danno di concorso della responsabilità dell'assicurato nella causazione del sinistro correttamente è stata opposta alle compagnie di assicurazioni che agiscono ai sensi dell'art. 1916 c.c. sostituendosi nei diritti vantati dal proprio assicurato nei riguardi del responsabile del danno causatogli.
8. Quantificazione dei danni
La compagnia assicuratrice ed il contraente assicurato al CP_3 Parte_3 fine di determinare i danni conseguenti all'incendio hanno attivato la procedura per la valutazione del danno dando mandato ai periti che sono stati nominati, uno dalla società e pagina 42 di 49 uno dall'Assicurato, secondo le disposizioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 delle condizioni generali di assicurazione.
Nel processo verbale di perizia oltre ad indagare sulle cause e modalità del sinistro, le parti hanno stimato i danni relativi al fabbricato, alle merci, ai macchinari ed alle attrezzature quantificandolo in complessivi € 10.663.589,87 ma la compagnia ha liquidato l'importo inferiore di € 4.949.600.000 in quanto per tutte le partite di polizza colpite dal sinistro è emersa una consistente scopertura assicurativa per cui la liquidazione del danno a termini contrattuali è stata effettuata applicando quanto previsto dall'art. 1907 c.c..
La stima dei danni effettuata collegialmente dai periti della compagnia e dell'assicurato si è basata, quanto alle merci e ai macchinari e alle attrezzature, arredamento, su controlli e rilievi fisici oltre che sull'esame della documentazione contabile e dei libri di carico e scarico esibiti dalla società assicurata, che hanno consentito la ricostruzione di qualità e quantità degli enti preesistenti al sinistro rimasti illesi e/o danneggiati, mediante esecuzione di inventari fisici e attraverso operazioni di selezione, cernita e controllo della merce, anche mediante la consultazione di fatture di acquisto.
Inoltre, tale stima, eseguita a pochi mesi di distanza dall'evento assicurato, sulla base della documentazione contabile fornita dall'assicurato, è stata concordata con la compagnia che non aveva alcun interesse a sopravvalutare i danni né avrebbe mai consentito un accordo fraudolento fra i periti ai suoi danni e che, pertanto, risulta essere maggiormente attendibile rispetto all'accertamento tecnico svolto dal CTU in corso di causa a distanza di otto anni dal sinistro.
Infatti, la dott.ssa , alla quale era stata chiesta una valutazione di congruità della Per_12 stima effettuata dai periti non ha potuto effettuare una stima di congruità con riferimento alle merci in quanto ha dichiarato di non aver rinvenuto “prove a supporto dell'esistenza, della consistenza e della natura delle merci presenti e danneggiate”; mentre con riferimento ai danni al fabbricato il Ctu ha riconosciuto congrui i costi stimati dai periti fatta eccezione per il
“rifacimento dei controsoffitti del capannone” per i quali riferisce di “non disporre di elementi sufficienti per poterne riconoscere la sussistenza, la consistenza e, dunque la congruità”. Inoltre, la dott.ssa ha evidenziato come lo stato dei luoghi ed i magazzini, a distanza di Per_12
circa otto anni dall'incendio, fossero oramai del tutto modificati al punto che non fosse pagina 43 di 49 possibile svolgere verifiche a campione della merce né fosse possibile procedere ad una verifica meramente documentale. In risposta alle osservazioni formulate dal CTP delle convenute la CTU ha chiarito che non è corretta l'affermazione dei CTP in quanto il CTU non ha quantificato in € 1.475.399,50 i danni materiali causati dall'incendio, ma “sulla base dei dati disponibili e delle allegazioni agli atti ha potuto esprimere un giudizio di congruità sui danni lamentati per un importo di €1.475.399,50. Il fatto che non sia più possibile effettuare accertamenti dei danni sui luoghi e che sulla base dei documenti in atti, non si abbiano elementi sufficienti per poter esprimere dei giudizi di congruità su alcuni dei danni lamentati (vedi ad esempio i danni alle merci) non significa che questi non vi siano stati.” E che tali danni alle merci vi siano stati emerge con evidenza dai fotogrammi allegati all'ATP e dalle descrizioni sullo stato dei luoghi effettuate dai Vigili del
Fuoco nel rapporto di intervento nell'immediatezza dell'incendio.
La sussistenza dei danni alle merci ne impone una quantificazione per cui la risposta del CTU di essere impossibilitato a svolgere una valutazione sulla congruità della stima dei periti per non disporre di “prove a supporto dell'esistenza, della consistenza e della natura delle merci presenti
e danneggiate” se appare plausibile, atteso il lungo decorso di tempo dalla verificazione dell'incendio che non consente un esame visivo né rilievi fisici della merce danneggiata, non è una risposta soddisfacente per la giudicante se si considera la copiosa documentazione contabile depositata dalle parti il cui esame accurato avrebbe consentito di risalire alle giacenze di magazzino delle all'epoca dell'incendio. Infatti alla luce della Parte_2
documentazione versata in atti dalle parti è possibile affermare che la valutazione di stima effettuata dai periti della compagnia e dell'assicurato è coerente e congrua se raffrontata da un lato con la descrizione dello stato dei luoghi al momento del sinistro e dall'altro con il bilancio al 31.12.2015 della che presentava, due giorni prima dell'incendio Parte_2 avvenuto il 2.1.2016, “rimanenze” per “materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti e merci” che ammontava ad
€ 48.821.169 di cui € 10.436.707 per “prodotti finiti e merci”. Tale dato rende congruo l'accertamento del danno alle merci effettuato dai periti delle parti per l'ammontare di €
7.539.934,51 se si considera la rapida propagazione dell'incendio che ha distrutto le merci posizionate nei plurimi locali dell'edificio interessati dalle fiamme.
Inoltre, alla luce delle osservazioni svolte dal CTP di parte attrice si ritiene che tra i danni al fabbricato non debba essere esclusa, come sostiene il CTU, la voce “controsoffitti in lamiera pagina 44 di 49 zincata per capannone e relativa coibentazione in materassino minerale” in quanto dai fotogrammi prodotti in giudizio in allegato all'ATP e dalla descrizione dei danni causati dall'incendio contenuta, sia nel rapporto dei Vigili del Fuoco che nell'elaborato peritale dell' ing. Per_1 in sede di ATP, emerge che anche tali beni siano stati danneggiati. Peraltro, il CTU ammette che “tale voce potrebbe essere solo relativa a danni causati dal fumo” che possono essere considerati danni diretti causati dall'incendio.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, la giudicante, esaminata la documentazione contabile prodotta (docc.40,41,45,47 e 54 fascicolo attoreo) ritiene congruo l'ammontare di €
10.663.589,87 dei danni complessivi derivanti dall'incendio, così come quantificati dai periti della compagnia e dell'assicurato sulla base di documentazione pubblica (bilanci della e della documentazione contabile dell'assicurato (libri di carico e Parte_3 scarico, libro inventari, fatture di acquisto per valorizzare le preesistenze).
L'accertamento del concorso di colpa dell'assicurato nella misura del 50%, calcolato sulla somma complessiva del danno di € 10.663.589,87, consente di accogliere la domanda attorea di accertamento della responsabilità delle convenute che deve essere, però, limitata alla misura del 50% nella causazione dell'incendio tenuto conto del concorso di colpa dell'assicurato danneggiato, di accertamento del diritto delle attrici di surrogarsi ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato e di condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore di e di ciascuna per la quota di sua competenza, della CP_3 CP_1 somma di €.4.901.425,00 che corrisponde all'importo corrisposto a titolo di indennizzo all'assicurato, in quanto inferiore al 50% del danno subito dall'assicurato.
9. Domanda di manleva
Meritevole di accoglimento è anche la domanda di manleva avanzata dai convenuti e nei confronti della propria Controparte_5 Controparte_4
compagnia di assicurazioni in quanto quest'ultima non ha contestato il CP_6 proprio obbligo assicurativo derivante dalle polizze in qualità di assicuratrice delle stesse in forza delle polizze n. 110-01585091 e n. 2000435301011, così come previsto nei relativi contratti in atti.
pagina 45 di 49 , pertanto, deve essere condannata a tenere indenne il proprio CP_6
assicurato di quanto il medesimo sarà condannato a pagare agli attori in virtù della presente sentenza per capitale, interessi e spese.
10. Rivalutazione ed interessi
Le attrici hanno, infine, domandato che la somma dovuta dalla convenuta fosse maggiorata di interessi e rivalutazione. Deve al riguardo osservarsi che, secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte "All'ente assicuratore che si surroga ( art. 1916 c.c. ), nei diritti spettanti all'assicurato e agisce per il rimborso delle prestazioni erogategli ... spetta la svalutazione monetaria, perché la natura del credito resta di valore, non incidendo la modifica soggettiva del creditore sulla natura ex delicto della responsabilità del danneggiante" ( Cass.civ. n. 12725 del 1997). Infatti, "ha natura di credito di valore quello dell'assicuratore che, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, agisce in surrogazione contro il terzo responsabile, ex art. 1916 c.c.. Detto pagamento attiene, infatti, al rapporto tra l'istituto assicuratore e il danneggiato-assicurato, non a quello fra quest'ultimo e il terzo responsabile, la cui obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto di quel pagamento;
e ciò comporta che uguale natura deve riconoscersi al credito dell'assicuratore, il quale succede al titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il danneggiato e ha diritto, quindi, di vedere integrata la somma erogata della maggiorazione corrispondente alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, la quale può essere liquidata anche ex officio (v. sent. S.U. n. 2639 del 1987 e, con specifico riferimento agli enti di assicurazione sociale, sent. n.
7747 e 10087 dei 1992)". ( Cass. Civ. 11112 del 1994; in termini anche Cass. Civ. n. 1336 del
2009). Analogamente, nel caso che occupa, l'obbligazione risarcitoria non si trasforma da debito di valore in debito di valuta per effetto del pagamento effettuato dall'assicuratore, il quale ha pagato un debito non proprio ma dell'assicurato.
Ne consegue che spetta ad e ad ciascuna per la CP_3 Controparte_1
quota di sua competenza e precisamente per il 65% ed per CP_3 Controparte_24 la quota del 35%, il rimborso delle somme erogate al proprio assicurato danneggiato per l'ammontare di € 4.901.425,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento avvenuto il 24.2.2017; tale somma– che integra un debito di valore, avendo il credito dell'attore che agisce in rivalsa le medesime caratteristiche del credito risarcitorio che ne pagina 46 di 49 costituisce il fondamento - va rivalutata all'attualità, risultando quindi pari ad euro €
5.886.611,43.
Le convenute devono, quindi, essere condannate al pagamento, in favore di CP_3 nella quota del 65% e di nella quota del 35%, dell'importo di € Controparte_1
5.886.611,43, oltre interessi legali di cui all'art. 1284, I comma c.c. sulla somma originaria di €
4.901.425,00 euro di anno in anno rivalutata secondo indici Istat a far data dal 24.2.2017 – data del pagamento- fino alla data della sentenza e sull'importo come determinato all'attualità sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., fino al saldo effettivo.
11. Spese legali
Quanto alle spese di giudizio, tra le attrici e CP_3 Controparte_1
e le convenute e sebbene sia
[...] Controparte_5 Controparte_4 stato ravvisato un concorso di colpa dell'assicurato, considerato che le compagnie assicuratrici attrici sono risultate vittoriose per la totalità dell'importo corrisposto a titolo di indennizzo all'assicurato e oggetto della domanda giudiziale, le stesse seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n.
127/2022, tenendo conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 d.m. citato nonché considerando le questioni trattate, l'attività effettivamente svolta e l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 d.m. citato, da valutare tuttavia in relazione alla sostanziale identità delle posizioni dei soggetti difesi. Va, inoltre, precisato che alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di spese stragiudiziali di mediazione, attesa l'assenza di prova dei costi sostenuti. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni deve essere riconosciuto in favore delle attrici e un importo corrispondente alla nota spese di CP_3 Controparte_1 parte attrice che ha applicato i parametri medi che appaiono congrui alla luce dell'attività istruttoria svolta.
In merito al regolamento delle spese di lite tra le convenute Controparte_5
Contro e e la terza chiamata in causa dalle
[...] Controparte_4 CP_6
convenute in manleva si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti tenuto conto che la terza chiamata ha assunto difese coincidenti ed identiche a quelle svolte dalle convenute che sono risultate soccombenti e considerato il rapporto contrattuale che lega le convenute alla compagnia di assicurazioni. pagina 47 di 49 La soccombenza delle convenute e della terza chiamata che avevano chiesto la liquidazione delle spese della fase di istruzione preventiva – accertamento tecnico d'ufficio- impone il rigetto di tale richiesta.
Le spese di C.T.U., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico delle convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa NN GI RB, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da CP_3
e nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_5
con l'intervento di così provvede: Controparte_4 CP_6
a. accertato il diritto di e di a surrogarsi nei CP_3 Controparte_1
diritti di nei confronti di e di Parte_2 Controparte_5
ed accertata la concorrente responsabilità, nella misura del Controparte_4
50%, dei convenuti e Controparte_4 Controparte_5
nella determinazione dell'incendio oggetto di causa;
b. accertato e dichiarato il diritto di e a CP_3 Controparte_1
surrogarsi nei diritti di nei confronti di e Parte_2 Controparte_5
di condannarsi e Controparte_4 Controparte_5 CP_4
in solido tra loro, al pagamento in favore di nella quota del
[...] CP_3
65% e di nella quota del 35%, della somma complessiva Controparte_1
di € 5.886.611,43 in moneta attuale, oltre interessi come indicati in motivazione;
c. in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla Controparte_5
[... e di nei confronti di condanna Controparte_4 CP_6 quest'ultima a tenere indenne e di Controparte_5 Controparte_4
[...
di quanto questi ultimi sono tenuti a pagare agli attori a titolo di capitale, interessi e spese di giudizio;
d. condanna i convenuti e di in Controparte_5 Controparte_4
solido tra loro, al pagamento, in favore e , delle CP_3 Controparte_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 65.870,00 (di cui euro 870,00 per spese ed pagina 48 di 49 euro 65.000,00 per compenso di avvocato), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e C.P.A. come per legge, spese
e. dichiara integralmente compensate le spese processuali tra e CP_6
e di;
Controparte_5 Controparte_4
f. pone definitivamente a carico delle convenute soccombenti Controparte_5
[... e di il pagamento del compenso Controparte_4
CTU liquidato con separato decreto in corso di causa.
Milano, 24 luglio 2025
Il Giudice
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