Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2024, n. 26849
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Sentenza 16 ottobre 2024

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L'art. 18 l. r. Calabria n. 11 del 1987, ratione temporis applicabile, va interpretato - in coerenza con i principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego - nel senso che il reclutamento a tempo indeterminato presso l'ufficio stampa di giornalisti esterni impone l'adozione della procedura concorsuale, non essendo sufficiente a tal riguardo una deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2 della medesima legge: ne consegue che, in mancanza di tale procedura, il contratto di lavoro deve considerarsi nullo e produttivo dei soli effetti previsti dall'art. 2126 c.c., consistenti nella remunerazione delle prestazioni concretamente svolte, sicché in caso di dimissioni per giusta causa è precluso il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso o ad analoghe indennità previste dalla contrattazione collettiva, connesse all'interruzione unilaterale del rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2024, n. 26849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26849
    Data del deposito : 16 ottobre 2024

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